CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Verbania, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Verbania |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERBANIA Sezione 2, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale: TERZI MASSIMO, Presidente e Relatore
MARZAGALLI CRISTINA, Giudice
PRAVON GIULIA, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 61/2025 depositato il 11/09/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verbano-Cusio-Ossola - Via Quarantadue Martiri 153 28924 Verbania
VB
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7X01C1000502025 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7X01C1000502025 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7X01C1000502025 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 86/2025 depositato il 12/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente vedi verbale
Resistente vedi verbale)
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa verte sull'imponibilità in Italia di reddito di lavoro prodotto in Svizzera, specificatamente in
Canton Ticino, da lavoratore italiano frontaliere e residente oltre la fascia territoriale di 20 km dal confine;
nel caso del ricorrente nel Comune di Gravellona Toce.
La disciplina dei cd "frontalieri”- così denominati anche normativamente -nasce dall'Accordo del 1974 firmato a Roma il 3 ottobre 1974, titolato espressamente: "Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine" ratificato in legge n. n. 386/1975 entrata in vigore il 27 marzo 1979 (l'accordo rimanda ai decreti del ministero delle finanze per l'individuazione dei criteri di riparto dei ristorni); in pari data entra in vigore anche la Convenzione Italia Svizzera, contro le doppie imposizioni conclusa il 9/3/1976, ratificata con la legge n. 943/1978.
Come rimarcato dall'Agenzia nell'atto di costituzione in giudizio, Accordo e Convenzione sono due atti normativi distinti, che in comune hanno solo la data di entrata in vigore, ma si applicano a soggetti diversi, ma tale constatazione non implica alcuna conclusione sulla vertenza in giudizio. Ed invero lo"" Accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine", come si desume dallo stesso titolo, disciplina da una parte l' imposizione dei lavoratori frontalieri e dall'altra la compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine. Ne discende che, in assenza di una specifica indicazione normativa, ritenere che dalla individuazione di quei Comuni consegua una restrizione del concetto di frontalieri ed un implicito requisito di residenza in quei
Comuni per essere ritenuti frontalieri appare, ad avviso di questa Corte, un' evidente forzatura interpretativa.
Come rileva la stessa Agenzia quel decreto è poi anche ripreso nel D.L. 193/2016, convertito in legge n. 225/2016, ma anche in tale contesto il legislatore, come ben avrebbe facilmente potuto, non ha inteso collegare la nozione di frontaliere con lo elenco dei Comuni soggetti a compensazione;
con ciò vieppiù appalesando che chiunque si reca quotidianamente a lavorare in quei Cantoni è un frontaliere, ma che lo accordo con la Svizzera implica che la compensazione concerna esclusivamente i Comuni di confine che secondo logica, sono quelli più "danneggiati" cioè con il maggior numero di residenti frontalieri. '
Il ricorso del va pertanto accolto con condanna dell'Ufficio a rifondere le spese di lite liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla gli atti impugnati condanna l'Ufficio a rifondere le spese di lite al ricorrente liquidandole in Euro 3000 (tremila) oltre spese forfettizzate.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERBANIA Sezione 2, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale: TERZI MASSIMO, Presidente e Relatore
MARZAGALLI CRISTINA, Giudice
PRAVON GIULIA, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 61/2025 depositato il 11/09/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verbano-Cusio-Ossola - Via Quarantadue Martiri 153 28924 Verbania
VB
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7X01C1000502025 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7X01C1000502025 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7X01C1000502025 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 86/2025 depositato il 12/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente vedi verbale
Resistente vedi verbale)
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa verte sull'imponibilità in Italia di reddito di lavoro prodotto in Svizzera, specificatamente in
Canton Ticino, da lavoratore italiano frontaliere e residente oltre la fascia territoriale di 20 km dal confine;
nel caso del ricorrente nel Comune di Gravellona Toce.
La disciplina dei cd "frontalieri”- così denominati anche normativamente -nasce dall'Accordo del 1974 firmato a Roma il 3 ottobre 1974, titolato espressamente: "Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine" ratificato in legge n. n. 386/1975 entrata in vigore il 27 marzo 1979 (l'accordo rimanda ai decreti del ministero delle finanze per l'individuazione dei criteri di riparto dei ristorni); in pari data entra in vigore anche la Convenzione Italia Svizzera, contro le doppie imposizioni conclusa il 9/3/1976, ratificata con la legge n. 943/1978.
Come rimarcato dall'Agenzia nell'atto di costituzione in giudizio, Accordo e Convenzione sono due atti normativi distinti, che in comune hanno solo la data di entrata in vigore, ma si applicano a soggetti diversi, ma tale constatazione non implica alcuna conclusione sulla vertenza in giudizio. Ed invero lo"" Accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine", come si desume dallo stesso titolo, disciplina da una parte l' imposizione dei lavoratori frontalieri e dall'altra la compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine. Ne discende che, in assenza di una specifica indicazione normativa, ritenere che dalla individuazione di quei Comuni consegua una restrizione del concetto di frontalieri ed un implicito requisito di residenza in quei
Comuni per essere ritenuti frontalieri appare, ad avviso di questa Corte, un' evidente forzatura interpretativa.
Come rileva la stessa Agenzia quel decreto è poi anche ripreso nel D.L. 193/2016, convertito in legge n. 225/2016, ma anche in tale contesto il legislatore, come ben avrebbe facilmente potuto, non ha inteso collegare la nozione di frontaliere con lo elenco dei Comuni soggetti a compensazione;
con ciò vieppiù appalesando che chiunque si reca quotidianamente a lavorare in quei Cantoni è un frontaliere, ma che lo accordo con la Svizzera implica che la compensazione concerna esclusivamente i Comuni di confine che secondo logica, sono quelli più "danneggiati" cioè con il maggior numero di residenti frontalieri. '
Il ricorso del va pertanto accolto con condanna dell'Ufficio a rifondere le spese di lite liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla gli atti impugnati condanna l'Ufficio a rifondere le spese di lite al ricorrente liquidandole in Euro 3000 (tremila) oltre spese forfettizzate.