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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/12/2025, n. 1345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1345 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott. Emilio Sirianni Presidente ed estensore dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. Antonio Cestone Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 716 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2024 e vertente tra
(avv. Giselda Mercurio) Parte_1
appellante
e
(avv.ti Umberto Ferrato, Marcello Carnovale e Carmela Filice); CP_1
appellato
FATTO E DIRITTO
1. il 2\5\23 ha proposto ricorso avverso l'avviso di Parte_1
addebito per € 11.743,28, notificatole dall' il 11\4\23, deducendone la CP_1
nullità o annullabilità: perché mancante di diverse pagine. Incompletezza
dell'atto che avrebbe leso le proprie facoltà di difesa;
perché non preceduto dall'avviso bonario di pagamento, che riteneva necessario atto prodromico della procedura di riscossione;
infine, perché emesso in violazione dell'art.25,
d.lgs 46/99, con conseguente “decadenza del credito azionato”, in quanto non iscritto in ruolo entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla sua maturazione.
2. Nella resistenza dell' il Tribunale di Cosenza ha rilevato che: a) CP_1
sebbene l'A.V.A. opposto risultasse effettivamente mancante di alcune pagine,
non ne era conseguito alcun impedimento a comprenderne l'oggetto, tanto che l'opponente aveva “dato prova di ben comprendere quali siano i presupposti della
pretesa contributiva, avendo dedotto trattarsi di contributi riferiti agli anni 2020 e
2021” ed avendo puntualmente articolato le proprie censure al riguardo;
b) Nessuna conseguenza poteva farsi discendere dall'assenza del preliminare avviso bonario di pagamento, atteso che l'art.24 del dlgs 46/99 la prevede come mera facoltà e non obbligo per l' procedente;
CP_2
c) La censura finale concernente la pretesa violazione dell'art.25 del d.lgs.46/99
doveva ritenersi inconferente, trattandosi di una disposizione dettata per le cartelle esattoriali, ma non applicabile agli avvisi di addebito.
3. La sentenza è appellata dalla signor , la quale ribadisce, Pt_1
preliminarmente, l'incontestabile incompletezza dell'avviso di addebito opposto, che risulta mancante delle pagine da 4 a 7 e richiama, al riguardo,
giurisprudenza di legittimità che, in casi analoghi avrebbe dichiarato la nullità
della cartella esattoriale.
Ribadisce, poi, la “decadenza del credito azionato”, atteso che “i contributi
previdenziali sono stati iscritti a ruolo successivamente al termine del 31 dicembre
dell'anno successivo al termine fissato per il versamento”, infatti “i presunti crediti
fanno riferimento anche all'anno 2020 e 2021 a fronte dell'avviso di addebito notificato
solamente in data 11/04/2023”.
Chiede, pertanto, la riforma della sentenza impugnata con conseguente accoglimento integrale delle domande proposte. 4. Nella resistenza dell' è stata disposta la trattazione scritta ai sensi CP_1
dell'art.127 ter c.p.c. e, pervenute nei termini le note di trattazione, la causa è
decisa all'esito dell'odierna camera di consiglio.
5. L'appello è inammissibile.
6. Com'è noto, tanto l'art.342 c.p.c., che l'art.434, c.p.c., sanciscono l'inammissibilità dell'appello, laddove esso non contenga:
1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata
Orbene. Nel caso di specie, l'appellante si limita a ribadire due dei tre motivi di opposizione proposti con il ricorso introduttivo, ma:
a fronte di un capo di sentenza che afferma l'irrilevanza della mancanza di alcune pagine dell'avviso di addebito impugnato per avere l'opponente mostrato di averne ben compreso il contenuto, di talché non era derivata alcuna conseguenza pregiudizievole per le proprie facoltà difensive, la stessa si limita a ribadire la mancanza delle citate pagine;
a fronte della ritenuta inconferenza della dedotta violazione dell'art.25 del d.lgs.46/99, in quanto norma non applicabile alla riscossione a mezzo avviso di addebito dell' l'appellante si limita a ribadire quella violazione. CP_1
La signora , pertanto, omette qualsiasi censura alla ricostruzione dei Pt_1
fatti di causa operata dal giudice al fine di evidenziarne eventuali inesattezze o carenze e tanto meno indica quali sarebbero le eventuali violazioni di legge che renderebbero errata la decisione impugnata. Ne deriva inevitabilmente l'inammissibilità del proposto appello.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo conformemente alle vigenti tariffe.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza del 27\12\2023, così
[...]
provvede: 1) Dichiara l'appello inammissibile;
2) Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite, che liquida in €.
2.800, oltre accessori;
3) dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012,
n. 228, dei presupposti per il versamento, in solido, da parte degli appellanti,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva eventuale verifica in sede competente.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 9\12\2025.
Il Presidente ed estensore
dr. Emilio Sirianni
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott. Emilio Sirianni Presidente ed estensore dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. Antonio Cestone Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 716 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2024 e vertente tra
(avv. Giselda Mercurio) Parte_1
appellante
e
(avv.ti Umberto Ferrato, Marcello Carnovale e Carmela Filice); CP_1
appellato
FATTO E DIRITTO
1. il 2\5\23 ha proposto ricorso avverso l'avviso di Parte_1
addebito per € 11.743,28, notificatole dall' il 11\4\23, deducendone la CP_1
nullità o annullabilità: perché mancante di diverse pagine. Incompletezza
dell'atto che avrebbe leso le proprie facoltà di difesa;
perché non preceduto dall'avviso bonario di pagamento, che riteneva necessario atto prodromico della procedura di riscossione;
infine, perché emesso in violazione dell'art.25,
d.lgs 46/99, con conseguente “decadenza del credito azionato”, in quanto non iscritto in ruolo entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla sua maturazione.
2. Nella resistenza dell' il Tribunale di Cosenza ha rilevato che: a) CP_1
sebbene l'A.V.A. opposto risultasse effettivamente mancante di alcune pagine,
non ne era conseguito alcun impedimento a comprenderne l'oggetto, tanto che l'opponente aveva “dato prova di ben comprendere quali siano i presupposti della
pretesa contributiva, avendo dedotto trattarsi di contributi riferiti agli anni 2020 e
2021” ed avendo puntualmente articolato le proprie censure al riguardo;
b) Nessuna conseguenza poteva farsi discendere dall'assenza del preliminare avviso bonario di pagamento, atteso che l'art.24 del dlgs 46/99 la prevede come mera facoltà e non obbligo per l' procedente;
CP_2
c) La censura finale concernente la pretesa violazione dell'art.25 del d.lgs.46/99
doveva ritenersi inconferente, trattandosi di una disposizione dettata per le cartelle esattoriali, ma non applicabile agli avvisi di addebito.
3. La sentenza è appellata dalla signor , la quale ribadisce, Pt_1
preliminarmente, l'incontestabile incompletezza dell'avviso di addebito opposto, che risulta mancante delle pagine da 4 a 7 e richiama, al riguardo,
giurisprudenza di legittimità che, in casi analoghi avrebbe dichiarato la nullità
della cartella esattoriale.
Ribadisce, poi, la “decadenza del credito azionato”, atteso che “i contributi
previdenziali sono stati iscritti a ruolo successivamente al termine del 31 dicembre
dell'anno successivo al termine fissato per il versamento”, infatti “i presunti crediti
fanno riferimento anche all'anno 2020 e 2021 a fronte dell'avviso di addebito notificato
solamente in data 11/04/2023”.
Chiede, pertanto, la riforma della sentenza impugnata con conseguente accoglimento integrale delle domande proposte. 4. Nella resistenza dell' è stata disposta la trattazione scritta ai sensi CP_1
dell'art.127 ter c.p.c. e, pervenute nei termini le note di trattazione, la causa è
decisa all'esito dell'odierna camera di consiglio.
5. L'appello è inammissibile.
6. Com'è noto, tanto l'art.342 c.p.c., che l'art.434, c.p.c., sanciscono l'inammissibilità dell'appello, laddove esso non contenga:
1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata
Orbene. Nel caso di specie, l'appellante si limita a ribadire due dei tre motivi di opposizione proposti con il ricorso introduttivo, ma:
a fronte di un capo di sentenza che afferma l'irrilevanza della mancanza di alcune pagine dell'avviso di addebito impugnato per avere l'opponente mostrato di averne ben compreso il contenuto, di talché non era derivata alcuna conseguenza pregiudizievole per le proprie facoltà difensive, la stessa si limita a ribadire la mancanza delle citate pagine;
a fronte della ritenuta inconferenza della dedotta violazione dell'art.25 del d.lgs.46/99, in quanto norma non applicabile alla riscossione a mezzo avviso di addebito dell' l'appellante si limita a ribadire quella violazione. CP_1
La signora , pertanto, omette qualsiasi censura alla ricostruzione dei Pt_1
fatti di causa operata dal giudice al fine di evidenziarne eventuali inesattezze o carenze e tanto meno indica quali sarebbero le eventuali violazioni di legge che renderebbero errata la decisione impugnata. Ne deriva inevitabilmente l'inammissibilità del proposto appello.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo conformemente alle vigenti tariffe.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza del 27\12\2023, così
[...]
provvede: 1) Dichiara l'appello inammissibile;
2) Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite, che liquida in €.
2.800, oltre accessori;
3) dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012,
n. 228, dei presupposti per il versamento, in solido, da parte degli appellanti,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva eventuale verifica in sede competente.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 9\12\2025.
Il Presidente ed estensore
dr. Emilio Sirianni