Art. 29.
Quando un avvocato eserciti cumulativamente le professioni di avvocato e di procuratore, la cancellazione dall'albo dei procuratori da' luogo eziandio alla cancellazione dall'albo degli avvocati.
In caso di sospensione, il Consiglio dell'Ordine delibera sui provvedimenti disciplinari che possono essere opportuni.
Quando un avvocato eserciti cumulativamente le professioni di avvocato e di procuratore, la cancellazione dall'albo dei procuratori da' luogo eziandio alla cancellazione dall'albo degli avvocati.
In caso di sospensione, il Consiglio dell'Ordine delibera sui provvedimenti disciplinari che possono essere opportuni.