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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 26/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO IA Sezione 2, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
PETRONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3989/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Calabria
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259001741911000 BOLLO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6517/2025 depositato il 12/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 14.5.2025 ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e Ricorrente_1IO IA, depositato in data 11.5.2025, , con il ministero del procuratore all'uopo nominato, proponeva ricorso per l'annullamento, della INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n. 09420259001741911000 notificata in data 17.3.2025 e portante la cartella di pagamento n. 09420140013146950000 indicata come notificata in data 8.10.2014 relativa al mancato pagamento di TASSE anno 2008. Deduceva il ricorrente l'illegittimità dell'atto impugnato per non essere stata preceduto dalla notifica degli atti presupposto ed essere comunque estinta per prescrizione la pretesa anche a voler considerare come avvenuta la notifica della cartella nella data indicata. Di qui la richiesta di annullamento dell'atto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE si costituiva e opponeva la regolare notifica della cartella impugnata. Opponeva poi il mancato decorso dei termini di prescrizione, comunque, assoggettato a sospensione ex lege per l'emergenza covid 19 dall'8.3.2020 al 31.8.2021, anche a motivo della notifica di altri precedenti INTIMAZIONI che avevano funto da atti interruttivi. IO IA si costituiva e opponeva la regolare notifica dell'avviso di accertamento presupposto e la propria carenza di legittimazione rispetto agli eventi successivi all'iscrizione a ruolo. All'odierna udienza, nessuno compariva e la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. Merita invero accoglimento l'eccezione di prescrizione (triennale trattandosi di tassa auto) della pretesa tributaria;
invero AdER ha offerto prova della notifica di altra precedente INTIMAZIONE, la n. 09420179004106477000, a mani del ricorrente il 20.7.2017, ma non di ulteriori atti interruttivi successivi precedenti la notifica dell'intimazione impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza di AdER e sono liquidate, in aggiunta al contributo unificato, nella misura indicata in dispositivo, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Devono invece trovare integrale compensazione con IO IA che ha provato la regolarità della notifica dell'avviso presupposto e dell'iscrizione a ruolo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE resistente alla rifusione, in aggiunta al contributo unificato, delle competenze di lite liquidate in euro 150,00, oltre accessori ove dovuti con distrazione in favore del difensore antistatario. Compensa con IO IA.-
Il Giudice
(Dott. Francesco Petrone)
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO IA Sezione 2, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
PETRONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3989/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Calabria
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259001741911000 BOLLO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6517/2025 depositato il 12/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 14.5.2025 ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e Ricorrente_1IO IA, depositato in data 11.5.2025, , con il ministero del procuratore all'uopo nominato, proponeva ricorso per l'annullamento, della INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n. 09420259001741911000 notificata in data 17.3.2025 e portante la cartella di pagamento n. 09420140013146950000 indicata come notificata in data 8.10.2014 relativa al mancato pagamento di TASSE anno 2008. Deduceva il ricorrente l'illegittimità dell'atto impugnato per non essere stata preceduto dalla notifica degli atti presupposto ed essere comunque estinta per prescrizione la pretesa anche a voler considerare come avvenuta la notifica della cartella nella data indicata. Di qui la richiesta di annullamento dell'atto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE si costituiva e opponeva la regolare notifica della cartella impugnata. Opponeva poi il mancato decorso dei termini di prescrizione, comunque, assoggettato a sospensione ex lege per l'emergenza covid 19 dall'8.3.2020 al 31.8.2021, anche a motivo della notifica di altri precedenti INTIMAZIONI che avevano funto da atti interruttivi. IO IA si costituiva e opponeva la regolare notifica dell'avviso di accertamento presupposto e la propria carenza di legittimazione rispetto agli eventi successivi all'iscrizione a ruolo. All'odierna udienza, nessuno compariva e la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. Merita invero accoglimento l'eccezione di prescrizione (triennale trattandosi di tassa auto) della pretesa tributaria;
invero AdER ha offerto prova della notifica di altra precedente INTIMAZIONE, la n. 09420179004106477000, a mani del ricorrente il 20.7.2017, ma non di ulteriori atti interruttivi successivi precedenti la notifica dell'intimazione impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza di AdER e sono liquidate, in aggiunta al contributo unificato, nella misura indicata in dispositivo, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Devono invece trovare integrale compensazione con IO IA che ha provato la regolarità della notifica dell'avviso presupposto e dell'iscrizione a ruolo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE resistente alla rifusione, in aggiunta al contributo unificato, delle competenze di lite liquidate in euro 150,00, oltre accessori ove dovuti con distrazione in favore del difensore antistatario. Compensa con IO IA.-
Il Giudice
(Dott. Francesco Petrone)