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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 17/12/2025, n. 2139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 2139 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice AN MA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4677 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Dadea ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Fabriano (AN), via E. Cialdini n. 42, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione;
OPPONENTI
E
C.F. E PER ESSA QUALE MANDATARIA Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. – P.IVA ), in persona del procuratore CP_2 P.IVA_2 P.IVA_3 speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Formica ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del difensore, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ); Controparte_3 C.F._3
INTIMATO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione tardiva art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 273/2010 su fideiussione
(Cass., SS.UU., n 9479/2023).
Pag. 1 di 10 CONCLUSIONI: per gli opponenti come da note conclusive dell'11 novembre 2025; per Pt_1 come da memoria conclusionale del 21 gennaio 2025. Controparte_1
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec l'11 settembre 2023, e si Pt_1 Parte_2 sono avvalsi del termine di giorni 40 assegnato, con ordinanza del 4 luglio 2023, dal G.E. di questo
Tribunale nella procedura espropriativa mobiliare presso terzi (R.G.Es.Mob. n. 467/2023) e, convenendo in giudizio (attuale creditrice procedente), hanno proposto Controparte_1 opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 273/2010 (non tempestivamente opposto), ivi costituente titolo esecutivo, con il quale – in accoglimento del ricorso all'epoca proposto da conferitaria del ramo d'azienda comprensivo del credito di Controparte_4
incorporante a sua volta conferitaria dell'originaria Controparte_4 Controparte_4 creditrice – la Sezione distaccata di Fabriano di questo Tribunale aveva Controparte_5 ingiunto a e in qualità di fideiussori di (nonché a quest'ultimo Pt_1 Parte_2 Controparte_3 in solido con loro), di pagare senza dilazione la somma di euro 49.413,91 (pari al saldo di tre conti correnti variamente affidati), oltre interessi e spese del monitorio, in virtù di fideiussione generica limitata sottoscritta il 13 luglio 2006.
A fondamento dell'opposizione tardiva – proposta sulla premessa della incontestata qualità di consumatori degli opponenti, in quanto fratello e padre del debitore principale, imprenditore individuale – sono stati dedotti, in sintesi, i seguenti motivi: (i) la carenza di legittimazione attiva del creditore procedente cessionario del credito dalla ricorrente in monitorio Controparte_1
per omessa prova dell'inclusione del credito vantato tra quelli Controparte_4 oggetto di cessione;
(ii) la nullità parziale della fideiussione costituente il titolo della pretesa per violazione della L. n. 287/1990, in quanto conforme allo schema ABI sanzionato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005, con conseguente decadenza dall'azione, non proposta né coltivata dal creditore nei termini di cui all'art. 1957 c.c., invalidamente derogato;
(iii) la nullità dell'art. 6 della medesima fideiussione a mente dell'art. 33, comma 2, lett. t), cod. cons., essendo presuntivamente vessatoria in danno dei consumatori opponenti, in assenza di trattativa individuale, la deroga all'art. 1957 c.c. ivi prevista.
Tanto premesso e dedotto, hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, in via pregiudiziale: sospendere
l'esecuzione, ovvero non concedere la provvisoria esecuzione, del Decreto Ingiuntivo n. 273/10 R.
Ing. emesso dall'ex Tribunale di Ancona – Sezione Distaccata di Fabriano in data 02.11.2010, sussistendo gravi motivi;
in via preliminare: accogliere l'eccezione di carenza di legittimazione
Pag. 2 di 10 attiva della in persona del legale rappresentante p.t. a mezzo della Controparte_1 sua mandataria in persona del legale rappresentante p.t. per i motivi esposti nel CP_2 presente atto e, in particolare nel paragrafo I.B., e per l'effetto revocare in toto il Decreto Ingiuntivo
n. 273/10 R. Ing. emesso dall'ex Tribunale di Ancona – Sezione Distaccata di Fabriano in data
02.11.2010; nel merito: previa declaratoria di nullità parziale della Fideiussione omnibus limitata unica del 13.07.2006, in particolare dell'Art. 6, e di conseguente decadenza dei Sig.ri Parte_1
e dall'impegno fideiussorio ex art. 1957 C.C. per i motivi esposti nel presente atto e, Parte_2 in particolare nei paragrafi II.A. e II.B, dichiarare illegittimo, ingiusto e infondato e, per l'effetto revocare integralmente il Decreto Ingiuntivo n. 273/10 R. Ing. emesso dall'ex Tribunale di Ancona –
Sezione Distaccata di Fabriano in data 02.11.2010, con ogni conseguente statuizione e con vittoria di spese di lite”.
2. Costituitasi in giudizio, ha esposto di essere divenuta titolare del Controparte_1 credito portato dal decreto ingiuntivo opposto in virtù di cessione di crediti in blocco notiziata mediante avviso in G.U. n. 93 dell'8 agosto 2017 e, nel resistere in fatto e diritto all'opposizione tardiva: ha eccepito la nullità della citazione per difetto di notifica all'originaria ricorrente monitoria, con la conseguente decadenza dall'opposizione per infruttuoso decorso del termine di legge;
l'inammissibilità e infondatezza nel merito dei motivi di opposizione avversari.
All'esito delle articolate difese e deduzioni, ha concluso come segue:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per tutte le causali sopra esposte, previa ogni occorrenda declaratoria del caso:
— In via preliminare di rito:
Ritenuta l'insussistenza dei gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c., e comunque il perdurante pericolo di grave pregiudizio nel ritardo nelle more dell'opposizione, già a suo tempo valutato per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 642 c.p.c., già all'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione, RIGETTARE l'avversa domanda di sospensione e CONFERMARE L'ESECUTIVITÀ PROVVISORIA del decreto ingiuntivo n. 273/2010
(n. 595/2010 R.G.Cont., n. 1641 Cron. n. 640/2010 Rep.) emesso in data 02.11.2010 dal Tribunale civile di Ancona – Sezione Distaccata di Fabriano, nei confronti degli odierni opponenti, con ogni conseguente ulteriore statuizione del caso;
— In via pregiudiziale di rito:
Ritenuta e dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione per omessa notifica della citazione al beneficiario dell'ingiunzione e conseguente decorso del relativo termine perentorio di CP_4 legge, esclusa ogni efficacia sanante della costituzione in giudizio dell'esponente, evocato in giudizio in via autonoma quale cessionario del credito a titolo particolare ex art. 111, c. 3, c.p.c., per l'effetto
Pag. 3 di 10 RIGETTARE l'avversa opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 273/2010 (n.
595/2010 R.G.Cont., n. 1641 Cron. n. 640/2010 Rep.) emesso in data 02.11.2010 dal Tribunale civile di Ancona – Sezione Distaccata di Fabriano, con ogni conseguente ulteriore statuizione del caso;
— In via principale di merito:
Ritenute e dichiarate:(a) l'attuale titolarità in capo a del credito de quo, Controparte_1 con i relativi accessori, privilegi e garanzie, e quindi la sua conseguente legittimazione processuale attiva, in forza della validità, efficacia ed opponibilità al debitore della relativa cessione a titolo particolare medio tempore intervenuta da parte di come tale esaustivamente Controparte_4 comprovata con la documentazione in atti;
(b) in ogni caso, il difetto di legittimazione passiva della medesima in relazione alle eventuali avverse domande restitutorie e/o Controparte_1 risarcitorie inerenti ai rapporti contrattuali non oggetto di cessione da parte di e Controparte_4 comunque estranee al credito de quo ed ai relativi accessori, privilegi, garanzie;
(c) la legittimità dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto per la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 633 ss. c.p.c. ed all'art. 50, TUB;
ed in particolare ritenuta la piena sussistenza e la ritualità della prova del credito azionato in sede monitoria dalla e comunque la validità ed efficacia del medesimo CP_4 titolo;
(d) in ragione del giudicato sostanziale originato dalla mancata tempestiva opposizione e considerati i limiti espressi dell'opposizione tardiva facoltizzata da Cass. civ. SS.UU. n. 9479/2023,
e comunque della mancata contestazione degli opponenti nella presente sede, la legittimità e la prova della pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo opposto, in ragione della legittimità e validità della stipula per iscritto e della esecuzione dei relativi contratti, e comunque in ragione della legittimità e validità delle relative pattuizioni scritte delle condizioni normative ed economiche applicate ai detti rapporti, in piena e diligente osservanza della vigente disciplina legale, codicistica
e speciale, e delle convenzioni contrattuali stipulate tra le parti;
(e) la validità, efficacia ed opponibilità della fideiussione bancaria omnibus di euro 50.000,00 sottoscritta in data 13-
04.07.2006 dai sigg.ri e in favore di “ e Parte_2 Parte_1 Controparte_4 nell'interesse del sig. in quanto conforme alla vigente disciplina generale e di Controparte_3 settore nella sua interezza ed in ogni sua clausola, in ragione della rituale, legittima e tempestiva attivazione della Banca nei confronti degli obbligati nei termini di legge e di contratto;
(f) in ragione del giudicato sostanziale originato dalla mancata tempestiva opposizione e considerati i limiti espressi dell'opposizione tardiva facoltizzata da Cass. civ. SS.UU. n. 9479/2023, l'inammissibilità e comunque l'infondatezza in fatto ed in diritto delle avverse eccezioni: (i) di nullità delle contestate clausole della fideiussione per la c.d. “adesione ai modelli ABI” e per violazione dell'art. 2, comma
2, lett. A. l. n. 287/1990 visto il provvedimento di Banca d'Italia n. 55 del 22.05.2005; (ii) di decadenza della garanzia fideiussoria per inosservanza dei termini di attivazione del creditore ex
Pag. 4 di 10 art. 1957, c.c.; (g) in ogni caso, l'infondatezza in fatto ed in diritto delle avverse eccezioni: (i) di nullità delle contestate clausole della fideiussione per violazione delle previsioni del Codice del
Consumo (artt. 33 ss. D.Lgs. 06.09.2005, n. 206, c.d. Codice del Consumo;
(ii) o comunque dei pretesi motivi di invalidità e/o inefficacia delle relative obbligazioni ex adverso dedotti;
per l'effetto, 1) CONFERMARE la validità, legittimità, fondatezza ed efficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 273/2010 (n. 595/2010 R.G.Cont., n. 1641 Cron. n. 640/2010 Rep.) emesso in data
02.11.2010 dal Tribunale civile di Ancona – Sezione Distaccata di Fabriano, in danno degli opponenti, per l'effetto dichiarandolo definitivamente esecutivo, con ogni conseguente ulteriore statuizione del caso;
2) RIGETTARE integralmente l'avversa opposizione e le relative avverse domande di revoca, declaratoria di illegittimità, ingiustizia ed infondatezza del decreto ingiuntivo opposto, di invalidità totale o parziale delle garanzie prestate, di non debenza di somme a favore dell'esponente, di rigetto delle domande monitorie, ovvero qualsivoglia altra ex adverso proposta e
a qualsiasi titolo formulata, per l'assoluta infondatezza in fatto ed in diritto delle relative pretese e/o in ogni caso per l'assoluta carenza di supporto probatorio alle stesse;
— In ogni caso in via principale nel merito: per le motivazioni ed i documenti tutti già esposti e prodotti in sede monitoria e nella odierna sede di cognizione piena ordinaria, per l'effetto CONDANNARE gli opponenti, signori Parte_1
e , come in epigrafe meglio individuati e generalizzati, al pagamento in favore di Parte_2 in giudizio a mezzo della mandataria anch'esse Controparte_1 CP_2 entrambe come in epigrafe meglio individuate e generalizzate — la prima cessionaria a titolo particolare del credito de quo con i relativi accessori, privilegi e garanzie, già di titolarità di
“ — della complessiva somma di euro 49.413,91 Controparte_4
(quarantanovemilaquattrocentotredici/91), comprensiva degli interessi maturati come da contratto sino al 18.03.2009, oltre ai successivi interessi maturati e maturandi al tasso legale ingiunto, anche ex art. 1282 c.c., sino al saldo effettivo ed integrale, ovvero della somma maggiore o minore che apparirà di giustizia;
oltre che delle spese della procedura monitoria liquidate in complessivi euro
1.204,31 (milleduecentoquattro/31), oltre Iva, C.p.a. come per legge
— In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi professionali di lite anche in riferimento al presente giudizio di cognizione ordinaria”.
3. L'altro debitore ingiunto intimato, non si è costituito ed è stato dichiarato Controparte_3 contumace.
4. Respinte l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto, la successiva istanza di revoca della relativa ordinanza e l'istanza di rimessione in termini per l'estensione del
Pag. 5 di 10 contraddittorio alla originaria creditrice, nonché esclusa l'assoggettabilità a mediazione della controversia (in quanto vertente su fideiussione;
cfr. da ultimo Cass., 7 maggio 2024, n. 12290; Cass.,
21 ottobre 2022, n. 31209), la causa – trattata secondo il rito vigente alla data di deposito del ricorso monitorio (cfr. Cass., SS.UU., 1 ottobre 2007, ord. n. 20596) – è stata istruita documentalmente e, all'esito di rinvii finalizzati alle trattative tra le parti, è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 281- sexies, ultimo comma, c.p.c., all'udienza del 18 novembre 2025, previa assegnazione alle parti di termine per scritti conclusivi, ritualmente depositati.
5. L'opposizione va dichiarata inammissibile, secondo le considerazioni che seguono.
Come premesso, il giudizio in esame trae origine dall'assegnazione, da parte del competente Giudice dell'esecuzione, del termine per promuovere l'opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo costituente il titolo esecutivo, in conformità ai principi sanciti da Cass., SS.UU. 6 aprile 2023, n.
9479.
Per quanto in questa sede rileva, la citata sentenza delle Sezioni Unite è finalizzata a dare attuazione al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, come recepiti dall'ordinamento interno, e dalle sentenze interpretative rese dalla
CGUE il 17 maggio 2022, con specifico riferimento all'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo non sia stato opposto e non sia motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole negoziali rilevanti in relazione al credito ingiunto.
Più specificamente, secondo la pronuncia delle Sezioni Unite menzionata, l'opposizione tardiva (ex art. 650 c.p.c.) al decreto ingiuntivo non motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del diritto azionato in via monitoria può riguardare esclusivamente profili di abusività di dette clausole secondo la tutela consumeristica, essendo inammissibile la deduzione di censure ulteriori ed estranee a tale ambito. Invero, l'omessa espressa valutazione, in fase monitoria, circa la qualità di consumatore del debitore ingiunto e circa il rispetto dei suoi diritti, tenuto conto della pregnanza della tutela che l'ordinamento riconosce al consumatore (in quanto contraente negoziale comparativamente debole rispetto al professionista), costituisce ipotesi riconducibile a “caso fortuito o forza maggiore” che consente, previa assegnazione di apposito termine, la proposizione dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c., affinché si esplichi la cognizione piena sugli eventuali profili di vessatorietà del contratto sotteso all'ingiunzione di pagamento, emessa in assenza di contraddittorio.
Ciò sinteticamente considerato, tuttavia, ai fini di causa viene in rilievo che, al netto delle evidenziate peculiarità, l'opposizione tardiva “consumeristica” tratteggiata dalle Sezioni Unite con la menzionata pronuncia non introduce alcuna deroga alle ulteriori disposizioni e ai principi che regolano qualsivoglia opposizione al decreto ingiuntivo, tempestiva ovvero tardiva.
Pag. 6 di 10 Segnatamente, con la sentenza n. 9479/2023 non si è derogato all'art. 645 c.p.c., in base al quale l'atto introduttivo dell'opposizione è notificato “al ricorrente” nei modi di cui all'art. 638 c.p.c., vale a dire presso la residenza o il domicilio (fisico o digitale) eletto o, solo in mancanza di loro indicazione nel ricorso monitorio, presso la cancelleria del giudice che ha emesso il decreto.
Pertanto, non si è intaccato neppure il granitico orientamento di legittimità, che in tali disposizioni trova fondamento, secondo cui la legittimazione attiva e passiva all'opposizione al decreto ingiuntivo spettano, rispettivamente e unicamente, al destinatario dell'ingiunzione e a chi l'ha richiesta. Infatti,
“Nell'opposizione a decreto ingiuntivo, legittimato passivo è esclusivamente il beneficiario dell'ingiunzione, sicché, ove la citazione in opposizione venga proposta e notificata nei confronti di un soggetto diverso da quello a favore del quale il decreto ingiuntivo sia stato pronunciato, si determina la nullità della stessa ex artt. 163 n. 2 e 645 n. 1 c.p.c., salvo che, nel caso di giudizi iniziati dopo il 30 aprile 1995, rispetto ai quali trova applicazione l'art. 164, comma 3, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 90 della l. n. 353 del 1990, il ricorrente in sede monitoria, non provveda a costituirsi in giudizio, sanando "ex tunc" il vizio di nullità e, con essa, la correlata inammissibilità dell'opposizione per decorrenza dei relativi termini di proposizione” (Cass., 13 giugno 2019, n.
15946; conformi ex multis Cass., 18 agosto 2004, n. 16069; Cass., 5 maggio 1999, n. 4470; Cass., 8 settembre 1997, n. 8731; Cass., 29 novembre 1973, n. 3297).
Ora, al fine di ritenere correttamente introdotto il giudizio nei confronti della sola cessionaria del credito, la difesa degli opponenti ha dedotto nelle note conclusive autorizzate del 21 gennaio 2025
(richiamate anche in quelle successivamente autorizzate per l'ultima udienza di discussione orale), in sintesi: che non può applicarsi l'art. 111, comma primo, c.p.c., in tema di successione a titolo particolare nel diritto, in quanto la pretesa cessione del credito in blocco non è avvenuta nel corso del processo, come invece richiesto dalla disposizione;
che a tutto voler concedere la stessa , CP_1 promuovendo l'azione esecutiva in proprio e affermandosi titolare del credito in quanto cessionaria, si è formalmente ed espressamente proposta quale unica parte processuale, estromettendo di fatto ab origine la cedente da ogni giudizio;
che, nel perimetro normativo del codice civile e della legislazione bancaria, a seguito di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti il solo legittimato passivo, nei cui confronti soltanto vi è interesse a neutralizzare gli effetti di un contratto nullo, è il cessionario del credito, al quale infatti sono opponibili dal debitore tutte le eccezioni afferenti all'esistenza e validità del titolo e l'adempimento dell'obbligazione.
Tuttavia, ad avviso del giudice le deduzioni di parte non possono trovare seguito.
In linea generale, è principio acquisito che al rito monitorio viene attribuita natura bifasica, in quanto, alla prima fase inaudita altera parte volta all'emissione del decreto ingiuntivo, segue la fase eventuale a cognizione piena introdotta mediante l'opposizione; nel pronunciarsi al riguardo e, in particolare,
Pag. 7 di 10 in ordine alla portata applicativa dell'art. 643, comma terzo, c.p.c., la S.C. ha sancito che la lite introdotta con la domanda di ingiunzione deve considerarsi pendente a seguito della notifica del ricorso e del decreto, ma gli effetti della pendenza retroagiscono al momento del deposito del ricorso
(Cass., SS.UU., n. 20596/2007 cit.).
Ai fini che ora occupano, ne discende che la cessione del credito intervenuta (come nel caso di specie) tra la pronuncia del decreto ingiuntivo e la proposizione dell'opposizione va ritenuta come avvenuta nel corso del processo. Pertanto, ai fini della successione a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c., la controversia deve proseguire tra le parti originarie, ciò costituendo ulteriore argomento a sostegno del fatto che l'opposizione vada notificata all'originario ricorrente monitorio
(e, dunque, alla cedente il credito) secondo la generale disposizione di cui all'art. 645 c.p.c..
Il fatto che, convenuta in giudizio, la cessionaria del credito si sia costituita non muta i predetti principi, né consente di ritenere tempestiva l'opposizione promossa contro un soggetto diverso dal necessario contraddittore.
Invece, quanto alla ritenuta estromissione della cedente per fatti concludenti e per implicito consenso di tutte le parti – questione da valutarsi alla luce del contegno processuale delle parti nel presente giudizio, irrilevanti essendo le vicende proprie del processo esecutivo – va esclusa la sussistenza del consenso della cessionaria, la quale, piuttosto, ha formulato espressa eccezione di inammissibilità dell'opposizione proprio perché non proposta nei confronti della cedente.
A nulla rileva, inoltre, la indubbia legittimazione del debitore ceduto ad opporre al cessionario le eccezioni che avrebbe potuto sollevare nei confronti dell'originario debitore sull'esistenza e validità del negozio o sul suo esatto adempimento, mentre quelle relative a fatti estintivi o modificativi del credito possono essere opposte solo se anteriori alla notizia della cessione (cfr. Cass., 7 aprile 2009,
n. 8373): tale principio attiene al profilo sostanziale della tutela propria del debitore, ma non investe il profilo processuale dell'individuazione del legittimato passivo in ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto.
Né, per altro verso, si potrebbero invocare i principi propri delle opposizioni esecutive e, così, ritenere legittimato passivo il cessionario del credito per il solo fatto di essere anche creditore procedente: la legittimazione di quest'ultimo nelle opposizioni esecutive trova conforto nell'oggetto di quei giudizi
– aventi natura e finalità di accertamento negativo del diritto di procedere esecutivamente, con preclusione, laddove il titolo sia di formazione giudiziale, a dedurvi ogni questione antecedente alla sua formazione – sicché in quella sede è doveroso proporre la domanda contro il ritenuto titolare del diritto all'azione esecutiva;
diverso è il presente giudizio, governato dall'espressa disciplina di cui all'art. 645 c.p.c. sopra richiamata.
Pag. 8 di 10 6. Le considerazioni che precedono conducono ad osservare che il termine decadenziale di quaranta giorni (decorrente dal 4 luglio 2023) per la proposizione dell'opposizione tardiva è infruttuosamente decorso senza che la citazione in opposizione sia stata notificata alla ricorrente monitoria;
del pari, conducono ad escludere la non imputabilità della decadenza ed a rigettare l'istanza di rimessione in termini costantemente reiterata in corso di giudizio dagli opponenti per l'integrazione del contraddittorio.
In conclusione, si ha la nullità della citazione in parte qua e l'inammissibilità dell'opposizione (cfr. in termini Trib. Ancona, 11 dicembre 2024, n. 2168, est. Monterotti;
Trib. Brescia, 17 ottobre 2025,
n. 4333).
Trattasi di questione di puro diritto, che, in quanto tale, non impone di sollevare il contraddittorio tra le parti ex art. 101, comma secondo, c.p.c. (v. su tale ultimo aspetto Appello Ancona, 25 agosto 2022,
n. 1090 e, in essa richiamata, Cass., 5 maggio 2021, n. 11724; v. altresì Cass., n. 31071/2019) e che in ogni caso è rilevabile d'ufficio; peraltro, la questione è stata ampiamente esaminata dalle parti nei propri scritti e rilevata dal giudice sin dall'ordinanza del 9 febbraio 2024; tanto si osserva per affermare l'inconcludenza della deduzione degli opponenti, che vorrebbero ritenere non legittimata la convenuta a sollevare eccezioni al riguardo.
Per completezza, va aggiunto altresì che la comunicazione proveniente da trasposta per CP_4 immagine nelle note conclusive degli opponenti, con cui la banca ha dichiarato di non voler spiegare intervento in giudizio attesa l'intervenuta cessione del credito, non può valere a mutare le considerazioni in precedenza formulate: la sanatoria del vizio della citazione di cui all'art. 164, comma terzo, c.p.c. e la salvezza degli effetti della domanda conseguono alla sola ipotesi in cui il legittimato passivo pretermesso si costituisca spontaneamente in giudizio, irrilevante essendo, invece, ogni sua manifestazione di volontà o determinazione stragiudiziale.
Attesa l'inammissibilità dell'opposizione, ogni ulteriore questione è, pertanto, assorbita.
7. Il fatto che l'opposizione in esame sia stata proposta a distanza di pochi mesi dalla pronuncia SS.UU. 6 aprile 2023, n. 9479 su cui si fonda, in assenza, al tempo dell'introduzione dell'opposizione, di precedenti giurisprudenziali specifici, è ritenuto dal giudice grave ed eccezionale ragione di compensazione delle spese di lite tra le parti costituite (arg. ex Cass., 15 marzo 2025, n.
6901).
L'assenza di domande promosse dagli opponenti contro peraltro contumace, Controparte_3 costituisce altresì grave ed eccezionale ragione di compensazione integrale delle spese processuali tra dette parti.
P.Q.M.
Pag. 9 di 10 Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.r.g. 4677/2023, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione o deduzione:
1) dichiara inammissibile l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. promossa da Parte_1
e avverso il decreto ingiuntivo n. 273/2010; Parte_2
2) compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
Così deciso in Ancona il 17 dicembre 2025
Il Giudice
AN MA
(atto sottoscritto digitalmente)
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice AN MA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4677 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Dadea ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Fabriano (AN), via E. Cialdini n. 42, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione;
OPPONENTI
E
C.F. E PER ESSA QUALE MANDATARIA Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. – P.IVA ), in persona del procuratore CP_2 P.IVA_2 P.IVA_3 speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Formica ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del difensore, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ); Controparte_3 C.F._3
INTIMATO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione tardiva art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 273/2010 su fideiussione
(Cass., SS.UU., n 9479/2023).
Pag. 1 di 10 CONCLUSIONI: per gli opponenti come da note conclusive dell'11 novembre 2025; per Pt_1 come da memoria conclusionale del 21 gennaio 2025. Controparte_1
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec l'11 settembre 2023, e si Pt_1 Parte_2 sono avvalsi del termine di giorni 40 assegnato, con ordinanza del 4 luglio 2023, dal G.E. di questo
Tribunale nella procedura espropriativa mobiliare presso terzi (R.G.Es.Mob. n. 467/2023) e, convenendo in giudizio (attuale creditrice procedente), hanno proposto Controparte_1 opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 273/2010 (non tempestivamente opposto), ivi costituente titolo esecutivo, con il quale – in accoglimento del ricorso all'epoca proposto da conferitaria del ramo d'azienda comprensivo del credito di Controparte_4
incorporante a sua volta conferitaria dell'originaria Controparte_4 Controparte_4 creditrice – la Sezione distaccata di Fabriano di questo Tribunale aveva Controparte_5 ingiunto a e in qualità di fideiussori di (nonché a quest'ultimo Pt_1 Parte_2 Controparte_3 in solido con loro), di pagare senza dilazione la somma di euro 49.413,91 (pari al saldo di tre conti correnti variamente affidati), oltre interessi e spese del monitorio, in virtù di fideiussione generica limitata sottoscritta il 13 luglio 2006.
A fondamento dell'opposizione tardiva – proposta sulla premessa della incontestata qualità di consumatori degli opponenti, in quanto fratello e padre del debitore principale, imprenditore individuale – sono stati dedotti, in sintesi, i seguenti motivi: (i) la carenza di legittimazione attiva del creditore procedente cessionario del credito dalla ricorrente in monitorio Controparte_1
per omessa prova dell'inclusione del credito vantato tra quelli Controparte_4 oggetto di cessione;
(ii) la nullità parziale della fideiussione costituente il titolo della pretesa per violazione della L. n. 287/1990, in quanto conforme allo schema ABI sanzionato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005, con conseguente decadenza dall'azione, non proposta né coltivata dal creditore nei termini di cui all'art. 1957 c.c., invalidamente derogato;
(iii) la nullità dell'art. 6 della medesima fideiussione a mente dell'art. 33, comma 2, lett. t), cod. cons., essendo presuntivamente vessatoria in danno dei consumatori opponenti, in assenza di trattativa individuale, la deroga all'art. 1957 c.c. ivi prevista.
Tanto premesso e dedotto, hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, in via pregiudiziale: sospendere
l'esecuzione, ovvero non concedere la provvisoria esecuzione, del Decreto Ingiuntivo n. 273/10 R.
Ing. emesso dall'ex Tribunale di Ancona – Sezione Distaccata di Fabriano in data 02.11.2010, sussistendo gravi motivi;
in via preliminare: accogliere l'eccezione di carenza di legittimazione
Pag. 2 di 10 attiva della in persona del legale rappresentante p.t. a mezzo della Controparte_1 sua mandataria in persona del legale rappresentante p.t. per i motivi esposti nel CP_2 presente atto e, in particolare nel paragrafo I.B., e per l'effetto revocare in toto il Decreto Ingiuntivo
n. 273/10 R. Ing. emesso dall'ex Tribunale di Ancona – Sezione Distaccata di Fabriano in data
02.11.2010; nel merito: previa declaratoria di nullità parziale della Fideiussione omnibus limitata unica del 13.07.2006, in particolare dell'Art. 6, e di conseguente decadenza dei Sig.ri Parte_1
e dall'impegno fideiussorio ex art. 1957 C.C. per i motivi esposti nel presente atto e, Parte_2 in particolare nei paragrafi II.A. e II.B, dichiarare illegittimo, ingiusto e infondato e, per l'effetto revocare integralmente il Decreto Ingiuntivo n. 273/10 R. Ing. emesso dall'ex Tribunale di Ancona –
Sezione Distaccata di Fabriano in data 02.11.2010, con ogni conseguente statuizione e con vittoria di spese di lite”.
2. Costituitasi in giudizio, ha esposto di essere divenuta titolare del Controparte_1 credito portato dal decreto ingiuntivo opposto in virtù di cessione di crediti in blocco notiziata mediante avviso in G.U. n. 93 dell'8 agosto 2017 e, nel resistere in fatto e diritto all'opposizione tardiva: ha eccepito la nullità della citazione per difetto di notifica all'originaria ricorrente monitoria, con la conseguente decadenza dall'opposizione per infruttuoso decorso del termine di legge;
l'inammissibilità e infondatezza nel merito dei motivi di opposizione avversari.
All'esito delle articolate difese e deduzioni, ha concluso come segue:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per tutte le causali sopra esposte, previa ogni occorrenda declaratoria del caso:
— In via preliminare di rito:
Ritenuta l'insussistenza dei gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c., e comunque il perdurante pericolo di grave pregiudizio nel ritardo nelle more dell'opposizione, già a suo tempo valutato per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 642 c.p.c., già all'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione, RIGETTARE l'avversa domanda di sospensione e CONFERMARE L'ESECUTIVITÀ PROVVISORIA del decreto ingiuntivo n. 273/2010
(n. 595/2010 R.G.Cont., n. 1641 Cron. n. 640/2010 Rep.) emesso in data 02.11.2010 dal Tribunale civile di Ancona – Sezione Distaccata di Fabriano, nei confronti degli odierni opponenti, con ogni conseguente ulteriore statuizione del caso;
— In via pregiudiziale di rito:
Ritenuta e dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione per omessa notifica della citazione al beneficiario dell'ingiunzione e conseguente decorso del relativo termine perentorio di CP_4 legge, esclusa ogni efficacia sanante della costituzione in giudizio dell'esponente, evocato in giudizio in via autonoma quale cessionario del credito a titolo particolare ex art. 111, c. 3, c.p.c., per l'effetto
Pag. 3 di 10 RIGETTARE l'avversa opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 273/2010 (n.
595/2010 R.G.Cont., n. 1641 Cron. n. 640/2010 Rep.) emesso in data 02.11.2010 dal Tribunale civile di Ancona – Sezione Distaccata di Fabriano, con ogni conseguente ulteriore statuizione del caso;
— In via principale di merito:
Ritenute e dichiarate:(a) l'attuale titolarità in capo a del credito de quo, Controparte_1 con i relativi accessori, privilegi e garanzie, e quindi la sua conseguente legittimazione processuale attiva, in forza della validità, efficacia ed opponibilità al debitore della relativa cessione a titolo particolare medio tempore intervenuta da parte di come tale esaustivamente Controparte_4 comprovata con la documentazione in atti;
(b) in ogni caso, il difetto di legittimazione passiva della medesima in relazione alle eventuali avverse domande restitutorie e/o Controparte_1 risarcitorie inerenti ai rapporti contrattuali non oggetto di cessione da parte di e Controparte_4 comunque estranee al credito de quo ed ai relativi accessori, privilegi, garanzie;
(c) la legittimità dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto per la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 633 ss. c.p.c. ed all'art. 50, TUB;
ed in particolare ritenuta la piena sussistenza e la ritualità della prova del credito azionato in sede monitoria dalla e comunque la validità ed efficacia del medesimo CP_4 titolo;
(d) in ragione del giudicato sostanziale originato dalla mancata tempestiva opposizione e considerati i limiti espressi dell'opposizione tardiva facoltizzata da Cass. civ. SS.UU. n. 9479/2023,
e comunque della mancata contestazione degli opponenti nella presente sede, la legittimità e la prova della pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo opposto, in ragione della legittimità e validità della stipula per iscritto e della esecuzione dei relativi contratti, e comunque in ragione della legittimità e validità delle relative pattuizioni scritte delle condizioni normative ed economiche applicate ai detti rapporti, in piena e diligente osservanza della vigente disciplina legale, codicistica
e speciale, e delle convenzioni contrattuali stipulate tra le parti;
(e) la validità, efficacia ed opponibilità della fideiussione bancaria omnibus di euro 50.000,00 sottoscritta in data 13-
04.07.2006 dai sigg.ri e in favore di “ e Parte_2 Parte_1 Controparte_4 nell'interesse del sig. in quanto conforme alla vigente disciplina generale e di Controparte_3 settore nella sua interezza ed in ogni sua clausola, in ragione della rituale, legittima e tempestiva attivazione della Banca nei confronti degli obbligati nei termini di legge e di contratto;
(f) in ragione del giudicato sostanziale originato dalla mancata tempestiva opposizione e considerati i limiti espressi dell'opposizione tardiva facoltizzata da Cass. civ. SS.UU. n. 9479/2023, l'inammissibilità e comunque l'infondatezza in fatto ed in diritto delle avverse eccezioni: (i) di nullità delle contestate clausole della fideiussione per la c.d. “adesione ai modelli ABI” e per violazione dell'art. 2, comma
2, lett. A. l. n. 287/1990 visto il provvedimento di Banca d'Italia n. 55 del 22.05.2005; (ii) di decadenza della garanzia fideiussoria per inosservanza dei termini di attivazione del creditore ex
Pag. 4 di 10 art. 1957, c.c.; (g) in ogni caso, l'infondatezza in fatto ed in diritto delle avverse eccezioni: (i) di nullità delle contestate clausole della fideiussione per violazione delle previsioni del Codice del
Consumo (artt. 33 ss. D.Lgs. 06.09.2005, n. 206, c.d. Codice del Consumo;
(ii) o comunque dei pretesi motivi di invalidità e/o inefficacia delle relative obbligazioni ex adverso dedotti;
per l'effetto, 1) CONFERMARE la validità, legittimità, fondatezza ed efficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 273/2010 (n. 595/2010 R.G.Cont., n. 1641 Cron. n. 640/2010 Rep.) emesso in data
02.11.2010 dal Tribunale civile di Ancona – Sezione Distaccata di Fabriano, in danno degli opponenti, per l'effetto dichiarandolo definitivamente esecutivo, con ogni conseguente ulteriore statuizione del caso;
2) RIGETTARE integralmente l'avversa opposizione e le relative avverse domande di revoca, declaratoria di illegittimità, ingiustizia ed infondatezza del decreto ingiuntivo opposto, di invalidità totale o parziale delle garanzie prestate, di non debenza di somme a favore dell'esponente, di rigetto delle domande monitorie, ovvero qualsivoglia altra ex adverso proposta e
a qualsiasi titolo formulata, per l'assoluta infondatezza in fatto ed in diritto delle relative pretese e/o in ogni caso per l'assoluta carenza di supporto probatorio alle stesse;
— In ogni caso in via principale nel merito: per le motivazioni ed i documenti tutti già esposti e prodotti in sede monitoria e nella odierna sede di cognizione piena ordinaria, per l'effetto CONDANNARE gli opponenti, signori Parte_1
e , come in epigrafe meglio individuati e generalizzati, al pagamento in favore di Parte_2 in giudizio a mezzo della mandataria anch'esse Controparte_1 CP_2 entrambe come in epigrafe meglio individuate e generalizzate — la prima cessionaria a titolo particolare del credito de quo con i relativi accessori, privilegi e garanzie, già di titolarità di
“ — della complessiva somma di euro 49.413,91 Controparte_4
(quarantanovemilaquattrocentotredici/91), comprensiva degli interessi maturati come da contratto sino al 18.03.2009, oltre ai successivi interessi maturati e maturandi al tasso legale ingiunto, anche ex art. 1282 c.c., sino al saldo effettivo ed integrale, ovvero della somma maggiore o minore che apparirà di giustizia;
oltre che delle spese della procedura monitoria liquidate in complessivi euro
1.204,31 (milleduecentoquattro/31), oltre Iva, C.p.a. come per legge
— In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi professionali di lite anche in riferimento al presente giudizio di cognizione ordinaria”.
3. L'altro debitore ingiunto intimato, non si è costituito ed è stato dichiarato Controparte_3 contumace.
4. Respinte l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto, la successiva istanza di revoca della relativa ordinanza e l'istanza di rimessione in termini per l'estensione del
Pag. 5 di 10 contraddittorio alla originaria creditrice, nonché esclusa l'assoggettabilità a mediazione della controversia (in quanto vertente su fideiussione;
cfr. da ultimo Cass., 7 maggio 2024, n. 12290; Cass.,
21 ottobre 2022, n. 31209), la causa – trattata secondo il rito vigente alla data di deposito del ricorso monitorio (cfr. Cass., SS.UU., 1 ottobre 2007, ord. n. 20596) – è stata istruita documentalmente e, all'esito di rinvii finalizzati alle trattative tra le parti, è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 281- sexies, ultimo comma, c.p.c., all'udienza del 18 novembre 2025, previa assegnazione alle parti di termine per scritti conclusivi, ritualmente depositati.
5. L'opposizione va dichiarata inammissibile, secondo le considerazioni che seguono.
Come premesso, il giudizio in esame trae origine dall'assegnazione, da parte del competente Giudice dell'esecuzione, del termine per promuovere l'opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo costituente il titolo esecutivo, in conformità ai principi sanciti da Cass., SS.UU. 6 aprile 2023, n.
9479.
Per quanto in questa sede rileva, la citata sentenza delle Sezioni Unite è finalizzata a dare attuazione al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, come recepiti dall'ordinamento interno, e dalle sentenze interpretative rese dalla
CGUE il 17 maggio 2022, con specifico riferimento all'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo non sia stato opposto e non sia motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole negoziali rilevanti in relazione al credito ingiunto.
Più specificamente, secondo la pronuncia delle Sezioni Unite menzionata, l'opposizione tardiva (ex art. 650 c.p.c.) al decreto ingiuntivo non motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del diritto azionato in via monitoria può riguardare esclusivamente profili di abusività di dette clausole secondo la tutela consumeristica, essendo inammissibile la deduzione di censure ulteriori ed estranee a tale ambito. Invero, l'omessa espressa valutazione, in fase monitoria, circa la qualità di consumatore del debitore ingiunto e circa il rispetto dei suoi diritti, tenuto conto della pregnanza della tutela che l'ordinamento riconosce al consumatore (in quanto contraente negoziale comparativamente debole rispetto al professionista), costituisce ipotesi riconducibile a “caso fortuito o forza maggiore” che consente, previa assegnazione di apposito termine, la proposizione dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c., affinché si esplichi la cognizione piena sugli eventuali profili di vessatorietà del contratto sotteso all'ingiunzione di pagamento, emessa in assenza di contraddittorio.
Ciò sinteticamente considerato, tuttavia, ai fini di causa viene in rilievo che, al netto delle evidenziate peculiarità, l'opposizione tardiva “consumeristica” tratteggiata dalle Sezioni Unite con la menzionata pronuncia non introduce alcuna deroga alle ulteriori disposizioni e ai principi che regolano qualsivoglia opposizione al decreto ingiuntivo, tempestiva ovvero tardiva.
Pag. 6 di 10 Segnatamente, con la sentenza n. 9479/2023 non si è derogato all'art. 645 c.p.c., in base al quale l'atto introduttivo dell'opposizione è notificato “al ricorrente” nei modi di cui all'art. 638 c.p.c., vale a dire presso la residenza o il domicilio (fisico o digitale) eletto o, solo in mancanza di loro indicazione nel ricorso monitorio, presso la cancelleria del giudice che ha emesso il decreto.
Pertanto, non si è intaccato neppure il granitico orientamento di legittimità, che in tali disposizioni trova fondamento, secondo cui la legittimazione attiva e passiva all'opposizione al decreto ingiuntivo spettano, rispettivamente e unicamente, al destinatario dell'ingiunzione e a chi l'ha richiesta. Infatti,
“Nell'opposizione a decreto ingiuntivo, legittimato passivo è esclusivamente il beneficiario dell'ingiunzione, sicché, ove la citazione in opposizione venga proposta e notificata nei confronti di un soggetto diverso da quello a favore del quale il decreto ingiuntivo sia stato pronunciato, si determina la nullità della stessa ex artt. 163 n. 2 e 645 n. 1 c.p.c., salvo che, nel caso di giudizi iniziati dopo il 30 aprile 1995, rispetto ai quali trova applicazione l'art. 164, comma 3, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 90 della l. n. 353 del 1990, il ricorrente in sede monitoria, non provveda a costituirsi in giudizio, sanando "ex tunc" il vizio di nullità e, con essa, la correlata inammissibilità dell'opposizione per decorrenza dei relativi termini di proposizione” (Cass., 13 giugno 2019, n.
15946; conformi ex multis Cass., 18 agosto 2004, n. 16069; Cass., 5 maggio 1999, n. 4470; Cass., 8 settembre 1997, n. 8731; Cass., 29 novembre 1973, n. 3297).
Ora, al fine di ritenere correttamente introdotto il giudizio nei confronti della sola cessionaria del credito, la difesa degli opponenti ha dedotto nelle note conclusive autorizzate del 21 gennaio 2025
(richiamate anche in quelle successivamente autorizzate per l'ultima udienza di discussione orale), in sintesi: che non può applicarsi l'art. 111, comma primo, c.p.c., in tema di successione a titolo particolare nel diritto, in quanto la pretesa cessione del credito in blocco non è avvenuta nel corso del processo, come invece richiesto dalla disposizione;
che a tutto voler concedere la stessa , CP_1 promuovendo l'azione esecutiva in proprio e affermandosi titolare del credito in quanto cessionaria, si è formalmente ed espressamente proposta quale unica parte processuale, estromettendo di fatto ab origine la cedente da ogni giudizio;
che, nel perimetro normativo del codice civile e della legislazione bancaria, a seguito di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti il solo legittimato passivo, nei cui confronti soltanto vi è interesse a neutralizzare gli effetti di un contratto nullo, è il cessionario del credito, al quale infatti sono opponibili dal debitore tutte le eccezioni afferenti all'esistenza e validità del titolo e l'adempimento dell'obbligazione.
Tuttavia, ad avviso del giudice le deduzioni di parte non possono trovare seguito.
In linea generale, è principio acquisito che al rito monitorio viene attribuita natura bifasica, in quanto, alla prima fase inaudita altera parte volta all'emissione del decreto ingiuntivo, segue la fase eventuale a cognizione piena introdotta mediante l'opposizione; nel pronunciarsi al riguardo e, in particolare,
Pag. 7 di 10 in ordine alla portata applicativa dell'art. 643, comma terzo, c.p.c., la S.C. ha sancito che la lite introdotta con la domanda di ingiunzione deve considerarsi pendente a seguito della notifica del ricorso e del decreto, ma gli effetti della pendenza retroagiscono al momento del deposito del ricorso
(Cass., SS.UU., n. 20596/2007 cit.).
Ai fini che ora occupano, ne discende che la cessione del credito intervenuta (come nel caso di specie) tra la pronuncia del decreto ingiuntivo e la proposizione dell'opposizione va ritenuta come avvenuta nel corso del processo. Pertanto, ai fini della successione a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c., la controversia deve proseguire tra le parti originarie, ciò costituendo ulteriore argomento a sostegno del fatto che l'opposizione vada notificata all'originario ricorrente monitorio
(e, dunque, alla cedente il credito) secondo la generale disposizione di cui all'art. 645 c.p.c..
Il fatto che, convenuta in giudizio, la cessionaria del credito si sia costituita non muta i predetti principi, né consente di ritenere tempestiva l'opposizione promossa contro un soggetto diverso dal necessario contraddittore.
Invece, quanto alla ritenuta estromissione della cedente per fatti concludenti e per implicito consenso di tutte le parti – questione da valutarsi alla luce del contegno processuale delle parti nel presente giudizio, irrilevanti essendo le vicende proprie del processo esecutivo – va esclusa la sussistenza del consenso della cessionaria, la quale, piuttosto, ha formulato espressa eccezione di inammissibilità dell'opposizione proprio perché non proposta nei confronti della cedente.
A nulla rileva, inoltre, la indubbia legittimazione del debitore ceduto ad opporre al cessionario le eccezioni che avrebbe potuto sollevare nei confronti dell'originario debitore sull'esistenza e validità del negozio o sul suo esatto adempimento, mentre quelle relative a fatti estintivi o modificativi del credito possono essere opposte solo se anteriori alla notizia della cessione (cfr. Cass., 7 aprile 2009,
n. 8373): tale principio attiene al profilo sostanziale della tutela propria del debitore, ma non investe il profilo processuale dell'individuazione del legittimato passivo in ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto.
Né, per altro verso, si potrebbero invocare i principi propri delle opposizioni esecutive e, così, ritenere legittimato passivo il cessionario del credito per il solo fatto di essere anche creditore procedente: la legittimazione di quest'ultimo nelle opposizioni esecutive trova conforto nell'oggetto di quei giudizi
– aventi natura e finalità di accertamento negativo del diritto di procedere esecutivamente, con preclusione, laddove il titolo sia di formazione giudiziale, a dedurvi ogni questione antecedente alla sua formazione – sicché in quella sede è doveroso proporre la domanda contro il ritenuto titolare del diritto all'azione esecutiva;
diverso è il presente giudizio, governato dall'espressa disciplina di cui all'art. 645 c.p.c. sopra richiamata.
Pag. 8 di 10 6. Le considerazioni che precedono conducono ad osservare che il termine decadenziale di quaranta giorni (decorrente dal 4 luglio 2023) per la proposizione dell'opposizione tardiva è infruttuosamente decorso senza che la citazione in opposizione sia stata notificata alla ricorrente monitoria;
del pari, conducono ad escludere la non imputabilità della decadenza ed a rigettare l'istanza di rimessione in termini costantemente reiterata in corso di giudizio dagli opponenti per l'integrazione del contraddittorio.
In conclusione, si ha la nullità della citazione in parte qua e l'inammissibilità dell'opposizione (cfr. in termini Trib. Ancona, 11 dicembre 2024, n. 2168, est. Monterotti;
Trib. Brescia, 17 ottobre 2025,
n. 4333).
Trattasi di questione di puro diritto, che, in quanto tale, non impone di sollevare il contraddittorio tra le parti ex art. 101, comma secondo, c.p.c. (v. su tale ultimo aspetto Appello Ancona, 25 agosto 2022,
n. 1090 e, in essa richiamata, Cass., 5 maggio 2021, n. 11724; v. altresì Cass., n. 31071/2019) e che in ogni caso è rilevabile d'ufficio; peraltro, la questione è stata ampiamente esaminata dalle parti nei propri scritti e rilevata dal giudice sin dall'ordinanza del 9 febbraio 2024; tanto si osserva per affermare l'inconcludenza della deduzione degli opponenti, che vorrebbero ritenere non legittimata la convenuta a sollevare eccezioni al riguardo.
Per completezza, va aggiunto altresì che la comunicazione proveniente da trasposta per CP_4 immagine nelle note conclusive degli opponenti, con cui la banca ha dichiarato di non voler spiegare intervento in giudizio attesa l'intervenuta cessione del credito, non può valere a mutare le considerazioni in precedenza formulate: la sanatoria del vizio della citazione di cui all'art. 164, comma terzo, c.p.c. e la salvezza degli effetti della domanda conseguono alla sola ipotesi in cui il legittimato passivo pretermesso si costituisca spontaneamente in giudizio, irrilevante essendo, invece, ogni sua manifestazione di volontà o determinazione stragiudiziale.
Attesa l'inammissibilità dell'opposizione, ogni ulteriore questione è, pertanto, assorbita.
7. Il fatto che l'opposizione in esame sia stata proposta a distanza di pochi mesi dalla pronuncia SS.UU. 6 aprile 2023, n. 9479 su cui si fonda, in assenza, al tempo dell'introduzione dell'opposizione, di precedenti giurisprudenziali specifici, è ritenuto dal giudice grave ed eccezionale ragione di compensazione delle spese di lite tra le parti costituite (arg. ex Cass., 15 marzo 2025, n.
6901).
L'assenza di domande promosse dagli opponenti contro peraltro contumace, Controparte_3 costituisce altresì grave ed eccezionale ragione di compensazione integrale delle spese processuali tra dette parti.
P.Q.M.
Pag. 9 di 10 Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.r.g. 4677/2023, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione o deduzione:
1) dichiara inammissibile l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. promossa da Parte_1
e avverso il decreto ingiuntivo n. 273/2010; Parte_2
2) compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
Così deciso in Ancona il 17 dicembre 2025
Il Giudice
AN MA
(atto sottoscritto digitalmente)
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