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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 17/12/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. PU 120-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di ANCONA
Sezione II Civile
in persona del Giudice delegato, Dott.ssa Maria Letizia Mantovani, nel procedimento iscritto al n. r.g. P.U. 120-1/2025 per l'ammissione al concordato minore ex art. 74 e ss. CCII promosso da , nato ad [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Miano 31/A (C.F. , con l'Avv. SAVERIO SABATINI nonché con l'assistenza C.F._1 del Dott. Camillo CATANA VALLEMANI. ha pronunciato la seguente
SENTENZA visto il decreto di apertura del procedimento di omologazione ex art. 78 CCII del 18/09/2025
e richiamate le considerazioni ivi espresse in punto di ammissibilità giuridica della proposta oltre che di regolarità formale della medesima;
richiamata altresì la relazione dell'OCC dalla quale emerge che il decreto di apertura è stato comunicato a tutti i creditori e che, nel termine assegnato, nessuno ha espresso il proprio voto, da considerarsi valido quale consenso ex art. 79 c. 3 CCII;
rilevato che, a fronte di un debito complessivo pari ad euro € 2.997.560,27 e di un attivo pari ad € 160.000,00 quale finanza esterna proveniente da erogazione liberale da parte di persona giuridica (previa deliberazione degli organi amministrativi allegata al ricorso), la proposta prevede:
a) il pagamento integrale all'omologa delle spese di procedura, ivi compreso il compenso dell'OCC, pari ad euro 9.700,00;
b) il pagamento dei creditori secondo le seguenti modalità:
- nella misura del 4,5%, euro 105.048,58, i creditori privilegiati ex art.2752 c.c., grado 18 che, alla data del 18.7.25, secondo le risultanze ammontano ad euro 2.334.412,99;
- nella misura del 4%, euro 16.289,50, i creditori privilegiati ex art.2752 c.c., grado 19 che, alla data del 18.07.25, secondo le risultanze ammontano ad euro 407.237,39;
- nella misura dell'1%, euro 26.203,12, i creditori privilegiati degradati in via chirografaria che, alla data del 18.07.25, secondo le risultanze ammontano ad euro 2.620.312,30;
1 - nella misura dell'1%, euro 2.559,10, i creditori chirografari che, alla data del 19.07.25, secondo le risultanze ammontano ad euro ammontano ad euro 255.909,89
Il piano prevede che i pagamenti vengano effettuati entro 30 giorni dal passaggio in giudicato dell'omologa.
La proposta, sottoposta all'approvazione dei creditori, applicando il principio del c.d. silenzio assenso, è da ritenersi approvata dai creditori ex art. 79, co. 3 CCII, atteso che nessun creditore ha manifestato espressamente il proprio voto, dunque neanche negativo.
Pertanto, l'OCC, riportandosi al contenuto della relazione particolareggiata ex art. 76
C.C.I.I. in cui aveva già espresso parere favorevole, in data 20/11/2025 ha depositato la propria relazione ove ha confermato il proprio parere favorevole all'omologazione del concordato minore riscontrando la fattibilità della proposta, nonché la convenienza del concordato rispetto all'alternativa liquidatoria.
Sussistono, con riferimento al controllo delle suddette maggioranze, le condizioni di legittimità delle operazioni di voto e corretto risulta il processo di formazione della volontà dei creditori che hanno espresso la dichiarazione di voto, previa completa informazione.
I creditori sono stati infatti posti in condizione di conoscere la proposta, con comunicazione ex art. 78 CCII inviata a tutti quelli che risultavano nell'elenco nominativo depositato dalla debitrice con il ricorso ex art. 75 CCII, contenente gli estremi del provvedimento di ammissione del Tribunale e la comunicazione del termine entro il quale far pervenire la dichiarazione di voto.
Tutti i creditori, pertanto, sono stati messi in condizione di poter ricevere una corretta informazione e maturare un consapevole giudizio onde far pervenire la dichiarazione di adesione (o di mancata adesione) alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni.
Circa la fattibilità del piano, posto che è preclusa al Tribunale la valutazione della sua convenienza economica, essa va intesa quale effettiva idoneità della proposta ad assicurare il soddisfacimento dello scopo perseguito (i.e. l'idoneità delle concrete modalità proposte dal debitore per la composizione della propria esposizione debitoria). Al riguardo l'OCC nella propria relazione ex art. 76 CCII ha ritenuto che la proposta di accordo per il superamento dello stato di sovraindebitamento avanzata dal debitore possa ritenersi attendibile e attuabile nei tempi prospettati;
ciò con argomentazioni adeguatamente documentate e motivate dalle quali non vi è motivo per discostarsi.
Ha altresì attestato che è assicurato ai creditori privilegiati falcidiati un pagamento in misura superiore all'importo realizzabile in caso di liquidazione controllata, scenario nel quale l'attivo ricavabile sarebbe sensibilmente inferiore rispetto a quanto ricavato dalla presente procedura concordataria atteso l'apporto di finanza esterna da parte di terzi.
2 In conclusione, per tutte le esposte ragioni, la verifica di ammissibilità giuridica e di fattibilità del piano deve dirsi positiva e, considerato il raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1 CCII, sussistono i presupposti per l'omologa del concordato minore.
P.T.M. visto l'art. 80 CCI
OMOLOGA il concordato minore proposto da , , nato ad Parte_1 Parte_1
NA il 09/07/1969 ed ivi residente in [...] (C.F. C.F._1
CONFERMA la nomina dell'OCC, Dott.ssa Cristina Lunazzi
DISPONE che la Cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore e all'OCC, affinché questi provveda alla pubblicazione del piano e della sentenza nell'apposita area del sito web del Tribunale, entro quarantotto ore dal deposito;
DISPONE la trascrizione della presente sentenza a cura dell'OCC, in presenza di beni immobili o mobili registrati;
DISPONE che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
DISPONE che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del concordato minore, risolva le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottoponga al giudice;
DISPONE che il debitore provveda alle eventuali vendite ed alle cessioni, se previste dal piano, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati.
DISPONE che l'OCC riferisca al giudice ogni sei mesi sullo stato dell'esecuzione terminata la quale presenterà al giudice, sentito il debitore, una relazione finale. Provvederà altresì ad informare tempestivamente il giudice di ogni circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.
DICHIARA chiusa la procedura.
Si comunichi.
NA, 16/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Maria Letizia Mantovani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di ANCONA
Sezione II Civile
in persona del Giudice delegato, Dott.ssa Maria Letizia Mantovani, nel procedimento iscritto al n. r.g. P.U. 120-1/2025 per l'ammissione al concordato minore ex art. 74 e ss. CCII promosso da , nato ad [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Miano 31/A (C.F. , con l'Avv. SAVERIO SABATINI nonché con l'assistenza C.F._1 del Dott. Camillo CATANA VALLEMANI. ha pronunciato la seguente
SENTENZA visto il decreto di apertura del procedimento di omologazione ex art. 78 CCII del 18/09/2025
e richiamate le considerazioni ivi espresse in punto di ammissibilità giuridica della proposta oltre che di regolarità formale della medesima;
richiamata altresì la relazione dell'OCC dalla quale emerge che il decreto di apertura è stato comunicato a tutti i creditori e che, nel termine assegnato, nessuno ha espresso il proprio voto, da considerarsi valido quale consenso ex art. 79 c. 3 CCII;
rilevato che, a fronte di un debito complessivo pari ad euro € 2.997.560,27 e di un attivo pari ad € 160.000,00 quale finanza esterna proveniente da erogazione liberale da parte di persona giuridica (previa deliberazione degli organi amministrativi allegata al ricorso), la proposta prevede:
a) il pagamento integrale all'omologa delle spese di procedura, ivi compreso il compenso dell'OCC, pari ad euro 9.700,00;
b) il pagamento dei creditori secondo le seguenti modalità:
- nella misura del 4,5%, euro 105.048,58, i creditori privilegiati ex art.2752 c.c., grado 18 che, alla data del 18.7.25, secondo le risultanze ammontano ad euro 2.334.412,99;
- nella misura del 4%, euro 16.289,50, i creditori privilegiati ex art.2752 c.c., grado 19 che, alla data del 18.07.25, secondo le risultanze ammontano ad euro 407.237,39;
- nella misura dell'1%, euro 26.203,12, i creditori privilegiati degradati in via chirografaria che, alla data del 18.07.25, secondo le risultanze ammontano ad euro 2.620.312,30;
1 - nella misura dell'1%, euro 2.559,10, i creditori chirografari che, alla data del 19.07.25, secondo le risultanze ammontano ad euro ammontano ad euro 255.909,89
Il piano prevede che i pagamenti vengano effettuati entro 30 giorni dal passaggio in giudicato dell'omologa.
La proposta, sottoposta all'approvazione dei creditori, applicando il principio del c.d. silenzio assenso, è da ritenersi approvata dai creditori ex art. 79, co. 3 CCII, atteso che nessun creditore ha manifestato espressamente il proprio voto, dunque neanche negativo.
Pertanto, l'OCC, riportandosi al contenuto della relazione particolareggiata ex art. 76
C.C.I.I. in cui aveva già espresso parere favorevole, in data 20/11/2025 ha depositato la propria relazione ove ha confermato il proprio parere favorevole all'omologazione del concordato minore riscontrando la fattibilità della proposta, nonché la convenienza del concordato rispetto all'alternativa liquidatoria.
Sussistono, con riferimento al controllo delle suddette maggioranze, le condizioni di legittimità delle operazioni di voto e corretto risulta il processo di formazione della volontà dei creditori che hanno espresso la dichiarazione di voto, previa completa informazione.
I creditori sono stati infatti posti in condizione di conoscere la proposta, con comunicazione ex art. 78 CCII inviata a tutti quelli che risultavano nell'elenco nominativo depositato dalla debitrice con il ricorso ex art. 75 CCII, contenente gli estremi del provvedimento di ammissione del Tribunale e la comunicazione del termine entro il quale far pervenire la dichiarazione di voto.
Tutti i creditori, pertanto, sono stati messi in condizione di poter ricevere una corretta informazione e maturare un consapevole giudizio onde far pervenire la dichiarazione di adesione (o di mancata adesione) alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni.
Circa la fattibilità del piano, posto che è preclusa al Tribunale la valutazione della sua convenienza economica, essa va intesa quale effettiva idoneità della proposta ad assicurare il soddisfacimento dello scopo perseguito (i.e. l'idoneità delle concrete modalità proposte dal debitore per la composizione della propria esposizione debitoria). Al riguardo l'OCC nella propria relazione ex art. 76 CCII ha ritenuto che la proposta di accordo per il superamento dello stato di sovraindebitamento avanzata dal debitore possa ritenersi attendibile e attuabile nei tempi prospettati;
ciò con argomentazioni adeguatamente documentate e motivate dalle quali non vi è motivo per discostarsi.
Ha altresì attestato che è assicurato ai creditori privilegiati falcidiati un pagamento in misura superiore all'importo realizzabile in caso di liquidazione controllata, scenario nel quale l'attivo ricavabile sarebbe sensibilmente inferiore rispetto a quanto ricavato dalla presente procedura concordataria atteso l'apporto di finanza esterna da parte di terzi.
2 In conclusione, per tutte le esposte ragioni, la verifica di ammissibilità giuridica e di fattibilità del piano deve dirsi positiva e, considerato il raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1 CCII, sussistono i presupposti per l'omologa del concordato minore.
P.T.M. visto l'art. 80 CCI
OMOLOGA il concordato minore proposto da , , nato ad Parte_1 Parte_1
NA il 09/07/1969 ed ivi residente in [...] (C.F. C.F._1
CONFERMA la nomina dell'OCC, Dott.ssa Cristina Lunazzi
DISPONE che la Cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore e all'OCC, affinché questi provveda alla pubblicazione del piano e della sentenza nell'apposita area del sito web del Tribunale, entro quarantotto ore dal deposito;
DISPONE la trascrizione della presente sentenza a cura dell'OCC, in presenza di beni immobili o mobili registrati;
DISPONE che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
DISPONE che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del concordato minore, risolva le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottoponga al giudice;
DISPONE che il debitore provveda alle eventuali vendite ed alle cessioni, se previste dal piano, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati.
DISPONE che l'OCC riferisca al giudice ogni sei mesi sullo stato dell'esecuzione terminata la quale presenterà al giudice, sentito il debitore, una relazione finale. Provvederà altresì ad informare tempestivamente il giudice di ogni circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.
DICHIARA chiusa la procedura.
Si comunichi.
NA, 16/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Maria Letizia Mantovani
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