TRIB
Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/10/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALAIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Prima Civile, composto dai magistrati:
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott. Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al N.R.G.V.G. 886/2025 avente per oggetto: ricorso congiunto per la regolamentazione delle condizioni di affidamento e di mantenimento di figli minori nati fuori dal matrimonio, vertente
TRA
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
rappresentati e difesi dall'avv. RI Mauri, giusta procura alle liti, in atti, elettivamente domiciliati come in atti;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 25.06.2025 i ricorrenti dato atto: di aver intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale sono nate le figlie gemelle RI e (il 5.12.2013); che le minori sono Per_1 affette da grave handicap, essendo una cieca ed una sorda;
che le minori, a causa delle gravi patologie, sono collocate, in convenzione con l'ASL, presso l'Istituto “Serafico di Assisi”, unico istituto ove possono trovare adeguate cure e sostegno psicologico;
che il rapporto sentimentale è progressivamente fallito;
che a seguito dell'archiviazione del procedimento instaurato innanzi al
Tribunale per i Minorenni di Salerno, le parti hanno deciso di formalizzare l'accordo in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie minori, hanno chiesto all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti condizioni: “le minori restano affidate ad entrambi
i genitori ma collocate presso il Serafico di Assisi;
le minori manterranno la residenza presso la casa paterna in Angri alla località Taurano, ove si recheranno ogni qualvolta potranno uscire dall'Istituto
Serafico, per il fine settimana o periodi di vacanza;
la madre avrà la possibilità di recarsi presso la casa paterna per incontrare le minori, quando vorrà; le festività, a causa delle gravi disabilità delle minori, verranno trascorse con un genitore o con l'altro o insieme ad entrambi previo accordo;
le somme che le minori percepiscono dall'Inps verranno trattenute dal padre, che le conserverà per garantire un futuro più sereno alle bambine, quando i genitori non ci saranno più; l'assegno unico verrà percepito al 100 % dal padre, che lo utilizzerà per le esigenze delle minori;
il padre farà fronte
a tutte le esigenze delle minori, data la situazione economica della madre.”
Fissata l'udienza del 7.10.2025 innanzi al Giudice rel. designato per la comparizione delle parti,
(giusto decreto presidenziale del 3.07.2025), da celebrarsi mediante lo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le predette hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto ed il procedimento è stato rimesso al Collegio per la decisione.
Orbene, tanto premesso, il ricorso è fondato e va accolto.
Al riguardo, ed in punto di diritto, occorre ricordare che in tema di affidamento dei figli minori è principio generale e fondamentale, valevole anche per i figli nati fuori dal matrimonio, quello di garantire una crescita sana ed equilibrata del minore, con la conseguenza che, ogni provvedimento da adottarsi in suo favore, deve garantire il pieno soddisfacimento del superiore interesse morale e materiale del predetto (Cass. civ. n. 25055/2017).
Ciò posto, nel caso di specie, le condizioni pattuite dalle parti in relazione all'affidamento ed al mantenimento delle figlie minori e (nate a Salerno il 5.12.2013) di cui al ricorso Persona_2 Per_1 congiunto, sottoscritto dalle medesime, essendo conformi al suddetto principio generale e, dunque, non in contrasto con le norme imperative, possono essere recepite nei termini indicati nell'atto introduttivo.
Spese di lite irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, pronunciando nella controversia come innanzi proposta, così dispone:
accoglie il ricorso congiunto sottoscritto dalle parti, alle condizioni pattuite dalle medesime, in relazione all'affidamento ed al mantenimento delle figlie minori gemelle RI e (nate a Per_1
Salerno il 5.12.2013), per come confermate mediante il deposito telematico delle note di trattazione scritta, in atti;
spese di lite irripetibili.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 9.10.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALAIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Prima Civile, composto dai magistrati:
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott. Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al N.R.G.V.G. 886/2025 avente per oggetto: ricorso congiunto per la regolamentazione delle condizioni di affidamento e di mantenimento di figli minori nati fuori dal matrimonio, vertente
TRA
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
rappresentati e difesi dall'avv. RI Mauri, giusta procura alle liti, in atti, elettivamente domiciliati come in atti;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 25.06.2025 i ricorrenti dato atto: di aver intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale sono nate le figlie gemelle RI e (il 5.12.2013); che le minori sono Per_1 affette da grave handicap, essendo una cieca ed una sorda;
che le minori, a causa delle gravi patologie, sono collocate, in convenzione con l'ASL, presso l'Istituto “Serafico di Assisi”, unico istituto ove possono trovare adeguate cure e sostegno psicologico;
che il rapporto sentimentale è progressivamente fallito;
che a seguito dell'archiviazione del procedimento instaurato innanzi al
Tribunale per i Minorenni di Salerno, le parti hanno deciso di formalizzare l'accordo in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie minori, hanno chiesto all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti condizioni: “le minori restano affidate ad entrambi
i genitori ma collocate presso il Serafico di Assisi;
le minori manterranno la residenza presso la casa paterna in Angri alla località Taurano, ove si recheranno ogni qualvolta potranno uscire dall'Istituto
Serafico, per il fine settimana o periodi di vacanza;
la madre avrà la possibilità di recarsi presso la casa paterna per incontrare le minori, quando vorrà; le festività, a causa delle gravi disabilità delle minori, verranno trascorse con un genitore o con l'altro o insieme ad entrambi previo accordo;
le somme che le minori percepiscono dall'Inps verranno trattenute dal padre, che le conserverà per garantire un futuro più sereno alle bambine, quando i genitori non ci saranno più; l'assegno unico verrà percepito al 100 % dal padre, che lo utilizzerà per le esigenze delle minori;
il padre farà fronte
a tutte le esigenze delle minori, data la situazione economica della madre.”
Fissata l'udienza del 7.10.2025 innanzi al Giudice rel. designato per la comparizione delle parti,
(giusto decreto presidenziale del 3.07.2025), da celebrarsi mediante lo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le predette hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto ed il procedimento è stato rimesso al Collegio per la decisione.
Orbene, tanto premesso, il ricorso è fondato e va accolto.
Al riguardo, ed in punto di diritto, occorre ricordare che in tema di affidamento dei figli minori è principio generale e fondamentale, valevole anche per i figli nati fuori dal matrimonio, quello di garantire una crescita sana ed equilibrata del minore, con la conseguenza che, ogni provvedimento da adottarsi in suo favore, deve garantire il pieno soddisfacimento del superiore interesse morale e materiale del predetto (Cass. civ. n. 25055/2017).
Ciò posto, nel caso di specie, le condizioni pattuite dalle parti in relazione all'affidamento ed al mantenimento delle figlie minori e (nate a Salerno il 5.12.2013) di cui al ricorso Persona_2 Per_1 congiunto, sottoscritto dalle medesime, essendo conformi al suddetto principio generale e, dunque, non in contrasto con le norme imperative, possono essere recepite nei termini indicati nell'atto introduttivo.
Spese di lite irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, pronunciando nella controversia come innanzi proposta, così dispone:
accoglie il ricorso congiunto sottoscritto dalle parti, alle condizioni pattuite dalle medesime, in relazione all'affidamento ed al mantenimento delle figlie minori gemelle RI e (nate a Per_1
Salerno il 5.12.2013), per come confermate mediante il deposito telematico delle note di trattazione scritta, in atti;
spese di lite irripetibili.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 9.10.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire