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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/02/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18669/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Chantal Dameglio Giudice
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis e ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 18669/2023 promossa da:
elettivamente domiciliata in Via Alpignano n. 28, Torino presso lo studio Parte_1 dell'avv. PREITI EMANUELA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
elettivamente domiciliato in Corso Vittorio Emanuele II n. 115 presso lo CP_1 studio dell'avv. FUNDONE SILVIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alle minori: nata a [...] il [...] e nata a [...] il [...]. Per_1 Per_2
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da nota di deposito di condizioni congiunte dell'08/11/2024.
Per il P.M.: “Visto”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le minori e sono nate dalla relazione tra e Per_1 Per_2 Parte_1 CP_1
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
[...] Con ricorso depositato in data 25/10/2023 ha chiesto al Tribunale Parte_1
l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento delle figlie minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlie ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
All'udienza del 07/03/2024 compariva la sola ricorrente. Il Giudice, pertanto, dichiarava la contumacia di parte resistente, regolarmente citato e non costituito, e si riservava in ordine ai provvedimenti provvisori e urgenti e alle istanze istruttorie.
Con ordinanza dell'08/03/2024 il Giudice si pronunciava in via provvisoria e urgente in punto affidamento delle figlie minori, regime di visita padre-figlie, assegnazione della casa familiare e contributo al mantenimento delle figlie da parte del padre. Perveniva visto da parte del P.M.
Con comparsa depositata il 06/11/2024 si costituiva in giudizio . CP_1
In data 08/11/2024 le parti depositavano nota di deposito delle condizioni congiunte. Il
Giudice, pertanto, rinviava a successiva udienza per la precisazione congiunta delle conclusioni, assegnando alle parti termine per il deposito di note scritte, sostitutive della trattazione orale.
Le parti, nel rispetto dei termini assegnati, depositavano note confermando le conclusioni già precedentemente rassegnate. Il Giudice, rilevato il rituale deposito delle note, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto.
Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis. e ss c.p.c.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
DISPONE l'affidamento condiviso delle figlie minori e ad entrambi i genitori, secondo Per_1 Per_2 le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento principale e residenza anagrafica presso l'abitazione materna, attualmente sita in Torino alla Via Fidia, 31. I genitori collaboreranno tra loro al fine di garantire la frequentazione delle figlie con ciascun genitore.
DISPONE che, fermo restando quanto sopra, in caso di disaccordo tra le parti, valga il seguente calendario per il regime di visita padre-figlie:
- Il signor potrà vedere e tenere con sé le figlie inoltre due giorni infrasettimanali, il mercoledì CP_1 e il giovedì pomeriggio dall'uscita da scuola sino alle ore 18:30;
- Il signor potrà vedere e tenere con sé le figlie a settimane alterne il sabato, dalle ore 10:30 CP_1
alle ore 18:30.
-Le minori trascorreranno le festività Natalizie e Pasquali con i genitori secondo le regole dell'alternanza, pertanto, un genitore starà con i figli dal 24 dicembre al 31 dicembre, l'altro dal 31 dicembre al 06 gennaio;
così anche per le festività pasquali, per cui le minori trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro, viceversa l'anno successivo. Allo stesso modo per le vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con sé le figlie per 15 giorni, anche non consecutivi, minimo una settimana nel mese di luglio e una settimana nel mese di agosto. Entro il 31 maggio di ogni anno i genitori avranno cura di comunicarsi reciprocamente il luogo e il periodo di villeggiatura, eventualmente, prescelto per trascorrere le vacanze con le figlie, onde mettersi d'accordo sui dettagli, tenuto conto delle ragionevoli esigenze di tutti ed in particolare delle minori.
-Il principio dell'alternanza troverà applicazione anche per i ponti.
DISPONE che i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale per cui assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per le figlie, come quelle relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, alla scelta delle attività sportive ed extrascolastiche, scelte che dovranno essere congiuntamente individuate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle minori. Limitatamente all'ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità ai sensi dell'art. 337 ter, 3° co, c.c
DISPONE che il signor contribuisca al mantenimento delle figlie e mediante CP_1 Per_1 Per_2
versamento sul conto corrente intestato alla signora , entro il giorno 18 di ciascun Parte_1 mese, della somma mensile di € 300,00. L'obbligo di mantenimento in capo al signor CP_1
permarrà fino a quando le figlie, seppur maggiorenne, non raggiungeranno l'indipendenza economica. Le spese straordinarie relative alle figlie, individuate come da Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati del Tribunale di Torino, sottoscritto in data 15.3.2016, saranno suddivise tra i coniugi al 50% ciascuno.
PRENDE ATTO che, per quanto riguarda il contributo al mantenimento maturato sino alla data di deposito delle presenti condizioni congiunte, le parti dichiarano di aver regolato tra di loro il relativo pagamento, e che, in parziale deroga al punto precedente, le parti concordano che, esclusivamente per gli anni 2025 e 2026, il signor si farà carico integralmente delle spese straordinarie delle CP_1
figlie limitatamente a quelle scolastiche e per le attività sportive, con espressa dichiarazione che, con tale deroga parziale e limitata agli anni indicati, più nulla è dovuto dal signor alla signora CP_1
per il mantenimento arretrato. L'Assegno Unico e Universale (o altra tipologia di sussidio Pt_1
relativo ai figli) verrà percepito al 100% dalla signora . Parte_1 COMPENSA interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
31.01.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr.Valentina Giuditta Soria Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Chantal Dameglio Giudice
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis e ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 18669/2023 promossa da:
elettivamente domiciliata in Via Alpignano n. 28, Torino presso lo studio Parte_1 dell'avv. PREITI EMANUELA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
elettivamente domiciliato in Corso Vittorio Emanuele II n. 115 presso lo CP_1 studio dell'avv. FUNDONE SILVIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alle minori: nata a [...] il [...] e nata a [...] il [...]. Per_1 Per_2
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da nota di deposito di condizioni congiunte dell'08/11/2024.
Per il P.M.: “Visto”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le minori e sono nate dalla relazione tra e Per_1 Per_2 Parte_1 CP_1
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
[...] Con ricorso depositato in data 25/10/2023 ha chiesto al Tribunale Parte_1
l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento delle figlie minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlie ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
All'udienza del 07/03/2024 compariva la sola ricorrente. Il Giudice, pertanto, dichiarava la contumacia di parte resistente, regolarmente citato e non costituito, e si riservava in ordine ai provvedimenti provvisori e urgenti e alle istanze istruttorie.
Con ordinanza dell'08/03/2024 il Giudice si pronunciava in via provvisoria e urgente in punto affidamento delle figlie minori, regime di visita padre-figlie, assegnazione della casa familiare e contributo al mantenimento delle figlie da parte del padre. Perveniva visto da parte del P.M.
Con comparsa depositata il 06/11/2024 si costituiva in giudizio . CP_1
In data 08/11/2024 le parti depositavano nota di deposito delle condizioni congiunte. Il
Giudice, pertanto, rinviava a successiva udienza per la precisazione congiunta delle conclusioni, assegnando alle parti termine per il deposito di note scritte, sostitutive della trattazione orale.
Le parti, nel rispetto dei termini assegnati, depositavano note confermando le conclusioni già precedentemente rassegnate. Il Giudice, rilevato il rituale deposito delle note, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto.
Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis. e ss c.p.c.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
DISPONE l'affidamento condiviso delle figlie minori e ad entrambi i genitori, secondo Per_1 Per_2 le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento principale e residenza anagrafica presso l'abitazione materna, attualmente sita in Torino alla Via Fidia, 31. I genitori collaboreranno tra loro al fine di garantire la frequentazione delle figlie con ciascun genitore.
DISPONE che, fermo restando quanto sopra, in caso di disaccordo tra le parti, valga il seguente calendario per il regime di visita padre-figlie:
- Il signor potrà vedere e tenere con sé le figlie inoltre due giorni infrasettimanali, il mercoledì CP_1 e il giovedì pomeriggio dall'uscita da scuola sino alle ore 18:30;
- Il signor potrà vedere e tenere con sé le figlie a settimane alterne il sabato, dalle ore 10:30 CP_1
alle ore 18:30.
-Le minori trascorreranno le festività Natalizie e Pasquali con i genitori secondo le regole dell'alternanza, pertanto, un genitore starà con i figli dal 24 dicembre al 31 dicembre, l'altro dal 31 dicembre al 06 gennaio;
così anche per le festività pasquali, per cui le minori trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro, viceversa l'anno successivo. Allo stesso modo per le vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con sé le figlie per 15 giorni, anche non consecutivi, minimo una settimana nel mese di luglio e una settimana nel mese di agosto. Entro il 31 maggio di ogni anno i genitori avranno cura di comunicarsi reciprocamente il luogo e il periodo di villeggiatura, eventualmente, prescelto per trascorrere le vacanze con le figlie, onde mettersi d'accordo sui dettagli, tenuto conto delle ragionevoli esigenze di tutti ed in particolare delle minori.
-Il principio dell'alternanza troverà applicazione anche per i ponti.
DISPONE che i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale per cui assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per le figlie, come quelle relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, alla scelta delle attività sportive ed extrascolastiche, scelte che dovranno essere congiuntamente individuate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle minori. Limitatamente all'ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità ai sensi dell'art. 337 ter, 3° co, c.c
DISPONE che il signor contribuisca al mantenimento delle figlie e mediante CP_1 Per_1 Per_2
versamento sul conto corrente intestato alla signora , entro il giorno 18 di ciascun Parte_1 mese, della somma mensile di € 300,00. L'obbligo di mantenimento in capo al signor CP_1
permarrà fino a quando le figlie, seppur maggiorenne, non raggiungeranno l'indipendenza economica. Le spese straordinarie relative alle figlie, individuate come da Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati del Tribunale di Torino, sottoscritto in data 15.3.2016, saranno suddivise tra i coniugi al 50% ciascuno.
PRENDE ATTO che, per quanto riguarda il contributo al mantenimento maturato sino alla data di deposito delle presenti condizioni congiunte, le parti dichiarano di aver regolato tra di loro il relativo pagamento, e che, in parziale deroga al punto precedente, le parti concordano che, esclusivamente per gli anni 2025 e 2026, il signor si farà carico integralmente delle spese straordinarie delle CP_1
figlie limitatamente a quelle scolastiche e per le attività sportive, con espressa dichiarazione che, con tale deroga parziale e limitata agli anni indicati, più nulla è dovuto dal signor alla signora CP_1
per il mantenimento arretrato. L'Assegno Unico e Universale (o altra tipologia di sussidio Pt_1
relativo ai figli) verrà percepito al 100% dalla signora . Parte_1 COMPENSA interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
31.01.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr.Valentina Giuditta Soria Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.