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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 08/11/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1185/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott.ssa Rossella Incardona GIUDICE REL. Dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1185 /2025, promossa da (c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia Con il patrocinio dell'Avv. SPALLA ANTONELLA RICORRENTE E (c.f. ) nata ad [...] il 29 Controparte_1 C.F._2 dicembre 1971, domicilio eletto presso lo studio del difensore. Con il patrocinio dell'Avv. NICOLO' STEFANIA RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Parte ricorrente e parte resistente: “Accertato l'intendimento delle parti di definire transattivamente la controversia, come da scrittura privata sottoscritta in data 23.10.2025, modificare la condizione, contenuta nella Sentenza n. 213/2024, in relazione al versamento a carico del sig. dell'assegno pari ad € 406,80 in favore Pt_1 della madre a titolo di contributo al mantenimento della IA , e, dunque, revocare CP_1 Controparte_1 Per_1 il suddetto assegno, a partire dal mese di dicembre 2025. Confermare nella restante parte le condizioni contenute nella Sentenza n. 213/2024, in particolare in relazione alla corresponsione dell'assegno di mantenimento a carico del padre, in favore della madre Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio pari ad € 406,80, importo rivalutato, oltre alle spese Per_2 straordinarie pari al 60%. Le spese legali saranno interamente compensate tra le parti”
Pag. 1
Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/06/2025, a adito il Tribunale per chiedere la Parte_1 modifica della sentenza di divorzio n. 213/2024, pronunciata da questo Tribunale alle seguenti condizioni: “1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1 in data 27.07.2002, atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.4, anno
[...]
2002. 2. dispone la perdita del cognome per la signora 3. disporre l'affido condiviso ad entrambi Pt_1 CP_1
i genitori del figlio minore con esercizio separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di Per_2 ordinaria amministrazione e collocazione prevalente presso la madre. Dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé liberamente, tenuto conto dell'età del figlio, mantenendo, quale calendarizzazione di massima, Per_2
l'alternanza dei fine settimana e periodi paritari, in riferimento alle festività, nonché due settimane anche non consecutive, nel periodo estivo;
a tal proposito i genitori si impegnano a comunicare, reciprocamente, per il tramite di lettera, mail o messaggio il periodo e luogo di destinazione della vacanza da trascorrere con i figli, da comunicare entro il 30 aprile di ciascuna anno;
4. assegna la casa familiare sita in Borgo Ticino (NO), Via Caravaggio, n. 15 alla sig.ra quale genitore collocatario del figlio minore e convivente con la IA Controparte_1 Per_2 maggiorenne, non autosufficiente, ;
5. pone a carico del sig. a titolo di contributo al mantenimento Per_1 Pt_1 dei figli, un assegno mensile pari a € 400,00 per ciascun figlio (totale € 800) da versare entro il 5 di ogni mese, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al versamento delle spese straordinarie, come da Protocollo di Torino, nella misura del 60%; le parti concordano altresì che le spese universitarie, relative all'università pubblica eventualmente frequentata da , saranno suddivise tra i genitori, quali spese straordinarie nell'interesse della Per_1 IA. L'assegno unico e universale sarà integralmente percepito dalla madre, sig.ra 6. dà atto che su accordo CP_1 delle parti, una volta che l'ex casa coniugale rientrerà nella disponibilità del sig. e, dunque, a seguito della Pt_1 raggiunta autosufficienza dei figli e cessata la convivenza con la madre, la signora avrà diritto ad ottenere CP_1 la restituzione e diritto ad asportare i seguenti beni mobili, contenuti nell'immobile: Letto con contenitore Chateaux
d'Ax + materasso, divano letto Mercatone Uno, Tavolo in cristallo + 4 sedie Mercatone Varallo Pombia, Cameretta completa di , n 2 Lettini singoli di colore blu con contenitore + materassi Mercato Controparte_2
Uno, mobile porta TV del salotto + due mensole + libreria + tavolino + mobile compatto a parete della sala
, cassettiera con vetrinetta sospesa, posizionata nella stanza degli ospiti, dove attualmente dorme la sig.ra CP_2
7. manda alla Cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza CP_1 all'ufficiale di stato civile del Comune di BORGO TICINO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
8. compensa le spese di lite tra le parti”. Ha, quindi, concluso nel ricorso nei seguenti termini: “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Preso e dato atto che la IA nata in data [...], ha ultimato il percorso Persona_3 formativo non essendosi iscritta ad alcun corso universitario o parauniversitario dopo il conseguimento del diploma di perito tecnico economico settore turismo nel luglio 2023. Accertare quale sia la effettiva capacità reddituale della IA
e valutare, pertanto, la riduzione dell'assegno per il contributo al mantenimento dei figli, mantenendo in Euro Per_1
400,00 quello del figlio ed eliminando o comunque riducendo quello per , commisurandolo alla Per_2 Per_1 possibilità concreta che la stessa lavori e guadagni somme tali da consentirle di essere autosufficiente dal punto di vista economico Dichiarare che l'assegno sarà da corrispondere entro il 15 di ogni mese (in considerazione dell'accredito
Pag. 2 dello stipendio del Signor che avviene tra il giorno 10 ed il giorno 15 del mese), oltre al versamento del 60% Pt_1 delle spese straordinarie secondo i criteri del Protocollo di Torino”. Si è costituta nei termini che ha così concluso: “contrariis reiectis, accertare Controparte_1 la sussistenza dei presupposti per la corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore della IA , non Per_1 avendo allo stato un'occupazione stabile e dunque un contratto a tempo indeterminato, tale da renderla economicamente autonoma e indipendente, nonché in favore del figlio e dunque confermare il versamento Per_2 dell'importo attualmente stabilito a carico del sig. in favore della sig.ra pari ad € 800,00, ossia Pt_1 CP_1
€ 400 per ciascun figlio, oltre spese straordinarie pari al 60%; In subordine “nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del presente ricorso, accertare le attuali capacità reddituali della IA , e, nell'ipotesi di ritenuta Per_1 sussistenza dei presupposti per valutare una riduzione dell'assegno, disporre il versamento dell'importo non inferiore ad € 200,00, a titolo di contributo al mantenimento a carico del padre, direttamente in favore della IA maggiorenne da versare fino al rinvenimento di un'occupazione a tempo indeterminato ed in ogni caso per un Persona_3 periodo non inferiore ad anni uno, da far decorrere dalla data fissata per la comparizione delle parti, nonché confermare il versamento dell'importo previsto per il mantenimento del figlio pari ad € 400,00, oltre Per_2 spese straordinarie pari al 60%; In estremo subordine “nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del presente ricorso, fissare, in ogni caso, la decorrenza della modifica della condizione relativa all'assegno di mantenimento in favore della IA maggiorenne , e dunque riduzione o eliminazione del medesimo, dal mese Per_1 successivo alla data di deposito del provvedimento de quo”. Con vittoria di spese e onorari di causa”.
*** All'udienza del 28/10/2025, i difensori delle parti hanno dato atto di aver depositato in data 24/10/2025, conclusioni congiunte a cui si sono riportate. Quindi, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*** Ritiene il Collegio di dover ratificare l'accordo delle parti, non essendo stati rilevati profili di illiceità o, comunque, di contrarietà alle norme di legge. Le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede: a parziale modifica della sentenza n. 213/2024 del Tribunale di Novara,
1) revoca l'obbligo di di contribuire al mantenimento di a partire dal mese di Pt_1 Per_1 dicembre 2025;
2) conferma, nel resto, le condizioni di cui alla sentenza n. 213/2024;
3) spese integralmente compensate;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 30/10/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dr.ssa Maria Amoruso
Pag. 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott.ssa Rossella Incardona GIUDICE REL. Dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1185 /2025, promossa da (c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia Con il patrocinio dell'Avv. SPALLA ANTONELLA RICORRENTE E (c.f. ) nata ad [...] il 29 Controparte_1 C.F._2 dicembre 1971, domicilio eletto presso lo studio del difensore. Con il patrocinio dell'Avv. NICOLO' STEFANIA RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Parte ricorrente e parte resistente: “Accertato l'intendimento delle parti di definire transattivamente la controversia, come da scrittura privata sottoscritta in data 23.10.2025, modificare la condizione, contenuta nella Sentenza n. 213/2024, in relazione al versamento a carico del sig. dell'assegno pari ad € 406,80 in favore Pt_1 della madre a titolo di contributo al mantenimento della IA , e, dunque, revocare CP_1 Controparte_1 Per_1 il suddetto assegno, a partire dal mese di dicembre 2025. Confermare nella restante parte le condizioni contenute nella Sentenza n. 213/2024, in particolare in relazione alla corresponsione dell'assegno di mantenimento a carico del padre, in favore della madre Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio pari ad € 406,80, importo rivalutato, oltre alle spese Per_2 straordinarie pari al 60%. Le spese legali saranno interamente compensate tra le parti”
Pag. 1
Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/06/2025, a adito il Tribunale per chiedere la Parte_1 modifica della sentenza di divorzio n. 213/2024, pronunciata da questo Tribunale alle seguenti condizioni: “1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1 in data 27.07.2002, atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.4, anno
[...]
2002. 2. dispone la perdita del cognome per la signora 3. disporre l'affido condiviso ad entrambi Pt_1 CP_1
i genitori del figlio minore con esercizio separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di Per_2 ordinaria amministrazione e collocazione prevalente presso la madre. Dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé liberamente, tenuto conto dell'età del figlio, mantenendo, quale calendarizzazione di massima, Per_2
l'alternanza dei fine settimana e periodi paritari, in riferimento alle festività, nonché due settimane anche non consecutive, nel periodo estivo;
a tal proposito i genitori si impegnano a comunicare, reciprocamente, per il tramite di lettera, mail o messaggio il periodo e luogo di destinazione della vacanza da trascorrere con i figli, da comunicare entro il 30 aprile di ciascuna anno;
4. assegna la casa familiare sita in Borgo Ticino (NO), Via Caravaggio, n. 15 alla sig.ra quale genitore collocatario del figlio minore e convivente con la IA Controparte_1 Per_2 maggiorenne, non autosufficiente, ;
5. pone a carico del sig. a titolo di contributo al mantenimento Per_1 Pt_1 dei figli, un assegno mensile pari a € 400,00 per ciascun figlio (totale € 800) da versare entro il 5 di ogni mese, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al versamento delle spese straordinarie, come da Protocollo di Torino, nella misura del 60%; le parti concordano altresì che le spese universitarie, relative all'università pubblica eventualmente frequentata da , saranno suddivise tra i genitori, quali spese straordinarie nell'interesse della Per_1 IA. L'assegno unico e universale sarà integralmente percepito dalla madre, sig.ra 6. dà atto che su accordo CP_1 delle parti, una volta che l'ex casa coniugale rientrerà nella disponibilità del sig. e, dunque, a seguito della Pt_1 raggiunta autosufficienza dei figli e cessata la convivenza con la madre, la signora avrà diritto ad ottenere CP_1 la restituzione e diritto ad asportare i seguenti beni mobili, contenuti nell'immobile: Letto con contenitore Chateaux
d'Ax + materasso, divano letto Mercatone Uno, Tavolo in cristallo + 4 sedie Mercatone Varallo Pombia, Cameretta completa di , n 2 Lettini singoli di colore blu con contenitore + materassi Mercato Controparte_2
Uno, mobile porta TV del salotto + due mensole + libreria + tavolino + mobile compatto a parete della sala
, cassettiera con vetrinetta sospesa, posizionata nella stanza degli ospiti, dove attualmente dorme la sig.ra CP_2
7. manda alla Cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza CP_1 all'ufficiale di stato civile del Comune di BORGO TICINO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
8. compensa le spese di lite tra le parti”. Ha, quindi, concluso nel ricorso nei seguenti termini: “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Preso e dato atto che la IA nata in data [...], ha ultimato il percorso Persona_3 formativo non essendosi iscritta ad alcun corso universitario o parauniversitario dopo il conseguimento del diploma di perito tecnico economico settore turismo nel luglio 2023. Accertare quale sia la effettiva capacità reddituale della IA
e valutare, pertanto, la riduzione dell'assegno per il contributo al mantenimento dei figli, mantenendo in Euro Per_1
400,00 quello del figlio ed eliminando o comunque riducendo quello per , commisurandolo alla Per_2 Per_1 possibilità concreta che la stessa lavori e guadagni somme tali da consentirle di essere autosufficiente dal punto di vista economico Dichiarare che l'assegno sarà da corrispondere entro il 15 di ogni mese (in considerazione dell'accredito
Pag. 2 dello stipendio del Signor che avviene tra il giorno 10 ed il giorno 15 del mese), oltre al versamento del 60% Pt_1 delle spese straordinarie secondo i criteri del Protocollo di Torino”. Si è costituta nei termini che ha così concluso: “contrariis reiectis, accertare Controparte_1 la sussistenza dei presupposti per la corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore della IA , non Per_1 avendo allo stato un'occupazione stabile e dunque un contratto a tempo indeterminato, tale da renderla economicamente autonoma e indipendente, nonché in favore del figlio e dunque confermare il versamento Per_2 dell'importo attualmente stabilito a carico del sig. in favore della sig.ra pari ad € 800,00, ossia Pt_1 CP_1
€ 400 per ciascun figlio, oltre spese straordinarie pari al 60%; In subordine “nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del presente ricorso, accertare le attuali capacità reddituali della IA , e, nell'ipotesi di ritenuta Per_1 sussistenza dei presupposti per valutare una riduzione dell'assegno, disporre il versamento dell'importo non inferiore ad € 200,00, a titolo di contributo al mantenimento a carico del padre, direttamente in favore della IA maggiorenne da versare fino al rinvenimento di un'occupazione a tempo indeterminato ed in ogni caso per un Persona_3 periodo non inferiore ad anni uno, da far decorrere dalla data fissata per la comparizione delle parti, nonché confermare il versamento dell'importo previsto per il mantenimento del figlio pari ad € 400,00, oltre Per_2 spese straordinarie pari al 60%; In estremo subordine “nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del presente ricorso, fissare, in ogni caso, la decorrenza della modifica della condizione relativa all'assegno di mantenimento in favore della IA maggiorenne , e dunque riduzione o eliminazione del medesimo, dal mese Per_1 successivo alla data di deposito del provvedimento de quo”. Con vittoria di spese e onorari di causa”.
*** All'udienza del 28/10/2025, i difensori delle parti hanno dato atto di aver depositato in data 24/10/2025, conclusioni congiunte a cui si sono riportate. Quindi, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*** Ritiene il Collegio di dover ratificare l'accordo delle parti, non essendo stati rilevati profili di illiceità o, comunque, di contrarietà alle norme di legge. Le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede: a parziale modifica della sentenza n. 213/2024 del Tribunale di Novara,
1) revoca l'obbligo di di contribuire al mantenimento di a partire dal mese di Pt_1 Per_1 dicembre 2025;
2) conferma, nel resto, le condizioni di cui alla sentenza n. 213/2024;
3) spese integralmente compensate;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 30/10/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dr.ssa Maria Amoruso
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