CASS
Sentenza 8 maggio 2024
Sentenza 8 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/05/2024, n. 18109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18109 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: DA IC nato a [...] il [...] DI LV UE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi gli AVV. LUIGI MAURIZIO D'AGOSTINO del Foro di Lamezia Terme in sostituzione dell'AVV.SIMONETT GALANTUCCI per UE DI LV nonché l'AVV. LEONIDA CARNEVALE del Foro di Roma in difesa di IC DA che si riportano ai rispettivi ricorsi chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari capitolino con cui HE AR e EL Di IL sono stati condannati alla pena di giustizia per il reato di estorsione aggravata e continuata. 2. Entrambi gli imputati hanno presentato ricorso per cassazione. 3. HE AR formula quattro motivi di ricorso, tutti incentrati su violazioni di legge e vizi di motivazione (lettere b ed e dell'art.606 c.p.p.). 3.1 Con il primo motivo "si contesta apertamente la ricostruzione logico-giuridica operata in sentenza" in relazione al concorso del AR nella condotta del Di IL. L'imputato non ha avuto contatti con la persona offesa ed il Di IL può essere stato un falsus procurator ovvero Penale Sent. Sez. 2 Num. 18109 Anno 2024 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 27/02/2024 un millantatore. In ogni caso dovrà applicarsi l'art. 116 c.p. perché "il recupero affidato al Di IL ... configura un'ipotesi di ragion fattasi e giammai di estorsione". 3.2 Con il secondo motivo si lamenta la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla qualificazione del reato come estorsione piuttosto che ragion fattasi. EN incontestabilmente emerso in istruttoria che un danno in pregiudizio del AR vi fosse stato, in conseguenza della condotta di EL CO, doveva essere incontestabile anche l'an debeatur del risarcimento e, conseguentemente, la qualificazione del fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni piuttosto che di estorsione. 3.3 Con il terzo motivo di ricorso si lamenta l'erronea applicazione della legge penale o la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla aggravante del metodo mafioso. Dal tenore delle telefonate e dal contesto generale deve escludersi qualsivoglia circostanza idonea a configurare il metus aggravato proprio della circostanza contestata. 3.4 Con il quarto motivo si contestano gli stessi vizi in relazione alle negate circostanze attenuanti generiche, indebitamente escluse sulla base di valutazioni approssimative. 4. EL Di IL ha presentato ricorso per cassazione con due motivi fondati su violazione di legge e vizio di motivazione (art.606 lett. b ed e, c.p.p.) in relazione (i) alla affermazione di responsabilità e (ii) alla sussistenza della circostanza aggravante dell'art.416 bis.1 c.p. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili perché basati su motivi in parte non consentiti, in parte manifestamente infondati o generici. Vedendo i ricorsi su questioni comuni, appare opportuno, per economia e chiarezza espositiva, procedere alla trattazione unitaria degli stessi. 2. Va detto in premessa che si è in presenza di c.d. "doppia conforme" in punto di affermazione della penale responsabilità di tutti gli Imputati per il reato contestato, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). 3. In linea generale deve rilevarsi che tutti i motivi dedotti sono privi della specificità prescritta dall'ad. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett. c) c.p.p.; al riguardo questa Corte ha stabilito f che «la mancanza nell'atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall'ad. 581 cod. proc. pen. - compreso quello della specificità dei motivi- rende l'atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità» (Sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997, Pace, Rv. 207648 ; Sez. 2, 11951/2014,rv 259425). Ed è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica 7 argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. ( Sez. 6, 20377/2009, rv. 243838 ; Sez. 5 28011/2013, rv. 255568 ; Sez. 2 11951/2014, rv. 259425). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: a dimostrazione di un tanto, si consideri che le categorie della manifesta illogicità e della contraddittorietà, pur promiscuamente menzionate nelle rubriche di alcuni motivi, non vengono ulteriormente elaborate e spiegate nel testo, che si limita a ripercorrere quanto già formulato negli atti di appello. 4. Ed, infatti, nel caso di specie, i ricorrenti criticano in definitiva la valutazione delle prove da parte dei giudici di merito e le conclusioni cui essi sono pervenuti in ordine alla responsabilità penale. Si tratta tuttavia di critiche non consentite: la valutazione delle prove, infatti, è riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione a meno che ricorra una mancanza o una manifesta illogicità della motivazione, ciò che - nel caso in esame - deve però escludersi. Le Sezioni Unite di questa Corte, sul punto, hanno avuto occasione più volte di precisare che "l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocull, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento" (S.U. n. 24/1999, Rv. 214794; S. U. n. 47289/2003, Rv. 226074). Nel caso di specie i giudici d'appello hanno bene esplicitato, con ponderato richiamo alla sentenza di primo grado ed agli elementi probatori disponibili, i passaggi logico giuridici fondanti la pronuncia di responsabilità in ordine al delitto di estorsione continuata, senza che possa essere identificata una qualche manifesta illogicità nel tessuto ricostruttivo della motivazione. 4.1 Innanzi tutto, non è affatto illogica la conclusione circa la insussistenza di qualsivoglia base probatoria del (solo allegato) motivo scatenante della vicenda, la lamentata lesione subita da AR in occasione dell'iniziale alterco con l'esercente che poi ha presentato querela. A fronte di generiche dichiarazioni di testimoni variamente interessati (per vincolo familiare o per risalente amicizia) sulle conseguenze del colpo ricevuto dall'imputato, la mancanza di qualsivoglia riscontro non solo di accessi a pronto soccorso o dell'acquisto di medicinali ma altresì di eventuale attività lavorativa perduta (non è stato nemmeno provato se e quale lavoro il AR svolgesse all'epoca) si risolve in una carenza difensiva (nonostante tale aspetto fosse stato evidenziato nella sentenza di primo grado, come sottolineato a pg.3 di quella di secondo) che travolge ogni credibilità dell'assunto difensivo e che legittima il sospetto, adombrato nella sentenza, che in realtà la giustificazione addotta sia un mero espediente tardivo per giustificare il pretesto cui si è ricorsi per avviare l'attività estorsiva. 4.2 Immune da critiche è altresì ogni considerazione in ordine alla illiceità della pretesa economica ed alla consumazione del reato nonostante il pagamento .controllato' (in tal senso Sez. 2, n. 27601 del 19/06/2009 Gandolfi Rv. 244671 - 01), nonché la valutazione della arbitrarietà della pretesa azionata, per diverse migliaia di euro a fronte di un danno indimostrato. Corretto corollario di tali premesse è quindi la confutazione delle difese basate sulla derubricazione del fatto da estorsione a `ragion fattasi': esse non possono fondarsi su una pretesa irrealistica o solamente auto-assertiva (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Filardo Rv. 280027 - 02) come dimostrato dalla progressiva escalation delle richieste, di per sé dimostrativa della fittizietà delle stesse da parte di chi (Di IL EL) non può nemmeno ritagliarsi il ruolo di mediatore ignaro e neutro rispetto ad una vertenza tra terzi. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, va aggiunto che non è consentito il primo motivo formulato da AR che, per contro, appunta tutta la responsabilità sul Di IL, qualificato come falsus procurator o mediatore-traditore, per aver ecceduto il mandato. Non consentito, in particolare, in quanto sollevato per la prima volta in questa sede. Invero, in questa ipotesi non viene in rilievo soltanto il principio devolutivo, già di per sé assorbente ed autonomamente risolutivo, ma anche l'esigenza di un esame nel merito della questione, assolutamente necessario per una corretta individuazione del fatto al quale si riferisce la norma giuridica di cui si discute l'applicazione (Sez. 3, n. 45314 del 04/10/2023 Scaglione Rv. 285335 - 01; Sez. 2, n. 26721 del 26/04/2023 Bevilacqua Rv. 284768 - 02). Proponendo in questa sede per la prima volta una ricostruzione della vicenda che implica un vaglio del fatto, non avvenuto in questi termini nelle fasi proprie, la difesa dell'imputato 'forza' il sistema, pretendendo da questa Corte l'esercizio di una funzione che non le è attribuita. 4.3 Ancora, del tutto adeguate appaiono le giustificazioni addotte in motivazione (pg.4) sui plurimi elementi che giustificano l'applicazione dell'aggravante di cui all'art.416 bis 1 c.p., poiché la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso non è esclusa dal fatto che la vittima delle minacce abbia assunto un atteggiamento "dialettico" o dialogante rispetto alle ingiuste richieste, ciò non determinando il venir meno della portata intimidatoria delle stesse (Sez. 2, n. 6683 del 12/01/2023 Bloise Rv. 284392 - 01). D'altronde, in tal senso, è significativo l'invito minaccioso rivolto dal AR a CO ad "andare a vedere chi è Di IL", consapevole dell'effetto che avrebbe avuto nell'ambiente della Capitale il riferimento a consorterie (i Casamonica, i Di IL) che negli ultimi anni hanno preso piede, fino a spadroneggiare, e che non esitano ad utilizzare i social per diffondere la propria nomea, al fine di espandere la propria area di azione ed aura di potere (Sez. 2, n. 34786 del 31/05/2023 Gabriele Rv. 284950 - 01). 5. Non consentito è pure l'ultimo motivo del ricorso AR, concernente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. È noto infatti che il trattamento sanzionatorio - comprensivo della applicazione e comparazione delle circostanze - rientri nelle attribuzioni esclusive del giudice di merito, essendo esercizio di un potere discrezionale che trova nella motivazione la propria giustificazione. In sede di legittimità è invece consentito esclusivamente valutare se il giudice, nell'uso di quel potere, si sia attenuto a corretti criteri logico-giuridici e abbia motivato adeguatamente il proprio convincimento. Nella sentenza impugnata viene congruamente evidenziata la assenza di elementi valorizzabili, in linea con l'orientamento consolidato per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'ari. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). 6. Per queste ragioni, i ricorsi sono inammissibili. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 27 febbraio 2024 Il Con igliere relatore lp-Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi gli AVV. LUIGI MAURIZIO D'AGOSTINO del Foro di Lamezia Terme in sostituzione dell'AVV.SIMONETT GALANTUCCI per UE DI LV nonché l'AVV. LEONIDA CARNEVALE del Foro di Roma in difesa di IC DA che si riportano ai rispettivi ricorsi chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari capitolino con cui HE AR e EL Di IL sono stati condannati alla pena di giustizia per il reato di estorsione aggravata e continuata. 2. Entrambi gli imputati hanno presentato ricorso per cassazione. 3. HE AR formula quattro motivi di ricorso, tutti incentrati su violazioni di legge e vizi di motivazione (lettere b ed e dell'art.606 c.p.p.). 3.1 Con il primo motivo "si contesta apertamente la ricostruzione logico-giuridica operata in sentenza" in relazione al concorso del AR nella condotta del Di IL. L'imputato non ha avuto contatti con la persona offesa ed il Di IL può essere stato un falsus procurator ovvero Penale Sent. Sez. 2 Num. 18109 Anno 2024 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 27/02/2024 un millantatore. In ogni caso dovrà applicarsi l'art. 116 c.p. perché "il recupero affidato al Di IL ... configura un'ipotesi di ragion fattasi e giammai di estorsione". 3.2 Con il secondo motivo si lamenta la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla qualificazione del reato come estorsione piuttosto che ragion fattasi. EN incontestabilmente emerso in istruttoria che un danno in pregiudizio del AR vi fosse stato, in conseguenza della condotta di EL CO, doveva essere incontestabile anche l'an debeatur del risarcimento e, conseguentemente, la qualificazione del fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni piuttosto che di estorsione. 3.3 Con il terzo motivo di ricorso si lamenta l'erronea applicazione della legge penale o la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla aggravante del metodo mafioso. Dal tenore delle telefonate e dal contesto generale deve escludersi qualsivoglia circostanza idonea a configurare il metus aggravato proprio della circostanza contestata. 3.4 Con il quarto motivo si contestano gli stessi vizi in relazione alle negate circostanze attenuanti generiche, indebitamente escluse sulla base di valutazioni approssimative. 4. EL Di IL ha presentato ricorso per cassazione con due motivi fondati su violazione di legge e vizio di motivazione (art.606 lett. b ed e, c.p.p.) in relazione (i) alla affermazione di responsabilità e (ii) alla sussistenza della circostanza aggravante dell'art.416 bis.1 c.p. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili perché basati su motivi in parte non consentiti, in parte manifestamente infondati o generici. Vedendo i ricorsi su questioni comuni, appare opportuno, per economia e chiarezza espositiva, procedere alla trattazione unitaria degli stessi. 2. Va detto in premessa che si è in presenza di c.d. "doppia conforme" in punto di affermazione della penale responsabilità di tutti gli Imputati per il reato contestato, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). 3. In linea generale deve rilevarsi che tutti i motivi dedotti sono privi della specificità prescritta dall'ad. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett. c) c.p.p.; al riguardo questa Corte ha stabilito f che «la mancanza nell'atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall'ad. 581 cod. proc. pen. - compreso quello della specificità dei motivi- rende l'atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità» (Sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997, Pace, Rv. 207648 ; Sez. 2, 11951/2014,rv 259425). Ed è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica 7 argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. ( Sez. 6, 20377/2009, rv. 243838 ; Sez. 5 28011/2013, rv. 255568 ; Sez. 2 11951/2014, rv. 259425). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: a dimostrazione di un tanto, si consideri che le categorie della manifesta illogicità e della contraddittorietà, pur promiscuamente menzionate nelle rubriche di alcuni motivi, non vengono ulteriormente elaborate e spiegate nel testo, che si limita a ripercorrere quanto già formulato negli atti di appello. 4. Ed, infatti, nel caso di specie, i ricorrenti criticano in definitiva la valutazione delle prove da parte dei giudici di merito e le conclusioni cui essi sono pervenuti in ordine alla responsabilità penale. Si tratta tuttavia di critiche non consentite: la valutazione delle prove, infatti, è riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione a meno che ricorra una mancanza o una manifesta illogicità della motivazione, ciò che - nel caso in esame - deve però escludersi. Le Sezioni Unite di questa Corte, sul punto, hanno avuto occasione più volte di precisare che "l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocull, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento" (S.U. n. 24/1999, Rv. 214794; S. U. n. 47289/2003, Rv. 226074). Nel caso di specie i giudici d'appello hanno bene esplicitato, con ponderato richiamo alla sentenza di primo grado ed agli elementi probatori disponibili, i passaggi logico giuridici fondanti la pronuncia di responsabilità in ordine al delitto di estorsione continuata, senza che possa essere identificata una qualche manifesta illogicità nel tessuto ricostruttivo della motivazione. 4.1 Innanzi tutto, non è affatto illogica la conclusione circa la insussistenza di qualsivoglia base probatoria del (solo allegato) motivo scatenante della vicenda, la lamentata lesione subita da AR in occasione dell'iniziale alterco con l'esercente che poi ha presentato querela. A fronte di generiche dichiarazioni di testimoni variamente interessati (per vincolo familiare o per risalente amicizia) sulle conseguenze del colpo ricevuto dall'imputato, la mancanza di qualsivoglia riscontro non solo di accessi a pronto soccorso o dell'acquisto di medicinali ma altresì di eventuale attività lavorativa perduta (non è stato nemmeno provato se e quale lavoro il AR svolgesse all'epoca) si risolve in una carenza difensiva (nonostante tale aspetto fosse stato evidenziato nella sentenza di primo grado, come sottolineato a pg.3 di quella di secondo) che travolge ogni credibilità dell'assunto difensivo e che legittima il sospetto, adombrato nella sentenza, che in realtà la giustificazione addotta sia un mero espediente tardivo per giustificare il pretesto cui si è ricorsi per avviare l'attività estorsiva. 4.2 Immune da critiche è altresì ogni considerazione in ordine alla illiceità della pretesa economica ed alla consumazione del reato nonostante il pagamento .controllato' (in tal senso Sez. 2, n. 27601 del 19/06/2009 Gandolfi Rv. 244671 - 01), nonché la valutazione della arbitrarietà della pretesa azionata, per diverse migliaia di euro a fronte di un danno indimostrato. Corretto corollario di tali premesse è quindi la confutazione delle difese basate sulla derubricazione del fatto da estorsione a `ragion fattasi': esse non possono fondarsi su una pretesa irrealistica o solamente auto-assertiva (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Filardo Rv. 280027 - 02) come dimostrato dalla progressiva escalation delle richieste, di per sé dimostrativa della fittizietà delle stesse da parte di chi (Di IL EL) non può nemmeno ritagliarsi il ruolo di mediatore ignaro e neutro rispetto ad una vertenza tra terzi. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, va aggiunto che non è consentito il primo motivo formulato da AR che, per contro, appunta tutta la responsabilità sul Di IL, qualificato come falsus procurator o mediatore-traditore, per aver ecceduto il mandato. Non consentito, in particolare, in quanto sollevato per la prima volta in questa sede. Invero, in questa ipotesi non viene in rilievo soltanto il principio devolutivo, già di per sé assorbente ed autonomamente risolutivo, ma anche l'esigenza di un esame nel merito della questione, assolutamente necessario per una corretta individuazione del fatto al quale si riferisce la norma giuridica di cui si discute l'applicazione (Sez. 3, n. 45314 del 04/10/2023 Scaglione Rv. 285335 - 01; Sez. 2, n. 26721 del 26/04/2023 Bevilacqua Rv. 284768 - 02). Proponendo in questa sede per la prima volta una ricostruzione della vicenda che implica un vaglio del fatto, non avvenuto in questi termini nelle fasi proprie, la difesa dell'imputato 'forza' il sistema, pretendendo da questa Corte l'esercizio di una funzione che non le è attribuita. 4.3 Ancora, del tutto adeguate appaiono le giustificazioni addotte in motivazione (pg.4) sui plurimi elementi che giustificano l'applicazione dell'aggravante di cui all'art.416 bis 1 c.p., poiché la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso non è esclusa dal fatto che la vittima delle minacce abbia assunto un atteggiamento "dialettico" o dialogante rispetto alle ingiuste richieste, ciò non determinando il venir meno della portata intimidatoria delle stesse (Sez. 2, n. 6683 del 12/01/2023 Bloise Rv. 284392 - 01). D'altronde, in tal senso, è significativo l'invito minaccioso rivolto dal AR a CO ad "andare a vedere chi è Di IL", consapevole dell'effetto che avrebbe avuto nell'ambiente della Capitale il riferimento a consorterie (i Casamonica, i Di IL) che negli ultimi anni hanno preso piede, fino a spadroneggiare, e che non esitano ad utilizzare i social per diffondere la propria nomea, al fine di espandere la propria area di azione ed aura di potere (Sez. 2, n. 34786 del 31/05/2023 Gabriele Rv. 284950 - 01). 5. Non consentito è pure l'ultimo motivo del ricorso AR, concernente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. È noto infatti che il trattamento sanzionatorio - comprensivo della applicazione e comparazione delle circostanze - rientri nelle attribuzioni esclusive del giudice di merito, essendo esercizio di un potere discrezionale che trova nella motivazione la propria giustificazione. In sede di legittimità è invece consentito esclusivamente valutare se il giudice, nell'uso di quel potere, si sia attenuto a corretti criteri logico-giuridici e abbia motivato adeguatamente il proprio convincimento. Nella sentenza impugnata viene congruamente evidenziata la assenza di elementi valorizzabili, in linea con l'orientamento consolidato per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'ari. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). 6. Per queste ragioni, i ricorsi sono inammissibili. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 27 febbraio 2024 Il Con igliere relatore lp-Presidente