Art. 5.
L'articolo 76 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e' sostituito da seguente:
"Art. 76. - (Attribuzioni del pubblico ministero presso la Corte di cassazione). - Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione interviene e conclude in tutte le udienze civili e penali e redige requisitorie scritte ne casi stabiliti dalla legge".
L'articolo 76 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e' sostituito da seguente:
"Art. 76. - (Attribuzioni del pubblico ministero presso la Corte di cassazione). - Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione interviene e conclude in tutte le udienze civili e penali e redige requisitorie scritte ne casi stabiliti dalla legge".