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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/10/2025, n. 3259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3259 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3294 del 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Giovanna Caso - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3294/2025 promossa da:
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale Ordinario di SAta Maria Capua Vetere
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'Avv.to Gravante Luigi Controparte_1
INTERDICENDO
DEL , CP_2 Controparte_3 Controparte_4
INTERVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 03.10.2025 le parti hanno concluso come da verbale e la causa veniva riservata in decisione senza termini.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di ricorso ex art. 414 c.c. esperito dalla Procura della Repubblica di SAta Maria Capua Vetere, si costituivano in giudizio , e , deducendo Controparte_5 Controparte_3 Controparte_4 di essere rispettivamente i genitori e la sorella germana di e che lo stesso risulti affetto, Controparte_1 come da certificato medico depositato e rilasciato dal Dott. in data 27.08.2025, da Persona_1
“tetraparesi spastica, disturbo dello spettro dell' autismo livello 3 di gravità secondo DSM V, microcefalia, disabilità intellettiva di grado grave, epilessia in trattamento farmacologico”, patologie che ne compromettono l'autonomia personale nei diversi contesti della vita e lo rendono incapace di attendere autonomamente alle proprie ordinarie e quotidiane occupazioni.
Si costituivano , e , genitori e sorella Controparte_5 Controparte_3 Controparte_4 dell'interdicendo i quali contestavano la domanda di interdizione formulata dal Pubblico Ministero chiedendone il rigetto per insufficienza della documentazione allegata, genericità delle affermazioni relative al pregiudizio subìto dall'interdicendo, contraddizione tra frequenza scolastica e presunta “non scolarizzabilità”, assenza di valutazione delle capacità residue dell'interdicendo, controllo della patologia epilettica, contesto familiare di supporto e cura, e ricostruzione del contesto scolastico.
Chiedevano, inoltre, sostituirsi la misura dell'interdizione con la misura meno afflittiva dell'amministrazione di sostegno.
Con decreto il Giudice Relatore fissava udienza per l'esame dell'interdicendo e per la comparizione delle parti in data 03.10.2025.
In occasione della predetta udienza il procuratore costituito chiedeva procedersi alla nomina della sorella germana in qualità di amministratore di sostegno a beneficio di Controparte_4 Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda di interdizione.
Il G.I., pertanto ritenuta la causa matura per la decisione, rimetteva la causa in decisione al Collegio senza termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di interdizione, all'esito dell'espletata istruttoria, non può trovare accoglimento.
Il nuovo testo dell'articolo 414 c.c. – rubricato “Persone che possono essere interdette” – sottintende l'eliminazione del carattere obbligatorio della misura, la cui applicazione è subordinata ad una condizione di abituale infermità di mente che renda il maggiore di età o il minore emancipato incapace di provvedere ai propri interessi, ove tale misura sia necessaria per assicurare la loro adeguata protezione.
Parte della dottrina ha evidenziato come la misura costituisca, nell'attuale sistema giuridico, l'extrema ratio di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, ed anche la Corte Costituzionale ha precisato che la disciplina prevista dalla legge n. 6/2004 affida al Giudice il compito di individuare l'istituto che garantisca la tutela più adeguata, limitando la capacità del soggetto nella minore misura possibile, e di ricorrere all'interdizione solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare tale protezione. La Corte Suprema, parimenti, ha chiarito che l'istituto ha “carattere residuale, intendendo il legislatore riservarlo – in considerazione della gravità degli effetti che da essa derivano – a quelle ipotesi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa misura” (così: Cass. n. 13584/2006).
Dunque, il criterio per applicare l'una o l'altra delle misure di protezione non è rappresentato dalla gravità
o dalla natura dell'infermità psichica, bensì dalla funzionalità di una misura piuttosto che un'altra al soddisfacimento degli interessi da tutelare.
Come di recente ribadito dalla Suprema Corte “Nel giudizio di interdizione il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni a mente dell'art. 418 c.c. per applicare l'amministrazione di sostegno, rimettendo gli atti al giudice tutelare, deve considerare che rispetto all'interdizione e all'inabilitazione l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del soggetto, in relazione e alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa” (Cass civ., sez. I, n. 9628 del 22 aprile 2009).
L'interdizione può quindi essere applicata se necessaria ad assicurare un'adeguata protezione della persona: il giudizio di adeguatezza implica, pertanto, una relazione tra misura di protezione ed interessi da tutelare.
Dunque, il criterio fondamentale che deve guidare la scelta del giudice va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (in tali termini riassuntivamente è espresso il principio di diritto enunciato nella sentenza n.
13584/2006). Nell'applicazione di tale criterio deve tenersi conto in via prioritaria ("essenzialmente" secondo la dizione utilizzata dalla sentenza citata) del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, nel senso che "ad un'attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto - vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l'attitudine del soggetto di non porre in discussione risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti - corrisponderà l'amministrazione di sostegno" mentre si potrà ricorrere all'interdizione quando si tratta "di gestire un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno" (Cass., sent. n. 22332/2011).
Nel caso di specie, l'interdicendo risulta affetto da “tetraparesi spastica, disturbo dello spettro dell' autismo livello
3 di gravità secondo DSM V, microcefalia, disabilità intellettiva di grado grave, epilessia in trattamento farmacologico”, come risulta dalla consulenza specialistica agli atti rilasciata dall' Associazione per la Ricerca Scientifica
“Fùsis”, ha riconosciuto al una “grave compromissione delle abilità cognitive e Controparte_1 prestazionali e l'incapacità dello stesso di provvedere autonomamente ai bisogni primari semplici”.
All'udienza del 03.10.2025, il Giudice istruttore ha riscontrato le patologie da cui è affetto lo stesso.
Risulta, dunque, provato che le patologie di cui soffre l'interdicendo rendano lo stesso incapace di attendere ai propri interessi di natura personale e patrimoniale.
Stante quanto sopra, considerato che gli atti di gestione da compiere in nome e per conto dell'interdicendo non sono di rilevante complessità dovendosi, in sostanza, solamente gestirne gli emolumenti, le esigenze di tutela di possono ben garantirsi con la misura dell'amministrazione di sostegno. Controparte_1
La stessa, infatti, come sopra detto, può escludersi solo in caso di complessità dell'incarico ed in ragione della potenzialità (auto o etero) lesiva dell'incapace, e dunque nei casi in cui appare necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti per sé pregiudizievoli, circostanza questa non emersa in sede di istruttoria.
Invero, non risulta che l'interdicendo abbia compiuto atti tali da ledere i propri interessi personali e patrimoniali essendo, come detto, di fatto condizionato dall'assistenza continua ed incapace di svolgere qualsivoglia mansione della vita quotidiana.
Deve quindi rigettarsi la domanda di interdizione, tuttavia può procedersi alla trasmissione del procedimento al G.T. per la nomina dell'amministratore di sostegno.
Dispone, infatti, l'art. 418, ultimo comma, c.c. che “se nel corso del giudizio di interdizione o inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare”
Si deve, inoltre, procedere, tenuto conto delle specifiche esigenze del beneficiario alla nomina di un amministratore di sostegno ex art. 405, comma 4, c.c.
Pertanto, considerata la disponibilità manifestata dall' interveniente, sorella germana del beneficiario, a ricoprire l'ufficio di amministratore di sostegno, ritiene il Collegio di poter nominare la stessa quale amministratore di sostegno provvisorio, attribuendole poteri di amministrazione ordinaria degli interessi personali e patrimoniali del beneficiario.
Nessuna pronuncia è dovuta sulle spese legali.
La considerazione della qualità delle parti e del rapporto tra le medesime sussistente rende equa la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1. Rigetta la richiesta di interdizione di nato a [...] [...], residente in Controparte_1 SA MA NG (CE) alla Via Roma n. 34;
2. Dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare in sede per i provvedimenti di sua competenza ai sensi dell'art. 418 c.c.;
3. , nata a Caserta il [...], in [...] Parte_1
(CE) alla Via Roma n. 34, autorizzandola a compiere, con poteri di rappresentanza esclusiva e salvo obbligo di rendiconto, gli atti di ordinaria amministrazione e, in particolare, autorizzandola:
a) a presentare istanze presso pubbliche amministrazioni per la richiesta di assistenza anche sanitaria e di sussidi;
b) a riscuotere i ratei di pensioni e delle eventuali altre entrate – anche sussidi sociali - di cui risulti titolare il beneficiario con dispensa, se richiesto da ogni responsabilità per l'ente pagatore;
Controparte_1
c) ad aprire, ove non già esistente, un conto corrente intestato a ove far confluire le Controparte_1 entrate di cui il medesimo sia titolare, con facoltà di gestione in capo all'amministratore di sostegno provvisorio;
d) ad utilizzare le somme de quibus per il mantenimento di e per il pagamento di Controparte_1 medicine, visite mediche, personale sanitario ausiliario
4. Spese compensate.
Così deciso in SAta Maria Capua Vetere nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, in data 21.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Giovanna Caso - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3294/2025 promossa da:
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale Ordinario di SAta Maria Capua Vetere
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'Avv.to Gravante Luigi Controparte_1
INTERDICENDO
DEL , CP_2 Controparte_3 Controparte_4
INTERVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 03.10.2025 le parti hanno concluso come da verbale e la causa veniva riservata in decisione senza termini.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di ricorso ex art. 414 c.c. esperito dalla Procura della Repubblica di SAta Maria Capua Vetere, si costituivano in giudizio , e , deducendo Controparte_5 Controparte_3 Controparte_4 di essere rispettivamente i genitori e la sorella germana di e che lo stesso risulti affetto, Controparte_1 come da certificato medico depositato e rilasciato dal Dott. in data 27.08.2025, da Persona_1
“tetraparesi spastica, disturbo dello spettro dell' autismo livello 3 di gravità secondo DSM V, microcefalia, disabilità intellettiva di grado grave, epilessia in trattamento farmacologico”, patologie che ne compromettono l'autonomia personale nei diversi contesti della vita e lo rendono incapace di attendere autonomamente alle proprie ordinarie e quotidiane occupazioni.
Si costituivano , e , genitori e sorella Controparte_5 Controparte_3 Controparte_4 dell'interdicendo i quali contestavano la domanda di interdizione formulata dal Pubblico Ministero chiedendone il rigetto per insufficienza della documentazione allegata, genericità delle affermazioni relative al pregiudizio subìto dall'interdicendo, contraddizione tra frequenza scolastica e presunta “non scolarizzabilità”, assenza di valutazione delle capacità residue dell'interdicendo, controllo della patologia epilettica, contesto familiare di supporto e cura, e ricostruzione del contesto scolastico.
Chiedevano, inoltre, sostituirsi la misura dell'interdizione con la misura meno afflittiva dell'amministrazione di sostegno.
Con decreto il Giudice Relatore fissava udienza per l'esame dell'interdicendo e per la comparizione delle parti in data 03.10.2025.
In occasione della predetta udienza il procuratore costituito chiedeva procedersi alla nomina della sorella germana in qualità di amministratore di sostegno a beneficio di Controparte_4 Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda di interdizione.
Il G.I., pertanto ritenuta la causa matura per la decisione, rimetteva la causa in decisione al Collegio senza termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di interdizione, all'esito dell'espletata istruttoria, non può trovare accoglimento.
Il nuovo testo dell'articolo 414 c.c. – rubricato “Persone che possono essere interdette” – sottintende l'eliminazione del carattere obbligatorio della misura, la cui applicazione è subordinata ad una condizione di abituale infermità di mente che renda il maggiore di età o il minore emancipato incapace di provvedere ai propri interessi, ove tale misura sia necessaria per assicurare la loro adeguata protezione.
Parte della dottrina ha evidenziato come la misura costituisca, nell'attuale sistema giuridico, l'extrema ratio di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, ed anche la Corte Costituzionale ha precisato che la disciplina prevista dalla legge n. 6/2004 affida al Giudice il compito di individuare l'istituto che garantisca la tutela più adeguata, limitando la capacità del soggetto nella minore misura possibile, e di ricorrere all'interdizione solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare tale protezione. La Corte Suprema, parimenti, ha chiarito che l'istituto ha “carattere residuale, intendendo il legislatore riservarlo – in considerazione della gravità degli effetti che da essa derivano – a quelle ipotesi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa misura” (così: Cass. n. 13584/2006).
Dunque, il criterio per applicare l'una o l'altra delle misure di protezione non è rappresentato dalla gravità
o dalla natura dell'infermità psichica, bensì dalla funzionalità di una misura piuttosto che un'altra al soddisfacimento degli interessi da tutelare.
Come di recente ribadito dalla Suprema Corte “Nel giudizio di interdizione il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni a mente dell'art. 418 c.c. per applicare l'amministrazione di sostegno, rimettendo gli atti al giudice tutelare, deve considerare che rispetto all'interdizione e all'inabilitazione l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del soggetto, in relazione e alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa” (Cass civ., sez. I, n. 9628 del 22 aprile 2009).
L'interdizione può quindi essere applicata se necessaria ad assicurare un'adeguata protezione della persona: il giudizio di adeguatezza implica, pertanto, una relazione tra misura di protezione ed interessi da tutelare.
Dunque, il criterio fondamentale che deve guidare la scelta del giudice va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (in tali termini riassuntivamente è espresso il principio di diritto enunciato nella sentenza n.
13584/2006). Nell'applicazione di tale criterio deve tenersi conto in via prioritaria ("essenzialmente" secondo la dizione utilizzata dalla sentenza citata) del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, nel senso che "ad un'attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto - vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l'attitudine del soggetto di non porre in discussione risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti - corrisponderà l'amministrazione di sostegno" mentre si potrà ricorrere all'interdizione quando si tratta "di gestire un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno" (Cass., sent. n. 22332/2011).
Nel caso di specie, l'interdicendo risulta affetto da “tetraparesi spastica, disturbo dello spettro dell' autismo livello
3 di gravità secondo DSM V, microcefalia, disabilità intellettiva di grado grave, epilessia in trattamento farmacologico”, come risulta dalla consulenza specialistica agli atti rilasciata dall' Associazione per la Ricerca Scientifica
“Fùsis”, ha riconosciuto al una “grave compromissione delle abilità cognitive e Controparte_1 prestazionali e l'incapacità dello stesso di provvedere autonomamente ai bisogni primari semplici”.
All'udienza del 03.10.2025, il Giudice istruttore ha riscontrato le patologie da cui è affetto lo stesso.
Risulta, dunque, provato che le patologie di cui soffre l'interdicendo rendano lo stesso incapace di attendere ai propri interessi di natura personale e patrimoniale.
Stante quanto sopra, considerato che gli atti di gestione da compiere in nome e per conto dell'interdicendo non sono di rilevante complessità dovendosi, in sostanza, solamente gestirne gli emolumenti, le esigenze di tutela di possono ben garantirsi con la misura dell'amministrazione di sostegno. Controparte_1
La stessa, infatti, come sopra detto, può escludersi solo in caso di complessità dell'incarico ed in ragione della potenzialità (auto o etero) lesiva dell'incapace, e dunque nei casi in cui appare necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti per sé pregiudizievoli, circostanza questa non emersa in sede di istruttoria.
Invero, non risulta che l'interdicendo abbia compiuto atti tali da ledere i propri interessi personali e patrimoniali essendo, come detto, di fatto condizionato dall'assistenza continua ed incapace di svolgere qualsivoglia mansione della vita quotidiana.
Deve quindi rigettarsi la domanda di interdizione, tuttavia può procedersi alla trasmissione del procedimento al G.T. per la nomina dell'amministratore di sostegno.
Dispone, infatti, l'art. 418, ultimo comma, c.c. che “se nel corso del giudizio di interdizione o inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare”
Si deve, inoltre, procedere, tenuto conto delle specifiche esigenze del beneficiario alla nomina di un amministratore di sostegno ex art. 405, comma 4, c.c.
Pertanto, considerata la disponibilità manifestata dall' interveniente, sorella germana del beneficiario, a ricoprire l'ufficio di amministratore di sostegno, ritiene il Collegio di poter nominare la stessa quale amministratore di sostegno provvisorio, attribuendole poteri di amministrazione ordinaria degli interessi personali e patrimoniali del beneficiario.
Nessuna pronuncia è dovuta sulle spese legali.
La considerazione della qualità delle parti e del rapporto tra le medesime sussistente rende equa la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1. Rigetta la richiesta di interdizione di nato a [...] [...], residente in Controparte_1 SA MA NG (CE) alla Via Roma n. 34;
2. Dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare in sede per i provvedimenti di sua competenza ai sensi dell'art. 418 c.c.;
3. , nata a Caserta il [...], in [...] Parte_1
(CE) alla Via Roma n. 34, autorizzandola a compiere, con poteri di rappresentanza esclusiva e salvo obbligo di rendiconto, gli atti di ordinaria amministrazione e, in particolare, autorizzandola:
a) a presentare istanze presso pubbliche amministrazioni per la richiesta di assistenza anche sanitaria e di sussidi;
b) a riscuotere i ratei di pensioni e delle eventuali altre entrate – anche sussidi sociali - di cui risulti titolare il beneficiario con dispensa, se richiesto da ogni responsabilità per l'ente pagatore;
Controparte_1
c) ad aprire, ove non già esistente, un conto corrente intestato a ove far confluire le Controparte_1 entrate di cui il medesimo sia titolare, con facoltà di gestione in capo all'amministratore di sostegno provvisorio;
d) ad utilizzare le somme de quibus per il mantenimento di e per il pagamento di Controparte_1 medicine, visite mediche, personale sanitario ausiliario
4. Spese compensate.
Così deciso in SAta Maria Capua Vetere nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, in data 21.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D'Onofrio