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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 04/12/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI SEZIONE PRIMA CIVILE– AREA PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Velletri, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott Antonino La Malfa Presidente dssa Raffaella Calvanese Giudice rel. dssa Francesca Aratari Giudice nel proc RG 53-1/ 53 /2025 promosso nei confronti di Parte_1 cod fisc con sede legale in Anzio via Ardeatina 475 P.IVA_1 sentito in camera di consiglio il giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato da;
Controparte_1
Vista la memoria difensiva depositata, con cui la società debitrice e il socio accomandatario eccepiscono i requisiti dimensionali dell'impresa minore e la mancanza dello stato di insolvenza;
Esaminata la documentazione allegata;
Ritenuta la legittimazione della parte ricorrente in qualità di creditore;
ritenuta la competenza del Tribunale di Velletri, nel cui circondario ( Anzio) la debitrice ha la sede legale;
considerato che
la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex art 1 CCII e che non ha provato i requisiti dell'impresa minore di cui all'art. 2 co 1 lett d) CCII: al riguardo va rilevato che con riferimento all'esercizio 2024 (anno anteriore al deposito della domanda) non sono stati allegati né la dichiarazione dei redditi né le scritture contabili ovvero le dichiarazioni iva della società; in ogni caso, è
1 emerso dalla dichiarazione dei redditi presentata per il 2022 che nel relativo periodo d'imposta la società ha prodotto ricavi per euro 201.190,00, importo superiore alla soglia di cui all'art 2 lett d) n 2 CCII;
ritenuto che
la debitrice versi effettivamente in stato di insolvenza, desumibile dai seguenti elementi sintomatici: mancato pagamento del credito contributivo azionato (circa 23.000,00 euro) , portato da decreti ingiuntivi non opposti;
parziale fruttuosità del pignoramento presso terzi intentato dalla ricorrente;
crediti fiscali iscritti a ruolo per oltre 46mila euro e debiti verso per circa 25mila euro;
CP_2 considerato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, cci ritenuto in definitiva che ricorrano i presupposti per l' apertura della liquidazione giudiziale della società debitrice e, conseguentemente, anche del socio illimitatamente responsabile;
Parte_1
Visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 cci,
Dichiara
Aperta la liquidazione giudiziale a carico di Parte_1
in persona del l.r. pro tempore , con sede in Anzio via
[...]
Ardeatina 475 cod fisc e del socio accomandatario P.IVA_1 [...]
cod fisc Parte_1 C.F._1
Nomina giudice delegato la dssa Raffaella Calvanese
Nomina curatore il dott cod fisc n Persona_1 C.F._2
3386 Albo Gestori della Crisi
Autorizza il curatore sopra nominato, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. Att. C.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 Maggio 2010, n. 78, convertito dalla l.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
2 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, irap e iva dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale.
Fissa l'udienza del 10/3/2026 h 10 per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato;
Assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
Avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. Art.10, co. 3, cci.
Segnala al curatore che deve tempestivamente comunicare al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
Dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'ufficio del registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, cci.
3 Così deciso in Velletri il 18/11/2025
Il giudice estensore dssa Raffaella Calvanese
Il Presidente dott. Antonino La Malfa
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