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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 02/02/2026, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 585/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GREGORIO MARIA RITA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6545/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pace Del Mela - Piazza Municipio 98042 Pace Del Mela ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - IN - Via Ugo Bassi N. 126 98100 IN ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520250015193724000 TARI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 381/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 23.09.2025 Ricorrente_1 impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e del Comune di Pace del Mela, la cartella, notificata il 06.08.2025, di pagamento della somma di € 203,33 per TARI anno 2012, eccependo la nullità della cartella perchè non preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento o di altro atto prodromico e per carenza di motivazione;
la decadenza e la prescrizione quinquennale della pretesa. Concludeva per l'annullamento della cartella, con il favore delle spese del giudizio, con distrazione.
I convenuti non si costituvano in giudizio.
All'udienza del 23.01.2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di prescrizione è fondata.
Le parti convenute, pur ritualmente citate, non si sono costituite in giudizio.
Non vi è prova, pertanto, della notificazione, il cui onere è a carico di dette parti, di atti aventi efficacia interruttiva del termine quinquennale di prescrizione, ampiamente decorso alla data (06.08.2025) di notifica della cartella impugnata.
Peraltro, poiché il suddetto termine di prescrizione, avuto riguardo all'anno cui si riferisce la pretesa richiesta, è maturato in data precedente all'entrata in vigore della normativa emergenziale sanitaria da
COVID19, con la quale i termini di prescrizione e decadenza sono stati sospesi a decorrere dal 9.3.2020, ne deriva che tale normativa non è applicabile nel caso di specie.
Gli altri motivi del ricorso restanto assorbiti.
Il ricorso va, pertanto, accolto, con il conseguente annullamento della cartella impugnata.
Sulle parti convenute grava, in solido, in quanto soccombenti, il pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano, come in dispositivo, in favore del ricorrente, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla la cartella impugnata. Condanna le parti convenute, in solido, al pagamento delle spese del giudizio, liquidate, in favore del ricorrente, in complessivi €. 180,00, oltre accessori e rimborso contributo unificato, se assolto, con distrazione in favore del difensore anticipatario. IN
23.01.2026 Il Giudice monocratico dott.ssa M. Rita Gregorio
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GREGORIO MARIA RITA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6545/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pace Del Mela - Piazza Municipio 98042 Pace Del Mela ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - IN - Via Ugo Bassi N. 126 98100 IN ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520250015193724000 TARI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 381/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 23.09.2025 Ricorrente_1 impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e del Comune di Pace del Mela, la cartella, notificata il 06.08.2025, di pagamento della somma di € 203,33 per TARI anno 2012, eccependo la nullità della cartella perchè non preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento o di altro atto prodromico e per carenza di motivazione;
la decadenza e la prescrizione quinquennale della pretesa. Concludeva per l'annullamento della cartella, con il favore delle spese del giudizio, con distrazione.
I convenuti non si costituvano in giudizio.
All'udienza del 23.01.2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di prescrizione è fondata.
Le parti convenute, pur ritualmente citate, non si sono costituite in giudizio.
Non vi è prova, pertanto, della notificazione, il cui onere è a carico di dette parti, di atti aventi efficacia interruttiva del termine quinquennale di prescrizione, ampiamente decorso alla data (06.08.2025) di notifica della cartella impugnata.
Peraltro, poiché il suddetto termine di prescrizione, avuto riguardo all'anno cui si riferisce la pretesa richiesta, è maturato in data precedente all'entrata in vigore della normativa emergenziale sanitaria da
COVID19, con la quale i termini di prescrizione e decadenza sono stati sospesi a decorrere dal 9.3.2020, ne deriva che tale normativa non è applicabile nel caso di specie.
Gli altri motivi del ricorso restanto assorbiti.
Il ricorso va, pertanto, accolto, con il conseguente annullamento della cartella impugnata.
Sulle parti convenute grava, in solido, in quanto soccombenti, il pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano, come in dispositivo, in favore del ricorrente, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla la cartella impugnata. Condanna le parti convenute, in solido, al pagamento delle spese del giudizio, liquidate, in favore del ricorrente, in complessivi €. 180,00, oltre accessori e rimborso contributo unificato, se assolto, con distrazione in favore del difensore anticipatario. IN
23.01.2026 Il Giudice monocratico dott.ssa M. Rita Gregorio