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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/06/2025, n. 3014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3014 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4573/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Silvia Barison Presidente
dott.ssa Tania Vettore giudice dott. Vincenzo Ciliberti giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al numero 4573 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa su ricorso presentato da:
, con l'avv. Calzavara, Parte_1
ricorrente contro
Controparte_1
resistente contumace e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto avente ad oggetto: separazione giudiziale e trattenuta in decisione con provvedimento dd.
27.5.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI per la ricorrente: come da note scritte di precisazione delle conclusioni dd. 26.5.2025, e cioè come da ricorso: 1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
autorizzandoli a vivere separati, nel reciproco rispetto e, decorso il termine e
[...] verificatesi la condizione di cui all'art. 473-bis.49 c.p.c., una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2. Addebitare la separazione dei coniugi al signor CP_1
che ha cagionato la crisi irreversibile del matrimonio;
3. disporre l'affidamento
[...]
1 esclusivo dei figli alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa, con assegnazione alla predetta della casa familiare, già alla stessa concessa in alloggio da parte del comune di
Dolo;
4. disporre che ogni eventuale calendario di frequentazione padre-figli sia subordinato alla presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio sociale del comune di Dolo e ad un percorso di sostegno alla genitorialità per cui dovrà attivarsi il signor Controparte_1
5. disporre a carico del signor un assegno mensile, a titolo di contributo al Controparte_1
mantenimento dei tre figli, non inferiore ad euro 600,00=, con decorrenza dalla data della domanda, oltre a rivalutazione Istat e al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Venezia, da corrispondersi a mezzo bonifico su conto corrente intestato alla signora;
ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
con vittoria di Parte_1
compenso e spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha adito il Tribunale per la separazione giudiziale dal marito Parte_1 CP_1
(e per la successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio). Espone quanto
[...]
segue. La parti si unirono in matrimonio concordatario il 9.4.2009; precedentemente alla celebrazione del matrimonio era nata la figlia, oggi maggiorenne, nata il Persona_1
7.12.2006; mentre in costanza del matrimonio nacquero i due figli minori, Persona_2 nata il [...], e , nato l'[...]. La convivenza dei coniugi divenne Persona_3
intollerabile sin dal 2012, epoca in cui il resistente tenne condotte ai danni della ricorrente, che indussero costei a sporgere denuncia-querela (successivamente rimessa), da cui si originò un procedimento penale davanti a questo Tribunale contro il resistente per i reati previsti dagli artt.
582 e 585, 577 e 572 c.p. Il resistente da due anni ha abbandonato la casa familiare senza motivo;
da quell'epoca ha cessato di assistere moralmente e materialmente la moglie e la prole.
La ricorrente attualmente si occupa da sola del mantenimento dei figli, con l'aiuto del Comune di Dolo. Ella vive in una casa di proprietà ATER sita in questo comune e, dopo aver lavorato come cameriera, è attualmente disoccupata. Il nucleo familiare si sostiene pertanto unicamente per mezzo delle provvidenze pubbliche. I figli delle parti vedono il padre una volta al mese presso un bar di Dolo e lo sentono telefonicamente giornalmente.
Il resistente non si è costituito in giudizio, nonostante gli siano stati correttamente notificati gli atti introduttivi del giudizio;
ne è stata pertanto dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita a mezzo di indagini relative al patrimonio e ai redditi del resistente;
nonché a mezzo di relazione dei servizi sociali del Comune di Dolo.
In considerazione dell'esaustività delle informazioni ricevute dai servizi sociali incaricati non si è ritenuto necessario procedere all'audizione dei minori.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le parti hanno contratto matrimonio in data 9.4.2009 in Selvazzano Dentro.
Il matrimonio è stato trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Selvazzano
Dentro al n. 7, p. 1, s. 1, uff. 1 dell'anno 2009, come risulta dall'estratto prodotto dal ricorrente
(doc. 1 fasc. ricorrente).
Il Tribunale prende atto dell'intervenuta cessazione della comunione spirituale e materiale dei coniugi e provvede in conformità a dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi.
Alla sentenza seguono le annotazioni di legge.
La ricorrente ha svolto domanda di addebito della separazione al resistente.
A sostegno della domanda allega di essere stata vittima di condotte violente del marito nel 2012 nonché l'abbandono del nucleo familiare da parte del resistente.
La domanda non può trovare accoglimento.
I fatti di violenza domestica, per come riferiti dalla ricorrente, risalgono a quasi tredici anni fa
(novembre 2012).
In riferimento ad essi la ricorrente ha dimesso unicamente copia della querela (peraltro successivamente rimessa), di alcuni referti medici e del decreto di giudizio immediato nel procedimento penale n. 11204/2012 r.g. g.i.p. di questo Tribunale.
In assenza di ulteriori allegazioni e prove, il lungo lasso temporale trascorso tra i fatti e l'epoca riferita della disgregazione familiare (circa un biennio fa, come si legge a pagina 2 del ricorso) non consente di addebitare la separazione alle condotte del resistente in questione.
Parimenti, non sono state formulate prove di sorta sulla allegata condotta di abbandono del nucleo familiare da parte del resistente, successivamente intervenuta.
La domanda di addebito va dunque rigettata.
*
2. La ricorrente non ha svolto domande relativamente ai rapporti fra i coniugi.
Il giudizio ha dunque ad oggetto l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla prole.
Va precisato che nelle more del giudizio la figlia maggiore ha raggiunto la maggiore età; pertanto, per ciò che la concerne, non vi è più luogo a provvedere alla regolazione della responsabilità genitoriale e del diritto di visita paterno.
*
2.1. Dall'istruttoria è emerso che il nucleo familiare, pur conosciuto all'amministrazione comunale del paese di residenza per il sostegno economico richiesto, non è stato mai segnalato per difficoltà scolastiche o sociali della prole. Nessuna difficoltà viene riferita relativamente ai rapporti tra la madre e i figli. I minori vedono il padre una volta a settimana, per un'ora o più,
3 su invito dello stesso;
lo sentono tuttavia quotidianamente;
non si recano presso la sua abitazione, poiché non vi è spazio per loro. La relazione con la madre risulta fondamentale;
quella con il padre superficiale (si rinvia alla relazione dei servizi sociali del Comune di Dolo dd. 24.9.2024).
Così ricostruito il quadro familiare, si reputa anzitutto di disporre l'affido esclusivo della prole alla madre.
Il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel regolare l'affido della prole è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (cfr. Cass. 26796/2023; Cass.
21425/2022; Cass. 19323/2020; Cass. 14728/2016; Cass. 18817/2015; Cass. 14480/2006). In termini simili, è stato chiarito che l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (cfr. Cass. 26796/2023; Cass. 4056/2023; Cass. 28244/2019;
Cass. 27348/2022).
Il legislatore ha stabilito come regola generale l'affido condiviso della prole;
tuttavia, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, circostanza di cui deve darsi conto con motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass. 26796/2023; Cass.
6535/2019 e Cass. 24526/2010, entrambe richiamate, in motivazione, dalla più recente Cass.
21425/2022).
La scelta dell'affidamento dei figli minori ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole previsto dall'art. 337-quater c.c., deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle
4 ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (cfr. Cass. 26796/2023; Cass. 4056/2023; Cass. 21425/2022).
Nel caso di specie, la misura dell'affido cd. super-esclusivo corrisponde anzitutto allo stato delle cose;
inoltre, il sostanziale disinteresse del padre per la prole – nella relazione del servizio sociale incaricato si legge che egli non ha espresso alcuna esigenza di cambiamento della situazione attuale – esclude che egli sia in condizione di esercitare la responsabilità genitoriale sulla prole.
Per le medesime ragioni l'esclusione del padre dall'esercizio della responsabilità genitoriale non si profila nello stato di fatto attuale come pregiudizievole alla crescita dei figli.
Va pertanto disposto che i figli minori siano affidati in via cd. super-esclusiva alla madre.
Non vi è luogo a provvedere sull'assegnazione della casa familiare, di proprietà del Comune di
Dolo, e concessa in godimento esclusivo alla ricorrente e ai figli (contratto di subconcessione dd. 14.6.2022, doc. 3 fascicolo ricorrente). Il resistente non vanta infatti alcun diritto sull'immobile, nemmeno di godimento, come si evince dal fatto che egli non è compreso nell'elenco delle persone autorizzate a risiedervi.
Si reputa di mantenere l'assetto attuale libero delle visite, previo preavviso alla madre, in considerazione dell'età dei figli minori (sedici e tredici anni) nonché dell'indisponibilità da parte del resistente di una abitazione che abbia spazi per accogliere i figli (come si legge nella relazione dei servizi sociali) nel Comune di residenza (si rinvia al certificato di cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente in [...], doc. allegato alle note dd. 24.5.2025).
*
2.2 Quanto al contributo al mantenimento della prole risulta che la ricorrente sarebbe occupata alla data di redazione della relazione dei servizi sociali quale cameriera in una struttura ricettiva nel Veneziano (relazione servizi sociali dd. 24.9.2024, pag. 1). Ella ha documentato di non disporre di liquidità consistenti e di aver lavorato saltuariamente per diversi datori di lavoro, con percezione di stipendi mensili inferiori ai mille euro;
il nucleo familiare risulta effettivamente supportato economicamente dagli enti locali (si rinvia agli estratti conto bancari e all'unica dichiarazione dei redditi depositata).
Dalle indagini tributarie disposte risulta che il resistente è stato da ultimo occupato (luglio 2023- aprile 2024) presso una società, evidenziando così di disporre di potenziale lavorativo. In tale periodo egli ha percepito redditi complessivi pari a circa 13.900 euro.
5 Ai sensi dell'art. 337-ter, co. IV, c.c. ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli proporzionalmente al proprio reddito. La misura dell'assegno di mantenimento che un genitore
è tenuto a corrispondere all'altro per il mantenimento della prole è stabilita in base alle attuali esigenze di vita della prole, al tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alle risorse economiche dei genitori, alla valenza dei compiti domestici e di cura assunti da entrambi i genitori.
L'obbligo di contributo al mantenimento dei figli discende in via generale dall'art. 316-bis c.c. che parametra questo obbligo alle sostanze dei genitori e alla capacità di lavoro professionale o casalingo.
Corrispondentemente tutti i figli hanno diritto di essere manutenuti, educati, istruiti e assistiti moralmente dai genitori ai sensi dell'art. 315-bis c.c.
Dalle disposizioni richiamate discende che l'obbligo di mantenimento dei figli ha due dimensioni, l'una relativa al rapporto tra genitori e figlio e l'altro relativa ai rapporti tra i genitori obbligati.
Di conseguenza, l'art. 337-ter c.c., nel disciplinare la misura del contributo al mantenimento del figlio pone subito, come parametri da tenere in considerazione, le attuali esigenze dei figli e il tenore di vita goduto da questi ultimi durante la convivenza con entrambi i genitori (art. 337-ter, co. IV, n. 1 e 2, c.c.).
In secondo luogo, vengono invece in questione i rapporti interni tra genitori, in riferimento ai quali vige il principio di proporzionalità rispetto al reddito di ciascuno, secondo le disposizioni sopra richiamate.
Lo stesso criterio di proporzionalità deve essere seguito dal giudice, quando, finita la comunione di vita tra i genitori è chiamato a determinare la misura del contributo al mantenimento da porre a carico di uno di essi, dovendo considerare le risorse economiche di ciascuno (art. 337-ter, co. IV, n. 4, c.c.), valutando anche i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (art. 337-ter, co. IV, nn. 3 e 5, c.c.), quali modalità di adempimento in via diretta dell'obbligo di mantenimento che, pertanto, incidono sulla necessità e sull'entità del contributo al mantenimento in termini monetari (per i principi esposti: Cass., sez. I, 17.4.2024 n. 10359;
Cass., sez. I, 26.1.2024 n. 2536; Cass., sez. I, 27.5.2024 n. 14760).
In considerazione del fatto che non sussistono rilevanti fra figli e padre;
che tutti e tre i figli risiedono esclusivamente presso la madre;
che tutte le incombenze educative e di mantenimento gravano su quest'ultima; nonché in considerazione delle situazioni patrimoniali e reddituali
6 riportate appare equo quantificare il contributo alle spese ordinarie di mantenimento in euro
200 mensili per ciascun figlio, conformemente alle richieste della ricorrente.
Le spese straordinarie, come definite dal protocollo in uso a questo Tribunale, saranno sostenute da entrambi i genitori in parti uguali.
L'assegno unico andrà corrisposto per intero alla madre, affidataria esclusiva della prole, in applicazione dell'art. 6, co. 4, d.lgs. 230/2021.
*
3. Le spese di lite verranno regolate in sede di definizione del giudizio.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione giudiziale di e Parte_1 Controparte_1
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria per l'annotazione, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Selvazzano Dentro in cui il matrimonio fu trascritto – atti di matrimonio anno 2009, numero 7, parte I, serie 1, ufficio
1;
3. rigetta la domanda di addebito;
4. dispone l'affido cd. super-esclusivo dei minori nata il Persona_4
17.8.2009, e alla madre con collocamento del minore presso di Persona_5
lei;
5. dispone che le visite fra padre e figlio siano libere, previo avviso alla madre;
6. condanna a versare a titolo di concorso al mantenimento ordinario Controparte_1
dei tre figli la somma di euro 200 mensili ciascuno (complessivi euro 600 mensili); pone le spese straordinarie, come definite dal Protocollo in uso a questo Tribunale, in capo a entrambi i genitori in parti uguali;
dispone che l'assegno unico sia percepito per l'intero dalla madre;
7. spese alla definizione del giudizio;
8. riserva di provvedere con separata ordinanza all'ulteriore corso del giudizio.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 5 giugno 2025.
Il giudice estensore
Vincenzo Ciliberti La Presidente
Silvia Barison
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Silvia Barison Presidente
dott.ssa Tania Vettore giudice dott. Vincenzo Ciliberti giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al numero 4573 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa su ricorso presentato da:
, con l'avv. Calzavara, Parte_1
ricorrente contro
Controparte_1
resistente contumace e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto avente ad oggetto: separazione giudiziale e trattenuta in decisione con provvedimento dd.
27.5.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI per la ricorrente: come da note scritte di precisazione delle conclusioni dd. 26.5.2025, e cioè come da ricorso: 1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
autorizzandoli a vivere separati, nel reciproco rispetto e, decorso il termine e
[...] verificatesi la condizione di cui all'art. 473-bis.49 c.p.c., una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2. Addebitare la separazione dei coniugi al signor CP_1
che ha cagionato la crisi irreversibile del matrimonio;
3. disporre l'affidamento
[...]
1 esclusivo dei figli alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa, con assegnazione alla predetta della casa familiare, già alla stessa concessa in alloggio da parte del comune di
Dolo;
4. disporre che ogni eventuale calendario di frequentazione padre-figli sia subordinato alla presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio sociale del comune di Dolo e ad un percorso di sostegno alla genitorialità per cui dovrà attivarsi il signor Controparte_1
5. disporre a carico del signor un assegno mensile, a titolo di contributo al Controparte_1
mantenimento dei tre figli, non inferiore ad euro 600,00=, con decorrenza dalla data della domanda, oltre a rivalutazione Istat e al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Venezia, da corrispondersi a mezzo bonifico su conto corrente intestato alla signora;
ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
con vittoria di Parte_1
compenso e spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha adito il Tribunale per la separazione giudiziale dal marito Parte_1 CP_1
(e per la successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio). Espone quanto
[...]
segue. La parti si unirono in matrimonio concordatario il 9.4.2009; precedentemente alla celebrazione del matrimonio era nata la figlia, oggi maggiorenne, nata il Persona_1
7.12.2006; mentre in costanza del matrimonio nacquero i due figli minori, Persona_2 nata il [...], e , nato l'[...]. La convivenza dei coniugi divenne Persona_3
intollerabile sin dal 2012, epoca in cui il resistente tenne condotte ai danni della ricorrente, che indussero costei a sporgere denuncia-querela (successivamente rimessa), da cui si originò un procedimento penale davanti a questo Tribunale contro il resistente per i reati previsti dagli artt.
582 e 585, 577 e 572 c.p. Il resistente da due anni ha abbandonato la casa familiare senza motivo;
da quell'epoca ha cessato di assistere moralmente e materialmente la moglie e la prole.
La ricorrente attualmente si occupa da sola del mantenimento dei figli, con l'aiuto del Comune di Dolo. Ella vive in una casa di proprietà ATER sita in questo comune e, dopo aver lavorato come cameriera, è attualmente disoccupata. Il nucleo familiare si sostiene pertanto unicamente per mezzo delle provvidenze pubbliche. I figli delle parti vedono il padre una volta al mese presso un bar di Dolo e lo sentono telefonicamente giornalmente.
Il resistente non si è costituito in giudizio, nonostante gli siano stati correttamente notificati gli atti introduttivi del giudizio;
ne è stata pertanto dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita a mezzo di indagini relative al patrimonio e ai redditi del resistente;
nonché a mezzo di relazione dei servizi sociali del Comune di Dolo.
In considerazione dell'esaustività delle informazioni ricevute dai servizi sociali incaricati non si è ritenuto necessario procedere all'audizione dei minori.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le parti hanno contratto matrimonio in data 9.4.2009 in Selvazzano Dentro.
Il matrimonio è stato trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Selvazzano
Dentro al n. 7, p. 1, s. 1, uff. 1 dell'anno 2009, come risulta dall'estratto prodotto dal ricorrente
(doc. 1 fasc. ricorrente).
Il Tribunale prende atto dell'intervenuta cessazione della comunione spirituale e materiale dei coniugi e provvede in conformità a dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi.
Alla sentenza seguono le annotazioni di legge.
La ricorrente ha svolto domanda di addebito della separazione al resistente.
A sostegno della domanda allega di essere stata vittima di condotte violente del marito nel 2012 nonché l'abbandono del nucleo familiare da parte del resistente.
La domanda non può trovare accoglimento.
I fatti di violenza domestica, per come riferiti dalla ricorrente, risalgono a quasi tredici anni fa
(novembre 2012).
In riferimento ad essi la ricorrente ha dimesso unicamente copia della querela (peraltro successivamente rimessa), di alcuni referti medici e del decreto di giudizio immediato nel procedimento penale n. 11204/2012 r.g. g.i.p. di questo Tribunale.
In assenza di ulteriori allegazioni e prove, il lungo lasso temporale trascorso tra i fatti e l'epoca riferita della disgregazione familiare (circa un biennio fa, come si legge a pagina 2 del ricorso) non consente di addebitare la separazione alle condotte del resistente in questione.
Parimenti, non sono state formulate prove di sorta sulla allegata condotta di abbandono del nucleo familiare da parte del resistente, successivamente intervenuta.
La domanda di addebito va dunque rigettata.
*
2. La ricorrente non ha svolto domande relativamente ai rapporti fra i coniugi.
Il giudizio ha dunque ad oggetto l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla prole.
Va precisato che nelle more del giudizio la figlia maggiore ha raggiunto la maggiore età; pertanto, per ciò che la concerne, non vi è più luogo a provvedere alla regolazione della responsabilità genitoriale e del diritto di visita paterno.
*
2.1. Dall'istruttoria è emerso che il nucleo familiare, pur conosciuto all'amministrazione comunale del paese di residenza per il sostegno economico richiesto, non è stato mai segnalato per difficoltà scolastiche o sociali della prole. Nessuna difficoltà viene riferita relativamente ai rapporti tra la madre e i figli. I minori vedono il padre una volta a settimana, per un'ora o più,
3 su invito dello stesso;
lo sentono tuttavia quotidianamente;
non si recano presso la sua abitazione, poiché non vi è spazio per loro. La relazione con la madre risulta fondamentale;
quella con il padre superficiale (si rinvia alla relazione dei servizi sociali del Comune di Dolo dd. 24.9.2024).
Così ricostruito il quadro familiare, si reputa anzitutto di disporre l'affido esclusivo della prole alla madre.
Il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel regolare l'affido della prole è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (cfr. Cass. 26796/2023; Cass.
21425/2022; Cass. 19323/2020; Cass. 14728/2016; Cass. 18817/2015; Cass. 14480/2006). In termini simili, è stato chiarito che l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (cfr. Cass. 26796/2023; Cass. 4056/2023; Cass. 28244/2019;
Cass. 27348/2022).
Il legislatore ha stabilito come regola generale l'affido condiviso della prole;
tuttavia, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, circostanza di cui deve darsi conto con motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass. 26796/2023; Cass.
6535/2019 e Cass. 24526/2010, entrambe richiamate, in motivazione, dalla più recente Cass.
21425/2022).
La scelta dell'affidamento dei figli minori ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole previsto dall'art. 337-quater c.c., deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle
4 ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (cfr. Cass. 26796/2023; Cass. 4056/2023; Cass. 21425/2022).
Nel caso di specie, la misura dell'affido cd. super-esclusivo corrisponde anzitutto allo stato delle cose;
inoltre, il sostanziale disinteresse del padre per la prole – nella relazione del servizio sociale incaricato si legge che egli non ha espresso alcuna esigenza di cambiamento della situazione attuale – esclude che egli sia in condizione di esercitare la responsabilità genitoriale sulla prole.
Per le medesime ragioni l'esclusione del padre dall'esercizio della responsabilità genitoriale non si profila nello stato di fatto attuale come pregiudizievole alla crescita dei figli.
Va pertanto disposto che i figli minori siano affidati in via cd. super-esclusiva alla madre.
Non vi è luogo a provvedere sull'assegnazione della casa familiare, di proprietà del Comune di
Dolo, e concessa in godimento esclusivo alla ricorrente e ai figli (contratto di subconcessione dd. 14.6.2022, doc. 3 fascicolo ricorrente). Il resistente non vanta infatti alcun diritto sull'immobile, nemmeno di godimento, come si evince dal fatto che egli non è compreso nell'elenco delle persone autorizzate a risiedervi.
Si reputa di mantenere l'assetto attuale libero delle visite, previo preavviso alla madre, in considerazione dell'età dei figli minori (sedici e tredici anni) nonché dell'indisponibilità da parte del resistente di una abitazione che abbia spazi per accogliere i figli (come si legge nella relazione dei servizi sociali) nel Comune di residenza (si rinvia al certificato di cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente in [...], doc. allegato alle note dd. 24.5.2025).
*
2.2 Quanto al contributo al mantenimento della prole risulta che la ricorrente sarebbe occupata alla data di redazione della relazione dei servizi sociali quale cameriera in una struttura ricettiva nel Veneziano (relazione servizi sociali dd. 24.9.2024, pag. 1). Ella ha documentato di non disporre di liquidità consistenti e di aver lavorato saltuariamente per diversi datori di lavoro, con percezione di stipendi mensili inferiori ai mille euro;
il nucleo familiare risulta effettivamente supportato economicamente dagli enti locali (si rinvia agli estratti conto bancari e all'unica dichiarazione dei redditi depositata).
Dalle indagini tributarie disposte risulta che il resistente è stato da ultimo occupato (luglio 2023- aprile 2024) presso una società, evidenziando così di disporre di potenziale lavorativo. In tale periodo egli ha percepito redditi complessivi pari a circa 13.900 euro.
5 Ai sensi dell'art. 337-ter, co. IV, c.c. ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli proporzionalmente al proprio reddito. La misura dell'assegno di mantenimento che un genitore
è tenuto a corrispondere all'altro per il mantenimento della prole è stabilita in base alle attuali esigenze di vita della prole, al tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alle risorse economiche dei genitori, alla valenza dei compiti domestici e di cura assunti da entrambi i genitori.
L'obbligo di contributo al mantenimento dei figli discende in via generale dall'art. 316-bis c.c. che parametra questo obbligo alle sostanze dei genitori e alla capacità di lavoro professionale o casalingo.
Corrispondentemente tutti i figli hanno diritto di essere manutenuti, educati, istruiti e assistiti moralmente dai genitori ai sensi dell'art. 315-bis c.c.
Dalle disposizioni richiamate discende che l'obbligo di mantenimento dei figli ha due dimensioni, l'una relativa al rapporto tra genitori e figlio e l'altro relativa ai rapporti tra i genitori obbligati.
Di conseguenza, l'art. 337-ter c.c., nel disciplinare la misura del contributo al mantenimento del figlio pone subito, come parametri da tenere in considerazione, le attuali esigenze dei figli e il tenore di vita goduto da questi ultimi durante la convivenza con entrambi i genitori (art. 337-ter, co. IV, n. 1 e 2, c.c.).
In secondo luogo, vengono invece in questione i rapporti interni tra genitori, in riferimento ai quali vige il principio di proporzionalità rispetto al reddito di ciascuno, secondo le disposizioni sopra richiamate.
Lo stesso criterio di proporzionalità deve essere seguito dal giudice, quando, finita la comunione di vita tra i genitori è chiamato a determinare la misura del contributo al mantenimento da porre a carico di uno di essi, dovendo considerare le risorse economiche di ciascuno (art. 337-ter, co. IV, n. 4, c.c.), valutando anche i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (art. 337-ter, co. IV, nn. 3 e 5, c.c.), quali modalità di adempimento in via diretta dell'obbligo di mantenimento che, pertanto, incidono sulla necessità e sull'entità del contributo al mantenimento in termini monetari (per i principi esposti: Cass., sez. I, 17.4.2024 n. 10359;
Cass., sez. I, 26.1.2024 n. 2536; Cass., sez. I, 27.5.2024 n. 14760).
In considerazione del fatto che non sussistono rilevanti fra figli e padre;
che tutti e tre i figli risiedono esclusivamente presso la madre;
che tutte le incombenze educative e di mantenimento gravano su quest'ultima; nonché in considerazione delle situazioni patrimoniali e reddituali
6 riportate appare equo quantificare il contributo alle spese ordinarie di mantenimento in euro
200 mensili per ciascun figlio, conformemente alle richieste della ricorrente.
Le spese straordinarie, come definite dal protocollo in uso a questo Tribunale, saranno sostenute da entrambi i genitori in parti uguali.
L'assegno unico andrà corrisposto per intero alla madre, affidataria esclusiva della prole, in applicazione dell'art. 6, co. 4, d.lgs. 230/2021.
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3. Le spese di lite verranno regolate in sede di definizione del giudizio.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione giudiziale di e Parte_1 Controparte_1
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria per l'annotazione, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Selvazzano Dentro in cui il matrimonio fu trascritto – atti di matrimonio anno 2009, numero 7, parte I, serie 1, ufficio
1;
3. rigetta la domanda di addebito;
4. dispone l'affido cd. super-esclusivo dei minori nata il Persona_4
17.8.2009, e alla madre con collocamento del minore presso di Persona_5
lei;
5. dispone che le visite fra padre e figlio siano libere, previo avviso alla madre;
6. condanna a versare a titolo di concorso al mantenimento ordinario Controparte_1
dei tre figli la somma di euro 200 mensili ciascuno (complessivi euro 600 mensili); pone le spese straordinarie, come definite dal Protocollo in uso a questo Tribunale, in capo a entrambi i genitori in parti uguali;
dispone che l'assegno unico sia percepito per l'intero dalla madre;
7. spese alla definizione del giudizio;
8. riserva di provvedere con separata ordinanza all'ulteriore corso del giudizio.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 5 giugno 2025.
Il giudice estensore
Vincenzo Ciliberti La Presidente
Silvia Barison
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