CASS
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/12/2025, n. 41232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41232 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AD ID, nata in [...] 1'11/10/1977 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna il 07/11/2024 visti gli atti ed esaminato il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Silvia Salvadori, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui AD ID è stata condannata per il delitto di evasione. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità. L'imputata, agli arresti domiciliari presso il dormitorio comunale, era stata arrestata il 9.5.2018 per i reati di furto ed evasione e il giorno seguente era stata condotta in Tribunale per la celebrazione della udienza di convalida dell'arresto. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 41232 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 07/10/2025 All'esito della udienza, l'imputata, a cui il Giudice non aveva applicato nessuna ulteriore misura restrittiva, era stata deferita a tornare in libertà nel luogo in cui era in esecuzione la originaria misura cautelare e verso le ore 15,00, a seguito di una chiamata di un cittadino che riferiva o di avere visto la donna verso le 14.30 "probabilmente al fine di commettere un furto", la ricorrente era stata trovata dalle forze dell'ordine in stato di incoscienza "probabilmente a causa di una crisi di astinenza" (così il ricorso) e portata al Pronto Soccorso. In tale contesto, assume la ricorrente, la Corte non avrebbe tenuto conto del fatto che il luogo in fu trovata la signora fosse sulla strada che portava al dormitorio e che proprio ciò rivelerebbe l'intenzione della donna di tornare nel posto a lei indicato. Nella specie, si aggiunge, non sarebbero configurabili né l'elemento oggettivo e neppure quello soggettivo del reato di evasione. La Corte avrebbe anche fatto una errata applicazione del bis in idem atteso che la donna non aveva mai fatto rientro nel luogo di esecuzione della misura a cui era sottoposta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. 2. Sulla base della ricostruzione posta a fondamento della sentenza impugnata, sostanzialmente coincidente con quella descritta nel ricorso in esame, ciò che non è stato spiegato dalla Corte di appello è perché la ricorrente, che fu trovata in stato di incoscienza - verosimilmente a causa di una crisi di astinenza - in una via che poteva condurre al luogo - il dormitorio comunale- in cui la stessa era ristretta agli arresti donniciliari, non potè essere impedita, proprio a causa del sopravvenuto malessere, di raggiungere in tempi ragionevoli il luogo in cui aveva esecuzione la misura cautelare. Sul punto la sentenza è silente e deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Silvia Salvadori, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui AD ID è stata condannata per il delitto di evasione. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità. L'imputata, agli arresti domiciliari presso il dormitorio comunale, era stata arrestata il 9.5.2018 per i reati di furto ed evasione e il giorno seguente era stata condotta in Tribunale per la celebrazione della udienza di convalida dell'arresto. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 41232 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 07/10/2025 All'esito della udienza, l'imputata, a cui il Giudice non aveva applicato nessuna ulteriore misura restrittiva, era stata deferita a tornare in libertà nel luogo in cui era in esecuzione la originaria misura cautelare e verso le ore 15,00, a seguito di una chiamata di un cittadino che riferiva o di avere visto la donna verso le 14.30 "probabilmente al fine di commettere un furto", la ricorrente era stata trovata dalle forze dell'ordine in stato di incoscienza "probabilmente a causa di una crisi di astinenza" (così il ricorso) e portata al Pronto Soccorso. In tale contesto, assume la ricorrente, la Corte non avrebbe tenuto conto del fatto che il luogo in fu trovata la signora fosse sulla strada che portava al dormitorio e che proprio ciò rivelerebbe l'intenzione della donna di tornare nel posto a lei indicato. Nella specie, si aggiunge, non sarebbero configurabili né l'elemento oggettivo e neppure quello soggettivo del reato di evasione. La Corte avrebbe anche fatto una errata applicazione del bis in idem atteso che la donna non aveva mai fatto rientro nel luogo di esecuzione della misura a cui era sottoposta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. 2. Sulla base della ricostruzione posta a fondamento della sentenza impugnata, sostanzialmente coincidente con quella descritta nel ricorso in esame, ciò che non è stato spiegato dalla Corte di appello è perché la ricorrente, che fu trovata in stato di incoscienza - verosimilmente a causa di una crisi di astinenza - in una via che poteva condurre al luogo - il dormitorio comunale- in cui la stessa era ristretta agli arresti donniciliari, non potè essere impedita, proprio a causa del sopravvenuto malessere, di raggiungere in tempi ragionevoli il luogo in cui aveva esecuzione la misura cautelare. Sul punto la sentenza è silente e deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2025.