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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/12/2025, n. 1865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1865 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente rel.
- dott.ssa Germana Maffei Giudice
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3382 del R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 3.12.2025, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Katiuscia Parte_1 C.F._1
AN CO;
RICORRENTE
E
(c.f. ), contumace;
Controparte_1 C.F._2 CONVENUTO
Oggetto: divorzio- scioglimento del matrimonio.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La ricorrente chiede dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel comune di San
AN CO (FG) in data 4.8.2004 con , dal quale sono nati i figli Controparte_1 Per_1
[...
(21.12.2004) e (14.6.2007), senza ulteriori statuizioni. Persona_2
Il convenuto non si è costituito in giudizio.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/70.
Risulta dagli atti che con sentenza n. 1020 del 2015 pubblicata il 13.10.2015, passata in giudicato, il
Tribunale di Bolzano ha dichiarato la separazione personale dei coniugi.
1 Deve ritenersi, inoltre, accertata, in difetto di contrarie eccezioni ai sensi dell'art. 3 comma 4 L.
898/70, l'ininterrotta protrazione della separazione per un periodo superiore a quello minimo previsto dalla legge.
La volontà della ricorrente di addivenire al divorzio e il comportamento processuale del convenuto, il quale, non costituendosi in giudizio, non ha mostrato interesse ad una eventuale riconciliazione, consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
La mancata opposizione del convenuto e la natura necessaria del giudizio giustificano la declaratoria di irripetibilità delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti;
- dispone che il cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile per quanto di sua competenza;
- spese irripetibili.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 10.12.2025.
Il Presidente est. dott. Andrea Palma
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente rel.
- dott.ssa Germana Maffei Giudice
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3382 del R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 3.12.2025, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Katiuscia Parte_1 C.F._1
AN CO;
RICORRENTE
E
(c.f. ), contumace;
Controparte_1 C.F._2 CONVENUTO
Oggetto: divorzio- scioglimento del matrimonio.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La ricorrente chiede dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel comune di San
AN CO (FG) in data 4.8.2004 con , dal quale sono nati i figli Controparte_1 Per_1
[...
(21.12.2004) e (14.6.2007), senza ulteriori statuizioni. Persona_2
Il convenuto non si è costituito in giudizio.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/70.
Risulta dagli atti che con sentenza n. 1020 del 2015 pubblicata il 13.10.2015, passata in giudicato, il
Tribunale di Bolzano ha dichiarato la separazione personale dei coniugi.
1 Deve ritenersi, inoltre, accertata, in difetto di contrarie eccezioni ai sensi dell'art. 3 comma 4 L.
898/70, l'ininterrotta protrazione della separazione per un periodo superiore a quello minimo previsto dalla legge.
La volontà della ricorrente di addivenire al divorzio e il comportamento processuale del convenuto, il quale, non costituendosi in giudizio, non ha mostrato interesse ad una eventuale riconciliazione, consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
La mancata opposizione del convenuto e la natura necessaria del giudizio giustificano la declaratoria di irripetibilità delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti;
- dispone che il cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile per quanto di sua competenza;
- spese irripetibili.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 10.12.2025.
Il Presidente est. dott. Andrea Palma
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