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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. III, sentenza 13/01/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 17/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 3, riunita in udienza il
14/04/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DETTORI GIANLUIGI, Presidente
DE NI SERGIO, RE
CAGNOLI LUISA ANNA, Giudice
in data 14/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 320/2024 depositato il 20/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 127/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SASSARI sez. 1
e pubblicata il 23/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW9013501466 2020 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW9013501466 2020 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW9013501466 2020 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW9013501466 2020 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW9013501466 2020 IRAP 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 50/2025 depositato il 15/04/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Chiede all'Ill.ma Commissione Tributaria Regionale adìta:
che venga dichiarata cessata la materia del contendere con la compensazione delle spese.
Resistente/Appellato: Chiede che venga dichiarata cessata la materia del contendere, compensando le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, il contribuente Ricorrente_1 ha proposto appello per conseguire la riforma della decisione emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di SASSARI l'11 novembre
2022, iscritta al n°127/2023 con la quale era stato rigettato il ricorso originariamente depositato in quella sede dal medesimo appellante per conseguire l'annullamento dell' epigrafato avviso di accertamento cartella emessa a suo carico dalla Direzione Provinciale di SASSARI dell'Agenzia delle Entrate (A.D.E.), per conseguire il pagamento delle somme dovute dal Ricorrente_1 per l'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (I.R.P.E.F.) le relative addizionali (comunale, e regionale), per l'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), e per l'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (I.R.A.P.), dovute per l'anno di imposta 2015, a seguito della riliquidazione delle predette imposte, operata ex officio dalla indicata Agenzia fiscale, per un debito fiscale complessivo di €92.237,00 (valore dichiarato, e verificato).
Con l'appello depositato il Ricorrente_1 ha chiesto a questa Corte di riformare la sentenza impugnata, annullando l'avviso di accertamento impugnato, con le conseguenziali statuizioni.
La Direzione Provinciale di SASSARI dell'AGENZIA DELLE ENTRATE si è costituita per resistere all'appello depositato, deducendo l'infondatezza dell'appello, e ne ha chiesto il rigetto, e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
Fissata quindi dal Presidente di questa Sezione l'udienza del 23 dicembre 2024 per decidere sulla istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata dal contribuente, la Corte accoglieva l'istanza, con la seguente motivazione:
Ritenuto che sussistono i presupposti di legge per la concessione dell'invocata sospensione, avuto riguardo da un lato alla apparente fondatezza delle doglianze (fumus) che devono comunque essere sottoposte al vaglio del giudizio di merito previo compiuto contraddittorio tra le parti, e che dall'altro l'importo ingiunto – comparato alla documentata condizione economica del ricorrente – consente di ritenere sussistente (periculum in mora) un danno concreto dall'esecuzione anche parziale della sentenza impugnata.
Fissata per la trattazione della causa nel merito l'udienza del 23 dicembre 2024, le parti costituite ne chiedevano il differimento, deducendo di avere avviato trattative in sede amministrativa, per una definizione conciliata della lite.
Rinviata quindi la trattazione della causa, nell'odierna udienza le parti, video collegate con il Collegio decidente in modalità telematica, hanno chiesto a questa Corte di dichiarare cessata la materia del contendere, compensando integralmente le spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nelle more della trattazione di questo giudizio, le parti costituite hanno conseguito un accordo, definendo la lite in sede amministrativa, ed hanno chiesto a questa Corte di dichiarare cessata la materia del contendere. In accoglimento delle concordi conclusioni formulate dalle parti costituite, deve essere quindi dichiarata cessata fra le parti la materia del contendere, compensando integralmente fra le medesime parti le spese di lite.
P.Q.M.
DICHIARA cessata tra le parti la materia del contendere, compensando le spese del giudizio. Cagliari -
Sassari, 14 aprile 2025. Il Giudice relatore Il Presidente (Dr. Sergio De Nicola) (Dr. Gianluigi Dettori)
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 3, riunita in udienza il
14/04/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DETTORI GIANLUIGI, Presidente
DE NI SERGIO, RE
CAGNOLI LUISA ANNA, Giudice
in data 14/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 320/2024 depositato il 20/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 127/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SASSARI sez. 1
e pubblicata il 23/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW9013501466 2020 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW9013501466 2020 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW9013501466 2020 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW9013501466 2020 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW9013501466 2020 IRAP 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 50/2025 depositato il 15/04/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Chiede all'Ill.ma Commissione Tributaria Regionale adìta:
che venga dichiarata cessata la materia del contendere con la compensazione delle spese.
Resistente/Appellato: Chiede che venga dichiarata cessata la materia del contendere, compensando le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, il contribuente Ricorrente_1 ha proposto appello per conseguire la riforma della decisione emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di SASSARI l'11 novembre
2022, iscritta al n°127/2023 con la quale era stato rigettato il ricorso originariamente depositato in quella sede dal medesimo appellante per conseguire l'annullamento dell' epigrafato avviso di accertamento cartella emessa a suo carico dalla Direzione Provinciale di SASSARI dell'Agenzia delle Entrate (A.D.E.), per conseguire il pagamento delle somme dovute dal Ricorrente_1 per l'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (I.R.P.E.F.) le relative addizionali (comunale, e regionale), per l'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), e per l'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (I.R.A.P.), dovute per l'anno di imposta 2015, a seguito della riliquidazione delle predette imposte, operata ex officio dalla indicata Agenzia fiscale, per un debito fiscale complessivo di €92.237,00 (valore dichiarato, e verificato).
Con l'appello depositato il Ricorrente_1 ha chiesto a questa Corte di riformare la sentenza impugnata, annullando l'avviso di accertamento impugnato, con le conseguenziali statuizioni.
La Direzione Provinciale di SASSARI dell'AGENZIA DELLE ENTRATE si è costituita per resistere all'appello depositato, deducendo l'infondatezza dell'appello, e ne ha chiesto il rigetto, e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
Fissata quindi dal Presidente di questa Sezione l'udienza del 23 dicembre 2024 per decidere sulla istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata dal contribuente, la Corte accoglieva l'istanza, con la seguente motivazione:
Ritenuto che sussistono i presupposti di legge per la concessione dell'invocata sospensione, avuto riguardo da un lato alla apparente fondatezza delle doglianze (fumus) che devono comunque essere sottoposte al vaglio del giudizio di merito previo compiuto contraddittorio tra le parti, e che dall'altro l'importo ingiunto – comparato alla documentata condizione economica del ricorrente – consente di ritenere sussistente (periculum in mora) un danno concreto dall'esecuzione anche parziale della sentenza impugnata.
Fissata per la trattazione della causa nel merito l'udienza del 23 dicembre 2024, le parti costituite ne chiedevano il differimento, deducendo di avere avviato trattative in sede amministrativa, per una definizione conciliata della lite.
Rinviata quindi la trattazione della causa, nell'odierna udienza le parti, video collegate con il Collegio decidente in modalità telematica, hanno chiesto a questa Corte di dichiarare cessata la materia del contendere, compensando integralmente le spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nelle more della trattazione di questo giudizio, le parti costituite hanno conseguito un accordo, definendo la lite in sede amministrativa, ed hanno chiesto a questa Corte di dichiarare cessata la materia del contendere. In accoglimento delle concordi conclusioni formulate dalle parti costituite, deve essere quindi dichiarata cessata fra le parti la materia del contendere, compensando integralmente fra le medesime parti le spese di lite.
P.Q.M.
DICHIARA cessata tra le parti la materia del contendere, compensando le spese del giudizio. Cagliari -
Sassari, 14 aprile 2025. Il Giudice relatore Il Presidente (Dr. Sergio De Nicola) (Dr. Gianluigi Dettori)