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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 215/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MOLLACE FRANCESCO, Presidente e Relatore
AN GE PATRIZIA, Giudice
PASTORE ANDREA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1946/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3 Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015330743000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015330743000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015330743000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015330743000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015330743000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015330743000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015330743000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015330743000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015330743000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015330743000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015330743000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015330743000 TARSU/TIA 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015330743000 TARSU/TIA 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015330743000 TARSU/TIA 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015330743000 TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7637/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso ed ha impugnato
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015330743000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015330743000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015330743000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015330743000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015330743000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015330743000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015330743000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015330743000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015330743000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015330743000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015330743000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015330743000 TARSU/TIA 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015330743000 TARSU/TIA 2006 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015330743000 TARSU/TIA 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015330743000 TARSU/TIA 2010
Si sono costituiti ADER, ADE, il Comune di Reggio Calabria e la Regione Calabria, chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Le parti resistenti hanno evidenziato e sottolineato che il contribuente aveva in precedenza impugnato le cartella
094201100283140703000
09420130021144765000
09420140013191329000
09420140024766791000
09420160016088389000
09420180008337865000 relative ai crediti della Regione Calabria, nonchè le cartelle emesse per conto di altri Enti impositori.
Instauratasi il giudizio 5174/2023 presso questa Corte, il ricorso è stato respinto ed è stata prodotta la relativa sentenza.
L'eccezione di prrscrizione è priva di pregio in quanto nell'anno 2022 al ricorrente era stato notificato l'atto interruttivo.
Nessun termine utile a favore del ricorrente è decorso dalla data di notifica dell'atto interruttivo e sino all'atto impugnato nel presente giudizio.
L'eccezione va dunque disattesa.
Non sussisto le condizioni oggettive e soggettive per configurare la responsabilità aggravate del ricorrente e del suo difensore.
Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese di lite come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione I, definitivamente pronunziando, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle competenze e spese di lite, liquidate in complessive € 7.500,00 oltre oneri accessori, se dovuti, di cui euro 500,00 a favore della
Regione Calabria, euro 3.5000,00 a favore della Agenzia Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria, euro 1.000,00 a favore del Comune di Reggio Calabria ed euro 2.500,00 a favore della Agenzia Entrate-
Riscossione- Reggio Calabria.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MOLLACE FRANCESCO, Presidente e Relatore
AN GE PATRIZIA, Giudice
PASTORE ANDREA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1946/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3 Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015330743000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015330743000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015330743000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015330743000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015330743000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015330743000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015330743000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015330743000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015330743000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015330743000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015330743000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015330743000 TARSU/TIA 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015330743000 TARSU/TIA 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015330743000 TARSU/TIA 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015330743000 TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7637/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso ed ha impugnato
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015330743000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015330743000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015330743000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015330743000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015330743000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015330743000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015330743000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015330743000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015330743000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015330743000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015330743000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015330743000 TARSU/TIA 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015330743000 TARSU/TIA 2006 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015330743000 TARSU/TIA 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015330743000 TARSU/TIA 2010
Si sono costituiti ADER, ADE, il Comune di Reggio Calabria e la Regione Calabria, chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Le parti resistenti hanno evidenziato e sottolineato che il contribuente aveva in precedenza impugnato le cartella
094201100283140703000
09420130021144765000
09420140013191329000
09420140024766791000
09420160016088389000
09420180008337865000 relative ai crediti della Regione Calabria, nonchè le cartelle emesse per conto di altri Enti impositori.
Instauratasi il giudizio 5174/2023 presso questa Corte, il ricorso è stato respinto ed è stata prodotta la relativa sentenza.
L'eccezione di prrscrizione è priva di pregio in quanto nell'anno 2022 al ricorrente era stato notificato l'atto interruttivo.
Nessun termine utile a favore del ricorrente è decorso dalla data di notifica dell'atto interruttivo e sino all'atto impugnato nel presente giudizio.
L'eccezione va dunque disattesa.
Non sussisto le condizioni oggettive e soggettive per configurare la responsabilità aggravate del ricorrente e del suo difensore.
Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese di lite come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione I, definitivamente pronunziando, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle competenze e spese di lite, liquidate in complessive € 7.500,00 oltre oneri accessori, se dovuti, di cui euro 500,00 a favore della
Regione Calabria, euro 3.5000,00 a favore della Agenzia Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria, euro 1.000,00 a favore del Comune di Reggio Calabria ed euro 2.500,00 a favore della Agenzia Entrate-
Riscossione- Reggio Calabria.