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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/10/2025, n. 4668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4668 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6828/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Tania Vettore Giudice
dott.ssa AR Vittoria VA Giudice rel. ed est.
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6828/2025 R.G. promossa con ricorso depositato da:
, nata a [...], il [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa, dall'Avv. Valentina
Calzavara del Foro di Venezia (pec: presso il cui Email_1
studio – sito in Dolo, via Mazzini, n.15 - è elettivamente domiciliata;
- ricorrente -
contro nato a [...], il [...], (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Linda Recchimuzzi del Foro di Milano (pec: , Email_2
presso il cui studio – sito in Milano, Via Tunisia, n. 42 – è elettivamente domiciliata;
- resistente -
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Venezia.
-interveniente necessario-
Oggetto: Modifica condizioni di divorzio.
Conclusioni delle parti: rassegnate all'udienza del 10.06.2025 che di seguito si riproducono: N. R.G. 6828/2025
“-Ferme le statuizioni in materia di affidamento e collocamento del minore , per Per_1
quanto riguarda il regime di frequentazione paterna il minore starà con il padre a week end alternati dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera alle ore 21.00 oltre ai restanti due venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola sino alle ore 18.30 circa, venerdì che il minore trascorrerà con il padre o alternativamente anche con i nonni paterni;
-Le parti concorderanno i periodi di vacanze estive entro il mese di aprile di ogni anno, seguendo preferibilmente la regola dell'alternanza per quanto riguarda la settimana di
Ferragosto. Con riguardo al periodo pasquale, il minore trascorrerà l'intero periodo delle vacanze pasquali – secondo il regime dell'alternanza - con ciascun genitore;
-L'assegno unico spetterà al 100% in via esclusiva alla madre;
-Per quanto riguarda l'assegno di mantenimento, lo stesso verrà corrisposto dal padre nella misura di euro 475,00 mensili oltre a rivalutazione Istat;
-Per quanto riguarda il percorso di supporto psicologico per , il padre presta il Per_1
consenso.”.
Conclusioni del P.M.: non pervenute.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.03.2025, ha adito questo Tribunale, Parte_1
chiedendo di disporre la modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1381/2023 del 12.07.2023 (pubblicata in data 26.07.2023), rassegnando le seguenti conclusioni:
“-Fermo il regime di affidamento condiviso del minor nato a [...] il Persona_2
11/04/2017 ad entrambi i genitori, e il collocamento prevalente dello stesso presso la ma-dre, cui è assegnata la casa familiare di sua proprietà esclusiva, stabilirsi che il minore vedrà e starà con il padre a week end alternati, dal venerdì dall'uscita di scuola, allor-quando i nonni paterni preleveranno il nipote, sino alla domenica sera dopo cena ad ore 20:30, con obbligo del padre di previamente comunicare alla signora a mezzo mail o messaggio il Parte_1
luogo in cui il bambino verrà portato durante i giorni di spettanza.
Durante il periodo natalizio, il figlio trascorrerà ad anni alterni, con ciascun genitore la sera del 24 dicembre, il giorno di Natale e il giorno di Santo Stefano con tempi così scadenzati: la
Vigilia di Natale con il padre, il giorno di Natale, compreso il pranzo di mezzogiorno, con il padre con riaccompagno dalla madre entro le ore 16:00, e il giorno di Santo Stefano con la madre, e viceversa per l'anno successivo. N. R.G. 6828/2025
-I genitori si alterneranno di anno in anno il periodo dal 26 dicembre al 30 dicembre e dal
30 dicembre al 6 gennaio, salvi diversi accordi tra le parti sempre nell'esclusivo interesse del minore;
durante il pe-riodo pasquale, il figlio trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua con il padre e il Lunedì dell'Angelo con la madre, salvi diversi accordi che prenderanno i genitori nell'in-teresse esclusivo del figlio;
per le annuali festività diverse dal Natale si seguirà la regola dell'alternanza tra i genitori. Per le vacanze estive: due settimane anche non consecutive con ciascun genitore che le parti concorderanno entro la fine d Pt_2
di ogni anno, alternando di anno in anno i periodi di spettanza cadenti nel mese di agosto.
-Disporre a carico del signo un assegno a titolo di contributo al mante- Controparte_1
nimento del figli della somma mensile non inferiore ad euro 600,00, oltre rivalu- Per_1
tazione Istat, o altra somma che sarà ritenuta di giustizia agli esiti dell'accertamento in ordine ai reali redditi delle Parti, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del
Tribunale di Venezia.
-Disporre che l'assegno unico universale venga corrisposto in via esclusiva e al 100% alla madre, signor ”. Parte_1
Si costituiva in giudizio il sig. opponendosi alle richieste avversarie e Controparte_1
chiedendo l'emissione di provvedimenti diversi da quelli richiesti dalla ricorrente aventi il medesimo oggetto.
All'udienza di prima comparizione delle parti del 10.06.2025, queste raggiungevano un accordo, precisando, dunque, congiuntamente le loro conclusioni (come riportate in epigrafe), sicché la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M. riservandosi all'esito la decisione.
Il P.M., intervenuto in giudizio, non ha tuttavia rassegnato le sue conclusioni.
Ritenuto di dover procedere alla decisione a fronte del mero intervento del P.M. nel presente giudizio, il Collegio ritiene che le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti possano trovare accoglimento.
Ritiene il Collegio che non ci siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti,
espressione della concorde volontà di queste ultime.
Per quanto non modificato, continueranno a trovare applicazione le statuizioni di cui alla sentenza n. 1381/2023 del 12.07.2023 (pubblicata il 26.07.2023) emessa dal Tribunale di
Venezia.
In considerazione della natura della controversia e dell'accordo raggiunto tra le parti, va disposta la compensazione delle spese del procedimento. N. R.G. 6828/2025
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dispone che le condizioni di divorzio di cui alla sentenza di questo Tribunale
n. 1381/2023 del 12.07.2023 (pubblicata in data 26.07.2023), vengano modificate nei termini indicati in parte motiva, da intendersi qui integralmente richiamati;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 16.09.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa AR Vittoria VA
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Tania Vettore Giudice
dott.ssa AR Vittoria VA Giudice rel. ed est.
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6828/2025 R.G. promossa con ricorso depositato da:
, nata a [...], il [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa, dall'Avv. Valentina
Calzavara del Foro di Venezia (pec: presso il cui Email_1
studio – sito in Dolo, via Mazzini, n.15 - è elettivamente domiciliata;
- ricorrente -
contro nato a [...], il [...], (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Linda Recchimuzzi del Foro di Milano (pec: , Email_2
presso il cui studio – sito in Milano, Via Tunisia, n. 42 – è elettivamente domiciliata;
- resistente -
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Venezia.
-interveniente necessario-
Oggetto: Modifica condizioni di divorzio.
Conclusioni delle parti: rassegnate all'udienza del 10.06.2025 che di seguito si riproducono: N. R.G. 6828/2025
“-Ferme le statuizioni in materia di affidamento e collocamento del minore , per Per_1
quanto riguarda il regime di frequentazione paterna il minore starà con il padre a week end alternati dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera alle ore 21.00 oltre ai restanti due venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola sino alle ore 18.30 circa, venerdì che il minore trascorrerà con il padre o alternativamente anche con i nonni paterni;
-Le parti concorderanno i periodi di vacanze estive entro il mese di aprile di ogni anno, seguendo preferibilmente la regola dell'alternanza per quanto riguarda la settimana di
Ferragosto. Con riguardo al periodo pasquale, il minore trascorrerà l'intero periodo delle vacanze pasquali – secondo il regime dell'alternanza - con ciascun genitore;
-L'assegno unico spetterà al 100% in via esclusiva alla madre;
-Per quanto riguarda l'assegno di mantenimento, lo stesso verrà corrisposto dal padre nella misura di euro 475,00 mensili oltre a rivalutazione Istat;
-Per quanto riguarda il percorso di supporto psicologico per , il padre presta il Per_1
consenso.”.
Conclusioni del P.M.: non pervenute.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.03.2025, ha adito questo Tribunale, Parte_1
chiedendo di disporre la modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1381/2023 del 12.07.2023 (pubblicata in data 26.07.2023), rassegnando le seguenti conclusioni:
“-Fermo il regime di affidamento condiviso del minor nato a [...] il Persona_2
11/04/2017 ad entrambi i genitori, e il collocamento prevalente dello stesso presso la ma-dre, cui è assegnata la casa familiare di sua proprietà esclusiva, stabilirsi che il minore vedrà e starà con il padre a week end alternati, dal venerdì dall'uscita di scuola, allor-quando i nonni paterni preleveranno il nipote, sino alla domenica sera dopo cena ad ore 20:30, con obbligo del padre di previamente comunicare alla signora a mezzo mail o messaggio il Parte_1
luogo in cui il bambino verrà portato durante i giorni di spettanza.
Durante il periodo natalizio, il figlio trascorrerà ad anni alterni, con ciascun genitore la sera del 24 dicembre, il giorno di Natale e il giorno di Santo Stefano con tempi così scadenzati: la
Vigilia di Natale con il padre, il giorno di Natale, compreso il pranzo di mezzogiorno, con il padre con riaccompagno dalla madre entro le ore 16:00, e il giorno di Santo Stefano con la madre, e viceversa per l'anno successivo. N. R.G. 6828/2025
-I genitori si alterneranno di anno in anno il periodo dal 26 dicembre al 30 dicembre e dal
30 dicembre al 6 gennaio, salvi diversi accordi tra le parti sempre nell'esclusivo interesse del minore;
durante il pe-riodo pasquale, il figlio trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua con il padre e il Lunedì dell'Angelo con la madre, salvi diversi accordi che prenderanno i genitori nell'in-teresse esclusivo del figlio;
per le annuali festività diverse dal Natale si seguirà la regola dell'alternanza tra i genitori. Per le vacanze estive: due settimane anche non consecutive con ciascun genitore che le parti concorderanno entro la fine d Pt_2
di ogni anno, alternando di anno in anno i periodi di spettanza cadenti nel mese di agosto.
-Disporre a carico del signo un assegno a titolo di contributo al mante- Controparte_1
nimento del figli della somma mensile non inferiore ad euro 600,00, oltre rivalu- Per_1
tazione Istat, o altra somma che sarà ritenuta di giustizia agli esiti dell'accertamento in ordine ai reali redditi delle Parti, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del
Tribunale di Venezia.
-Disporre che l'assegno unico universale venga corrisposto in via esclusiva e al 100% alla madre, signor ”. Parte_1
Si costituiva in giudizio il sig. opponendosi alle richieste avversarie e Controparte_1
chiedendo l'emissione di provvedimenti diversi da quelli richiesti dalla ricorrente aventi il medesimo oggetto.
All'udienza di prima comparizione delle parti del 10.06.2025, queste raggiungevano un accordo, precisando, dunque, congiuntamente le loro conclusioni (come riportate in epigrafe), sicché la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M. riservandosi all'esito la decisione.
Il P.M., intervenuto in giudizio, non ha tuttavia rassegnato le sue conclusioni.
Ritenuto di dover procedere alla decisione a fronte del mero intervento del P.M. nel presente giudizio, il Collegio ritiene che le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti possano trovare accoglimento.
Ritiene il Collegio che non ci siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti,
espressione della concorde volontà di queste ultime.
Per quanto non modificato, continueranno a trovare applicazione le statuizioni di cui alla sentenza n. 1381/2023 del 12.07.2023 (pubblicata il 26.07.2023) emessa dal Tribunale di
Venezia.
In considerazione della natura della controversia e dell'accordo raggiunto tra le parti, va disposta la compensazione delle spese del procedimento. N. R.G. 6828/2025
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dispone che le condizioni di divorzio di cui alla sentenza di questo Tribunale
n. 1381/2023 del 12.07.2023 (pubblicata in data 26.07.2023), vengano modificate nei termini indicati in parte motiva, da intendersi qui integralmente richiamati;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 16.09.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa AR Vittoria VA
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero