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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 346/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3309/2024 depositato il 15/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Catania
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210051413749000 TASSA AUTOMOBIL 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 15.4.2024, depositato in pari data presso la Corte di Giustizia
Tributaria di primo Grado di Catania, il sig. Ricorrente_1, come rappresentato e difeso in atti, ha impugnato, chiedendone l'annullamento, la cartella di pagamento n.
29320210051413749000, notificata il 2.3.2024, con la quale l'Agenzia delle Entrate –
ON ha chiesto il pagamento della somma di €. 374,10 oltre oneri accessori, su ruolo formato dall'Agenzia delle Entrate per tassa auto, anno 2015, eccependo la mancata notifica degli atti prodromici e l'intervenuta prescrizione
L'Agenzia delle Entrate, costituita in giudizio, ha contestato le eccezioni di parte ricorrente in quanto l'avviso n. 15007977 è stato correttamente notificato, in data 7/7/2018 con racc.
ADERAUT2015000362781 mentre la prescrizione non si è maturata per effetto della sospensione “COVID”. Ha chiesto, quindi, il rigetto del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate – ON, cui il ricorso è stato regolarmente notificato, non si
è costituita in giudizio.
All'udienza del 17 dicembre 2025, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di impugnazione sono infondati.
L'A.F. ha notificato l'accertamento prodromico in data 7.7.2018 con racc.
ADERAUT2015000362781, come risulta dal deposito del frontespizio della raccomandata a.r., e dall'allegata specifica, relativa all'atto contenuto, alla data di spedizione e all'esito della spedizione “recapitata”. La veridicità di tali atti non è stata oggetto di contestazione.
Non coglie nel segno neppure l'eccezione di prescrizione sia perché l'atto prodromico è stato notificato 7.7.2018, cioè entro il terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento trattandosi di tassa auto, anno d'imposta 2015, sia perché tra la data di notifica dell'atto prodromico (7.7.2028) e la data di notifica della cartella di pagamento impugnata (2.3.2024) non è decorso l'ulteriore termine triennale considerata la sospensione COVID. L'art 68 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 al comma 4 bis prevede uno slittamento di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione per i carichi affidati all'Agente della ON dall'8 marzo 2020 al 30 aprile 2021 e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, anche relativamente alle entrate tributarie di competenza della Regione. Nel caso in oggetto il carico è stato affidato ad ADER il 10.2.2021 per cui all'originario termine triennale di prescrizione vanno aggiunti i 24 mesi previsti dalla legislazione “COVID”.
Il ricorso, pertanto, va rigettato con conferma dell'atto impugnato.
Le spese di giudizio poste a carico del ricorrente vengono liquidate in favore dell'Agenzia delle Entrate in complessivi €. 150,00 oltre oneri come per legge, se dovuti.
Nulla per Agenzia delle Entrate - ON non costituita.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, sezione prima, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio che si liquidano in €. 150,00 oltre oneri come per legge, se dovuti. Nulla per
Agenzia delle Entrate – ON.
Così deciso in Catania il 17 dicembre 2025.
Giudice
ZI AT
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3309/2024 depositato il 15/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Catania
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210051413749000 TASSA AUTOMOBIL 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 15.4.2024, depositato in pari data presso la Corte di Giustizia
Tributaria di primo Grado di Catania, il sig. Ricorrente_1, come rappresentato e difeso in atti, ha impugnato, chiedendone l'annullamento, la cartella di pagamento n.
29320210051413749000, notificata il 2.3.2024, con la quale l'Agenzia delle Entrate –
ON ha chiesto il pagamento della somma di €. 374,10 oltre oneri accessori, su ruolo formato dall'Agenzia delle Entrate per tassa auto, anno 2015, eccependo la mancata notifica degli atti prodromici e l'intervenuta prescrizione
L'Agenzia delle Entrate, costituita in giudizio, ha contestato le eccezioni di parte ricorrente in quanto l'avviso n. 15007977 è stato correttamente notificato, in data 7/7/2018 con racc.
ADERAUT2015000362781 mentre la prescrizione non si è maturata per effetto della sospensione “COVID”. Ha chiesto, quindi, il rigetto del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate – ON, cui il ricorso è stato regolarmente notificato, non si
è costituita in giudizio.
All'udienza del 17 dicembre 2025, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di impugnazione sono infondati.
L'A.F. ha notificato l'accertamento prodromico in data 7.7.2018 con racc.
ADERAUT2015000362781, come risulta dal deposito del frontespizio della raccomandata a.r., e dall'allegata specifica, relativa all'atto contenuto, alla data di spedizione e all'esito della spedizione “recapitata”. La veridicità di tali atti non è stata oggetto di contestazione.
Non coglie nel segno neppure l'eccezione di prescrizione sia perché l'atto prodromico è stato notificato 7.7.2018, cioè entro il terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento trattandosi di tassa auto, anno d'imposta 2015, sia perché tra la data di notifica dell'atto prodromico (7.7.2028) e la data di notifica della cartella di pagamento impugnata (2.3.2024) non è decorso l'ulteriore termine triennale considerata la sospensione COVID. L'art 68 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 al comma 4 bis prevede uno slittamento di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione per i carichi affidati all'Agente della ON dall'8 marzo 2020 al 30 aprile 2021 e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, anche relativamente alle entrate tributarie di competenza della Regione. Nel caso in oggetto il carico è stato affidato ad ADER il 10.2.2021 per cui all'originario termine triennale di prescrizione vanno aggiunti i 24 mesi previsti dalla legislazione “COVID”.
Il ricorso, pertanto, va rigettato con conferma dell'atto impugnato.
Le spese di giudizio poste a carico del ricorrente vengono liquidate in favore dell'Agenzia delle Entrate in complessivi €. 150,00 oltre oneri come per legge, se dovuti.
Nulla per Agenzia delle Entrate - ON non costituita.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, sezione prima, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio che si liquidano in €. 150,00 oltre oneri come per legge, se dovuti. Nulla per
Agenzia delle Entrate – ON.
Così deciso in Catania il 17 dicembre 2025.
Giudice
ZI AT