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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/04/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5396/2024, introdotta da
(ROMA (RM), 13/07/1978), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
ANATRA FULVIA;
(MILANO (MI), 31/12/1974), con il patrocinio dell'avv. CP_1
ANATRA FULVIA;
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In fatto e in diritto
chiedono al Tribunale di dichiarare la cessazione degli Parte_1 CP_1
effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2019 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“1) nella casa coniugale di via Farindola n° 6/A in Roma, di proprietà di entrambi i coniugi al
50%, continuerà a risiedere il sig. che non ha mai lasciato l'appartamento; CP_1
2) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento.”
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 21/12/2005, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto
1 dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Spese compensate come da domanda.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5396/2024 R.G.A.C.:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 21/12/2005 tra (ROMA 13/07/1978) e (MILANO 31/12/1974) Parte_1 CP_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 02937, Parte 1 , Serie
01, Anno 2005, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
spese compensate.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2
disp.att. c.p.c.
Roma, 19/03/2025
Il Giudice estensore Dott.ssa Maria Vittoria Caprara
La Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5396/2024, introdotta da
(ROMA (RM), 13/07/1978), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
ANATRA FULVIA;
(MILANO (MI), 31/12/1974), con il patrocinio dell'avv. CP_1
ANATRA FULVIA;
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In fatto e in diritto
chiedono al Tribunale di dichiarare la cessazione degli Parte_1 CP_1
effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2019 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“1) nella casa coniugale di via Farindola n° 6/A in Roma, di proprietà di entrambi i coniugi al
50%, continuerà a risiedere il sig. che non ha mai lasciato l'appartamento; CP_1
2) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento.”
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 21/12/2005, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto
1 dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Spese compensate come da domanda.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5396/2024 R.G.A.C.:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 21/12/2005 tra (ROMA 13/07/1978) e (MILANO 31/12/1974) Parte_1 CP_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 02937, Parte 1 , Serie
01, Anno 2005, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
spese compensate.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2
disp.att. c.p.c.
Roma, 19/03/2025
Il Giudice estensore Dott.ssa Maria Vittoria Caprara
La Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
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