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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 29/10/2025, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3724/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente e Relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
pronuncia
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. r.g. 3724/2025 promosso da:
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), entrambi con il patrocinio dell'avv. TOMEI EMANUELA C.F._2
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
§
pagina 1 di 5 I ricorrenti esponevano che con decreto di accoglimento n. cronol. 3426/2020 depositato dal
Tribunale di Modena in data 09/06/2020 (R.G. 1155/2020), le parti ottenevano la regolamentazione congiunta dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei figli nati al di fuori del matrimonio, che fra le altre condizioni, prevedeva la collocazione dei figli presso il padre,
anche ai fini della residenza, la previsione di un calendario di frequentazione dei figli con i genitori impostato sulla pari-temporalità e la previsione del regime del mantenimento diretto dei minori, con il contribuito al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% per ciascun genitore.
Con ricorso del 02/10/2025 le parti hanno dato atto che sono intervenuti giustificati motivi che rendono necessaria la modifica delle predette condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, dovuti in particolare ad un deterioramento dei rapporti del padre con i figli minori. I ricorrenti, pertanto, hanno domandato congiuntamente modificarsi le statuizioni del predetto decreto, in particolare chiedendo il recepimento delle seguenti nuove condizioni:
“Affido: l'affido rimarrà condiviso ma i minori e trasferiranno la propria Per_1 Per_2
residenza dalla madre, in Vignola Via Resistenza 637
Diritto di vista: Il padre, per propria scelta stante il rapporto difficile con i minori, vedr Per_2
e un week end al mese indicativamente il primo week end di ogni mese, resta inteso che Per_1
in caso di necessità, impedimenti, entrambe le parti potranno, di comune accordo, mutare il suddetto weekend.
Durante le vacanze natalizie i minori trascorreranno col padre il giorno di Natale o della Vigilia
in via alternata di anno in anno;
durante le vacanze pasquali i minori trascorreranno col padre il giorno di Pasqua o dell'Angelo in via alternata di anno in anno, durate le ferie estive i minori pagina 2 di 5 trascorreranno col padre una settimana nel luogo di villeggiatura da lui scelto previa comunicazione del luogo e della settimana prescelta alla madre entro il 30.4 di ogni anno
Mantenimento a modifica del ricorso tutt'ora vigente, il padre, considerato la modalità del diritto di vista così come sopra specificato provvederà a corrispondere alla sig.ra € 650 Pt_2
complessivi (325 € a minore) rivalutabili secondo gli indici Istat ogni tre anni. .
Il pagamento verrà effettuato entro il periodo dal 15 al 20 di ogni mese e non oltre, tenendo conto dei tempi di accredito dello stipendio de Pt_1
Oltre al 50 % delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Modena, già in possesso delle parti.
La sig.ra si impegna settimanalmente a presentare via mail e whatsapp le spese Pt_2
straordinarie che non richiedono il preventivo accordo ed il sig. provvederà senza Pt_1
indugio a corrisponderle a mezzo bonifico bancario tra il 15 ed il 20 del mese successivo.
La sig.ra si impegna a comunicare al sig. , qualora dovesse ricevere dei bonus Pt_2 Pt_1
statali o pubblici riferiti ai figli per attività extra scolastiche o altro, che tali spese non dovranno essere da lui corrisposte.
Per quanto riguarda l'assegno unico, sino ad oggi percepito esclusivamente dal sig. Pt_1
verrà percepito per intero dalla sig.r a partire dal mese di ottobre, per l'intera quota. Pt_2
Le parti sottoscrivendo il presente ricorso stabiliscono che ogni altro accordo pendente (casa in locazione, mobili, caparra ecc.) deve essere inteso definito e che ciascuna nulla avrà più da pretendere dall'altra, relativamente a questa posizione.
Rilascio dei documenti di identità e/o passaporto
Le parti convengono concordemente acché gli stessi prestino reciprocamente l'assenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio anche pe . Per_1 Per_2
pagina 3 di 5 Altre pattuizioni
I ricorrenti dichiarano che le spese legali relative al presente procedimento saranno tra gli stessi ripartite al 50%. =
Le parti si obbligano ad adempiere e a dare attuazione ai su estesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione eccezione e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa. =”
Del procedimento è stato ritualmente notiziato il Pubblico Ministero.
§
Il Collegio ritiene che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
Gli accordi riportati sono di conseguenza meritevoli di recepimento da parte del Tribunale.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale:
- in parziale modifica delle condizioni di cui alla Decreto n. 3426/2020 del 09/06/2020, emesso nell'ambito del procedimento RG n. 1155/2020
- recepisce le conclusioni congiunte depositate dalle parti e già riportate in parte motiva;
- conferma nel resto per quanto di ragione;
- spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, in data 22/10/2025
pagina 4 di 5 IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente e Relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
pronuncia
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. r.g. 3724/2025 promosso da:
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), entrambi con il patrocinio dell'avv. TOMEI EMANUELA C.F._2
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
§
pagina 1 di 5 I ricorrenti esponevano che con decreto di accoglimento n. cronol. 3426/2020 depositato dal
Tribunale di Modena in data 09/06/2020 (R.G. 1155/2020), le parti ottenevano la regolamentazione congiunta dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei figli nati al di fuori del matrimonio, che fra le altre condizioni, prevedeva la collocazione dei figli presso il padre,
anche ai fini della residenza, la previsione di un calendario di frequentazione dei figli con i genitori impostato sulla pari-temporalità e la previsione del regime del mantenimento diretto dei minori, con il contribuito al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% per ciascun genitore.
Con ricorso del 02/10/2025 le parti hanno dato atto che sono intervenuti giustificati motivi che rendono necessaria la modifica delle predette condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, dovuti in particolare ad un deterioramento dei rapporti del padre con i figli minori. I ricorrenti, pertanto, hanno domandato congiuntamente modificarsi le statuizioni del predetto decreto, in particolare chiedendo il recepimento delle seguenti nuove condizioni:
“Affido: l'affido rimarrà condiviso ma i minori e trasferiranno la propria Per_1 Per_2
residenza dalla madre, in Vignola Via Resistenza 637
Diritto di vista: Il padre, per propria scelta stante il rapporto difficile con i minori, vedr Per_2
e un week end al mese indicativamente il primo week end di ogni mese, resta inteso che Per_1
in caso di necessità, impedimenti, entrambe le parti potranno, di comune accordo, mutare il suddetto weekend.
Durante le vacanze natalizie i minori trascorreranno col padre il giorno di Natale o della Vigilia
in via alternata di anno in anno;
durante le vacanze pasquali i minori trascorreranno col padre il giorno di Pasqua o dell'Angelo in via alternata di anno in anno, durate le ferie estive i minori pagina 2 di 5 trascorreranno col padre una settimana nel luogo di villeggiatura da lui scelto previa comunicazione del luogo e della settimana prescelta alla madre entro il 30.4 di ogni anno
Mantenimento a modifica del ricorso tutt'ora vigente, il padre, considerato la modalità del diritto di vista così come sopra specificato provvederà a corrispondere alla sig.ra € 650 Pt_2
complessivi (325 € a minore) rivalutabili secondo gli indici Istat ogni tre anni. .
Il pagamento verrà effettuato entro il periodo dal 15 al 20 di ogni mese e non oltre, tenendo conto dei tempi di accredito dello stipendio de Pt_1
Oltre al 50 % delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Modena, già in possesso delle parti.
La sig.ra si impegna settimanalmente a presentare via mail e whatsapp le spese Pt_2
straordinarie che non richiedono il preventivo accordo ed il sig. provvederà senza Pt_1
indugio a corrisponderle a mezzo bonifico bancario tra il 15 ed il 20 del mese successivo.
La sig.ra si impegna a comunicare al sig. , qualora dovesse ricevere dei bonus Pt_2 Pt_1
statali o pubblici riferiti ai figli per attività extra scolastiche o altro, che tali spese non dovranno essere da lui corrisposte.
Per quanto riguarda l'assegno unico, sino ad oggi percepito esclusivamente dal sig. Pt_1
verrà percepito per intero dalla sig.r a partire dal mese di ottobre, per l'intera quota. Pt_2
Le parti sottoscrivendo il presente ricorso stabiliscono che ogni altro accordo pendente (casa in locazione, mobili, caparra ecc.) deve essere inteso definito e che ciascuna nulla avrà più da pretendere dall'altra, relativamente a questa posizione.
Rilascio dei documenti di identità e/o passaporto
Le parti convengono concordemente acché gli stessi prestino reciprocamente l'assenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio anche pe . Per_1 Per_2
pagina 3 di 5 Altre pattuizioni
I ricorrenti dichiarano che le spese legali relative al presente procedimento saranno tra gli stessi ripartite al 50%. =
Le parti si obbligano ad adempiere e a dare attuazione ai su estesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione eccezione e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa. =”
Del procedimento è stato ritualmente notiziato il Pubblico Ministero.
§
Il Collegio ritiene che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
Gli accordi riportati sono di conseguenza meritevoli di recepimento da parte del Tribunale.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale:
- in parziale modifica delle condizioni di cui alla Decreto n. 3426/2020 del 09/06/2020, emesso nell'ambito del procedimento RG n. 1155/2020
- recepisce le conclusioni congiunte depositate dalle parti e già riportate in parte motiva;
- conferma nel resto per quanto di ragione;
- spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, in data 22/10/2025
pagina 4 di 5 IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Riccardo Di Pasquale
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