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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VII, sentenza 17/02/2026, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 279/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente e Relatore
BERARDI ANTONIO MARIA, Giudice
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2973/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1625/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 4 e pubblicata il 26/02/2025
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202200003587000 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste DE parti: Ricorrente/Appellante: il rappresentante dell'ufficio si riporta ai motivi di appello e ne chiede l'accoglimento, in riforma della sentenza di primo grado.
Resistente/Appellato: non presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I - Con sentenza n. 1625/25, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Reggio Calabria, decidendo in merito al ricorso proposto da Resistente_1 nei confronti dell'Agenzia DE TE (costituita) e dell'Agenzia DE TE-Riscossione (contumace), avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo di cui in epigrafe, ha dichiarato il difetto di giurisdizione in relazione a tutti i titoli sottesi al preavviso, diversi dalla cartella n.09420100013582611000 (segnatamente, avvisi di addebito INPS n. 394201500023636771000,
n. 39420160004245284000, n. 39420190005557038000, n. 39420220000230612000, e cartella n.
094220190000746523001 per contravvenzioni al codice della strada), trattandosi di pretese inerenti la giurisdizione dell'A.G.O. Quanto alla predetta cartella n.09420100013582611000, riguardante addizionale comunale IRPEF, per un totale di € 8.678,20, ha rilevato che non era stata documentata la notifica di essa cartella ed ha, per tale ragione, annullato, in parte qua, la pretesa, compensando le spese di lite.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello l'ADER, assumendo, innanzi tutto che il ricorso non era stato mai notificato ad essa parte, con conseguente nullità della sentenza impugnata. In secondo luogo, ha evidenziato che il contribuente non aveva mai eccepito il difetto di notifica della cartella, ma soltanto la prescrizione successiva alla notifica di essa cartella. Ha pertanto chiesto dichiararsi la nullità della sentenza impugnata o comunque rigettarsi il ricorso introduttivo.
Nessuno si è costituito per la controparte, rimasta contumace in appello.
All'esito della udienza odierna, il giudizio è stato quindi deciso, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato, nei limiti sotto precisati.
Deve convenirsi con l'appellante laddove lamenta che, pur essendo stata ADER indicata nel ricorso introduttivo come controparte, congiuntamente all'Agenzia DE TE, difetta qualsiasi prova della notifica del ricorso introduttivo ad esso ufficio della riscossione.
Ciò non importa, tuttavia, la nullità della sentenza impugnata, atteso che il ricorso introduttivo è stato incoato prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 200/23, che ha introdotto, all'art. 14 co. 6 bis D.lgs. 546/92, un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra l'ente impositore e l'agente della riscossione. Pertanto, alla luce dei principi processuali precedentemente vigenti, cristallizzati, in particolare, nella sentenza DE SS.UU. n. 16412/07, doveva affermarsi la possibilità per il contribuente di notificare il ricorso esclusivamente all'Agenzia DE
TE, onerata di effettuare la chiamata in causa o la litis denuntatio nei confronti dell'agente riscossore.
È indubbio, tuttavia, che il primo giudice abbia errato nel non rilevare il difetto di notifica del ricorso nei riguardi di ADER.
Altrettanto fondato è l'altro ordine di ragioni sollevate con l'appello, attinenti ad un evidente vizio di ultrapetizione in cui incorre il primo giudice, nella misura in cui fonda l'annullamento della pretesa di cui alla cartella n.09420100013582611000 sull'assunto della mancata notifica di essa cartella, sebbene il contribuente non avesse mai contestato tale notifica, essendosi limitato invece ad eccepire la prescrizione;
prescrizione in ordine alla quale il primo giudice nemmeno si pronuncia.
Tale eccezione avrebbe dovuto, quindi, essere riproposta nel presente giudizio. In difetto di tale riproposizione da parte del contribuente, rimasto contumace in appello, detta eccezione deve intendersi rinunciata ex artt.
346 c.p.c. e 56 D.lgs. 546/92. Si rinvia, al riguardo, all'insegnamento della S.C., secondo cui “Nel processo tributario, improntato a criteri di speditezza e concentrazione, la volontà dell'appellato di riproporre le questioni assorbite, pur non occorrendo a tal fine alcuna impugnazione incidentale, deve essere espressa, a pena di decadenza, nell'atto di controdeduzioni da depositare nel termine previsto per la costituzione in giudizio, e non può essere manifestata in atti successivi, che esplicano una funzione meramente illustrativa.” [Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 26830 del 18/12/2014 (Rv. 634237)]. Il principio è stato, del resto, ribadito dalla
Corte di legittimità [Sez. 5, Sentenza n. 24267 del 27/11/2015 (Rv. 637561)]: “Nel processo tributario, l'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992 impone la specifica riproposizione in appello, in modo chiaro ed univoco, sia pure "per relationem", DE questioni non accolte dalla sentenza di primo grado, siano esse domande o eccezioni, sotto pena di definitiva rinuncia, sicché non è sufficiente il generico richiamo del complessivo contenuto degli atti della precedente fase processuale.”.
Si impone, pertanto, l'accoglimento del gravame.
Il regime DE spese del grado si informa al principio della soccombenza, non emergendo ragioni per derogarvi, mentre possono compensarsi le spese nei rapporti tra il contribuente e l'Agenzia DE TE, contumace in appello.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso originario in relazione alla cartella n.09420100013582611000.
Condanna il contribuente al pagamento DE spese processuali sostenute da ADER in appello, liquidate in € 1.800,00 per onorari, oltre oneri accessori come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Compensa le spese nei rapporti tra il contribuente e l'Agenzia DE TE.
Così deciso in Reggio Calabria, il 12 febbraio 2026
Il Presidente estensore
RE AG
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente e Relatore
BERARDI ANTONIO MARIA, Giudice
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2973/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1625/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 4 e pubblicata il 26/02/2025
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202200003587000 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste DE parti: Ricorrente/Appellante: il rappresentante dell'ufficio si riporta ai motivi di appello e ne chiede l'accoglimento, in riforma della sentenza di primo grado.
Resistente/Appellato: non presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I - Con sentenza n. 1625/25, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Reggio Calabria, decidendo in merito al ricorso proposto da Resistente_1 nei confronti dell'Agenzia DE TE (costituita) e dell'Agenzia DE TE-Riscossione (contumace), avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo di cui in epigrafe, ha dichiarato il difetto di giurisdizione in relazione a tutti i titoli sottesi al preavviso, diversi dalla cartella n.09420100013582611000 (segnatamente, avvisi di addebito INPS n. 394201500023636771000,
n. 39420160004245284000, n. 39420190005557038000, n. 39420220000230612000, e cartella n.
094220190000746523001 per contravvenzioni al codice della strada), trattandosi di pretese inerenti la giurisdizione dell'A.G.O. Quanto alla predetta cartella n.09420100013582611000, riguardante addizionale comunale IRPEF, per un totale di € 8.678,20, ha rilevato che non era stata documentata la notifica di essa cartella ed ha, per tale ragione, annullato, in parte qua, la pretesa, compensando le spese di lite.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello l'ADER, assumendo, innanzi tutto che il ricorso non era stato mai notificato ad essa parte, con conseguente nullità della sentenza impugnata. In secondo luogo, ha evidenziato che il contribuente non aveva mai eccepito il difetto di notifica della cartella, ma soltanto la prescrizione successiva alla notifica di essa cartella. Ha pertanto chiesto dichiararsi la nullità della sentenza impugnata o comunque rigettarsi il ricorso introduttivo.
Nessuno si è costituito per la controparte, rimasta contumace in appello.
All'esito della udienza odierna, il giudizio è stato quindi deciso, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato, nei limiti sotto precisati.
Deve convenirsi con l'appellante laddove lamenta che, pur essendo stata ADER indicata nel ricorso introduttivo come controparte, congiuntamente all'Agenzia DE TE, difetta qualsiasi prova della notifica del ricorso introduttivo ad esso ufficio della riscossione.
Ciò non importa, tuttavia, la nullità della sentenza impugnata, atteso che il ricorso introduttivo è stato incoato prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 200/23, che ha introdotto, all'art. 14 co. 6 bis D.lgs. 546/92, un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra l'ente impositore e l'agente della riscossione. Pertanto, alla luce dei principi processuali precedentemente vigenti, cristallizzati, in particolare, nella sentenza DE SS.UU. n. 16412/07, doveva affermarsi la possibilità per il contribuente di notificare il ricorso esclusivamente all'Agenzia DE
TE, onerata di effettuare la chiamata in causa o la litis denuntatio nei confronti dell'agente riscossore.
È indubbio, tuttavia, che il primo giudice abbia errato nel non rilevare il difetto di notifica del ricorso nei riguardi di ADER.
Altrettanto fondato è l'altro ordine di ragioni sollevate con l'appello, attinenti ad un evidente vizio di ultrapetizione in cui incorre il primo giudice, nella misura in cui fonda l'annullamento della pretesa di cui alla cartella n.09420100013582611000 sull'assunto della mancata notifica di essa cartella, sebbene il contribuente non avesse mai contestato tale notifica, essendosi limitato invece ad eccepire la prescrizione;
prescrizione in ordine alla quale il primo giudice nemmeno si pronuncia.
Tale eccezione avrebbe dovuto, quindi, essere riproposta nel presente giudizio. In difetto di tale riproposizione da parte del contribuente, rimasto contumace in appello, detta eccezione deve intendersi rinunciata ex artt.
346 c.p.c. e 56 D.lgs. 546/92. Si rinvia, al riguardo, all'insegnamento della S.C., secondo cui “Nel processo tributario, improntato a criteri di speditezza e concentrazione, la volontà dell'appellato di riproporre le questioni assorbite, pur non occorrendo a tal fine alcuna impugnazione incidentale, deve essere espressa, a pena di decadenza, nell'atto di controdeduzioni da depositare nel termine previsto per la costituzione in giudizio, e non può essere manifestata in atti successivi, che esplicano una funzione meramente illustrativa.” [Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 26830 del 18/12/2014 (Rv. 634237)]. Il principio è stato, del resto, ribadito dalla
Corte di legittimità [Sez. 5, Sentenza n. 24267 del 27/11/2015 (Rv. 637561)]: “Nel processo tributario, l'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992 impone la specifica riproposizione in appello, in modo chiaro ed univoco, sia pure "per relationem", DE questioni non accolte dalla sentenza di primo grado, siano esse domande o eccezioni, sotto pena di definitiva rinuncia, sicché non è sufficiente il generico richiamo del complessivo contenuto degli atti della precedente fase processuale.”.
Si impone, pertanto, l'accoglimento del gravame.
Il regime DE spese del grado si informa al principio della soccombenza, non emergendo ragioni per derogarvi, mentre possono compensarsi le spese nei rapporti tra il contribuente e l'Agenzia DE TE, contumace in appello.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso originario in relazione alla cartella n.09420100013582611000.
Condanna il contribuente al pagamento DE spese processuali sostenute da ADER in appello, liquidate in € 1.800,00 per onorari, oltre oneri accessori come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Compensa le spese nei rapporti tra il contribuente e l'Agenzia DE TE.
Così deciso in Reggio Calabria, il 12 febbraio 2026
Il Presidente estensore
RE AG