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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/12/2025, n. 9987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9987 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31607/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
- Sezione specializzata in materia di impresa A -
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Giani Presidente Rel.
MO OT IC
Stefano Tiberti IC ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31607/2025 promossa da: con Direttore il Sig. Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Taine Alcides De Almeida, titolare della Carta Professionale n.
regolarmente registrata presso l'Ordine degli Avvocati del Portogallo, giusta procura in Num_1 calce all'allegato 1 dell'atto introduttivo
ATTRICE
Nei confronti di
CP_1
CONVENUTA
*
OGGETTO: diritto d'autore. Regolamento UE Europeo n. 861/2007
*
pagina 1 di 6 MOTIVAZIONE
1. L'attrice ha promosso il presente procedimento europeo per le controversie di modesta entità, di cui al Regolamento Europeo n. 861/2007, con atto depositato in cancelleria in data 28 agosto
2025, chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti a CP_1 seguito dell'indebito sfruttamento economico dell'opera fotografica realizzata dal Sig.
[...]
i cui diritti economici esclusivi sulle immagini fotografiche sono detenuti dall'attrice Parte_2
(con atto del 30 giugno 2020, All. C1), allegando che:
- la società convenuta gestisce il sito web https://jalor.it/, nel quale, senza CP_1 autorizzazione e per finalità commerciali, ha utilizzato la foto intitolata “Piazza del Duomo |
Milan, Italy” di creazione di (All. C2); Persona_1
- la prova dell'utilizzo illecito dell'immagine è stata acquisita il 23 settembre 2020 sul sito web della convenuta, con ultima modifica datata al 26 maggio 2020 (All. C3);
- in data 25 settembre 2020, contestata la violazione del copyright, l'attrice ha ingiunto alla convenuta l'immediata cessazione della violazione (All. C5);
- l'attore ha reiterato la richiesta di pagamento con raccomandata del 14 luglio 2025 (All. C6), riferendo che la convenuta l'abbia ricevuta il 21 luglio 2025;
- la fotografia è una creazione del fotografo ed è stata pubblicata sul sito Parte_2 dell'attore in data 9 settembre 2018 con la data di creazione, il nome dell'autore, data e anno di pubblicazione accanto all'immagine.
Secondo la parte attrice, una semplice “ricerca con immagini” tramite Google avrebbe indirizzato gli utenti al sito web dell'attore dove è possibile acquistare una licenza e dove viene indicato che la fotografia è protetta da copyright.
2. Depositata la domanda introduttiva del procedimento per le controversie di modesto valore, il
IC ordinava alla cancelleria la comunicazione della domanda e del relativo modulo di risposta, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, del Regolamento n. 861/2007.
La notifica si è perfezionata in data 10 settembre 2025 presso la sede della CP_1
3. Il convenuto non si è costituito nonostante il decorso di trenta giorni dalla notifica del modulo di domanda, rimanendo contumace al processo.
4. Ritenuta la causa matura per la decisione, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 3 del Regolamento
Europeo è emessa sentenza.
pagina 2 di 6 5. Il procedimento europeo è disciplinato dalle disposizioni processuali dello Stato membro in cui esso si svolge. Pertanto, dichiarata la contumacia della convenuta, non trova applicazione, nel nostro ordinamento, al pari di quello francese (ex art. 472, 2° co., c.p.c.) e di quello spagnolo ex art. 496, 2° co., L.E.C., il meccanismo automatico di ficta confessio, poiché non è espressamente contemplato nel diritto processuale italiano (art. 291 ss. c.p.c.) e ciò a differenza del default judgment inglese e del Versäumnisurteil tedesco e austriaco.
6. Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, di cui al Regolamento Europeo
n. 861/2007, modificato dal Regolamento (UE) n. 2421/2015, può trovare ivi applicazione in quanto il petitum attoreo è inferiore al valore massimo indicato dall'art. 2, paragrafo 1 del regolamento de quo e la causa ha natura transfrontaliera, ai sensi dell'art. 3 del medesimo regolamento.
L'attrice ha, invero, la propria sede legale in Portogallo, mentre il convenuto ha la sede legale in
Italia, nel distretto della Corte d'Appello di Milano e ciò radica la competenza per territorio e per materia del presente Tribunale adito, Specializzato in materia d'Impresa, considerata l'allegata violazione del diritto d'autore delle disposizioni in materia di diritto d'autore sulla fotografia.
7. Nel merito, la domanda proposta è fondata nei limiti di seguito precisati.
La fotografia in esame rientra nell'ambito di tutela delle fotografie semplici di cui agli artt.90 e ss. l. a.
Come noto, le produzioni fotografiche beneficiano di diversa tutela a seconda della loro qualificazione come opere dell'ingegno, connotate da creatività ed originalità o di fotografie semplici. Le prime, rientranti nell'ambito di applicazione degli artt. 1 e 2, n. 7, l.a., godono della tutela del diritto d'autore, mentre le fotografie semplici beneficiano della tutela dei diritti connessi in conformità al disposto degli artt. 87 ss. l.a.
La tutela del diritto d'autore presuppone il carattere creativo ed originale dell'opera fotografica che è l'espressione di un'attività intellettuale creativa in grado di comunicare la personalità dell'autore e di suscitare nell'osservatore suggestioni ulteriori rispetto alla rappresentazione della realtà oggettiva cristallizzata nello scatto (tra le tante Cass. 33599/2024; Cass. 8425/2000;
Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 03/06/2024; Tribunale di
Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 04/12/2019).
pagina 3 di 6 A differenza delle opere fotografiche, le fotografie semplici, pur di elevato livello qualitativo, si limitano a riprodurre la realtà esterna senza una sostanziale rielaborazione da parte dell'autore, non consentendo di distinguere la realtà ritratta nella fotografia da altre analoghe riproduzioni dello stesso soggetto.
8. Venendo al caso di specie, la fotografia oggetto di causa ritrae il Duomo di Milano e piazza del
Duomo. Poiché una buona esecuzione tecnica e scelte formali minime, quale l'uso del colore, non sono da sole idonee a conferire alla fotografia il carattere creativo di cui all'art. 2 l.a., potendo, al più, consentire la tutela dei diritti connessi ex art. 87 ss l.a., osserva il Tribunale che la fotografia oggetto di causa possa accedere alla tutela dei diritti connessi ma non a quella autorale.
9. L'attore, sul quale grava l'onere della prova nonostante la contumacia del convenuto, giusta quanto sopra rilevato, ha documentato che la fotografia in questione è stata pubblicata dallo stesso il 9.9.2018 sul sito https://sumfinity.com/photos/italy/milan/piazza-del-duomo/, munita dei requisiti di cui all'art. 90 della legge 633/1941 e, in particolar modo, con l'indicazione dell'autore. Nel caso di specie, infatti, era consentito ai terzi di acquistare una licenza per l'uso aziendale dell'immagine, esplicitamente protetta da copyright (All. C2).
Il copyright era registrato presso l'Ufficio Copyright degli Stati Uniti.
La foto è stata infatti pubblicata su una pagina web riconducibile al titolare dei diritti nella quale sono chiaramente indicati a fianco della fotografia il nome di colui che è titolare dei diritti fotografici e la data dello scatto (inter alia, T. Roma Sezione specializzata in materia d'impresa,
n. 1207/2015).
È dunque accertata la violazione del diritto connesso d'autore da parte della convenuta per avere illecitamente utilizzato l'immagine per fini pubblicitari e per finalità promozionali, per un periodo di tempo individuabile dal 26 maggio 2020 al 23 settembre 2020 (data di acquisizione della prova: All. C3) sul proprio sito.
10. Venendo alla quantificazione del danno, ritiene il Tribunale congruo assumere a parametro la tabella 5, relativa all'utilizzazione pubblicitaria di un'opera su internet, del Compendio delle norme e dei compensi per la produzione di opere dell'arte figurativa, plastica e fotografica edito dalla Società italiana degli Autori ed editori.
pagina 4 di 6 Ritiene il Collegio di non applicare importi superiori o aumenti ai fini della quantificazione, poiché non risulta documentata alcuna iniziativa diligente della società attrice successivamente alla scoperta della violazione (23 settembre 2020) e fino a pochi giorni prima dell'istaurazione del presente giudizio: infatti, la medesima si è limitata a produrre una comunicazione e-mail datata 25 settembre 2020 (All. C5), senza alcun supporto documentale circa l'effettivo invio e l'effettiva ricezione, nonché una diffida successiva datata 14 luglio 2025 (All. C6), sempre senza alcuna prova circa l'effettivo invio e l'effettiva ricezione, nonostante a sua detta avesse scoperto sin dal settembre 2020 la violazione.
Applicati i valori indicati nel Compendio SIAE, in caso di violazioni e tenuto conto della durata delle violazioni, il danno è liquidato, in moneta attuale, in € 1.500,00, oltre interessi legali dal
23 settembre 2020, data di cessazione della violazione, calcolato in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte, sulla somma devalutata alla data dell'illecito e via via rivalutata sino ad oggi .
11. Spese. Le spese del presente giudizio sono integralmente a carico della parte convenuta. Pur non essendovi obbligo di patrocinio, nel caso di specie la parte si è costituita a mezzo di difensore, come era suo diritto.
Vanno dunque rimborsati all'attore le spese processuali sostenute e i compensi determinati dalla presenza del rappresentante tecnico. Esse sono liquidate, tenendo conto dei valori assolutamente modesti della causa, degli obiettivi che si propone il procedimento europeo, di semplicità e di contenimento delle spese processuali, oltre che di proporzione con il valore della causa e di necessità delle spese sostenute (Regolamento cit), e dell'assenza della fase istruttoria e decisionale.
In applicazione di tali criteri, tenuto conto dei parametri minimi di cui al DM n. 55/2014, applicati solo con riguardo alla fase introduttiva e di studio, si liquida a titolo di spese processuali, l'importo di € 850,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, spese non imponibili per € 223,00, IVA e CPA come per legge
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia d'impresa – A –, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_3 confronti di così provvede: CP_1
pagina 5 di 6 - condanna la convenuta al versamento, in favore dell'attore, della somma CP_1 complessiva di € 1.500,00, oltre interessi legali dal 23 settembre 2020 al saldo come in motivazione.
- Condanna la convenuta alla rifusione integrale delle spese processuali liquidate, in favore dell'attore, in € 850,00 per compensi, oltre ad euro 223,00 per spese non imponibili, nonché spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deliberato in Milano, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025
Il Presidente rel. dott.ssa Silvia Giani
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
- Sezione specializzata in materia di impresa A -
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Giani Presidente Rel.
MO OT IC
Stefano Tiberti IC ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31607/2025 promossa da: con Direttore il Sig. Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Taine Alcides De Almeida, titolare della Carta Professionale n.
regolarmente registrata presso l'Ordine degli Avvocati del Portogallo, giusta procura in Num_1 calce all'allegato 1 dell'atto introduttivo
ATTRICE
Nei confronti di
CP_1
CONVENUTA
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OGGETTO: diritto d'autore. Regolamento UE Europeo n. 861/2007
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pagina 1 di 6 MOTIVAZIONE
1. L'attrice ha promosso il presente procedimento europeo per le controversie di modesta entità, di cui al Regolamento Europeo n. 861/2007, con atto depositato in cancelleria in data 28 agosto
2025, chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti a CP_1 seguito dell'indebito sfruttamento economico dell'opera fotografica realizzata dal Sig.
[...]
i cui diritti economici esclusivi sulle immagini fotografiche sono detenuti dall'attrice Parte_2
(con atto del 30 giugno 2020, All. C1), allegando che:
- la società convenuta gestisce il sito web https://jalor.it/, nel quale, senza CP_1 autorizzazione e per finalità commerciali, ha utilizzato la foto intitolata “Piazza del Duomo |
Milan, Italy” di creazione di (All. C2); Persona_1
- la prova dell'utilizzo illecito dell'immagine è stata acquisita il 23 settembre 2020 sul sito web della convenuta, con ultima modifica datata al 26 maggio 2020 (All. C3);
- in data 25 settembre 2020, contestata la violazione del copyright, l'attrice ha ingiunto alla convenuta l'immediata cessazione della violazione (All. C5);
- l'attore ha reiterato la richiesta di pagamento con raccomandata del 14 luglio 2025 (All. C6), riferendo che la convenuta l'abbia ricevuta il 21 luglio 2025;
- la fotografia è una creazione del fotografo ed è stata pubblicata sul sito Parte_2 dell'attore in data 9 settembre 2018 con la data di creazione, il nome dell'autore, data e anno di pubblicazione accanto all'immagine.
Secondo la parte attrice, una semplice “ricerca con immagini” tramite Google avrebbe indirizzato gli utenti al sito web dell'attore dove è possibile acquistare una licenza e dove viene indicato che la fotografia è protetta da copyright.
2. Depositata la domanda introduttiva del procedimento per le controversie di modesto valore, il
IC ordinava alla cancelleria la comunicazione della domanda e del relativo modulo di risposta, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, del Regolamento n. 861/2007.
La notifica si è perfezionata in data 10 settembre 2025 presso la sede della CP_1
3. Il convenuto non si è costituito nonostante il decorso di trenta giorni dalla notifica del modulo di domanda, rimanendo contumace al processo.
4. Ritenuta la causa matura per la decisione, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 3 del Regolamento
Europeo è emessa sentenza.
pagina 2 di 6 5. Il procedimento europeo è disciplinato dalle disposizioni processuali dello Stato membro in cui esso si svolge. Pertanto, dichiarata la contumacia della convenuta, non trova applicazione, nel nostro ordinamento, al pari di quello francese (ex art. 472, 2° co., c.p.c.) e di quello spagnolo ex art. 496, 2° co., L.E.C., il meccanismo automatico di ficta confessio, poiché non è espressamente contemplato nel diritto processuale italiano (art. 291 ss. c.p.c.) e ciò a differenza del default judgment inglese e del Versäumnisurteil tedesco e austriaco.
6. Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, di cui al Regolamento Europeo
n. 861/2007, modificato dal Regolamento (UE) n. 2421/2015, può trovare ivi applicazione in quanto il petitum attoreo è inferiore al valore massimo indicato dall'art. 2, paragrafo 1 del regolamento de quo e la causa ha natura transfrontaliera, ai sensi dell'art. 3 del medesimo regolamento.
L'attrice ha, invero, la propria sede legale in Portogallo, mentre il convenuto ha la sede legale in
Italia, nel distretto della Corte d'Appello di Milano e ciò radica la competenza per territorio e per materia del presente Tribunale adito, Specializzato in materia d'Impresa, considerata l'allegata violazione del diritto d'autore delle disposizioni in materia di diritto d'autore sulla fotografia.
7. Nel merito, la domanda proposta è fondata nei limiti di seguito precisati.
La fotografia in esame rientra nell'ambito di tutela delle fotografie semplici di cui agli artt.90 e ss. l. a.
Come noto, le produzioni fotografiche beneficiano di diversa tutela a seconda della loro qualificazione come opere dell'ingegno, connotate da creatività ed originalità o di fotografie semplici. Le prime, rientranti nell'ambito di applicazione degli artt. 1 e 2, n. 7, l.a., godono della tutela del diritto d'autore, mentre le fotografie semplici beneficiano della tutela dei diritti connessi in conformità al disposto degli artt. 87 ss. l.a.
La tutela del diritto d'autore presuppone il carattere creativo ed originale dell'opera fotografica che è l'espressione di un'attività intellettuale creativa in grado di comunicare la personalità dell'autore e di suscitare nell'osservatore suggestioni ulteriori rispetto alla rappresentazione della realtà oggettiva cristallizzata nello scatto (tra le tante Cass. 33599/2024; Cass. 8425/2000;
Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 03/06/2024; Tribunale di
Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 04/12/2019).
pagina 3 di 6 A differenza delle opere fotografiche, le fotografie semplici, pur di elevato livello qualitativo, si limitano a riprodurre la realtà esterna senza una sostanziale rielaborazione da parte dell'autore, non consentendo di distinguere la realtà ritratta nella fotografia da altre analoghe riproduzioni dello stesso soggetto.
8. Venendo al caso di specie, la fotografia oggetto di causa ritrae il Duomo di Milano e piazza del
Duomo. Poiché una buona esecuzione tecnica e scelte formali minime, quale l'uso del colore, non sono da sole idonee a conferire alla fotografia il carattere creativo di cui all'art. 2 l.a., potendo, al più, consentire la tutela dei diritti connessi ex art. 87 ss l.a., osserva il Tribunale che la fotografia oggetto di causa possa accedere alla tutela dei diritti connessi ma non a quella autorale.
9. L'attore, sul quale grava l'onere della prova nonostante la contumacia del convenuto, giusta quanto sopra rilevato, ha documentato che la fotografia in questione è stata pubblicata dallo stesso il 9.9.2018 sul sito https://sumfinity.com/photos/italy/milan/piazza-del-duomo/, munita dei requisiti di cui all'art. 90 della legge 633/1941 e, in particolar modo, con l'indicazione dell'autore. Nel caso di specie, infatti, era consentito ai terzi di acquistare una licenza per l'uso aziendale dell'immagine, esplicitamente protetta da copyright (All. C2).
Il copyright era registrato presso l'Ufficio Copyright degli Stati Uniti.
La foto è stata infatti pubblicata su una pagina web riconducibile al titolare dei diritti nella quale sono chiaramente indicati a fianco della fotografia il nome di colui che è titolare dei diritti fotografici e la data dello scatto (inter alia, T. Roma Sezione specializzata in materia d'impresa,
n. 1207/2015).
È dunque accertata la violazione del diritto connesso d'autore da parte della convenuta per avere illecitamente utilizzato l'immagine per fini pubblicitari e per finalità promozionali, per un periodo di tempo individuabile dal 26 maggio 2020 al 23 settembre 2020 (data di acquisizione della prova: All. C3) sul proprio sito.
10. Venendo alla quantificazione del danno, ritiene il Tribunale congruo assumere a parametro la tabella 5, relativa all'utilizzazione pubblicitaria di un'opera su internet, del Compendio delle norme e dei compensi per la produzione di opere dell'arte figurativa, plastica e fotografica edito dalla Società italiana degli Autori ed editori.
pagina 4 di 6 Ritiene il Collegio di non applicare importi superiori o aumenti ai fini della quantificazione, poiché non risulta documentata alcuna iniziativa diligente della società attrice successivamente alla scoperta della violazione (23 settembre 2020) e fino a pochi giorni prima dell'istaurazione del presente giudizio: infatti, la medesima si è limitata a produrre una comunicazione e-mail datata 25 settembre 2020 (All. C5), senza alcun supporto documentale circa l'effettivo invio e l'effettiva ricezione, nonché una diffida successiva datata 14 luglio 2025 (All. C6), sempre senza alcuna prova circa l'effettivo invio e l'effettiva ricezione, nonostante a sua detta avesse scoperto sin dal settembre 2020 la violazione.
Applicati i valori indicati nel Compendio SIAE, in caso di violazioni e tenuto conto della durata delle violazioni, il danno è liquidato, in moneta attuale, in € 1.500,00, oltre interessi legali dal
23 settembre 2020, data di cessazione della violazione, calcolato in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte, sulla somma devalutata alla data dell'illecito e via via rivalutata sino ad oggi .
11. Spese. Le spese del presente giudizio sono integralmente a carico della parte convenuta. Pur non essendovi obbligo di patrocinio, nel caso di specie la parte si è costituita a mezzo di difensore, come era suo diritto.
Vanno dunque rimborsati all'attore le spese processuali sostenute e i compensi determinati dalla presenza del rappresentante tecnico. Esse sono liquidate, tenendo conto dei valori assolutamente modesti della causa, degli obiettivi che si propone il procedimento europeo, di semplicità e di contenimento delle spese processuali, oltre che di proporzione con il valore della causa e di necessità delle spese sostenute (Regolamento cit), e dell'assenza della fase istruttoria e decisionale.
In applicazione di tali criteri, tenuto conto dei parametri minimi di cui al DM n. 55/2014, applicati solo con riguardo alla fase introduttiva e di studio, si liquida a titolo di spese processuali, l'importo di € 850,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, spese non imponibili per € 223,00, IVA e CPA come per legge
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia d'impresa – A –, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_3 confronti di così provvede: CP_1
pagina 5 di 6 - condanna la convenuta al versamento, in favore dell'attore, della somma CP_1 complessiva di € 1.500,00, oltre interessi legali dal 23 settembre 2020 al saldo come in motivazione.
- Condanna la convenuta alla rifusione integrale delle spese processuali liquidate, in favore dell'attore, in € 850,00 per compensi, oltre ad euro 223,00 per spese non imponibili, nonché spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deliberato in Milano, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025
Il Presidente rel. dott.ssa Silvia Giani
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