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17 aprile 1994
17 aprile 1994
Art. 3. Clausola compromissoria 1. L' articolo 808 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 808 (Clausola compromissoria). - Le parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri, purche' si tratti di controversie che possono formare oggetto di compromesso. La clausola compromissoria deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso ai sensi dell'articolo 807, commi primo e secondo.
Le controversie di cui all'articolo 409 possono essere decise da arbitri solo se cio' sia previsto nei contratti e accordi collettivi di lavoro purche' cio' avvenga, a pena di nullita', senza pregiudizio della facolta' delle parti di adire l'autorita' giudiziaria. La clausola compromissoria contenuta in contratti o accordi collettivi o in contratti individuali di lavoro e' nulla ove autorizzi gli arbitri a pronunciare secondo equita' ovvero dichiari il lodo non impugnabile.
La validita' della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce; tuttavia, il potere di stipulare il contratto comprende il potere di convenire la clausola compromissoria".
"Art. 808 (Clausola compromissoria). - Le parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri, purche' si tratti di controversie che possono formare oggetto di compromesso. La clausola compromissoria deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso ai sensi dell'articolo 807, commi primo e secondo.
Le controversie di cui all'articolo 409 possono essere decise da arbitri solo se cio' sia previsto nei contratti e accordi collettivi di lavoro purche' cio' avvenga, a pena di nullita', senza pregiudizio della facolta' delle parti di adire l'autorita' giudiziaria. La clausola compromissoria contenuta in contratti o accordi collettivi o in contratti individuali di lavoro e' nulla ove autorizzi gli arbitri a pronunciare secondo equita' ovvero dichiari il lodo non impugnabile.
La validita' della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce; tuttavia, il potere di stipulare il contratto comprende il potere di convenire la clausola compromissoria".
Commentario • 1
- 1. L'arbitrato nelle controversie immobiliariAlessandro Moscatelli · https://www.diritto.it/ · 8 novembre 2017 · 2.112599
[…] Le cose sono cambiate a seguito della riforma apportata dall'art. 3 della legge 5 gennaio 1994 n. 25, in virtù della quale l'autonomia della clausola compromissoria risulta legislativamente sancita, disponendo il terzo comma dell'art. 808 c.p.c. che “la validità della compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce; tuttavia il potere di stipulare il contratto comprende il potere di convenire la clausola compromissoria.” Si deve inoltre rilevare che la Suprema Corte di Cassazione, sez. […]
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Giurisprudenza • 8
- 1. TAR Catania, sez. II, sentenza 16/02/2023, n. 496Provvedimento: […] In punto di diritto il ricorrente ha osservato, in sintesi, quanto segue: a) secondo quanto disposto dagli artt. 3 della legge regionale n. 25/1994 e 3 della Circolare Assessoriale n. 239/1997, il soggetto che richiede il nulla-osta deve comprovare la disponibilità degli immobili facenti parte dell'azienda agricola, documentando tale disponibilità ai sensi del D.P.R. n. 130/1994; b) mediante nota in data 30 agosto 1999 la società in accomandita semplice ha affermato di essere subentrata, […]Leggi di più...
- revoca dei nulla-osta·
- responsabilità amministrativa·
- omessa comunicazione di avvio del procedimento·
- società in accomandita semplice·
- risarcimento danni·
- impresa familiare·
- regolarizzazione società di fatto·
- nesso di causalità·
- illecito aquiliano·
- nulla-osta per attività agrituristica·
- art. 1227 c.c.