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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 31/01/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona della giudice, dott.ssa Caterina Stasi, ha pronunciato, all'esito dell'udienza dell'8.10.2024, la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 10021 del ruolo generale dell'anno 2018, avente ad oggetto: responsabilità ex art. 2048 c.c., nella causa civile promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Saponaro;
Parte_1
- attrice - contro
e Controparte_1 [...]
rappresentati e difesi Controparte_2
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce;
- convenuti - nonché contro
e Controparte_3 CP_4
rappresentate e difese dall'avv. Antonio Rizzo;
- terze chiamate in causa –
*****
Fatto e diritto
La presente controversia ha ad oggetto la domanda risarcitoria spiegata da nei confronti del per i danni subiti dalla medesima il Parte_1 CP_5
giorno 13.1.2014 durante l'ora di lezione di educazione motoria presso il Liceo
Scientifico L. Pepe – A. Calamo di Ostuni, allorquando la all'epoca minore, nello svolgimento dell'esercizio di salto in alto, all'esecuzione del quale la minore aveva prestato rifiuto, non sentendosi in grado di compierlo, si procurava una distorsione al ginocchio destro. Costituitisi in giudizio, tanto il convenuto tanto le compagnie CP_1
assicurative chiamate in causa dal convenuto hanno chiesto il rigetto delle domande proposte, contestando in fatto ed in diritto le avverse tesi e replicando che la lesione della minore fosse meramente accidentale e negando recisamente che l'insegnante, presente al momento dell'accaduto, avesse obbligato la ed eseguire l'esercizio ginnico. Pt_1
Istruita la causa a mezzo delle prove per testi ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza dell'8.8.2025 la controversia è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
La domanda è fondata.
Secondo l'indirizzo ermeneutico espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo subito da uno studente all'interno della struttura scolastica durante le ore di educazione fisica, incombe sullo studente l'onere della prova del fatto costitutivo della sua pretesa, mentre è a carico della scuola la prova del fatto impeditivo, cioè l'inevitabilità del danno nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee a evitare il fatto (Cass. n. 6844/2016 e
35281/2021).
E ancora, secondo la più recente giurisprudenza “in caso di responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico e dell'insegnante per il danno cagionato dall'alunno a se stesso, il danneggiato deve dimostrare non soltanto che il danno si
è verificato durante l'orario scolastico, ma anche che è stato causato dall'omissione di controllo o dalla colpa dell'insegnante; solo se il creditore ha assolto al proprio onere probatorio, è onere della parte debitrice dimostrare la causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione” (Cass. n.
5118/2023).
Nel caso di specie, l'istruttoria orale ha consentito di dimostrare che l'incidente subito dalla si verificò nelle circostanze di tempo e di luogo Pt_1
descritte in citazione, ovvero il dì 13.1.2018 durante lo svolgimento dell'ora di lezione di educazione fisica tenuta dall'insegnante presso il Liceo Controparte_6
Scientifico convenuto, in occasione dell'esecuzione di un esercizio di salto in alto: in particolare, la testimone compagna di classe dell'odierna Testimone_1 attrice, ha dichiarato che inizialmente l'asta per il salto in alto fosse posta a 50 cm dal pavimento e che la eseguì l'esercizio ma che la stessa, non Pt_1
sentendosi in grado di affrontarlo, si fosse rifiutata di saltare la seconda volta l'asta, collocata dall'insegnate a un metro di altezza.
Secondo la narrazione della testimone, in seguito al rifiuto della studentessa, all'epoca minorenne, lo la convinse ad eseguirlo, ventilando CP_6
l'intenzione di assegnarle, altrimenti, un voto basso, e così, subito dopo la rincorsa e al momento dello stacco da terra, la si provocò la distorsione Pt_1
del ginocchio destro.
Non vi sono elementi di prova contraria che escludano la colpa della pubblica amministrazione, che spettava alla medesima parte fornire, ovverosia della predisposizione di tutte le cautele idonee ad evitare il danno, che, a titolo meramente esemplificativo, avrebbero potuto essere rappresentate dall'innalzamento ben più graduale dell'asta per il salto in alto, ovvero la dimostrazione, da parte dell'insegnante, della corretta esecuzione dell'esercizio e così via.
La responsabilità dell'occorso, pertanto, è ascrivibile in via esclusiva alla pubblica amministrazione convenuta.
Occorre dunque quantificare i danni occorsi alla Pt_1
Per ciò che attiene al danno non patrimoniale, in primo luogo, va rilevato che il consulente tecnico d'ufficio, dott. , ha riconosciuto la Persona_1
sussistenza del nesso di causalità materiale tra l'incidente stradale per cui è causa e le lesioni sofferte dall'attrice, diagnosticate come “trauma distorsivo ginocchio destro” (relazione peritale agli atti).
L'ausiliare ha quindi quantificato in misura pari al 9% il danno non patrimoniale da lesione permanente dell'integrità psico-fisica subito dalla
(che per comodità definitoria verrà nel prosieguo chiamato danno Pt_1
biologico permanente, pur nella consapevolezza che quest'ultimo non costituisce un'autonoma categoria di danno, ma solo la sintesi terminologica di alcuni dei possibili pregiudizi che concorrono a formare il danno non patrimoniale) ed ha stimato in 20 giorni la durata del periodo dal medesimo trascorso in condizione di incapacità temporanea totale, in ulteriori 30 al 50% e in ulteriori 30 giorni l'incapacità parziale al 25%.
Le stime cui è pervenuto il c.t.u., in quanto fondate su corretti criteri di valutazione e derivate da accertamenti immuni da vizi logici e giuridici e da difetti di carattere metodologico, che hanno resistito alle censure della convenuta, possono essere integralmente condivise: in particolare, non si ravvisano motivi per ricondurre le lesioni lamentate ad un incidente pregresso.
Facendo, dunque, applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di
Milano, tenuto conto del fatto che all'epoca del sinistro per cui è causa l'attore aveva diciassette anni, l'importo che allo stesso spetta a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale è pari a € 30.123,00, comprensivo del danno biologico permanente, degli importi per ITT e ITP e dell'incremento per la sofferenza patita, a cui bisogna aggiungere la somma di €1.629,15 per spese mediche provate per tabulas, per un totale di € 31.752,15 a titolo di danno alla persona.
Non vi sono elementi che inducano a ritenere che l'incidente abbia provocato riflessi sulle capacità lavorative dell'attrice.
Possono dunque applicarsi i principi sopra richiamati e ritenere che tale componente di danno non patrimoniale, inteso come menomazione all'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, assorba tutte le voci di danno richieste
(ricomprendendosi, in tale voce, il danno biologico, il danno morale ed il danno esistenziale e, più in generale, per la limitazione di attività realizzatrici della persona, già ricomprese nella quantificazione 'congiunta' delle diverse voci di danno non patrimoniale innanzi operata sulla scorta delle tabelle in uso presso il
Tribunale di Milano).
In virtù del riparto di responsabilità di cui s'è sopra detto, i convenuti dovranno essere condannati, pertanto, al risarcimento dei danni e dunque al pagamento della somma di € 31.752,15 in favore di parte attrice, oltre ad interessi legali sulla somma devalutata secondo gli indici ISTAT FOI al dì del sinistro e annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT FOI al dì del saldo.
Inoltre, in accoglimento della domanda riconvenzionale, occorre condannare la società chiamata in causa a tenere indenne il ministero convenuto di quanto sarà tenuto a pagare in virtù dei paragrafi che precedono. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento della somma di € 31.752,15 in favore di parte attrice, oltre ad interessi legali sulla somma devalutata secondo gli indici ISTAT FOI al dì del sinistro e annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT FOI al dì del saldo;
- accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna la terza chiamata in causa a tenere indenne il convenuto per quanto sarà tenuto a pagare in virtù del capo precedente;
- condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite sostenute dalla
, liquidate in € 545,00 per spese vive ed € 4.200,00 per competenze Pt_1
professionali, oltre al rimborso al 15% delle spese forfettarie, iva e cap come per legge con distrazione in favore dell'avv. Pasquale Saponaro, dichiaratosi antistatario;
- pone a carico dei convenuti le spese di ctu già liquidate in corso di causa;
- condanna la società chiamata in causa a tenere indenne il convenuto di quanto sarà tenuto a pagare in virtù dei capi precedenti;
- compensa le spese tra convenuto e società chiamata in causa. CP_1
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 30 gennaio 2025
La giudice
Caterina Stasi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona della giudice, dott.ssa Caterina Stasi, ha pronunciato, all'esito dell'udienza dell'8.10.2024, la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 10021 del ruolo generale dell'anno 2018, avente ad oggetto: responsabilità ex art. 2048 c.c., nella causa civile promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Saponaro;
Parte_1
- attrice - contro
e Controparte_1 [...]
rappresentati e difesi Controparte_2
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce;
- convenuti - nonché contro
e Controparte_3 CP_4
rappresentate e difese dall'avv. Antonio Rizzo;
- terze chiamate in causa –
*****
Fatto e diritto
La presente controversia ha ad oggetto la domanda risarcitoria spiegata da nei confronti del per i danni subiti dalla medesima il Parte_1 CP_5
giorno 13.1.2014 durante l'ora di lezione di educazione motoria presso il Liceo
Scientifico L. Pepe – A. Calamo di Ostuni, allorquando la all'epoca minore, nello svolgimento dell'esercizio di salto in alto, all'esecuzione del quale la minore aveva prestato rifiuto, non sentendosi in grado di compierlo, si procurava una distorsione al ginocchio destro. Costituitisi in giudizio, tanto il convenuto tanto le compagnie CP_1
assicurative chiamate in causa dal convenuto hanno chiesto il rigetto delle domande proposte, contestando in fatto ed in diritto le avverse tesi e replicando che la lesione della minore fosse meramente accidentale e negando recisamente che l'insegnante, presente al momento dell'accaduto, avesse obbligato la ed eseguire l'esercizio ginnico. Pt_1
Istruita la causa a mezzo delle prove per testi ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza dell'8.8.2025 la controversia è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
La domanda è fondata.
Secondo l'indirizzo ermeneutico espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo subito da uno studente all'interno della struttura scolastica durante le ore di educazione fisica, incombe sullo studente l'onere della prova del fatto costitutivo della sua pretesa, mentre è a carico della scuola la prova del fatto impeditivo, cioè l'inevitabilità del danno nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee a evitare il fatto (Cass. n. 6844/2016 e
35281/2021).
E ancora, secondo la più recente giurisprudenza “in caso di responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico e dell'insegnante per il danno cagionato dall'alunno a se stesso, il danneggiato deve dimostrare non soltanto che il danno si
è verificato durante l'orario scolastico, ma anche che è stato causato dall'omissione di controllo o dalla colpa dell'insegnante; solo se il creditore ha assolto al proprio onere probatorio, è onere della parte debitrice dimostrare la causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione” (Cass. n.
5118/2023).
Nel caso di specie, l'istruttoria orale ha consentito di dimostrare che l'incidente subito dalla si verificò nelle circostanze di tempo e di luogo Pt_1
descritte in citazione, ovvero il dì 13.1.2018 durante lo svolgimento dell'ora di lezione di educazione fisica tenuta dall'insegnante presso il Liceo Controparte_6
Scientifico convenuto, in occasione dell'esecuzione di un esercizio di salto in alto: in particolare, la testimone compagna di classe dell'odierna Testimone_1 attrice, ha dichiarato che inizialmente l'asta per il salto in alto fosse posta a 50 cm dal pavimento e che la eseguì l'esercizio ma che la stessa, non Pt_1
sentendosi in grado di affrontarlo, si fosse rifiutata di saltare la seconda volta l'asta, collocata dall'insegnate a un metro di altezza.
Secondo la narrazione della testimone, in seguito al rifiuto della studentessa, all'epoca minorenne, lo la convinse ad eseguirlo, ventilando CP_6
l'intenzione di assegnarle, altrimenti, un voto basso, e così, subito dopo la rincorsa e al momento dello stacco da terra, la si provocò la distorsione Pt_1
del ginocchio destro.
Non vi sono elementi di prova contraria che escludano la colpa della pubblica amministrazione, che spettava alla medesima parte fornire, ovverosia della predisposizione di tutte le cautele idonee ad evitare il danno, che, a titolo meramente esemplificativo, avrebbero potuto essere rappresentate dall'innalzamento ben più graduale dell'asta per il salto in alto, ovvero la dimostrazione, da parte dell'insegnante, della corretta esecuzione dell'esercizio e così via.
La responsabilità dell'occorso, pertanto, è ascrivibile in via esclusiva alla pubblica amministrazione convenuta.
Occorre dunque quantificare i danni occorsi alla Pt_1
Per ciò che attiene al danno non patrimoniale, in primo luogo, va rilevato che il consulente tecnico d'ufficio, dott. , ha riconosciuto la Persona_1
sussistenza del nesso di causalità materiale tra l'incidente stradale per cui è causa e le lesioni sofferte dall'attrice, diagnosticate come “trauma distorsivo ginocchio destro” (relazione peritale agli atti).
L'ausiliare ha quindi quantificato in misura pari al 9% il danno non patrimoniale da lesione permanente dell'integrità psico-fisica subito dalla
(che per comodità definitoria verrà nel prosieguo chiamato danno Pt_1
biologico permanente, pur nella consapevolezza che quest'ultimo non costituisce un'autonoma categoria di danno, ma solo la sintesi terminologica di alcuni dei possibili pregiudizi che concorrono a formare il danno non patrimoniale) ed ha stimato in 20 giorni la durata del periodo dal medesimo trascorso in condizione di incapacità temporanea totale, in ulteriori 30 al 50% e in ulteriori 30 giorni l'incapacità parziale al 25%.
Le stime cui è pervenuto il c.t.u., in quanto fondate su corretti criteri di valutazione e derivate da accertamenti immuni da vizi logici e giuridici e da difetti di carattere metodologico, che hanno resistito alle censure della convenuta, possono essere integralmente condivise: in particolare, non si ravvisano motivi per ricondurre le lesioni lamentate ad un incidente pregresso.
Facendo, dunque, applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di
Milano, tenuto conto del fatto che all'epoca del sinistro per cui è causa l'attore aveva diciassette anni, l'importo che allo stesso spetta a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale è pari a € 30.123,00, comprensivo del danno biologico permanente, degli importi per ITT e ITP e dell'incremento per la sofferenza patita, a cui bisogna aggiungere la somma di €1.629,15 per spese mediche provate per tabulas, per un totale di € 31.752,15 a titolo di danno alla persona.
Non vi sono elementi che inducano a ritenere che l'incidente abbia provocato riflessi sulle capacità lavorative dell'attrice.
Possono dunque applicarsi i principi sopra richiamati e ritenere che tale componente di danno non patrimoniale, inteso come menomazione all'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, assorba tutte le voci di danno richieste
(ricomprendendosi, in tale voce, il danno biologico, il danno morale ed il danno esistenziale e, più in generale, per la limitazione di attività realizzatrici della persona, già ricomprese nella quantificazione 'congiunta' delle diverse voci di danno non patrimoniale innanzi operata sulla scorta delle tabelle in uso presso il
Tribunale di Milano).
In virtù del riparto di responsabilità di cui s'è sopra detto, i convenuti dovranno essere condannati, pertanto, al risarcimento dei danni e dunque al pagamento della somma di € 31.752,15 in favore di parte attrice, oltre ad interessi legali sulla somma devalutata secondo gli indici ISTAT FOI al dì del sinistro e annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT FOI al dì del saldo.
Inoltre, in accoglimento della domanda riconvenzionale, occorre condannare la società chiamata in causa a tenere indenne il ministero convenuto di quanto sarà tenuto a pagare in virtù dei paragrafi che precedono. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento della somma di € 31.752,15 in favore di parte attrice, oltre ad interessi legali sulla somma devalutata secondo gli indici ISTAT FOI al dì del sinistro e annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT FOI al dì del saldo;
- accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna la terza chiamata in causa a tenere indenne il convenuto per quanto sarà tenuto a pagare in virtù del capo precedente;
- condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite sostenute dalla
, liquidate in € 545,00 per spese vive ed € 4.200,00 per competenze Pt_1
professionali, oltre al rimborso al 15% delle spese forfettarie, iva e cap come per legge con distrazione in favore dell'avv. Pasquale Saponaro, dichiaratosi antistatario;
- pone a carico dei convenuti le spese di ctu già liquidate in corso di causa;
- condanna la società chiamata in causa a tenere indenne il convenuto di quanto sarà tenuto a pagare in virtù dei capi precedenti;
- compensa le spese tra convenuto e società chiamata in causa. CP_1
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 30 gennaio 2025
La giudice
Caterina Stasi