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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 30/06/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata quale giudice monocratico nella persona della dott.ssa
Alessandra Canullo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1810/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato il 20.7.2022 e vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappr. e dif. dall'avv. MERLINI
[...] C.F._2
RENZO, in virtù di procura in calce all'atto di citazione del giudizio di primo grado, elett. dom. presso lo studio del difensore, in Macerata;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3 CP_2
(C.F. ) e
[...] C.F._4 Controparte_3
(C.F. ), rappr. e dif. dall'avv. BERDINI
[...] C.F._5
ARABELLA, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione, elett. dom. presso lo studio del difensore, in Civitanova Marche;
APPELLATI avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 55/22 emessa il 27.1.2022 dal
Giudice di Pace di Macerata.
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 17.9.2024.
FATTO E DIRITTO
e hanno proposto appello avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
n. 55/2022 emessa dal Giudice di Pace di Macerata il 27.1.2022 con cui è stata rigettata la richiesta, dagli stessi avanzata, di risarcimento dei danni asseritamente provocati ad un divano in pelle (di proprietà dell' e ad un'automobile (di Parte_1 proprietà della dal gatto di proprietà dei convenuti, che avrebbe graffiato Parte_2 il divano e camminato ripetutamente sul cofano e sui parafanghi della macchina, graffiandola ed ammaccandola. Il Giudice di Pace ha posto a fondamento della gravata sentenza la ritenuta assenza di prova della riconducibilità dei danni lamentati dagli attori ad un gatto e, tantomeno, al gatto di proprietà dei convenuti, avendo in particolare evidenziato la tardività delle istanze istruttorie attoree formulate nella comparsa conclusionale.
Gli appellanti hanno sostenuto la tempestività delle richieste istruttorie dagli stessi formulate in primo grado, in quanto già inserite nell'atto introduttivo e comunque riformulate nella memoria depositata ex art. 320 c.p.c., non presa in considerazione dal giudice di prime cure;
è stato quindi chiesto, previa ammissione delle richieste di prova orale avanzate già in primo grado ed in riforma della sentenza impugnata,
l'accoglimento della domanda risarcitoria proposta, con condanna delle parti convenute alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 9.12.2022 si sono costituiti in giudizio i convenuti, sostenendo l'infondatezza del proposto appello e chiedendo la conferma della sentenza impugnata, sul presupposto per cui le richieste istruttorie attoree sarebbero comunque inidonee a fornire la prova degli elementi costitutivi della domanda proposta.
Ritiene il Tribunale che l'appello sia infondato e vada respinto, sebbene con le precisazioni che seguono.
Dalle motivazioni della sentenza impugnata può a ben vedere evincersi come il
Giudice di Pace non abbia preso in esame le richieste istruttorie formulate dagli attori con la memoria depositata ex art. 320 c.p.c. in data 29.10.2021, essendosi limitato a fare riferimento a quelle articolate nella comparsa conclusionale, correttamente ritenute tardive, concludendo quindi nel senso del mancato assolvimento da parte degli attori dell'onere probatorio sugli stessi incombente in ordine ai fatti costitutivi della domanda.
Gli appellanti hanno invece fornito dimostrazione della tempestività delle richieste di prova orale formulate in primo grado, avendo depositato con l'atto di appello la memoria redatta ex art. 320 c.p.c. e l'attestazione di cancelleria relativa al deposito della stessa avvenuto a mezzo PEC (come da protocollo Covid all'epoca vigente) in data 29.10.2021.
Tale profilo di erroneità della sentenza impugnata non è, tuttavia, sufficiente per condurre ad un esito del giudizio differente da quello cui è pervenuto il giudice di prime cure.
2 Va in primo luogo evidenziato che il titolo di responsabilità invocato dagli attori si fonda sul disposto dell'art. 2052 c.c., che stabilisce che risponde dei danni cagionati dall'animale il proprietario o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, salvo che provi il caso fortuito.
E' pacifico, da un lato, che la responsabilità presa in considerazione da detta norma poggi soltanto su una relazione intercorrente tra il proprietario (o l'utilizzatore) e l'animale, il cui limite risiede nel caso fortuito, la prova del quale - a carico del convenuto - può anche avere ad oggetto il comportamento del danneggiato, purché avente carattere di imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità (CASS., n.
10402 del 20.05.2016).
Va tuttavia considerato, al contempo, che il presupposto per l'applicabilità della disposizione è costituito sia dal nesso causale tra i danni lamentati e la condotta dell'animale che dalla relazione fra l'animale e il soggetto proprietario o utilizzatore, elementi (integranti fatti costitutivi della domanda risarcitoria) che spetta all'attore provare, in applicazione del generale principio di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c.: come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità (in tema di danni cagionati da fauna selvatica), grava infatti sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso causale tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo (CASS., ord. n. 9043 del 14.1.2025), di tal ché
l'attore, oltre a dimostrare il rapporto fra l'animale e il proprietario-utilizzatore, deve altresì provare il collegamento causale fra la condotta dell'animale ed i danni lamentati, con la conseguenza per cui, laddove uno di tali elementi costitutivi della fattispecie non risulti dimostrato, la domanda risarcitoria non potrà che essere respinta.
Applicando tali principi di diritto al caso di specie, appare assolutamente dirimente ai fini della decisione della causa la carenza probatoria – che appare invero insuperabile – relativa proprio al nesso causale tra i danni lamentati dagli attori e la condotta del gatto asseritamente indicato come di proprietà dei convenuti.
Infatti, gli elementi probatori offerti dagli attori nel primo grado di giudizio, costituiti da documentazione fotografica e da richieste di prove orali, appaiono del tutto inconcludenti al fine di poter pervenire alla dimostrazione dell'assunto – sul quale è stata fondata la proposta domanda risarcitoria – per cui la condizione in cui verserebbero il divano in pelle dell' e l'automobile della Parte_1 Parte_2 sarebbero la conseguenza della condotta ascritta al gatto dei convenuti.
3 In primo luogo, le fotografie prodotte in allegato al ricorso introduttivo del primo grado di giudizio danno conto esclusivamente della presenza di un gatto di colore apparentemente scuro all'interno del garage e di un danneggiamento al cellophane ed alla parte inferiore di un divano in pelle;
tuttavia, appare a ben vedere impossibile attribuire con adeguato livello probabilistico (secondo il criterio causale civilistico del più probabile che non) la documentata condizione del divano alla condotta del gatto raffigurato nella foto, sì da poter affermare che il comportamento dell'animale (quand'anche si desse per assodato che si tratti del gatto di proprietà dei convenuti) sia stato la causa del danneggiamento rappresentato nelle foto: in altri termini, in assenza di prova (che costituiva onere degli attori fornire) dello status quo ante del divano e, quindi, delle condizioni in cui si trovava nel momento in cui era stato riposto nel garage, non può in linea di principio escludersi che il divano versasse già nelle condizioni raffigurate nelle foto
– peraltro prive di riferimenti temporali – quando venne collocato in garage, né che il danneggiamento che risulta dalle predette foto sia stato provocato da un gatto diverso da quello ivi ritratto, se del caso introdottosi nel garage, non apparendo affatto inverosimile che (come sostenuto dai convenuti) ciò possa essere accaduto, ad esempio, nell'arco temporale di apertura della porta basculante necessario per consentire l'uscita dal garage dell'auto di proprietà della (non avendo la Parte_2 stessa contestato la specifica circostanza, dedotta dai convenuti, dell'utilizzo quotidiano dell'auto da parte sua).
Allo stesso modo, è radicalmente impossibile affermare che le impronte che si scorgono (dalle foto prodotte) sul cofano dell'auto della (che, a ben Parte_2 vedere, ictu oculi non sembrano nemmeno graffi o ammaccature) siano con certezza riconducibili al gatto indicato dagli attori come di proprietà dei convenuti, viepiù tenuto conto dell'utilizzo quotidiano della macchina in questione (dedotto dai convenuti e non contestato dalla , che rende non implausibile Parte_2
l'ascrivibilità a gatti diversi dei lamentati danni.
In definitiva, le foto prodotte in allegato al ricorso, raffiguranti un divano ed un'auto con tracce di danneggiamento (per vero poco visibili, quanto all'auto) ed un gatto all'interno del garage, non sono idonee a fornire la prova della correlazione certa tra quel gatto (quand'anche lo si ritenesse di proprietà dei convenuti) e quei danni, non disponendosi nemmeno di elementi di prova dell'originaria condizione di integrità del divano e dell'auto nel momento in cui vennero collocati nel garage.
4 Né, per altro e connesso verso, le prove orali richieste dagli attori in primo grado, benché tempestivamente formulate, avrebbero potuto colmare tale radicale carenza probatoria: quand'anche infatti avessero consentito di dimostrare che il gatto raffigurato nella foto fosse di proprietà dei convenuti (capitolo 1), non avrebbero comunque permesso di raggiungere prova adeguata del nesso causale tra la condotta del gatto e la condizione del divano e dell'auto come raffigurate nelle foto, apparendo i capitoli al riguardo formulati (cap. 5 e cap. 7: “Vero che il gatto di proprietà dei convenuti si introduceva nel locale autorimessa graffiando il divano di proprietà del sig. , rovinandone la pelle, come da foto che si Parte_1 esibiscono”, e “Vero che il gatto di proprietà dei convenuti si introduceva nel locale autorimessa, camminando ripetutamente sul tetto, sul cofano e sui parafanghi dell'auto di proprietà della sig.ra […]graffiandoli ed Parte_2 ammaccandoli, come da foto che si esibiscono”) connotati da genericità quanto meno temporale, non ricavandosi da esso alcuna indicazione circa il contesto temporale (nemmeno sotto forma di periodo) in cui i danneggiamenti sarebbero stati posti in essere dal gatto in questione, non potendosi escludere che nell'arco di tempo – come detto non precisamente determinato – intercorrente tra il momento in cui il divano e l'auto furono collocati nel garage e gli asseriti danneggiamenti possano essersi verificate altre cause idonee a provocarli, quale la condotta di gatti diversi, sicché risulterebbe in ogni caso impossibile ascrivere al gatto raffigurato nella foto (quand'anche identificabile come di proprietà dei convenuti) la condizione del divano e dell'auto così come raffigurata, e parimenti impossibile sarebbe poter operare una eventuale distinzione tra danneggiamenti se del caso commessi dal gatto dei convenuti e quelli (come detto non escludibili) posti in essere da gatti diversi, al fine di operare una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause illecite concorrenti.
Pertanto, in assenza di prova - che costituiva onere degli attori fornire - del fatto costitutivo della domanda rappresentato dal nesso causale tra il comportamento dell'animale di proprietà altrui ed i lamentati danni, la domanda risarcitoria attorea non poteva che essere comunque respinta, dovendosi di conseguenza pervenire al rigetto dell'appello ed alla conferma della sentenza impugnata.
La soccombenza degli appellanti comporta la loro condanna alla rifusione delle spese di lite del presente grado in favore degli appellati, liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 147/2022, non
5 sussistendo ragioni (tenuto conto anche della mancata accettazione da parte degli appellanti della proposta conciliativa formulata dal giudice) per apportare una riduzione ai predetti parametri.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, quale giudice monocratico, definitivamente pronunciando nel giudizio in grado di appello n. 1810/2022 R.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna e , in solido fra loro, a Parte_1 Parte_2
rinfondere in favore di e Controparte_1 Controparte_2 le spese del presente grado, che liquida in €. Controparte_3
2.552,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario al 15% del compenso, iva e cap come per legge;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
Macerata, 30.6.2025.
Il Giudice
Alessandra Canullo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata quale giudice monocratico nella persona della dott.ssa
Alessandra Canullo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1810/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato il 20.7.2022 e vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappr. e dif. dall'avv. MERLINI
[...] C.F._2
RENZO, in virtù di procura in calce all'atto di citazione del giudizio di primo grado, elett. dom. presso lo studio del difensore, in Macerata;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3 CP_2
(C.F. ) e
[...] C.F._4 Controparte_3
(C.F. ), rappr. e dif. dall'avv. BERDINI
[...] C.F._5
ARABELLA, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione, elett. dom. presso lo studio del difensore, in Civitanova Marche;
APPELLATI avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 55/22 emessa il 27.1.2022 dal
Giudice di Pace di Macerata.
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 17.9.2024.
FATTO E DIRITTO
e hanno proposto appello avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
n. 55/2022 emessa dal Giudice di Pace di Macerata il 27.1.2022 con cui è stata rigettata la richiesta, dagli stessi avanzata, di risarcimento dei danni asseritamente provocati ad un divano in pelle (di proprietà dell' e ad un'automobile (di Parte_1 proprietà della dal gatto di proprietà dei convenuti, che avrebbe graffiato Parte_2 il divano e camminato ripetutamente sul cofano e sui parafanghi della macchina, graffiandola ed ammaccandola. Il Giudice di Pace ha posto a fondamento della gravata sentenza la ritenuta assenza di prova della riconducibilità dei danni lamentati dagli attori ad un gatto e, tantomeno, al gatto di proprietà dei convenuti, avendo in particolare evidenziato la tardività delle istanze istruttorie attoree formulate nella comparsa conclusionale.
Gli appellanti hanno sostenuto la tempestività delle richieste istruttorie dagli stessi formulate in primo grado, in quanto già inserite nell'atto introduttivo e comunque riformulate nella memoria depositata ex art. 320 c.p.c., non presa in considerazione dal giudice di prime cure;
è stato quindi chiesto, previa ammissione delle richieste di prova orale avanzate già in primo grado ed in riforma della sentenza impugnata,
l'accoglimento della domanda risarcitoria proposta, con condanna delle parti convenute alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 9.12.2022 si sono costituiti in giudizio i convenuti, sostenendo l'infondatezza del proposto appello e chiedendo la conferma della sentenza impugnata, sul presupposto per cui le richieste istruttorie attoree sarebbero comunque inidonee a fornire la prova degli elementi costitutivi della domanda proposta.
Ritiene il Tribunale che l'appello sia infondato e vada respinto, sebbene con le precisazioni che seguono.
Dalle motivazioni della sentenza impugnata può a ben vedere evincersi come il
Giudice di Pace non abbia preso in esame le richieste istruttorie formulate dagli attori con la memoria depositata ex art. 320 c.p.c. in data 29.10.2021, essendosi limitato a fare riferimento a quelle articolate nella comparsa conclusionale, correttamente ritenute tardive, concludendo quindi nel senso del mancato assolvimento da parte degli attori dell'onere probatorio sugli stessi incombente in ordine ai fatti costitutivi della domanda.
Gli appellanti hanno invece fornito dimostrazione della tempestività delle richieste di prova orale formulate in primo grado, avendo depositato con l'atto di appello la memoria redatta ex art. 320 c.p.c. e l'attestazione di cancelleria relativa al deposito della stessa avvenuto a mezzo PEC (come da protocollo Covid all'epoca vigente) in data 29.10.2021.
Tale profilo di erroneità della sentenza impugnata non è, tuttavia, sufficiente per condurre ad un esito del giudizio differente da quello cui è pervenuto il giudice di prime cure.
2 Va in primo luogo evidenziato che il titolo di responsabilità invocato dagli attori si fonda sul disposto dell'art. 2052 c.c., che stabilisce che risponde dei danni cagionati dall'animale il proprietario o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, salvo che provi il caso fortuito.
E' pacifico, da un lato, che la responsabilità presa in considerazione da detta norma poggi soltanto su una relazione intercorrente tra il proprietario (o l'utilizzatore) e l'animale, il cui limite risiede nel caso fortuito, la prova del quale - a carico del convenuto - può anche avere ad oggetto il comportamento del danneggiato, purché avente carattere di imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità (CASS., n.
10402 del 20.05.2016).
Va tuttavia considerato, al contempo, che il presupposto per l'applicabilità della disposizione è costituito sia dal nesso causale tra i danni lamentati e la condotta dell'animale che dalla relazione fra l'animale e il soggetto proprietario o utilizzatore, elementi (integranti fatti costitutivi della domanda risarcitoria) che spetta all'attore provare, in applicazione del generale principio di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c.: come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità (in tema di danni cagionati da fauna selvatica), grava infatti sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso causale tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo (CASS., ord. n. 9043 del 14.1.2025), di tal ché
l'attore, oltre a dimostrare il rapporto fra l'animale e il proprietario-utilizzatore, deve altresì provare il collegamento causale fra la condotta dell'animale ed i danni lamentati, con la conseguenza per cui, laddove uno di tali elementi costitutivi della fattispecie non risulti dimostrato, la domanda risarcitoria non potrà che essere respinta.
Applicando tali principi di diritto al caso di specie, appare assolutamente dirimente ai fini della decisione della causa la carenza probatoria – che appare invero insuperabile – relativa proprio al nesso causale tra i danni lamentati dagli attori e la condotta del gatto asseritamente indicato come di proprietà dei convenuti.
Infatti, gli elementi probatori offerti dagli attori nel primo grado di giudizio, costituiti da documentazione fotografica e da richieste di prove orali, appaiono del tutto inconcludenti al fine di poter pervenire alla dimostrazione dell'assunto – sul quale è stata fondata la proposta domanda risarcitoria – per cui la condizione in cui verserebbero il divano in pelle dell' e l'automobile della Parte_1 Parte_2 sarebbero la conseguenza della condotta ascritta al gatto dei convenuti.
3 In primo luogo, le fotografie prodotte in allegato al ricorso introduttivo del primo grado di giudizio danno conto esclusivamente della presenza di un gatto di colore apparentemente scuro all'interno del garage e di un danneggiamento al cellophane ed alla parte inferiore di un divano in pelle;
tuttavia, appare a ben vedere impossibile attribuire con adeguato livello probabilistico (secondo il criterio causale civilistico del più probabile che non) la documentata condizione del divano alla condotta del gatto raffigurato nella foto, sì da poter affermare che il comportamento dell'animale (quand'anche si desse per assodato che si tratti del gatto di proprietà dei convenuti) sia stato la causa del danneggiamento rappresentato nelle foto: in altri termini, in assenza di prova (che costituiva onere degli attori fornire) dello status quo ante del divano e, quindi, delle condizioni in cui si trovava nel momento in cui era stato riposto nel garage, non può in linea di principio escludersi che il divano versasse già nelle condizioni raffigurate nelle foto
– peraltro prive di riferimenti temporali – quando venne collocato in garage, né che il danneggiamento che risulta dalle predette foto sia stato provocato da un gatto diverso da quello ivi ritratto, se del caso introdottosi nel garage, non apparendo affatto inverosimile che (come sostenuto dai convenuti) ciò possa essere accaduto, ad esempio, nell'arco temporale di apertura della porta basculante necessario per consentire l'uscita dal garage dell'auto di proprietà della (non avendo la Parte_2 stessa contestato la specifica circostanza, dedotta dai convenuti, dell'utilizzo quotidiano dell'auto da parte sua).
Allo stesso modo, è radicalmente impossibile affermare che le impronte che si scorgono (dalle foto prodotte) sul cofano dell'auto della (che, a ben Parte_2 vedere, ictu oculi non sembrano nemmeno graffi o ammaccature) siano con certezza riconducibili al gatto indicato dagli attori come di proprietà dei convenuti, viepiù tenuto conto dell'utilizzo quotidiano della macchina in questione (dedotto dai convenuti e non contestato dalla , che rende non implausibile Parte_2
l'ascrivibilità a gatti diversi dei lamentati danni.
In definitiva, le foto prodotte in allegato al ricorso, raffiguranti un divano ed un'auto con tracce di danneggiamento (per vero poco visibili, quanto all'auto) ed un gatto all'interno del garage, non sono idonee a fornire la prova della correlazione certa tra quel gatto (quand'anche lo si ritenesse di proprietà dei convenuti) e quei danni, non disponendosi nemmeno di elementi di prova dell'originaria condizione di integrità del divano e dell'auto nel momento in cui vennero collocati nel garage.
4 Né, per altro e connesso verso, le prove orali richieste dagli attori in primo grado, benché tempestivamente formulate, avrebbero potuto colmare tale radicale carenza probatoria: quand'anche infatti avessero consentito di dimostrare che il gatto raffigurato nella foto fosse di proprietà dei convenuti (capitolo 1), non avrebbero comunque permesso di raggiungere prova adeguata del nesso causale tra la condotta del gatto e la condizione del divano e dell'auto come raffigurate nelle foto, apparendo i capitoli al riguardo formulati (cap. 5 e cap. 7: “Vero che il gatto di proprietà dei convenuti si introduceva nel locale autorimessa graffiando il divano di proprietà del sig. , rovinandone la pelle, come da foto che si Parte_1 esibiscono”, e “Vero che il gatto di proprietà dei convenuti si introduceva nel locale autorimessa, camminando ripetutamente sul tetto, sul cofano e sui parafanghi dell'auto di proprietà della sig.ra […]graffiandoli ed Parte_2 ammaccandoli, come da foto che si esibiscono”) connotati da genericità quanto meno temporale, non ricavandosi da esso alcuna indicazione circa il contesto temporale (nemmeno sotto forma di periodo) in cui i danneggiamenti sarebbero stati posti in essere dal gatto in questione, non potendosi escludere che nell'arco di tempo – come detto non precisamente determinato – intercorrente tra il momento in cui il divano e l'auto furono collocati nel garage e gli asseriti danneggiamenti possano essersi verificate altre cause idonee a provocarli, quale la condotta di gatti diversi, sicché risulterebbe in ogni caso impossibile ascrivere al gatto raffigurato nella foto (quand'anche identificabile come di proprietà dei convenuti) la condizione del divano e dell'auto così come raffigurata, e parimenti impossibile sarebbe poter operare una eventuale distinzione tra danneggiamenti se del caso commessi dal gatto dei convenuti e quelli (come detto non escludibili) posti in essere da gatti diversi, al fine di operare una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause illecite concorrenti.
Pertanto, in assenza di prova - che costituiva onere degli attori fornire - del fatto costitutivo della domanda rappresentato dal nesso causale tra il comportamento dell'animale di proprietà altrui ed i lamentati danni, la domanda risarcitoria attorea non poteva che essere comunque respinta, dovendosi di conseguenza pervenire al rigetto dell'appello ed alla conferma della sentenza impugnata.
La soccombenza degli appellanti comporta la loro condanna alla rifusione delle spese di lite del presente grado in favore degli appellati, liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 147/2022, non
5 sussistendo ragioni (tenuto conto anche della mancata accettazione da parte degli appellanti della proposta conciliativa formulata dal giudice) per apportare una riduzione ai predetti parametri.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, quale giudice monocratico, definitivamente pronunciando nel giudizio in grado di appello n. 1810/2022 R.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna e , in solido fra loro, a Parte_1 Parte_2
rinfondere in favore di e Controparte_1 Controparte_2 le spese del presente grado, che liquida in €. Controparte_3
2.552,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario al 15% del compenso, iva e cap come per legge;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
Macerata, 30.6.2025.
Il Giudice
Alessandra Canullo
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