Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00934/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10226/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10226 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Apollo 11 Service di D'TI LU e C. Società in Accomandita Semplice, Centro Revisioni Mobile Società in Accomandita Semplice di VI RO & C, Cuccaro S.r.l., L.C. Centro Revisioni Società A Responsabilità Limitata Semplificata, Nicar S.r.l., Studio del Brusco S.r.l., RT OT, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Venturiello, Azzurra Afyfy, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per la mobilità sostenibile, Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione, del 18 aprile 2023, prot. n. 12345, avente a oggetto l'“Apposizione di un limite temporale per modificare la prenotazione di un'operazione di revisione o collaudo presso un UMC o un “centro 870";
- dell'Avviso del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per la mobilità sostenibile, Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione, Divisione 7 – Centro elaborazione dati, n. 5 del 19 maggio 2023, prot. n. 15534 del 19 maggio 2023, avente a oggetto “Precisazioni sui limiti temporali per modificare la prenotazione di un'operazione di revisione o collaudo presso un UMC o un “centro 870” introdotti con la circolare n. 12345 del 18.04.2023”;
- dei provvedimenti di “archiviazione” e di incameramento di diritti e tariffe posti in essere in attuazione della Circolare MIT n. 12345/2023;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 27/7/2023:
per l’annullamento dei medesimi atti;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa EN ST e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che con atto depositato in data 16 dicembre 2025 parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione sul ricorso in esame,
Ritenuto di dover prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame proveniente da parte ricorrente, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo sulla cui base la parte, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio, in tal modo provocando la doverosa ed obbligata presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa (ex plurimis, da ultimo: Consiglio di Stato, 4 gennaio 2023 n. 120; 8 settembre 2022, n. 7816; 23 maggio 2022, n. 4031; 14 marzo 2022, n. 1781; 10 febbraio 2022, n. 968), non venendo in rilievo una giurisdizione di tipo oggettivo volta all’accertamento della illegittimità degli atti in assenza di specifico interesse di parte che possa consentire al giudice la prosecuzione del processo;
Ritenuto, quindi, di dover dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame;
Ritenuto che le spese di lite possano essere equamente compensate tra le parti tenuto conto dell’esito del giudizio e della costituzione meramente formale della resistente Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma - Sezione Terza
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:
lo dichiara improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame;
spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EN ST, Presidente, Estensore
Eleonora Monica, Consigliere
Marco VI, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| EN ST |
IL SEGRETARIO