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Sentenza 12 febbraio 2024
Sentenza 12 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/02/2024, n. 6002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6002 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE IL AV nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/05/2023 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
lette le conclusioni del PG LUIGI ORSI che ha chiesto annullamento con rinvio limitatamente al terzo motivo. Rigetto nel resto. Penale Sent. Sez. 3 Num. 6002 Anno 2024 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 12/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. ID De IL ricorre per cessazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma in epigrafe indicata, con la quale è stata rigettata la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo disposto ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., stante la totale incapienza del patrimonio dell'ente. Il sequestro ha per oggetto i conti correnti, ì fabbricati, i terreni e un veicolo di proprietà del ricorrente, per il valore di 371.721,01 euro. 2. Il ricorrente, quale rappresentante legale pro tempore della IMAC s.r.I., dal 06/08/2019 al 30/12/2020, è indagato in ordine alla contestazione provvisoria di cui all'arti.° quater d.lgs.74/2000, per aver, in concorso con altri, tra cui il rappresentante dello studio tributario TI and Partners, omesso di versare le somme dovute all'AR portando in compensazione crediti di imposta IRES (codice tributo 2003) relativi al 2018 risultati inesistenti, pari a euro 153.047,00 (capo 1 della contestazione provvisoria), e per complessivi euro 334.288,00 per crediti di imposta IRPEF (codice tributo 4001) risultati inesistenti, relativi al 2018 e al 2019 (capo 2 della contestazione provvisoria). 3. Il ricorso è affidato a tre motivi. 3.1.Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge in quanto il giudice ha confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, ritenendo erroneamente che il riesame non concerna la questione del fumus commissi delicti. Pertanto, non ha tenuto in conto i molteplici rilievi formulati dall'indagato in ordine alla totale carenza di fumus e non ha esaminato adeguatamente la documentazione allegata. Al riguardo, evidenzia il ricorrente di aver depositato, fin dall'inizio delle indagini, diverse memorie volte a contestare i reati ed affermare l'insussistenza dei fatti. Infatti, già nel corso delle indagini preliminari, l'indagato ha prodotto una corposa consulenza tecnica, allegando i bilanci societari, dai quali risulta in maniera evidente che la società IMAC non ha appostato nelle proprie scritture contabili le compensazioni ritenute illecite, e comunque non ne ha tratto alcun beneficio. Il giudice, erroneamente, ha ritenuto che dai bilanci allegati fosse emersa una diminuzione del debito tributario complessivo. Questa ricostruzione probatoria è erronea, in quanto in contrasto con quanto emerge dai bilanci di esercizio societari del 2019 - 2020, in atti, e con quanto esposto nella memoria difensiva denominata "Relazione analitica a chiarimento del mancato utilizzo da parte della società IMAC delle indebite compensazioni imputate con codice tributo quattro". Da tale documentazione emerge che le compensazioni non sono state effettuate, in quanto í debiti tributari sono rimasti del tutto immutati. Ne segue che non vi è stato alcun vantaggio per la società derivante dalle illecite compensazioni. Evidenzia, quindi, la mancanza di un profitto per la società, l'assenza di un danno per l'AR e, in definitiva, la mancata configurazione della fattispecie contestata. Il ricorrente rappresenta di aver prodotto anche altra documentazione attestante il perfezionamento di un accordo transattivo intercorso con l'Agenzia delle Entrate di Torino, che 1 »119 4.11 Procuratore Generale presso la Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto 'mento con rinvio limitatamente al terzo motivo. Rigetto nel resto. prevede il pagamento rateale del debito e dai cui risultano pagamenti effettuati in favore dell'AR pari a euro 72.00,00. Allega un prospetto riepilogativo e i modelli F 24 quietanzati. Il giudice erroneamente, ha ritenuto che i codici dei tributi indicati in tale documentazione non siano sovrapponibili e coincidenti con quelli concernenti il fatto in contestazione. Tuttavia, dai modelli F 24 e dalle quietanze, raffrontando i codici tributo e il periodo di riferimento, emerge agevolmente l'identità dei tributi compensati e onorati per effetto del suddetto programma di pagamento rateale. Il ricorrente ha redatto una nota allegata esplicativa ove sono indicati i criteri di raffronto dei tributi ritenuti illecitamente compensati. Infine, contesta l'ammontare delle illecite compensazioni. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce carenza dell'elemento soggettivo del reato in contestazione, difetto di motivazione nonché violazione di legge in ordine all'applicazione dei presupposti del sequestro preventivo funzionale alla confisca. Alla luce di quanto rappresentato, è evidente la carenza del dolo di evasione alla stregua dei seguenti elementi. Il De IL, prima di assumere la carica di presidente del cda, ha fatto espletare una due diligence sulla società; il ricorrente non ha conferito alcuna delega per il pagamento dei debiti fiscali;
dai bilanci societari non emerge nessuna contabilizzazione delle compensazioni oggetto della contestazione;
vi è un accordo transattivo intercorso con l'Agenzia delle Entrate concernente anche ì tributi per i quali è stato disposto il sequestro;
pur essendo indagato, il ricorrente ha accresciuto il proprio patrimonio sia in liquidità che in beni. A fronte di tali specifiche deduzioni, il giudice del riesame ha effettuato una valutazione apodittica e superficiale anche in ordine all'elemento soggettivo del reato. 3.3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine al pericolo concreto e attuale, alla luce delle argomentazioni difensive, che l'indagato possa sottrarre i beni qualora questi dovessero essere affidati alla sua libera disponibilità. Il ricorrente evidenzia la totale carenza di motivazione in ordine al periculum in mora in quanto il giudice non ha in alcun modo esposto le ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca fin prima della definizione del giudizio. La sussistenza del periculum è stata ritenuta in re ipsa dal giudice a quo nonché nell'ordinanza genetica, sebbene il ricorrente abbia dimostrato di avere una capacità patrimoniale accresciuta nel tempo tale da non configurare il pericolo di dispersione del patrimonio nelle more del giudizio. Rappresenta di aver regolato le pendenze con l'AR e di aver stipulato accordi transattivi, rappresenta di.Rg-T di essersi dichiarato disponibile ad effettuare un versamento di natura cauzionale di tipo liberatorio. Rappresenta di avere documentato la propria capacità reddituale e patrimoniale che, al contrario di quanto affermato dal giudice a quo, costituisce valida garanzia per le esigenze oggetto di tutela, in quanto egli dispone finanziariamente di oltre euro 2.453.600,00, a fronte del sequestro dei saldi attivi sui conti e fabbricati per il valore dì 371.721,01 euro. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.La prima e la seconda doglianza sono manifestamente infondate. 1.1. Occorre osservare che il ricorso per cassazione avverso una misura cautelare réale è ammesso dall'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. esclusivamente per violazione . di legge. Costituisce, al riguardo, ius receptum, nella giurisprudenza di questa suprema Corte, il principio secondo il quale nella nozione di "violazione di legge" rientrano la mancanza assoluta di motivazione e la presenza di una motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali. Non vi rientra invece l'illogicità manifesta, la quale può essere denunciata nel giudizio di legittimità soltanto attraverso lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 2 del 28/01/2004, Ferrazzi). Dunque, ove il ricorso per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge, va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre è possibile denunciare il vizio di motivazione apparente, atteso che in tal caso si prospetta la violazione dell'art. 125, comma, 3 cod. proc. pen., che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611). Quest'ultimo vizio è ravvisabile allorché la motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, oppure le linee argomentative siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento. La carenza assoluta di un riconoscibile apparato argomentativo, qualificabile come inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, non ha infatti perso l'intrinseca consistenza del vizio di violazione di legge, differenziandosi pertanto dai difetti logici della motivazione. 1.2. Nel caso di specie, l'impianto argomentativo a sostegno del decisum, lungi dal potersi considerare apparente, si sostanzia in un apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato, in ordine all'elemento oggettivo del reato in contestazione, che l'inesistenza dei crediti è stata accertata mediante un controllo incrociato tra i bilanci societari depositati, le dichiarazioni fiscali effettuate dai singoli contribuenti e l'interrogazione dell'anagrafe tributaria. Da tali controlli è emerso che la società utilizzava in compensazione crediti recanti i codici relativi alla tassazione su persone fisiche, pur trattandosi di un ente giuridico, soggetto a Ires. Il giudice ha evidenziato che la compensazione illecita dei debiti con crediti Irpef era agevolata, come scelta pratica, dal fatto che essa è effettuabile sa ' mediante il sistema di home banking, diversamente invece dall' utilizzo in compensazione di 3 crediti Ires, per i quali occorre l'impiego di un sistema di pagamento certificato dell'Agenzia delle Entrate. Rilevata la incompatibilità dei crediti Irpef rispetto a un soggetto passivo Ires, è emersa la inesistenza del credito, portato in compensazione. In ordine al fumus, il giudice a quo ha anche richiamato per relazione quanto indicato nell'ordinanza genetica e rilevato l'assenza di cause di esonero di responsabilità, nel caso di conferimento di un incarico ad un professionista commercialista. In ordine alla tesi difensiva relativa alla mancata produzione di un effetto giuridico favorevole per l'ente beneficiario delle illecite compensazioni, il giudice a quo ha richiamato quanto affermato dal gip nell'ordinanza geOica ove si è evidenziato che i bilanci allegati, che sono stati oggetto di valutazione, attestano una diminuzione del debito tributario complessivo. In ordine alla seconda doglianza, relativa all'assenza del dolo di evasione, il giudice ha affermato che la due diligence fatta effettuare dall'indagato sulla condizione patrimoniale e finanziaria della società non ha avuto ad oggetto, in modo approfondito, i debiti tributari della società, in quanto l'esame della documentazione fiscale e contabile è avvenuta a campione e la consulente non ha potuto consultare l'anagrafe tributaria. In ogni caso, nella medesima due diligence si attesta la presenza di gravi anomalie che non avrebbero dovuto affatto rassicurare il rappresentante legale circa la sussistenza dei crediti oggetto di compensazione per l'anno precedente. Né è rilevante la tesi difensiva che rappresenta che il De IL non ha mai rivestito il ruolo di socio e non ha mai beneficiato delle indebite compensazioni, non avendo alcun concreto interesse a realizzare l'evasione fiscale. Del resto, soltanto la mancanza di qualunque ancoraggio del discorso giustificativo alle risultanze acquisite e di qualunque riferimento alla specifica fattispecie in disamina determina il vizio di apparenza della motivazione, ravvisabile ove il giudice si avvalga di asserzioni del tutto generiche e di carattere apodittico o di proposizioni prive di effettiva valenza dimostrativa determinando così il venir meno di qualunque supporto argomentativo a sostegno del decisum (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008): ciò che non è certamente riscontrabile nel caso in disamina. D'altronde, in tema di sequestro preventivo, il procedimento incidentale che si svolge dinanzi al tribunale del riesame non può trasformarsi in un accertamento preventivo della sussistenza del reato, tematica che forma oggetto del procedimento principale. 2. La doglianza inerente al periculum in mora è invece fondata. Si osserva che, in merito all'onere motivazionale del sequestro preventivo funzionale alla confisca, le Sezioni Unite hanno stabilito il principio secondo cui "Il provvedimento di sequestro preventivo di beni ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca prima della definizione del giudizio", sicché la motivazione del provvedimento di sequestro di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., non può risolversi nel dare atto della confiscabilità della cosa, assumendo che tale caratteristica sarebbe di per sé indice di pericolosità oggettiva del bene. Pertanto, in sintesi, le Sezioni Unite hanno evidenziato la necessità che il provvedimento 4 cautelare non prescinda da una concreta prognosi in ordine alla conseguibilità della misura ablativa finale, precisando che proprio l' esigenza anticipatoria della confisca funge da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che devono tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio (Sez. U, n.36959 del 24/07/2021, Ellade). 2.1. Ciò posto, nella specie, il giudice a quo ha evidenziato il pericolo di dispersione del denaro e di alienazione dei beni immobili e mobili. Tale motivazione è inficiata da profili di mancanza e di apparenza. La motivazione presenta profili di apparenza laddove il giudice a quo omette dì spìegare le ragioni della scarsa rilevanza attribuita a ben due accordi transattivi intercorsi con l'Agenzia delle Entrate, di cui dà atto, richiamando i relativi allegati, e ai pagamenti dei debiti fiscali effettuati con i modelli F 24, anche questi acquisiti. Il giudice ha affermato che ì due accordi transattivi intercorsi con l'Agenzia delle Entrate non consentono di desumere con certezza che i debiti fiscali, in parte pagati dalla società, siano gli stessi relativi al procedimento in oggetto in quanto tali accordi non indicano il codice delle deleghe F 24 sulla base delle quali sono state operate le illecite compensazioni. Tuttavia, a prescindere dal più o meno agevole raffronto fra i codici delle rateizzazioni e dei pagamenti e i codici del reato in contestazione, è apparente e viziata la motivazione laddove si afferma che la disponibilità del ricorrente a far fronte al debito tributario sia stata una mera dichiarazione di principio, non seguita dai fatti e non supportata concretamente. La motivazione è poi mancante anche laddove il giudice omette di analizzare la rilevanza delle iniziative esplicate dall'indagato presso l'amministrazione tributaria ai fini della definizione della fattispecie in via amministrativa. Altrettanto, la motivazione presenta profili di apparenza laddove il giudice a quo si affida ad argomentazioni apodittiche, omettendo dì indicare gli elementi concreti a supporto di quanto affermato in termini meramente astratti e congetturali, relativamente all'eventualità che il denaro possa essere disperso e che i beni immobili e mobili sequestrati possano essere alienati a terzi in buona fede. Ulteriore profilo di carenza è ravvisabile laddove il giudice a quo non esamina la situazione patrimoniale e reddituale dell'indagato, sebbene dalla motivazione del provvedimento impugnato si evinca che egli è titolare di un patrimonio il cui valore è quantificabile in euro 2.455.600,96. La motivazione è anche carente laddove il giudice afferma la inidoneità del patrimonio dell'indagato, sebbene, il giudice abbia dato atto che, all'udienza del 25/05/2023, il De IL ha depositato le dichiarazioni dei redditi relative alle annualità 2019, 2020 e 2021, da cui si evince l'assenza di diminuzioni patrimoniali, di cui, nel provvedimento impugnato, non si dà conto. 5 3. La motivazione apparente determina dunque l'annullamento con rinvio del provvedimento, per nuovo esame, al Tribunale di Roma corrweente ai sensi dell'avt. 324, comma 5, cod. proc. pen. t- e d I-t
PQM
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al pericolo di dispersione dei beni e rinvia per pvta-1/4.C. nuovo giudizio Triblunale di Roma competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso all'udienza del 12 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del PG LUIGI ORSI che ha chiesto annullamento con rinvio limitatamente al terzo motivo. Rigetto nel resto. Penale Sent. Sez. 3 Num. 6002 Anno 2024 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 12/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. ID De IL ricorre per cessazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma in epigrafe indicata, con la quale è stata rigettata la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo disposto ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., stante la totale incapienza del patrimonio dell'ente. Il sequestro ha per oggetto i conti correnti, ì fabbricati, i terreni e un veicolo di proprietà del ricorrente, per il valore di 371.721,01 euro. 2. Il ricorrente, quale rappresentante legale pro tempore della IMAC s.r.I., dal 06/08/2019 al 30/12/2020, è indagato in ordine alla contestazione provvisoria di cui all'arti.° quater d.lgs.74/2000, per aver, in concorso con altri, tra cui il rappresentante dello studio tributario TI and Partners, omesso di versare le somme dovute all'AR portando in compensazione crediti di imposta IRES (codice tributo 2003) relativi al 2018 risultati inesistenti, pari a euro 153.047,00 (capo 1 della contestazione provvisoria), e per complessivi euro 334.288,00 per crediti di imposta IRPEF (codice tributo 4001) risultati inesistenti, relativi al 2018 e al 2019 (capo 2 della contestazione provvisoria). 3. Il ricorso è affidato a tre motivi. 3.1.Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge in quanto il giudice ha confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, ritenendo erroneamente che il riesame non concerna la questione del fumus commissi delicti. Pertanto, non ha tenuto in conto i molteplici rilievi formulati dall'indagato in ordine alla totale carenza di fumus e non ha esaminato adeguatamente la documentazione allegata. Al riguardo, evidenzia il ricorrente di aver depositato, fin dall'inizio delle indagini, diverse memorie volte a contestare i reati ed affermare l'insussistenza dei fatti. Infatti, già nel corso delle indagini preliminari, l'indagato ha prodotto una corposa consulenza tecnica, allegando i bilanci societari, dai quali risulta in maniera evidente che la società IMAC non ha appostato nelle proprie scritture contabili le compensazioni ritenute illecite, e comunque non ne ha tratto alcun beneficio. Il giudice, erroneamente, ha ritenuto che dai bilanci allegati fosse emersa una diminuzione del debito tributario complessivo. Questa ricostruzione probatoria è erronea, in quanto in contrasto con quanto emerge dai bilanci di esercizio societari del 2019 - 2020, in atti, e con quanto esposto nella memoria difensiva denominata "Relazione analitica a chiarimento del mancato utilizzo da parte della società IMAC delle indebite compensazioni imputate con codice tributo quattro". Da tale documentazione emerge che le compensazioni non sono state effettuate, in quanto í debiti tributari sono rimasti del tutto immutati. Ne segue che non vi è stato alcun vantaggio per la società derivante dalle illecite compensazioni. Evidenzia, quindi, la mancanza di un profitto per la società, l'assenza di un danno per l'AR e, in definitiva, la mancata configurazione della fattispecie contestata. Il ricorrente rappresenta di aver prodotto anche altra documentazione attestante il perfezionamento di un accordo transattivo intercorso con l'Agenzia delle Entrate di Torino, che 1 »119 4.11 Procuratore Generale presso la Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto 'mento con rinvio limitatamente al terzo motivo. Rigetto nel resto. prevede il pagamento rateale del debito e dai cui risultano pagamenti effettuati in favore dell'AR pari a euro 72.00,00. Allega un prospetto riepilogativo e i modelli F 24 quietanzati. Il giudice erroneamente, ha ritenuto che i codici dei tributi indicati in tale documentazione non siano sovrapponibili e coincidenti con quelli concernenti il fatto in contestazione. Tuttavia, dai modelli F 24 e dalle quietanze, raffrontando i codici tributo e il periodo di riferimento, emerge agevolmente l'identità dei tributi compensati e onorati per effetto del suddetto programma di pagamento rateale. Il ricorrente ha redatto una nota allegata esplicativa ove sono indicati i criteri di raffronto dei tributi ritenuti illecitamente compensati. Infine, contesta l'ammontare delle illecite compensazioni. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce carenza dell'elemento soggettivo del reato in contestazione, difetto di motivazione nonché violazione di legge in ordine all'applicazione dei presupposti del sequestro preventivo funzionale alla confisca. Alla luce di quanto rappresentato, è evidente la carenza del dolo di evasione alla stregua dei seguenti elementi. Il De IL, prima di assumere la carica di presidente del cda, ha fatto espletare una due diligence sulla società; il ricorrente non ha conferito alcuna delega per il pagamento dei debiti fiscali;
dai bilanci societari non emerge nessuna contabilizzazione delle compensazioni oggetto della contestazione;
vi è un accordo transattivo intercorso con l'Agenzia delle Entrate concernente anche ì tributi per i quali è stato disposto il sequestro;
pur essendo indagato, il ricorrente ha accresciuto il proprio patrimonio sia in liquidità che in beni. A fronte di tali specifiche deduzioni, il giudice del riesame ha effettuato una valutazione apodittica e superficiale anche in ordine all'elemento soggettivo del reato. 3.3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine al pericolo concreto e attuale, alla luce delle argomentazioni difensive, che l'indagato possa sottrarre i beni qualora questi dovessero essere affidati alla sua libera disponibilità. Il ricorrente evidenzia la totale carenza di motivazione in ordine al periculum in mora in quanto il giudice non ha in alcun modo esposto le ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca fin prima della definizione del giudizio. La sussistenza del periculum è stata ritenuta in re ipsa dal giudice a quo nonché nell'ordinanza genetica, sebbene il ricorrente abbia dimostrato di avere una capacità patrimoniale accresciuta nel tempo tale da non configurare il pericolo di dispersione del patrimonio nelle more del giudizio. Rappresenta di aver regolato le pendenze con l'AR e di aver stipulato accordi transattivi, rappresenta di.Rg-T di essersi dichiarato disponibile ad effettuare un versamento di natura cauzionale di tipo liberatorio. Rappresenta di avere documentato la propria capacità reddituale e patrimoniale che, al contrario di quanto affermato dal giudice a quo, costituisce valida garanzia per le esigenze oggetto di tutela, in quanto egli dispone finanziariamente di oltre euro 2.453.600,00, a fronte del sequestro dei saldi attivi sui conti e fabbricati per il valore dì 371.721,01 euro. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.La prima e la seconda doglianza sono manifestamente infondate. 1.1. Occorre osservare che il ricorso per cassazione avverso una misura cautelare réale è ammesso dall'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. esclusivamente per violazione . di legge. Costituisce, al riguardo, ius receptum, nella giurisprudenza di questa suprema Corte, il principio secondo il quale nella nozione di "violazione di legge" rientrano la mancanza assoluta di motivazione e la presenza di una motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali. Non vi rientra invece l'illogicità manifesta, la quale può essere denunciata nel giudizio di legittimità soltanto attraverso lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 2 del 28/01/2004, Ferrazzi). Dunque, ove il ricorso per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge, va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre è possibile denunciare il vizio di motivazione apparente, atteso che in tal caso si prospetta la violazione dell'art. 125, comma, 3 cod. proc. pen., che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611). Quest'ultimo vizio è ravvisabile allorché la motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, oppure le linee argomentative siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento. La carenza assoluta di un riconoscibile apparato argomentativo, qualificabile come inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, non ha infatti perso l'intrinseca consistenza del vizio di violazione di legge, differenziandosi pertanto dai difetti logici della motivazione. 1.2. Nel caso di specie, l'impianto argomentativo a sostegno del decisum, lungi dal potersi considerare apparente, si sostanzia in un apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato, in ordine all'elemento oggettivo del reato in contestazione, che l'inesistenza dei crediti è stata accertata mediante un controllo incrociato tra i bilanci societari depositati, le dichiarazioni fiscali effettuate dai singoli contribuenti e l'interrogazione dell'anagrafe tributaria. Da tali controlli è emerso che la società utilizzava in compensazione crediti recanti i codici relativi alla tassazione su persone fisiche, pur trattandosi di un ente giuridico, soggetto a Ires. Il giudice ha evidenziato che la compensazione illecita dei debiti con crediti Irpef era agevolata, come scelta pratica, dal fatto che essa è effettuabile sa ' mediante il sistema di home banking, diversamente invece dall' utilizzo in compensazione di 3 crediti Ires, per i quali occorre l'impiego di un sistema di pagamento certificato dell'Agenzia delle Entrate. Rilevata la incompatibilità dei crediti Irpef rispetto a un soggetto passivo Ires, è emersa la inesistenza del credito, portato in compensazione. In ordine al fumus, il giudice a quo ha anche richiamato per relazione quanto indicato nell'ordinanza genetica e rilevato l'assenza di cause di esonero di responsabilità, nel caso di conferimento di un incarico ad un professionista commercialista. In ordine alla tesi difensiva relativa alla mancata produzione di un effetto giuridico favorevole per l'ente beneficiario delle illecite compensazioni, il giudice a quo ha richiamato quanto affermato dal gip nell'ordinanza geOica ove si è evidenziato che i bilanci allegati, che sono stati oggetto di valutazione, attestano una diminuzione del debito tributario complessivo. In ordine alla seconda doglianza, relativa all'assenza del dolo di evasione, il giudice ha affermato che la due diligence fatta effettuare dall'indagato sulla condizione patrimoniale e finanziaria della società non ha avuto ad oggetto, in modo approfondito, i debiti tributari della società, in quanto l'esame della documentazione fiscale e contabile è avvenuta a campione e la consulente non ha potuto consultare l'anagrafe tributaria. In ogni caso, nella medesima due diligence si attesta la presenza di gravi anomalie che non avrebbero dovuto affatto rassicurare il rappresentante legale circa la sussistenza dei crediti oggetto di compensazione per l'anno precedente. Né è rilevante la tesi difensiva che rappresenta che il De IL non ha mai rivestito il ruolo di socio e non ha mai beneficiato delle indebite compensazioni, non avendo alcun concreto interesse a realizzare l'evasione fiscale. Del resto, soltanto la mancanza di qualunque ancoraggio del discorso giustificativo alle risultanze acquisite e di qualunque riferimento alla specifica fattispecie in disamina determina il vizio di apparenza della motivazione, ravvisabile ove il giudice si avvalga di asserzioni del tutto generiche e di carattere apodittico o di proposizioni prive di effettiva valenza dimostrativa determinando così il venir meno di qualunque supporto argomentativo a sostegno del decisum (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008): ciò che non è certamente riscontrabile nel caso in disamina. D'altronde, in tema di sequestro preventivo, il procedimento incidentale che si svolge dinanzi al tribunale del riesame non può trasformarsi in un accertamento preventivo della sussistenza del reato, tematica che forma oggetto del procedimento principale. 2. La doglianza inerente al periculum in mora è invece fondata. Si osserva che, in merito all'onere motivazionale del sequestro preventivo funzionale alla confisca, le Sezioni Unite hanno stabilito il principio secondo cui "Il provvedimento di sequestro preventivo di beni ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca prima della definizione del giudizio", sicché la motivazione del provvedimento di sequestro di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., non può risolversi nel dare atto della confiscabilità della cosa, assumendo che tale caratteristica sarebbe di per sé indice di pericolosità oggettiva del bene. Pertanto, in sintesi, le Sezioni Unite hanno evidenziato la necessità che il provvedimento 4 cautelare non prescinda da una concreta prognosi in ordine alla conseguibilità della misura ablativa finale, precisando che proprio l' esigenza anticipatoria della confisca funge da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che devono tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio (Sez. U, n.36959 del 24/07/2021, Ellade). 2.1. Ciò posto, nella specie, il giudice a quo ha evidenziato il pericolo di dispersione del denaro e di alienazione dei beni immobili e mobili. Tale motivazione è inficiata da profili di mancanza e di apparenza. La motivazione presenta profili di apparenza laddove il giudice a quo omette dì spìegare le ragioni della scarsa rilevanza attribuita a ben due accordi transattivi intercorsi con l'Agenzia delle Entrate, di cui dà atto, richiamando i relativi allegati, e ai pagamenti dei debiti fiscali effettuati con i modelli F 24, anche questi acquisiti. Il giudice ha affermato che ì due accordi transattivi intercorsi con l'Agenzia delle Entrate non consentono di desumere con certezza che i debiti fiscali, in parte pagati dalla società, siano gli stessi relativi al procedimento in oggetto in quanto tali accordi non indicano il codice delle deleghe F 24 sulla base delle quali sono state operate le illecite compensazioni. Tuttavia, a prescindere dal più o meno agevole raffronto fra i codici delle rateizzazioni e dei pagamenti e i codici del reato in contestazione, è apparente e viziata la motivazione laddove si afferma che la disponibilità del ricorrente a far fronte al debito tributario sia stata una mera dichiarazione di principio, non seguita dai fatti e non supportata concretamente. La motivazione è poi mancante anche laddove il giudice omette di analizzare la rilevanza delle iniziative esplicate dall'indagato presso l'amministrazione tributaria ai fini della definizione della fattispecie in via amministrativa. Altrettanto, la motivazione presenta profili di apparenza laddove il giudice a quo si affida ad argomentazioni apodittiche, omettendo dì indicare gli elementi concreti a supporto di quanto affermato in termini meramente astratti e congetturali, relativamente all'eventualità che il denaro possa essere disperso e che i beni immobili e mobili sequestrati possano essere alienati a terzi in buona fede. Ulteriore profilo di carenza è ravvisabile laddove il giudice a quo non esamina la situazione patrimoniale e reddituale dell'indagato, sebbene dalla motivazione del provvedimento impugnato si evinca che egli è titolare di un patrimonio il cui valore è quantificabile in euro 2.455.600,96. La motivazione è anche carente laddove il giudice afferma la inidoneità del patrimonio dell'indagato, sebbene, il giudice abbia dato atto che, all'udienza del 25/05/2023, il De IL ha depositato le dichiarazioni dei redditi relative alle annualità 2019, 2020 e 2021, da cui si evince l'assenza di diminuzioni patrimoniali, di cui, nel provvedimento impugnato, non si dà conto. 5 3. La motivazione apparente determina dunque l'annullamento con rinvio del provvedimento, per nuovo esame, al Tribunale di Roma corrweente ai sensi dell'avt. 324, comma 5, cod. proc. pen. t- e d I-t
PQM
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al pericolo di dispersione dei beni e rinvia per pvta-1/4.C. nuovo giudizio Triblunale di Roma competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso all'udienza del 12 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente