Articolo 3 della Legge 30 luglio 1959, n. 616
Articolo 2Articolo 4
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29 agosto 1959
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13 gennaio 1973
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6 maggio 1976
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24 gennaio 1980
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7 novembre 1994
Art. 3. ((E' autorizzata la concessione a favore dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO), per il conseguimento dei suoi fini, di un contributo annuo di lire 4.000 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1984, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.
Il contributo stesso puo' essere annualmente adeguato con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio))
Entrata in vigore il 7 novembre 1994