Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 30/03/2026, n. 5929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5929 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05929/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15766/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15766 del 2025, proposto da
EN UI, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Bertuzzi, Paolo Mazzotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ares 118, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenza Di Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del silenzio diniego serbato l'Azienda Regionale Emergenza Sanitaria - ARES 118 a fronte dell'istanza di accesso agli atti del Sig. EN UI del 21.10.2025, ricevuta dall'Amministrazione in pari data, e quindi PER L'ACCERTAMENTO del diritto dell'odierno ricorrente di prendere visione ed estrarre copia degli atti e documenti indicati nella predetta istanza di accesso, relativi all'Avviso pubblico, per titoli e colloqui, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 143 Operatori Tecnici Specializzati - Autista d'Ambulanza - Area degli Operatori, CON CONSEGUENTE CONDANNA delle Amministrazioni resistenti all'ostensione degli stessi, ex artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990 e s.m.i. nonché ai sensi dell'art. 116, comma 4, c.p.a., recante l'ordine di esibizione di tutta la documentazione richiesta dal ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ares 118;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 il dott. MO PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. ARES 118, con Deliberazione n. 557 del 26 giugno 2024, bandiva un Avviso pubblico, per titoli e colloqui, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 143 Operatori Tecnici Specializzati – Autista d’Ambulanza – Area degli Operatori.
2. In data 23 settembre 2025 il ricorrente sosteneva la prova pratica di guida presso la pista del Comando Comprensorio dell’Esercito Italiano “Città Militare della Cecchignola”.
3. Il 10 ottobre 2025 veniva pubblicato l’Avviso n. 4, attraverso il quale il ricorrente veniva a conoscenza della mancata ammissione alla seguente prova orale.
4. Con istanza del 21 ottobre 2025 (docc. nn. 5 e 6 stesso fascicolo) il ricorrente chiedeva “ai sensi e per gli effetti della l. n. 241/1990 e ss.mm. di prendere visione ed estrarre copia:
( i ) della propria scheda di valutazione individuale della prova pratica di guida espletata il 23 settembre 2025;
( ii ) del processo verbale della prova pratica di guida sostenuta in data 23 settembre 2025;
( iii ) della rappresentazione grafica del percorso con le relative annotazioni;
( iv ) di tutti i verbali, note, giudizi ed atti adottati dalla Commissione giudicatrice e dalle sottocommissioni esaminatrici, al fine di agire in sede giurisdizionale avverso la non ammissione alla prova orale e consentire l’effettivo esercizio del proprio diritto di difesa e di esperire, previa verifica dei relativi presupposti, eventuali azioni per il ristoro dei danni i subiti.
5. L’ARES 118 non dava alcun riscontro all’istanza di accesso nel termine di trenta giorni previsto dalle disposizioni in materia (cfr. art. 25, L. n. 241/1990), così tacitamente denegandolo.
6. Solo in data 26.01.2026, l’amministrazione trasmetteva al ricorrente soltanto la scheda di valutazione della prova pratica sostenuta in data 23.9.2025, ma ometteva di consentire l’accesso alla ulteriore documentazione richiesta in merito allo svolgimento della procedura selettiva ( supra punto iv ).
7. L’Ares, con memoria, eccepiva di avere, con la nota n. 9 del 19.11.2025, inteso differire le richieste di accesso pervenute all’esito della procedura concorsuale.
8. Il ricorso è fondato.
9. Vale osservare, in via preliminare, che l’amministrazione a dispetto da quanto argomentato nella memoria depositata il 19.02.2026, non ha, con la nota n. 9 del 19.11.2025, comunicato il differimento delle istanze di accesso ma ha semplicemente comunicato che le richieste di autotutela presentate dai candidati già esclusi sarebbero state prese in considerazione solo all’esito della complessiva procedura di reclutamento.
9.1. Ciò precisato, l’accesso difensivo parziale alla documentazione richiesta, avente ad oggetto soltanto la prova pratica dell’istante, limita fortemente la tutela giuridica del ricorrente.
10. In via generale, il concorso pubblico si traduce in una procedura selettiva comparativa tra candidati (Consiglio di Stato Sez. III, 29 aprile 2019, n. 2774), in cui la selezione dei più meritevoli avviene nell’esercizio di valutazioni tecniche che, sebbene ampiamente discrezionali, risultano comunque sindacabili in giudizio nei (limitati) casi in cui l'esercizio del potere trasmodi in uno o più dei vizi sintomatici dell'eccesso di potere, irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, per essere stato scorrettamente esercitato o finalizzato al raggiungimento di finalità estranee a quella della scelta dei soggetti più idonei a ricoprire la funzione (Consiglio di Stato Sez. II, 27 giugno 2019, n. 4432).
10.1. Riguardando la valutazione comparativa la totalità dei concorrenti, non può escludersi che la ragionevolezza delle scelte compiute sia verificabile da un esame complessivo dell’operato amministrativo, come emergente dai giudizi espressi in relazione ai candidati ammessi alle successive prove concorsuali.
10.1.1. Un diniego parziale di accesso agli elaborati concorsuali limiterebbe, difatti, la possibilità per l’istante di prendere cognizione degli elementi fattuali (atti e valutazioni delle prove pratiche) acquisiti al procedimento e positivamente giudicati dalla Commissione procedente, al fine di riscontrare eventuali vizi di legittimità inficianti il potere di reclutamento in concreto esercitato.
11. Andando a scandagliare le possibili ragioni ostative alla completa ostensione degli atti richiesti, va ribadito che la pretesa ostensiva per cui è controversia non potrebbe essere contestata per ragioni di riservatezza di soggetti terzi.
11.1. Come precisato dal Consiglio di Stato (n. 3505/2018), il diritto di accesso agli atti di una procedura concorsuale esclude in radice l’esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza. Tali atti, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico.
11.2. In particolare, salvo il caso di richiesta di accesso ad atti concernenti dati sensibili – circostanza nella specie non ricorrente, facendosi questione di accesso ai verbali delle prove pratiche sostenute da tutti i concorrenti (e ai documenti connessi), con conseguente mancato coinvolgimento di dati sensibili – non sono configurabili controinteressati in senso tecnico, non potendosi ipotizzare alcuna lesione della loro sfera giuridica.
11.3. Infine, la pretesa ostensiva non potrebbe essere disattesa neanche sulla base di difficoltà organizzative, correlate all’elevato numero degli istanti e dei documenti oggetto di ostensione, suscettibili di essere incontrate dall’Amministrazione nell’evasione delle istanze di accesso.
12. Venendo ora ai requisiti soggettivi di accesso, va detto che il ricorrente, avendo preso parte alla procedura concorsuale e non essendo stato ammesso alla successiva prova orale, è titolare di una posizione qualificata e differenziata, correlata ai documenti oggetto di ostensione, idonea a legittimare la presentazione di un’istanza di accesso avente ad oggetto “ tutti i verbali, note, giudizi ed atti adottati dalla Commissione giudicatrice e dalle sottocommissioni esaminatrici ” aventi ad oggetto la prova pratica
12.1. Tale interesse, inoltre, risulta:
a) concreto , in quanto specificamente finalizzato, in prospettiva conoscitiva, alla acquisizione di atti concorsuali, suscettibili di produrre effetti giuridici nella sfera giuridica del richiedente;
b) attuale , influendo sulla possibilità di acquisizione del bene della vita negato dall’Amministrazione per effetto della mancata ammissione alla successiva prova concorsuale;
c) strumentale , potendo desumere il ricorrente dai documenti oggetto di ostensione elementi conoscitivi utili per valutare la legittimità delle operazioni concorsuali e, quindi, per la cura e la tutela della propria posizione giuridica.
12.2. La parte istante inoltre ha adempiuto gli oneri di allegazione e prova richiesti, tenuto conto che:
- risulta specificata nelle istanze di accesso la finalità sottesa all’ostensione dei documenti richiesti, data dalla cura e dalla tutela giudiziaria della propria situazione giuridica attiva, lesa per effetto della mancata ammissione alle successive prove concorsuali;
- tale interesse finale, che si intende tutelare in via strumentale mediante l’acquisizione documentale, corrisponde ad una posizione di interesse legittimo riconosciuta dall’ordinamento, non essendo dubitabile che i candidati, ammessi alla partecipazione ad un pubblico concorso, possano adire la sede giudiziaria per censurare le sfavorevoli determinazioni autoritative (di mancata ammissione alle successive prove concorsuali) assunte dall’Amministrazione procedente;
- la posizione giuridica vantata dal ricorrente è collegata ai documenti oggetto di ostensione, riguardanti l’esercizio del pubblico potere di reclutamento del personale oggetto di procedura (Operatori Tecnici Specializzati – Autista d’Ambulanza – Area degli Operatori);
- i documenti richiesti risultano necessari per la cura e la tutela dell’interesse legittimo vantato dagli istanti.
13. Il collegio non ritiene di dover scrutinare il differimento invocato nella memoria della pubblica amministrazione, per due ordini di ragioni. In primo luogo, dal momento che il diniego è maturato per silentium , non si può affermare che la pubblica amministrazione abbia voluto opporre alcuna istanza di differimento, il quale per altro ponendosi in via di eccezione rispetto all’interesse all’accesso doveva chiaramente e motivatamente indicare le ragioni per le quali la conoscenza dei documenti avrebbe potuto impedire (o gravemente ostacolare) lo svolgimento dell’azione amministrativa anche prima della sua conclusione. In secondo luogo, la nota n. 9 richiamata differisce unicamente l’evasione delle richieste di autotutela sollecitate dai concorrenti già esclusi e non le istanze di accesso presentate da coloro che non avevano superato la prova pratica.
14. Conclusivamente, la richiesta di accesso risulta soddisfatta in relazione ai documenti già rilasciati (si v. supra p. 4, i ), ii ), iii )) in relazione ai quali si impone pertanto una pronuncia di parziale cessata materia del contendere. In relazione al p. 4, iv ) il ricorso è fondato e quindi deve essere accolto.
15. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
1) dichiara la cessata materia del contendere in riferimento alla richiesta di accesso riguardante i documenti già ostesi;
2) condanna l’amministrazione intimata a rideterminarsi sull’istanza, consentendo l’accesso, tramite esibizione ed estrazione di copia degli altri atti richiesti e non ostesi di cui in motivazione, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica, su istanza di parte, della presente sentenza.
Condanna la Ares 118 resistente al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori se e nella misura in cui previsti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR TI OT, Presidente
Claudia Lattanzi, Consigliere
MO PI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MO PI | AR TI OT |
IL SEGRETARIO