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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/11/2025, n. 4816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4816 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice OL NO, nella causa iscritta al N. 6011/2025 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall' avv. LUNA Parte_1
ND ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Indirizzo Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. MORREALE AGNELLO GABRIELE ed elettivamente domiciliato presso AVVOCATURA INPS in VIA LAURANA, 59
PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 01/10/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione della pensione di inabilità civile e dei benefici ex art.3, comma 3 l.104/1992, con decorrenza dal 05.07.2024, data della visita di revisione.
Condanna l' alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del CP_1
presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, ivi comprese quelle della fase di A.T.P., per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. LUNA ND, antistatario.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, CP_1
espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, già liquidate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15/04/2025, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione delle prestazioni assistenziali oggetto della sua pretesa
(pensione di inabilità civile e benefici ex art. 3, comma 3, l.104/1992).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l CP_1
chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, e, in via principale, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_2
relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova, e chiedeva in caso di positivo accertamento sanitario, dichiararsi solo la sussistenza del medesimo.
La causa, senza ulteriore istruzione rispetto alla C.T.U. medico legale espletata in fase di A.T.P., ritenuta sufficiente la documentazione medica e le consulenze in atti, veniva rinviata per la decisione a udienza sostituita con note scritte. A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, esaminati gli atti e documenti di causa e le note depositate, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di dispositivo e motivi della decisione.
Il ricorso va accolto, per quanto di ragione.
Orbene, nella specie, il c.t.u. della fase di A.T.P aveva concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione della pensione di inabilità e dei benefici ex art. 3, comma 3,
l.104/1992, essendo invalida nella misura del 80% e non necessitando di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, sin dalla data della visita di revisione, in relazione agli esiti delle seguenti patologie: “Neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale;
Lesione del nervo spinale o accessorio”.
Va condivisa la diagnosi operata dal C.T.U., ma non la valutazione dell'invalidità derivante dalle patologie accertate sulla scorta delle tabelle di legge.
Ed invero, sulla scorta della previsione delle Tabelle di legge, la cui applicazione è obbligatoria per la determinazione dell'invalidità civile e della sua misura, a ciascuna patologia va assegnato un codice tabellare, in via diretta se si tratta di patologia tabellata o eventualmente per analogia ove non tabellata, se essa incida sulla capacità del soggetto. Successivamente, per le patologie concorrenti – che hanno incidenza funzionale sui medesimi organi o apparati – va applicato il calcolo salomonico alle percentuali di invalidità riconosciute per ogni singola patologia (ove non già indicata dalle tabelle la percentuale complessiva da esse derivante, come ad esempio accade per perdita visiva di un occhio e le diverse percentuali di riduzione nell'occhio controlaterale ai codici
5006, 5007 e 5008); in ipotesi di coesistenza poi di queste patologie con altre, va applicato il calcolo riduzionistico in relazione alle percentuali di invalidità delle patologie coesistenti, una delle quali potrebbe essere il risultato dell'applicazione della formula salomonica ad altre concorrenti.
L'applicazione di un codice tabellare a patologia non tabellata per analogia comporta l'applicazione ad essa della medesima percentuale di invalidità prevista – in modo fisso o nell'ambito di un range – per il codice tabellare applicato per analogia, atteso che diversamente il consulente finisce per non applicare le
Tabelle di legge, la cui applicazione, come detto, è invece obbligatoria, attribuendo una propria valutazione e sostituendola a quella delle Tabelle di legge.
Orbene, il C.T.U. non si è attenuto ai criteri e principi come sopra delineati previsti nelle Tabelle di legge, avendo valutato:
“- Neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale, codice 9323:
70%.
- Lesione del nervo spinale o accessorio, per analogia codice 7323: 20%”.
Mentre può condividersi l'applicazione alle neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale del cod. 9323 con applicazione della percentuale fissa prevista da detto codice del 70%, la lesione del nervo spinale
o accessorio va ascritta per analogia al codice 7317 (31% – 40%), applicando la percentuale minima prevista da suddetto codice del 31%.
Dette patologie vanno giudicate concorrenti poiché esplicano incidenza funzionale sul medesimo apparato, con la conseguenza che per esse va applicato il calcolo salomonico, con cui si perviene a una percentuale complessiva di invalidità del 96% (+o- 5% in relazione alla perdita di capacità specifica). Tale misura dell'invalidità può quindi essere aumentata sino al 100%, in relazione al fatto che parte ricorrente si trova in età lavorativa e che le patologie incidono in modo specifico sulla sua capacità lavorativa.
Il C.T.U. – attribuendo erroneamente una percentuale di invalidità inferiore - ha poi errato nel ritenere il ricorrente non meritevole del riconoscimento dei benefici ex art.3, comma 3, l.104/1992, considerato che il carcinoma a cellule squamose moderatamente differenziato (G2), infiltrante l'emilingua destra, oggetto di intervento chirurgico comprensivo di tracheostomia temporanea, asportazione del carcinoma squamoso della lingua e linfoadenectomia laterocervicale, ha determinato una compromissione definitiva e irreversibile della capacità di parola del ricorrente, rendendo necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e in quella di relazione.
Non si comprende, del resto, per quale ragione la Commissione medica, all'atto della cui visita nessun miglioramento si era verificato nella condizione di salute di parte ricorrente, abbia revocato le prestazioni già in godimento, dovendosi ricordare che, così come “L'indennità di accompagnamento non può essere revocata se dalla visita di revisione l' non accerti alcun miglioramento dello stato di salute o comunque CP_1
un recupero di guadagno del medesimo.” (Corte di Cassazione ordinanza n.
23752/2020, ribadita anche da ordinanza n. 7032/2023 e ord. 2744/2025) del pari la revoca delle altre prestazioni riconosciute in via amministrativa presuppone l'accertamento di un sostanziale miglioramento delle condizioni di salute dell'assistito.
Il ricorso va, quindi, accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la totale soccombenza dell' e si liquidano in parte dispositiva, così come quelle della CP_1
fase di A.T.P., attesa la decorrenza riconosciuta delle prestazioni sin dalla data della visita di revisione.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 11/11/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 01/10/2025
LA GIUDICE
OL NO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice OL NO, nella causa iscritta al N. 6011/2025 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall' avv. LUNA Parte_1
ND ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Indirizzo Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. MORREALE AGNELLO GABRIELE ed elettivamente domiciliato presso AVVOCATURA INPS in VIA LAURANA, 59
PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 01/10/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione della pensione di inabilità civile e dei benefici ex art.3, comma 3 l.104/1992, con decorrenza dal 05.07.2024, data della visita di revisione.
Condanna l' alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del CP_1
presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, ivi comprese quelle della fase di A.T.P., per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. LUNA ND, antistatario.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, CP_1
espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, già liquidate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15/04/2025, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione delle prestazioni assistenziali oggetto della sua pretesa
(pensione di inabilità civile e benefici ex art. 3, comma 3, l.104/1992).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l CP_1
chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, e, in via principale, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_2
relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova, e chiedeva in caso di positivo accertamento sanitario, dichiararsi solo la sussistenza del medesimo.
La causa, senza ulteriore istruzione rispetto alla C.T.U. medico legale espletata in fase di A.T.P., ritenuta sufficiente la documentazione medica e le consulenze in atti, veniva rinviata per la decisione a udienza sostituita con note scritte. A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, esaminati gli atti e documenti di causa e le note depositate, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di dispositivo e motivi della decisione.
Il ricorso va accolto, per quanto di ragione.
Orbene, nella specie, il c.t.u. della fase di A.T.P aveva concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione della pensione di inabilità e dei benefici ex art. 3, comma 3,
l.104/1992, essendo invalida nella misura del 80% e non necessitando di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, sin dalla data della visita di revisione, in relazione agli esiti delle seguenti patologie: “Neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale;
Lesione del nervo spinale o accessorio”.
Va condivisa la diagnosi operata dal C.T.U., ma non la valutazione dell'invalidità derivante dalle patologie accertate sulla scorta delle tabelle di legge.
Ed invero, sulla scorta della previsione delle Tabelle di legge, la cui applicazione è obbligatoria per la determinazione dell'invalidità civile e della sua misura, a ciascuna patologia va assegnato un codice tabellare, in via diretta se si tratta di patologia tabellata o eventualmente per analogia ove non tabellata, se essa incida sulla capacità del soggetto. Successivamente, per le patologie concorrenti – che hanno incidenza funzionale sui medesimi organi o apparati – va applicato il calcolo salomonico alle percentuali di invalidità riconosciute per ogni singola patologia (ove non già indicata dalle tabelle la percentuale complessiva da esse derivante, come ad esempio accade per perdita visiva di un occhio e le diverse percentuali di riduzione nell'occhio controlaterale ai codici
5006, 5007 e 5008); in ipotesi di coesistenza poi di queste patologie con altre, va applicato il calcolo riduzionistico in relazione alle percentuali di invalidità delle patologie coesistenti, una delle quali potrebbe essere il risultato dell'applicazione della formula salomonica ad altre concorrenti.
L'applicazione di un codice tabellare a patologia non tabellata per analogia comporta l'applicazione ad essa della medesima percentuale di invalidità prevista – in modo fisso o nell'ambito di un range – per il codice tabellare applicato per analogia, atteso che diversamente il consulente finisce per non applicare le
Tabelle di legge, la cui applicazione, come detto, è invece obbligatoria, attribuendo una propria valutazione e sostituendola a quella delle Tabelle di legge.
Orbene, il C.T.U. non si è attenuto ai criteri e principi come sopra delineati previsti nelle Tabelle di legge, avendo valutato:
“- Neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale, codice 9323:
70%.
- Lesione del nervo spinale o accessorio, per analogia codice 7323: 20%”.
Mentre può condividersi l'applicazione alle neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale del cod. 9323 con applicazione della percentuale fissa prevista da detto codice del 70%, la lesione del nervo spinale
o accessorio va ascritta per analogia al codice 7317 (31% – 40%), applicando la percentuale minima prevista da suddetto codice del 31%.
Dette patologie vanno giudicate concorrenti poiché esplicano incidenza funzionale sul medesimo apparato, con la conseguenza che per esse va applicato il calcolo salomonico, con cui si perviene a una percentuale complessiva di invalidità del 96% (+o- 5% in relazione alla perdita di capacità specifica). Tale misura dell'invalidità può quindi essere aumentata sino al 100%, in relazione al fatto che parte ricorrente si trova in età lavorativa e che le patologie incidono in modo specifico sulla sua capacità lavorativa.
Il C.T.U. – attribuendo erroneamente una percentuale di invalidità inferiore - ha poi errato nel ritenere il ricorrente non meritevole del riconoscimento dei benefici ex art.3, comma 3, l.104/1992, considerato che il carcinoma a cellule squamose moderatamente differenziato (G2), infiltrante l'emilingua destra, oggetto di intervento chirurgico comprensivo di tracheostomia temporanea, asportazione del carcinoma squamoso della lingua e linfoadenectomia laterocervicale, ha determinato una compromissione definitiva e irreversibile della capacità di parola del ricorrente, rendendo necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e in quella di relazione.
Non si comprende, del resto, per quale ragione la Commissione medica, all'atto della cui visita nessun miglioramento si era verificato nella condizione di salute di parte ricorrente, abbia revocato le prestazioni già in godimento, dovendosi ricordare che, così come “L'indennità di accompagnamento non può essere revocata se dalla visita di revisione l' non accerti alcun miglioramento dello stato di salute o comunque CP_1
un recupero di guadagno del medesimo.” (Corte di Cassazione ordinanza n.
23752/2020, ribadita anche da ordinanza n. 7032/2023 e ord. 2744/2025) del pari la revoca delle altre prestazioni riconosciute in via amministrativa presuppone l'accertamento di un sostanziale miglioramento delle condizioni di salute dell'assistito.
Il ricorso va, quindi, accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la totale soccombenza dell' e si liquidano in parte dispositiva, così come quelle della CP_1
fase di A.T.P., attesa la decorrenza riconosciuta delle prestazioni sin dalla data della visita di revisione.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 11/11/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 01/10/2025
LA GIUDICE
OL NO