TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 12/12/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4282/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. DO BO Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 10/12/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 30/9/2025 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato ROMANO ZIPOLINI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Pisana n.69, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«Voglia il Tribunale adito: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato tra e in OR (LU),il 9.9.1990, con atto trascritto Parte_2 Parte_1 presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di OR, al n. 139, parte II, Serie A, dell'anno 1990. Ordinare la trascrizione dell'emanando provvedimento al competente Ufficiale dello Stato civile». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in OR (LU) il 9/9/1990, dal quale sono nati i due figli e Per_1 Per_2 entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
1 Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'interesse dei coniugi e dei figli, maggiorenni ed economicamente autosufficienti, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e n OR (LU) in data 9/9/1990, debitamente trascritto nel Registro degli Parte_2
Atti di Matrimonio del Comune di OR (LU) all'Atto Numero 139, Parte 2, Serie A, Ufficio 1, dell'Anno 1990; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OR (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 10/12/2025.
Il Presidente estensore
DO BO
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. DO BO Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 10/12/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 30/9/2025 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato ROMANO ZIPOLINI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Pisana n.69, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«Voglia il Tribunale adito: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato tra e in OR (LU),il 9.9.1990, con atto trascritto Parte_2 Parte_1 presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di OR, al n. 139, parte II, Serie A, dell'anno 1990. Ordinare la trascrizione dell'emanando provvedimento al competente Ufficiale dello Stato civile». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in OR (LU) il 9/9/1990, dal quale sono nati i due figli e Per_1 Per_2 entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
1 Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'interesse dei coniugi e dei figli, maggiorenni ed economicamente autosufficienti, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e n OR (LU) in data 9/9/1990, debitamente trascritto nel Registro degli Parte_2
Atti di Matrimonio del Comune di OR (LU) all'Atto Numero 139, Parte 2, Serie A, Ufficio 1, dell'Anno 1990; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OR (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 10/12/2025.
Il Presidente estensore
DO BO
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
2