Art. 3. ((E' autorizzata la concessione a favore dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO), per il conseguimento dei suoi fini, di un contributo annuo di lire 4.000 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1984, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.
Il contributo stesso puo' essere annualmente adeguato con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio))
Il contributo stesso puo' essere annualmente adeguato con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio))