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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/06/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3536/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TOMASSOLI Parte_1 C.F._1
FILIPPO e dell'avv. GARATTONI GIANFRANCESCO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. TOMASSOLI FILIPPO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTONE MICHEL e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
LUCCHETTI GIANLUCA e dell'avv. BENEDETTI PIETRO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MARTONE MICHEL
RESISTENTE
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato il 2.10.2024 evocava in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Bologna, quale giudice del lavoro, la Controparte_2
TO CI (“ ) affermando di essere titolare di
[...] CP_1 un trattamento pensionistico - e precisamente una pensione di vecchiaia - erogato dalla predetta
CP_2
Lamentava che sulla suddetta pensione, così come su quelle di tutti i suoi iscritti, la aveva applicato una trattenuta per contributo di solidarietà, decurtando mensilmente CP_2
l'assegno di pensione. Assumeva che tali prelievi erano illegittimi, in quanto l'atto pagina 1 di 5 amministrativo (regolamento) con cui la riduceva unilateralmente l'importo della CP_2 prestazione, non poteva incidere sui diritti acquisiti e ridurre il trattamento in essere. Del resto il regolamento della non essendo un atto con forza di legge, non poteva imporre una CP_2 riduzione della pensione già maturata e percepita. Evocata la giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass. civ., nn. 26102/14, 26229/14, 11792/05, n. 25029/09, n. 25212/09, n. 25235/10, n. 8847/11, n. 13067/12 e n. 1314/14), il ricorrente chiedeva che: 1) fosse accertata l'illegittimità del contributo di solidarietà operato in detrazione sulle rate della pensione liquidate e maturate sulla sua pensione di vecchiaia, con particolare riferimento all'art. 22 del regolamento della approvato con Decreto CP_1
Ministeriale del 14.7.2004, dell'illegittimità della n. 4 approvata il 28.10.2008 CP_1 dall'Assemblea dei delegati della e dell'Assemblea dei Delegati del 27.6.2013 CP_1 approvata dai Ministri Vigilanti il 21.10.2013; 2) fosse accertato che, in applicazione del criterio del pro rata, la Parte_2 era tenuta a corrispondergli la pensione senza l'applicazione del contributo di
[...] solidarietà; 3) fosse condannata la a favore dei Controparte_2 alla restituzione a favore dello stesso delle ritenute operate a tale titolo Parte_2
e fosse dichiarata non più operabile detta detrazione per il contributo di solidarietà per il futuro. Si costituiva in giudizio la Parte_2 eccependo, in via pregiudiziale, l'improcedibilità del ricorso avversario
[...] ai sensi dell'ex art. 443 c.p.c., sul rilievo che il ricorrente non aveva esperito, prima dell'introduzione del presente giudizio, tutti i procedimenti prescritti per la composizione in sede amministrativa, non avendo presentato alla alcuna richiesta di restituzione del CP_2 contributo di solidarietà, né il ricorso amministrativo ex artt. 57 e seguenti Regolamento Unitario della per contestare la legittimità del contributo di solidarietà e richiederne la CP_2 restituzione. Lamentava poi, in via preliminare, l'abuso del diritto da parte del ricorrente, il quale aveva contestualmente proposto, innanzi al medesimo Tribunale, ulteriore giudizio nei confronti di essa recante R.G. n. 451/23 R.G. LAV., nel quale aveva chiesto il ricalcolo CP_2 della propria pensione senza l'applicazione del tetto massimale, con inutile frazionamento di domande. Nel merito affermava la legittimità delle trattenute effettuate a titolo di contributo di solidarietà, ed eccepiva l'inammissibilità della domanda attorea di declaratoria di “non operabilità” della detrazione del contributo di solidarietà “per il futuro”. In ogni caso eccepiva la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. dei crediti vantati dal ricorrente. Concludeva pertanto chiedendo che: 1) fosse accertata l'improcedibilità del ricorso proposto;
2) fosse rigettato il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;
3) in subordine, nella denegata ipotesi di ritenuta illegittimità dell'applicazione del contributo di solidarietà applicata dalla ai sensi del Regolamento, anche con riferimento all'ultima delibera mai CP_2 impugnata, fosse contenuta la condanna della resistente alla restituzione degli importi CP_2 trattenuti a titolo di contributo di solidarietà a far data dal 2.10.2019, stante la intervenuta prescrizione parziale del credito, e comunque dichiarare non dovuta la restituzione del contributo di solidarietà nella misura dell'1% per gli anni 2012 e 2013, in ogni caso con divieto di cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria. Istruita solo documentalmente, la causa era decisa all'udienza del 17.6.2025, mediante lettura della sentenza.
pagina 2 di 5 Deve anzitutto essere rigettata, in via pregiudiziale e in senso non ostativo alla decisione sul merito, l'eccezione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 443 c.p.c. Recita la norma, al primo comma: “La domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al comma 1 dell'articolo 442 non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi centottanta giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo”; il comma 2 aggiunge “se il giudice nella prima udienza di discussione rileva l'improcedibilità della domanda a norma del comma precedente, sospende il giudizio e fissa all'attore un termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione del ricorso in sede amministrativa”. La norma prevede espressamente la condizione di procedibilità solo nel caso in cui il procedimento amministrativo sia prescritto da leggi speciali per la composizione in sede amministrativa, mentre, nel caso di specie, v'è carenza di una speciale disciplina legislativa. Peraltro, l'art. 57 del Regolamento unitario della (documento n. 4 di parte CP_2 resistente) dispone che è ammesso il ricorso al Consiglio di Amministrazione solo nelle ipotesi di impugnazione delle delibere della Giunta Esecutiva e del Consiglio di Amministrazione in prima istanza, oltre che per i provvedimenti del Direttore Generale nelle materie a lui delegate e per impugnare le iscrizioni a ruolo. Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto alla luce del consolidato indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità che, anche di recente, ha disatteso le difese proposte anche in questa sede dalla resistente (e plurimis Cass. civ., n. 4348/23, n. CP_2
3093/23, n. 3088/23, n. 2453/23 e n. 36560/22). Afferma la di aver esercitato, nell'introdurre il contributo di solidarietà per cui è CP_2 causa, i poteri normativi alla stessa attribuiti dal Legislatore in quanto Ente previdenziale privatizzato ai sensi del D.lvo n. 509/94 e dell'art. 3, comma 12, L. n. 335/95, anche così come modificato dall'art. 1, comma 763, L. n. 296/06, norma che attribuisce alle Casse previdenziali privatizzate il potere di adottare tutti i provvedimenti necessari all'equilibrio di bilancio. Aggiunge che, a fronte della nuova formulazione dell'art. 3, comma 12, L. n. 335/95, aveva - e ha - il potere di emanare tutte le tipologie di provvedimenti finalizzati al raggiungimento dell'equilibrio finanziario di lungo termine, ivi compresa quindi la previsione del contributo di solidarietà in parola. Aggiunge ancora la legittimità del contributo di solidarietà sarebbe a maggior ragione evidente a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 488, L. n. 147/13, con cui il Legislatore, al fine di porre fine al dibattito emerso in dottrina e in giurisprudenza e quindi al contrasto che è derivato sull'interpretazione e applicazione dell'art. 1, comma 763, L. n. 206/06, ne ha dato un'interpretazione autentica, chiarendo che i provvedimenti regolamentari assunti dalle Casse previdenziali private e approvati dai Ministeri vigilanti prima del 1.1.2007
“si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine”. Ciò però non apporta ragioni idonee a modificare “il consolidato orientamento, espresso con svariati arresti (cfr., da ultimo, Cass. n. 6301 del 2022; v., altresì, Cass. n. 31875 del 2018, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. n. 19561 del 2019 e Cass. n. 29292 del 2019; Cass. n. 28055 del 2020; Cass. n. 28054 del 2020; Cass. n. 36618 del 2021 ed altre), con cui si è affermato il principio di diritto secondo cui, in materia di trattamento previdenziale, gli enti
pagina 3 di 5 previdenziali privatizzati (nella specie, la Parte_2
non possono adottare, sia pure in funzione dell'obiettivo di assicurare
[...]
l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel “genus” delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore”. Più di recente la Corte ha ribadito che “Questa Corte ha esposto con riferimento a fattispecie analoga relativa alla stessa … che “L'autonomia degli stessi enti, Parte_2 tuttavia, incontra un limite fondamentale, imposto dalla stessa disposizione che la prevede (ossia dal predetto D.Lgs. n. 509/1994 art. 2), la quale definisce espressamente i tipi di provvedimento da adottare, identificati, appunto, in base al loro contenuto (...)”. Esula, tuttavia, dal novero (una sorta di numerus clausus) degli stessi provvedimenti - e risulta incompatibile, peraltro, con il “rispetto del principio del pro rata (...)” - qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca - a prescindere dal
“criterio di determinazione del trattamento pensionistico” - la previsione di una trattenuta a titolo di “contributo di solidarietà” sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti. Ed invero sul punto deve evidenziarsi che la imposizione di un “contributo di solidarietà” sui trattamenti pensionistici già in atto non integra, all'evidenza, né una “variazione delle aliquote contributive”, né una “riparametrazione dei coefficienti di rendimento”. Ma alla stessa conclusione deve pervenirsi, tuttavia, con riferimento a “ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico”. La previsione relativa intende riferirsi, infatti, a tutti i provvedimenti, che - al pari di quelli specificamente identificati nominativamente (di
“variazione delle aliquote contributive”, appunto, e di “riparametrazione dei coefficienti di rendimento”) - incidano su "ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico”. Quindi, ne esula qualsiasi provvedimento, che - lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico da adottarsi nel rispetto o tenuto conto del principio del pro rata, ai sensi delle successive formulazioni dell'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995 e finalizzato al solo riequilibrio finanziario rispetto ai limiti di stabilità imposti dalla legge - imponga una trattenuta su detto trattamento già determinato, in base ai criteri ad esso applicabili, quale limite esterno della sua misura”. Non si può pervenire a diverse conclusioni neppure attraverso il richiamo alla legge n. 296/006 di modifica dell'art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995, in quanto detta norma incide sul sistema del pro rata che è estraneo alla tematica del contributo di solidarietà: detta normativa sopravvenuta non può, pertanto, essere intesa nel senso preteso dalla di fonte CP_2 del potere di introdurre prestazioni patrimoniali a carico dei pensionati, quale è il contributo di solidarietà” (Cass. civ., sez. lav., n. 23257/24). Deve quindi essere affermata l'illegittimità delle trattenute oggetto di causa e deve essere condannata la resistente al pagamento delle relative somme. CP_2
Quanto poi alla prescrizione “nella materia della previdenza obbligatoria - quale è quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994 - la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. (così come dall'art. 129 del r.d.l. n.
pagina 4 di 5 1827 del 1935) richiede, infatti, la liquidità ed esigibilità del credito che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove, come nel caso in esame, sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.”. Nel caso in esame, devono quindi essere considerati prescritti i crediti anteriori al decennio calcolato a ritroso dal 23.1.2025, data di costituzione della resistente, in CP_2 assenza di prova della data di notifica del ricorso introduttivo (necessariamente anteriore), e ciò anche se il ricorrente non indica espressamente tutte le delibere medio tempore adottate dalla resistente, compresa l'ultima, non espressamente impugnata, poiché dal tenore CP_2 complessivo dell'atto emerge chiaramente che oggetto della domanda è l'intero periodo, anche quello disciplinato dalla suddetta delibera;
del resto, oggetto del giudizio è il suo diritto al pagamento delle somme illegittimamente trattenute e non illegittimità – in sé considerata – delle delibere, che di quel diritto costituisce solo uno dei presupposti ed è solo incidentalmente accertata. La deve allora essere condannata al pagamento di quanto trattenuto a titolo di CP_2 contributo di solidarietà dal 23.1.2015, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Deve, invece, essere dichiarata inammissibile, in quanto volta a ottenere una pronuncia per il futuro, la domanda con cui è stato chiesto dichiararsi “non più operabile detta detrazione per il contributo di solidarietà per il futuro”. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base del disposto di cui al DM 147/22, con distrazione a favore dei procuratori ritualmente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, nella causa n. 3536/24 R.G. LAV. promossa da contro Parte_1 [...]
in persona del Controparte_3
Presidente pro tempore, ogni diversa disattesa e respinta, così decide:
- accerta e dichiara l'illegittimità delle trattenute effettuate dalla resistente sulla pensione CP_2 del ricorrente a titolo di contributo di solidarietà;
- condanna la resistente alla restituzione, in favore del ricorrente, di quanto trattenuto a CP_2 titolo di contributo di solidarietà dal 23.1.2015, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna la medesima resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese CP_2 processuali che liquida in €. 43,00 per esborsi ed €. 3.291,00 per compenso, oltre a spese generali, IVA CPA, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Bologna, 17.6.2025 Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3536/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TOMASSOLI Parte_1 C.F._1
FILIPPO e dell'avv. GARATTONI GIANFRANCESCO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. TOMASSOLI FILIPPO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTONE MICHEL e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
LUCCHETTI GIANLUCA e dell'avv. BENEDETTI PIETRO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MARTONE MICHEL
RESISTENTE
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato il 2.10.2024 evocava in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Bologna, quale giudice del lavoro, la Controparte_2
TO CI (“ ) affermando di essere titolare di
[...] CP_1 un trattamento pensionistico - e precisamente una pensione di vecchiaia - erogato dalla predetta
CP_2
Lamentava che sulla suddetta pensione, così come su quelle di tutti i suoi iscritti, la aveva applicato una trattenuta per contributo di solidarietà, decurtando mensilmente CP_2
l'assegno di pensione. Assumeva che tali prelievi erano illegittimi, in quanto l'atto pagina 1 di 5 amministrativo (regolamento) con cui la riduceva unilateralmente l'importo della CP_2 prestazione, non poteva incidere sui diritti acquisiti e ridurre il trattamento in essere. Del resto il regolamento della non essendo un atto con forza di legge, non poteva imporre una CP_2 riduzione della pensione già maturata e percepita. Evocata la giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass. civ., nn. 26102/14, 26229/14, 11792/05, n. 25029/09, n. 25212/09, n. 25235/10, n. 8847/11, n. 13067/12 e n. 1314/14), il ricorrente chiedeva che: 1) fosse accertata l'illegittimità del contributo di solidarietà operato in detrazione sulle rate della pensione liquidate e maturate sulla sua pensione di vecchiaia, con particolare riferimento all'art. 22 del regolamento della approvato con Decreto CP_1
Ministeriale del 14.7.2004, dell'illegittimità della n. 4 approvata il 28.10.2008 CP_1 dall'Assemblea dei delegati della e dell'Assemblea dei Delegati del 27.6.2013 CP_1 approvata dai Ministri Vigilanti il 21.10.2013; 2) fosse accertato che, in applicazione del criterio del pro rata, la Parte_2 era tenuta a corrispondergli la pensione senza l'applicazione del contributo di
[...] solidarietà; 3) fosse condannata la a favore dei Controparte_2 alla restituzione a favore dello stesso delle ritenute operate a tale titolo Parte_2
e fosse dichiarata non più operabile detta detrazione per il contributo di solidarietà per il futuro. Si costituiva in giudizio la Parte_2 eccependo, in via pregiudiziale, l'improcedibilità del ricorso avversario
[...] ai sensi dell'ex art. 443 c.p.c., sul rilievo che il ricorrente non aveva esperito, prima dell'introduzione del presente giudizio, tutti i procedimenti prescritti per la composizione in sede amministrativa, non avendo presentato alla alcuna richiesta di restituzione del CP_2 contributo di solidarietà, né il ricorso amministrativo ex artt. 57 e seguenti Regolamento Unitario della per contestare la legittimità del contributo di solidarietà e richiederne la CP_2 restituzione. Lamentava poi, in via preliminare, l'abuso del diritto da parte del ricorrente, il quale aveva contestualmente proposto, innanzi al medesimo Tribunale, ulteriore giudizio nei confronti di essa recante R.G. n. 451/23 R.G. LAV., nel quale aveva chiesto il ricalcolo CP_2 della propria pensione senza l'applicazione del tetto massimale, con inutile frazionamento di domande. Nel merito affermava la legittimità delle trattenute effettuate a titolo di contributo di solidarietà, ed eccepiva l'inammissibilità della domanda attorea di declaratoria di “non operabilità” della detrazione del contributo di solidarietà “per il futuro”. In ogni caso eccepiva la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. dei crediti vantati dal ricorrente. Concludeva pertanto chiedendo che: 1) fosse accertata l'improcedibilità del ricorso proposto;
2) fosse rigettato il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;
3) in subordine, nella denegata ipotesi di ritenuta illegittimità dell'applicazione del contributo di solidarietà applicata dalla ai sensi del Regolamento, anche con riferimento all'ultima delibera mai CP_2 impugnata, fosse contenuta la condanna della resistente alla restituzione degli importi CP_2 trattenuti a titolo di contributo di solidarietà a far data dal 2.10.2019, stante la intervenuta prescrizione parziale del credito, e comunque dichiarare non dovuta la restituzione del contributo di solidarietà nella misura dell'1% per gli anni 2012 e 2013, in ogni caso con divieto di cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria. Istruita solo documentalmente, la causa era decisa all'udienza del 17.6.2025, mediante lettura della sentenza.
pagina 2 di 5 Deve anzitutto essere rigettata, in via pregiudiziale e in senso non ostativo alla decisione sul merito, l'eccezione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 443 c.p.c. Recita la norma, al primo comma: “La domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al comma 1 dell'articolo 442 non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi centottanta giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo”; il comma 2 aggiunge “se il giudice nella prima udienza di discussione rileva l'improcedibilità della domanda a norma del comma precedente, sospende il giudizio e fissa all'attore un termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione del ricorso in sede amministrativa”. La norma prevede espressamente la condizione di procedibilità solo nel caso in cui il procedimento amministrativo sia prescritto da leggi speciali per la composizione in sede amministrativa, mentre, nel caso di specie, v'è carenza di una speciale disciplina legislativa. Peraltro, l'art. 57 del Regolamento unitario della (documento n. 4 di parte CP_2 resistente) dispone che è ammesso il ricorso al Consiglio di Amministrazione solo nelle ipotesi di impugnazione delle delibere della Giunta Esecutiva e del Consiglio di Amministrazione in prima istanza, oltre che per i provvedimenti del Direttore Generale nelle materie a lui delegate e per impugnare le iscrizioni a ruolo. Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto alla luce del consolidato indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità che, anche di recente, ha disatteso le difese proposte anche in questa sede dalla resistente (e plurimis Cass. civ., n. 4348/23, n. CP_2
3093/23, n. 3088/23, n. 2453/23 e n. 36560/22). Afferma la di aver esercitato, nell'introdurre il contributo di solidarietà per cui è CP_2 causa, i poteri normativi alla stessa attribuiti dal Legislatore in quanto Ente previdenziale privatizzato ai sensi del D.lvo n. 509/94 e dell'art. 3, comma 12, L. n. 335/95, anche così come modificato dall'art. 1, comma 763, L. n. 296/06, norma che attribuisce alle Casse previdenziali privatizzate il potere di adottare tutti i provvedimenti necessari all'equilibrio di bilancio. Aggiunge che, a fronte della nuova formulazione dell'art. 3, comma 12, L. n. 335/95, aveva - e ha - il potere di emanare tutte le tipologie di provvedimenti finalizzati al raggiungimento dell'equilibrio finanziario di lungo termine, ivi compresa quindi la previsione del contributo di solidarietà in parola. Aggiunge ancora la legittimità del contributo di solidarietà sarebbe a maggior ragione evidente a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 488, L. n. 147/13, con cui il Legislatore, al fine di porre fine al dibattito emerso in dottrina e in giurisprudenza e quindi al contrasto che è derivato sull'interpretazione e applicazione dell'art. 1, comma 763, L. n. 206/06, ne ha dato un'interpretazione autentica, chiarendo che i provvedimenti regolamentari assunti dalle Casse previdenziali private e approvati dai Ministeri vigilanti prima del 1.1.2007
“si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine”. Ciò però non apporta ragioni idonee a modificare “il consolidato orientamento, espresso con svariati arresti (cfr., da ultimo, Cass. n. 6301 del 2022; v., altresì, Cass. n. 31875 del 2018, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. n. 19561 del 2019 e Cass. n. 29292 del 2019; Cass. n. 28055 del 2020; Cass. n. 28054 del 2020; Cass. n. 36618 del 2021 ed altre), con cui si è affermato il principio di diritto secondo cui, in materia di trattamento previdenziale, gli enti
pagina 3 di 5 previdenziali privatizzati (nella specie, la Parte_2
non possono adottare, sia pure in funzione dell'obiettivo di assicurare
[...]
l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel “genus” delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore”. Più di recente la Corte ha ribadito che “Questa Corte ha esposto con riferimento a fattispecie analoga relativa alla stessa … che “L'autonomia degli stessi enti, Parte_2 tuttavia, incontra un limite fondamentale, imposto dalla stessa disposizione che la prevede (ossia dal predetto D.Lgs. n. 509/1994 art. 2), la quale definisce espressamente i tipi di provvedimento da adottare, identificati, appunto, in base al loro contenuto (...)”. Esula, tuttavia, dal novero (una sorta di numerus clausus) degli stessi provvedimenti - e risulta incompatibile, peraltro, con il “rispetto del principio del pro rata (...)” - qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca - a prescindere dal
“criterio di determinazione del trattamento pensionistico” - la previsione di una trattenuta a titolo di “contributo di solidarietà” sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti. Ed invero sul punto deve evidenziarsi che la imposizione di un “contributo di solidarietà” sui trattamenti pensionistici già in atto non integra, all'evidenza, né una “variazione delle aliquote contributive”, né una “riparametrazione dei coefficienti di rendimento”. Ma alla stessa conclusione deve pervenirsi, tuttavia, con riferimento a “ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico”. La previsione relativa intende riferirsi, infatti, a tutti i provvedimenti, che - al pari di quelli specificamente identificati nominativamente (di
“variazione delle aliquote contributive”, appunto, e di “riparametrazione dei coefficienti di rendimento”) - incidano su "ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico”. Quindi, ne esula qualsiasi provvedimento, che - lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico da adottarsi nel rispetto o tenuto conto del principio del pro rata, ai sensi delle successive formulazioni dell'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995 e finalizzato al solo riequilibrio finanziario rispetto ai limiti di stabilità imposti dalla legge - imponga una trattenuta su detto trattamento già determinato, in base ai criteri ad esso applicabili, quale limite esterno della sua misura”. Non si può pervenire a diverse conclusioni neppure attraverso il richiamo alla legge n. 296/006 di modifica dell'art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995, in quanto detta norma incide sul sistema del pro rata che è estraneo alla tematica del contributo di solidarietà: detta normativa sopravvenuta non può, pertanto, essere intesa nel senso preteso dalla di fonte CP_2 del potere di introdurre prestazioni patrimoniali a carico dei pensionati, quale è il contributo di solidarietà” (Cass. civ., sez. lav., n. 23257/24). Deve quindi essere affermata l'illegittimità delle trattenute oggetto di causa e deve essere condannata la resistente al pagamento delle relative somme. CP_2
Quanto poi alla prescrizione “nella materia della previdenza obbligatoria - quale è quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994 - la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. (così come dall'art. 129 del r.d.l. n.
pagina 4 di 5 1827 del 1935) richiede, infatti, la liquidità ed esigibilità del credito che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove, come nel caso in esame, sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.”. Nel caso in esame, devono quindi essere considerati prescritti i crediti anteriori al decennio calcolato a ritroso dal 23.1.2025, data di costituzione della resistente, in CP_2 assenza di prova della data di notifica del ricorso introduttivo (necessariamente anteriore), e ciò anche se il ricorrente non indica espressamente tutte le delibere medio tempore adottate dalla resistente, compresa l'ultima, non espressamente impugnata, poiché dal tenore CP_2 complessivo dell'atto emerge chiaramente che oggetto della domanda è l'intero periodo, anche quello disciplinato dalla suddetta delibera;
del resto, oggetto del giudizio è il suo diritto al pagamento delle somme illegittimamente trattenute e non illegittimità – in sé considerata – delle delibere, che di quel diritto costituisce solo uno dei presupposti ed è solo incidentalmente accertata. La deve allora essere condannata al pagamento di quanto trattenuto a titolo di CP_2 contributo di solidarietà dal 23.1.2015, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Deve, invece, essere dichiarata inammissibile, in quanto volta a ottenere una pronuncia per il futuro, la domanda con cui è stato chiesto dichiararsi “non più operabile detta detrazione per il contributo di solidarietà per il futuro”. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base del disposto di cui al DM 147/22, con distrazione a favore dei procuratori ritualmente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, nella causa n. 3536/24 R.G. LAV. promossa da contro Parte_1 [...]
in persona del Controparte_3
Presidente pro tempore, ogni diversa disattesa e respinta, così decide:
- accerta e dichiara l'illegittimità delle trattenute effettuate dalla resistente sulla pensione CP_2 del ricorrente a titolo di contributo di solidarietà;
- condanna la resistente alla restituzione, in favore del ricorrente, di quanto trattenuto a CP_2 titolo di contributo di solidarietà dal 23.1.2015, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna la medesima resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese CP_2 processuali che liquida in €. 43,00 per esborsi ed €. 3.291,00 per compenso, oltre a spese generali, IVA CPA, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Bologna, 17.6.2025 Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
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