Articolo 5 della Legge 8 agosto 1977, n. 532
Articolo 4Articolo 6
Versione
4 settembre 1977
Art. 5.
L'articolo 76 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e' sostituito da seguente:
"Art. 76. - (Attribuzioni del pubblico ministero presso la Corte di cassazione). - Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione interviene e conclude in tutte le udienze civili e penali e redige requisitorie scritte ne casi stabiliti dalla legge".
Entrata in vigore il 4 settembre 1977
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