Cass. pen., sez. III, sentenza 22/03/2023, n. 32088
CASS
Sentenza 22 marzo 2023

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In tema di reati tributari, la nozione di "altri documenti", di cui all'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, deve essere intesa come riferita a tutti i documenti destinati ad attestare fatti aventi rilevanza fiscale, cui la normativa tributaria attribuisce valore probatorio analogo a quello delle fatture. (Fattispecie in cui è stato escluso che l'oggetto materiale del reato potesse essere costituito da una scrittura privata relativa a una "consulenza tecnica senza vincoli di subordinazione per ricerca di mercato, rapporti con i clienti e fornitori").

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  • 1Una bussola tra i crediti: agevolazioni e sistema penale
    Maria Sabina Calabretta · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    di Maria Sabina Calabretta Sommario: 1. Introduzione: le agevolazioni fiscali nella normativa vigente - 2. La piattaforma cessione crediti - 3. Il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 del D.lgs. 74 del 2000) - 4. La fattispecie di cui all'art. 316 ter c.p. - 5. La riconducibilità dei fatti all'ipotesi di truffa, anche ai sensi degli artt. 640 comma primo e cpv e 640 bis c.p. - 6. Il sequestro dei crediti e l'opponibilità ai terzi: riflessioni in tema di confisca - 7. Contabilizzazione dei crediti generati da operazioni fraudolente - 8. Conclusioni. 1. Introduzione: le agevolazioni fiscali nella normativa vigente Il legislatore ha introdotto nell'ordinamento, …

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  • 2Art. 2 D.lgs. n. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

    1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 2 bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Le …

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  • 5Frode fiscale: i documenti alternativi alla fattura devono possedere analogo valore probatorio
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 22 marzo 2024

    Con la sentenza in argomento, la Suprema Corte ha affermato che per l'applicazione dell'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, norma che punisce l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, è necessario che i documenti alternativi alla fattura abbiano un valore probatorio analogo a quest'ultima in base alle norme tributarie. In mancanza di un collegamento normativo che attribuisca al documento innominato lo stesso valore probatorio della fattura, il ricorso a un criterio di equiparazione (degli "altri documenti" alla fattura) basato unicamente su criteri funzionali, senza un ancoraggio …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 22/03/2023, n. 32088
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32088
Data del deposito : 22 marzo 2023

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