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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 309/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1714/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259006598005 NON SPECIFICATO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29820259006598005, notificata il 05.06.2025, con cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione - AdER le ha chiesto il pagamento di € 2.358,74, dopo le seguenti
8 cartelle di pagamento:
1) n. 29820120033237185, notificata l'08/02/2013 per Tarsu 2011;
2) n. 29820160014869314, notificata il 13/01/2017 per Tari 2015;
3) n. 29820160024351872, notificata il 10/03/2017 per tasse auto 2012;
4) n. 29820170000875120, notificata il 09/05/2017 per Tari 2016;
5) n. 29820170006904550, notificata il 07/12/2017 per tasse auto 2013;
6) n. 29820180003662873, notificata il 29/05/2018 per tasse auto 2014;
7) n. 29820230012490508, notificata il 14/12/2023 per tasse auto 2020;
8) n. 29820240020421868, notificata il 26/06/2024 per tasse auto 2021.
Si è costituita l'AdER.
Il 22.01.2026 la ricorrente ha depositato memoria.
All'udienza del 03.02.2026 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel costituirsi, l'AdER ha documentato la notifica non solo delle cartelle citate, il che rende infondato il relativo motivo di ricorso, nonché quello sul difetto di motivazione, ma anche di altre intimazioni, le quali hanno impedito il formarsi di qualsiasi prescrizione.
La (singolare) tesi della ricorrente secondo cui, producendo le citate intimazioni, l'AdER starebbe integrando la motivazione, è del tutto priva di fondamento, perché la motivazione resta quella delle originarie pretese, trasfuse nelle cartelle, e la produzione degli atti interruttivi è stata resa necessaria dal motivo relativo alla prescrizione.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa - Sezione III rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.843,00, oltre accessori, in favore dell'AdER, da distrarre al suo difensore.
Così deciso a Siracusa, il 03.02.2026.
Il Giudice unico Dr. Dauno Trebastoni
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1714/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259006598005 NON SPECIFICATO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29820259006598005, notificata il 05.06.2025, con cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione - AdER le ha chiesto il pagamento di € 2.358,74, dopo le seguenti
8 cartelle di pagamento:
1) n. 29820120033237185, notificata l'08/02/2013 per Tarsu 2011;
2) n. 29820160014869314, notificata il 13/01/2017 per Tari 2015;
3) n. 29820160024351872, notificata il 10/03/2017 per tasse auto 2012;
4) n. 29820170000875120, notificata il 09/05/2017 per Tari 2016;
5) n. 29820170006904550, notificata il 07/12/2017 per tasse auto 2013;
6) n. 29820180003662873, notificata il 29/05/2018 per tasse auto 2014;
7) n. 29820230012490508, notificata il 14/12/2023 per tasse auto 2020;
8) n. 29820240020421868, notificata il 26/06/2024 per tasse auto 2021.
Si è costituita l'AdER.
Il 22.01.2026 la ricorrente ha depositato memoria.
All'udienza del 03.02.2026 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel costituirsi, l'AdER ha documentato la notifica non solo delle cartelle citate, il che rende infondato il relativo motivo di ricorso, nonché quello sul difetto di motivazione, ma anche di altre intimazioni, le quali hanno impedito il formarsi di qualsiasi prescrizione.
La (singolare) tesi della ricorrente secondo cui, producendo le citate intimazioni, l'AdER starebbe integrando la motivazione, è del tutto priva di fondamento, perché la motivazione resta quella delle originarie pretese, trasfuse nelle cartelle, e la produzione degli atti interruttivi è stata resa necessaria dal motivo relativo alla prescrizione.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa - Sezione III rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.843,00, oltre accessori, in favore dell'AdER, da distrarre al suo difensore.
Così deciso a Siracusa, il 03.02.2026.
Il Giudice unico Dr. Dauno Trebastoni