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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/11/2025, n. 4325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4325 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paola Cesaroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3518/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) con Parte_1 C.F._1
il patrocinio degli avv. DELL'ATTI GABRIELE e BIA MICHELE
) C.SO V. EMANUELE 179 70122 BARI;
, con elezione di C.F._2
domicilio in VIA ABATE GIMMA N.148 70122 BARI presso l'avv. DELL'ATTI
GABRIELE;
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio degli avv. GIANNELLI GIANVITO e , con elezione di P.IVA_1
domicilio in VIA MELO, N. 198 C/O AVV. CLAUDIO IACUBINO VIA ZUPPETTA
110 71100 FOGGIA, presso l'avv. GIANNELLI GIANVITO;
CONVENUTO
pagina 1 di 3 E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CP_2
DOMENICO PINTO
INTERVENTORE
***************
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza in data odierna;
la causa è decisa con deposito telematico della sentenza nel giorno dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_2
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bari su ricorso della di , con il quale era stato ordinato il pagamento Controparte_1 CP_1
della somma di € 1.410.748,16 oltre interessi, con vittoria di spese a carico dell'istante e di , , Controparte_3 Controparte_4 Parte_3
, , ,
[...] Controparte_5 Parte_4
, e in relazione Parte_5 Parte_6 Parte_7
al saldo debitore del contratto di mutuo fondiario, con garanzia ipotecaria, n. 2010952 del
06/07/2018 Rep. n. 62494 - Racc. n. 19436 per Notar Dott. di Persona_1
Putignano (Bari).
Costituitasi la banca opposta, il Giudice adito rigettava l'istanza di sospensione ex art. 649
c.p.c. e, fallito il tentativo di mediazione, riservava la causa in decisione.
Con atto di costituzione in giudizio ex art. 1201 c.c., la società si costituiva CP_2
nel presente giudizio in sostituzione e surrogazione della Controparte_1
, chiedendone l'estromissione.
[...]
A seguito di istanza congiunta di rimessione della causa sul ruolo, era fissata udienza del
25.11.2025.
All'udienza del 25.11.2025, le parti dichiaravano congiuntamente di aver raggiunto un accordo transattivo ed invocavano la cessazione della materia del contendere con contestuale revoca del decreto ingiuntivo, precisando le conclusioni.
pagina 2 di 3 La causa era quindi decisa con sentenza contestuale.
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
“La cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice anche d' ufficio, si verifica quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice in precedenza richiesta, ovvero quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione” (Cass., 17.01.2023, n. 1257).
Deve, quindi, procedersi alla revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite sono compensate, come concordato tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Quarta sezione Civile, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Paola Cesaroni, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta con atto di citazione regolarmente notificato da Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bari su ricorso di
[...]
, con l'intervento di così provvede: Controparte_1 CP_2
1. Dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto opposto;
2. Compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Così deciso in data 25/11/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di BARI. il Giudice
Dott. Paola Cesaroni
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paola Cesaroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3518/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) con Parte_1 C.F._1
il patrocinio degli avv. DELL'ATTI GABRIELE e BIA MICHELE
) C.SO V. EMANUELE 179 70122 BARI;
, con elezione di C.F._2
domicilio in VIA ABATE GIMMA N.148 70122 BARI presso l'avv. DELL'ATTI
GABRIELE;
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio degli avv. GIANNELLI GIANVITO e , con elezione di P.IVA_1
domicilio in VIA MELO, N. 198 C/O AVV. CLAUDIO IACUBINO VIA ZUPPETTA
110 71100 FOGGIA, presso l'avv. GIANNELLI GIANVITO;
CONVENUTO
pagina 1 di 3 E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CP_2
DOMENICO PINTO
INTERVENTORE
***************
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza in data odierna;
la causa è decisa con deposito telematico della sentenza nel giorno dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_2
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bari su ricorso della di , con il quale era stato ordinato il pagamento Controparte_1 CP_1
della somma di € 1.410.748,16 oltre interessi, con vittoria di spese a carico dell'istante e di , , Controparte_3 Controparte_4 Parte_3
, , ,
[...] Controparte_5 Parte_4
, e in relazione Parte_5 Parte_6 Parte_7
al saldo debitore del contratto di mutuo fondiario, con garanzia ipotecaria, n. 2010952 del
06/07/2018 Rep. n. 62494 - Racc. n. 19436 per Notar Dott. di Persona_1
Putignano (Bari).
Costituitasi la banca opposta, il Giudice adito rigettava l'istanza di sospensione ex art. 649
c.p.c. e, fallito il tentativo di mediazione, riservava la causa in decisione.
Con atto di costituzione in giudizio ex art. 1201 c.c., la società si costituiva CP_2
nel presente giudizio in sostituzione e surrogazione della Controparte_1
, chiedendone l'estromissione.
[...]
A seguito di istanza congiunta di rimessione della causa sul ruolo, era fissata udienza del
25.11.2025.
All'udienza del 25.11.2025, le parti dichiaravano congiuntamente di aver raggiunto un accordo transattivo ed invocavano la cessazione della materia del contendere con contestuale revoca del decreto ingiuntivo, precisando le conclusioni.
pagina 2 di 3 La causa era quindi decisa con sentenza contestuale.
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
“La cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice anche d' ufficio, si verifica quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice in precedenza richiesta, ovvero quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione” (Cass., 17.01.2023, n. 1257).
Deve, quindi, procedersi alla revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite sono compensate, come concordato tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Quarta sezione Civile, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Paola Cesaroni, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta con atto di citazione regolarmente notificato da Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bari su ricorso di
[...]
, con l'intervento di così provvede: Controparte_1 CP_2
1. Dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto opposto;
2. Compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Così deciso in data 25/11/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di BARI. il Giudice
Dott. Paola Cesaroni
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