CASS
Sentenza 22 giugno 2023
Sentenza 22 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/06/2023, n. 27140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27140 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da DI ES DO n. a Cerignola il 24/7/1994 avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari in data 23/1/2023 Dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi degli artt. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e 8 D.L. n. 198/2022; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott. Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Bari rigettava l'istanza di riesame presentata nell'interesse di TO AN ON avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Foggia in data 1/12/2022 che aveva applicato all4dagato la misura degli arresti domiciliari in quanto gravemente indiziato della partecipazione con ruolo apicale ad un'associazione per delinquere dedita al riciclaggio di autovetture di provenienza furtiva, allo smontaggio e alla Penale Sent. Sez. 2 Num. 27140 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 19/05/2023 successiva commercializzazione dei componenti quali pezzi di ricambio nonché della commissione di 87 reati-fine di riciclaggio, consumati e tentati. 2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori dell'indagato, Avv.ti IC Pio ER e AN NG, i quali hanno dedotto: 2.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto ex art. 416 cod.pen. I difensori, premesso che secondo la ricostruzione del P.m. fatta propria dal Gip nell'ordinanza cautelare e convalidata dal Tribunale del Riesame, l'associazione per delinquere contestata risulta strutturata in quattro sottogruppi con a capo i coindagati SO, TO, RI e NO, sostiene che le quattro strutture imprenditoriali operanti nel settore del commercio di ricambi per auto erano autonome e distinte e ciascuna agiva per il proprio utile, non condiviso con gli altri sottogruppi che erano tra di loro in concorrenza. Aggiungono che i rapporti tra gli appartenenti ai diversi sottogruppi erano limitati alla compravendita di pezzi di ricambio per auto e che il ricorrente intratteneva analoghi rapporti commerciali anche con altre imprese del settore. La logica commerciale che emerge dalle conversazioni intercettate tra gli asseriti sodali appare incompatibile con la ritenuta sussistenza di un pactum sceleris tra i diversi sottogruppi, atteso che gli indagati perseguivano un immediato utile personale senza avere di mira gli interessi associativi. Inoltre, la collaborazione al fine dell'approvvigionamento della componentistica per auto tra i partecipanti ai singoli sottogruppi avveniva mediante la vendita dei pezzi di ricambio con corresponsione del relativo prezzo, circostanza che -secondo il ricorrente- denota la mancanza di affectio societatís. Aggiunge il difensore che non risulta, altresì, provata l'esistenza di una struttura organizzativa adeguata alla realizzazione degli obiettivi criminosi e non consta una suddivisione dei compiti tra gli associati, i quali svolgono tutti le medesime attività di trasporto e stoccaggio dei pezzi di ricambio, logistica, procacciamento clienti, reperimento di nuovi fornitori. Inoltre, non vi è prova della ricorrenza dell'elemento psicologico giacché dalle intercettazioni telefoniche non emerge la consapevolezza dei sodali di far parte dell'associazione e di prestare il proprio contributo alla realizzazione di un comune e duraturo programma delittuoso. Pertanto, in difetto degli elementi costitutivi del delitto ex art. 416 cod.pen. i fatti addebitati dovevano essere ricondotti al concorso di persone ex art. 110 cod.pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile per genericità ed aspecificità delle censure in quanto il ricorrente ha riproposto le doglianze formulate in sede di riesame senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni reiettive spese dall'ordinanza impugnata. 2 eD, 1.1 Invero, il collegio cautelare (pag. 23 e segg.), dopo aver passato in rassegna le risultanze investigative, ha analiticamente confutato i rilievi difensivi in punto di sussistenza degli estremi costitutivi dell'addebito associativo, evidenziando le strette relazioni esistenti tra TO AN ON, figura apicale del sodalizio, e SO NO, RI NO e CI IC, ciascuno a capo degli ulteriori sottogruppi. I giudici della cautela hanno rimarcato che, alla stregua delle emergenze investigative acquisite, il TO si serviva di una vera e propria rete di riciclatori, gestiva, per sua stessa ammissione, tre depositi e annoverava almeno otto collaboratori. Hanno aggiunto (pag. 41) che, alla stregua dei sequestri operati, delle videoriprese, degli accertamenti di P.g., degli esiti delle intercettazioni, dell'intestazione fittizia di Auto 2000, della disponibilità del maxigarage in capo al suo factotum Santoro, le emergenze scrutinate convergono nell'individuare l'indagato quale dominus della continuativa attività di taroccamento svelata dalle investigazioni nonchè della gestione delle varie e complesse attività di riciclaggio e di rivendita dei componenti ricavati. Il Tribunale, sotto il profilo di stretto diritto, ha segnalato che, al fine della partecipazione associativa, non è affatto necessario che ciascun sodale conosca e si rapporti con tutti gli altri, essendo sufficiente che abbia conoscenza dell'associazione ed operi in attuazione del suo programma criminale, facendo applicazione dei principi reiteratamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia (Sez. 3, n. 2351 del 18/11/2022, dep. 2023, Rv. 284057-02; Sez. 2, n. 55141 del 16/07/2018, Rv. 274250-01). 1.2 L'ordinanza impugnata ha, inoltre, contestato con puntualità l'assunto difensivo circa la pretesa autonomia operativa dei quattro sottogruppi, segnalando che la piattaforma scrutinata e, in particolare, le innumerevoli conversazioni telefoniche e ambientali intercettate, attestano un legame organico tra le figure apicali delle singole batterie che appaiono comportarsi secondo protocolli strutturati e usano non di rado un linguaggio criptico e convenzionale, frutto di consuetudine comunicativa, mentre i sodali ne seguono le condivise direttive nelle singole articolazioni logistiche del gruppo criminale. I giudici del riesame hanno ulteriormente chiarito che non osta alla ravvisabilità della fattispecie associativa l'eventuale commistione di attività illecite e lecite e la diversità degli scopi personali, in piena coerenza con i principi declinati dalla giurisprudenza di legittimità. Infatti, questa Corte ha in più occasioni precisato che non è di ostacolo alla configurabilità del reato ex art. 416 cod.pen. la diversità o la contrapposizione degli scopi personali perseguiti dai componenti, i quali rilevano esclusivamente come motivi a delinquere (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Rv. 274816-02) sicché risultano penalmente rilevanti forme di partecipazione caratterizzate da una finalità che, oltre a comprendere l'obiettivo vantaggio del sodalizio criminoso, in relazione agli scopi propri di quest'ultimo, comprenda anche il perseguimento, da parte del singolo, di vantaggi ulteriori, suoi personali, di qualsiasi natura, 3 Il Consigliere estensore Il Pr rispetto ai quali il vincolo associativo può assumere anche, nell'ottica del soggetto, una funzione meramente strumentale (Sez. 2, n. 52005 del 24/11/2016, Rv. 268767 - 01; n. 46989 del 08/11/2013, Rv. 257607 - 01). Né la concorrenzialità interna e finanche l'esistenza di conflittualità intestine costituiscono ragioni ostative al riconoscimento dell'associazione, in quanto nell'ambito della struttura organizzata non assumono rilievo gli scopi soggettivi e personali, perseguiti da ciascun partecipe, atteso che ciò che distingue la fattispecie associativa è il mezzo con cui le diverse finalità personali vengono perseguite (Sez. 6, n. 22046 del 13/12/2018, dep. 2019, Rv. 276068 - 02), rilevando in buona sostanza la composizione di eventuali scopi personali diversi e contrapposti tra i singoli associati, anche operanti nell'ambito di strutture imprenditoriali autonome e concorrenti, in un progetto generale condiviso, da realizzare mediante le attività delittuose e finalizzato all'utile comune (in tal senso,Sez. 3, n. 23335 del 28/01/2021 Rv. 281589 - 01). Costituisce, infatti, pacifico dato ermeneutico che il programma criminoso del sodalizio possa innestarsi e sfruttare realtà imprenditoriali già operanti nell'economia legale, affiancando ad attività formalmente lecite, destinate a garantire una copertura, altre funzionali agli scopi del sodalizio (in tema di riciclaggio, Sez. 2 , n. 290 del 15/10/2021, dep. 2022, Rv. 282513 - 01). L'ordinanza impugnata, infine ha dato conto della ricorrenza dell'elemento soggettivo, traendo argomenti a sostegno dalla partecipazione del ricorrente a plurimi reati fine consumati con modalità identiche e in concorso con gli stessi complici. 2.11 ricorrente, dunque, ha sviluppato argomenti del tutto svincolati dalla trama giustificativa dell'ordinanza impugnata di talché la mancata correlazione tra le ragioni argomentative della decisione e quelle poste a fondamento dell'impugnazione impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso con conseguenti statuizioni a norma dell'art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 19 Maggio 2023
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott. Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Bari rigettava l'istanza di riesame presentata nell'interesse di TO AN ON avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Foggia in data 1/12/2022 che aveva applicato all4dagato la misura degli arresti domiciliari in quanto gravemente indiziato della partecipazione con ruolo apicale ad un'associazione per delinquere dedita al riciclaggio di autovetture di provenienza furtiva, allo smontaggio e alla Penale Sent. Sez. 2 Num. 27140 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 19/05/2023 successiva commercializzazione dei componenti quali pezzi di ricambio nonché della commissione di 87 reati-fine di riciclaggio, consumati e tentati. 2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori dell'indagato, Avv.ti IC Pio ER e AN NG, i quali hanno dedotto: 2.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto ex art. 416 cod.pen. I difensori, premesso che secondo la ricostruzione del P.m. fatta propria dal Gip nell'ordinanza cautelare e convalidata dal Tribunale del Riesame, l'associazione per delinquere contestata risulta strutturata in quattro sottogruppi con a capo i coindagati SO, TO, RI e NO, sostiene che le quattro strutture imprenditoriali operanti nel settore del commercio di ricambi per auto erano autonome e distinte e ciascuna agiva per il proprio utile, non condiviso con gli altri sottogruppi che erano tra di loro in concorrenza. Aggiungono che i rapporti tra gli appartenenti ai diversi sottogruppi erano limitati alla compravendita di pezzi di ricambio per auto e che il ricorrente intratteneva analoghi rapporti commerciali anche con altre imprese del settore. La logica commerciale che emerge dalle conversazioni intercettate tra gli asseriti sodali appare incompatibile con la ritenuta sussistenza di un pactum sceleris tra i diversi sottogruppi, atteso che gli indagati perseguivano un immediato utile personale senza avere di mira gli interessi associativi. Inoltre, la collaborazione al fine dell'approvvigionamento della componentistica per auto tra i partecipanti ai singoli sottogruppi avveniva mediante la vendita dei pezzi di ricambio con corresponsione del relativo prezzo, circostanza che -secondo il ricorrente- denota la mancanza di affectio societatís. Aggiunge il difensore che non risulta, altresì, provata l'esistenza di una struttura organizzativa adeguata alla realizzazione degli obiettivi criminosi e non consta una suddivisione dei compiti tra gli associati, i quali svolgono tutti le medesime attività di trasporto e stoccaggio dei pezzi di ricambio, logistica, procacciamento clienti, reperimento di nuovi fornitori. Inoltre, non vi è prova della ricorrenza dell'elemento psicologico giacché dalle intercettazioni telefoniche non emerge la consapevolezza dei sodali di far parte dell'associazione e di prestare il proprio contributo alla realizzazione di un comune e duraturo programma delittuoso. Pertanto, in difetto degli elementi costitutivi del delitto ex art. 416 cod.pen. i fatti addebitati dovevano essere ricondotti al concorso di persone ex art. 110 cod.pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile per genericità ed aspecificità delle censure in quanto il ricorrente ha riproposto le doglianze formulate in sede di riesame senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni reiettive spese dall'ordinanza impugnata. 2 eD, 1.1 Invero, il collegio cautelare (pag. 23 e segg.), dopo aver passato in rassegna le risultanze investigative, ha analiticamente confutato i rilievi difensivi in punto di sussistenza degli estremi costitutivi dell'addebito associativo, evidenziando le strette relazioni esistenti tra TO AN ON, figura apicale del sodalizio, e SO NO, RI NO e CI IC, ciascuno a capo degli ulteriori sottogruppi. I giudici della cautela hanno rimarcato che, alla stregua delle emergenze investigative acquisite, il TO si serviva di una vera e propria rete di riciclatori, gestiva, per sua stessa ammissione, tre depositi e annoverava almeno otto collaboratori. Hanno aggiunto (pag. 41) che, alla stregua dei sequestri operati, delle videoriprese, degli accertamenti di P.g., degli esiti delle intercettazioni, dell'intestazione fittizia di Auto 2000, della disponibilità del maxigarage in capo al suo factotum Santoro, le emergenze scrutinate convergono nell'individuare l'indagato quale dominus della continuativa attività di taroccamento svelata dalle investigazioni nonchè della gestione delle varie e complesse attività di riciclaggio e di rivendita dei componenti ricavati. Il Tribunale, sotto il profilo di stretto diritto, ha segnalato che, al fine della partecipazione associativa, non è affatto necessario che ciascun sodale conosca e si rapporti con tutti gli altri, essendo sufficiente che abbia conoscenza dell'associazione ed operi in attuazione del suo programma criminale, facendo applicazione dei principi reiteratamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia (Sez. 3, n. 2351 del 18/11/2022, dep. 2023, Rv. 284057-02; Sez. 2, n. 55141 del 16/07/2018, Rv. 274250-01). 1.2 L'ordinanza impugnata ha, inoltre, contestato con puntualità l'assunto difensivo circa la pretesa autonomia operativa dei quattro sottogruppi, segnalando che la piattaforma scrutinata e, in particolare, le innumerevoli conversazioni telefoniche e ambientali intercettate, attestano un legame organico tra le figure apicali delle singole batterie che appaiono comportarsi secondo protocolli strutturati e usano non di rado un linguaggio criptico e convenzionale, frutto di consuetudine comunicativa, mentre i sodali ne seguono le condivise direttive nelle singole articolazioni logistiche del gruppo criminale. I giudici del riesame hanno ulteriormente chiarito che non osta alla ravvisabilità della fattispecie associativa l'eventuale commistione di attività illecite e lecite e la diversità degli scopi personali, in piena coerenza con i principi declinati dalla giurisprudenza di legittimità. Infatti, questa Corte ha in più occasioni precisato che non è di ostacolo alla configurabilità del reato ex art. 416 cod.pen. la diversità o la contrapposizione degli scopi personali perseguiti dai componenti, i quali rilevano esclusivamente come motivi a delinquere (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Rv. 274816-02) sicché risultano penalmente rilevanti forme di partecipazione caratterizzate da una finalità che, oltre a comprendere l'obiettivo vantaggio del sodalizio criminoso, in relazione agli scopi propri di quest'ultimo, comprenda anche il perseguimento, da parte del singolo, di vantaggi ulteriori, suoi personali, di qualsiasi natura, 3 Il Consigliere estensore Il Pr rispetto ai quali il vincolo associativo può assumere anche, nell'ottica del soggetto, una funzione meramente strumentale (Sez. 2, n. 52005 del 24/11/2016, Rv. 268767 - 01; n. 46989 del 08/11/2013, Rv. 257607 - 01). Né la concorrenzialità interna e finanche l'esistenza di conflittualità intestine costituiscono ragioni ostative al riconoscimento dell'associazione, in quanto nell'ambito della struttura organizzata non assumono rilievo gli scopi soggettivi e personali, perseguiti da ciascun partecipe, atteso che ciò che distingue la fattispecie associativa è il mezzo con cui le diverse finalità personali vengono perseguite (Sez. 6, n. 22046 del 13/12/2018, dep. 2019, Rv. 276068 - 02), rilevando in buona sostanza la composizione di eventuali scopi personali diversi e contrapposti tra i singoli associati, anche operanti nell'ambito di strutture imprenditoriali autonome e concorrenti, in un progetto generale condiviso, da realizzare mediante le attività delittuose e finalizzato all'utile comune (in tal senso,Sez. 3, n. 23335 del 28/01/2021 Rv. 281589 - 01). Costituisce, infatti, pacifico dato ermeneutico che il programma criminoso del sodalizio possa innestarsi e sfruttare realtà imprenditoriali già operanti nell'economia legale, affiancando ad attività formalmente lecite, destinate a garantire una copertura, altre funzionali agli scopi del sodalizio (in tema di riciclaggio, Sez. 2 , n. 290 del 15/10/2021, dep. 2022, Rv. 282513 - 01). L'ordinanza impugnata, infine ha dato conto della ricorrenza dell'elemento soggettivo, traendo argomenti a sostegno dalla partecipazione del ricorrente a plurimi reati fine consumati con modalità identiche e in concorso con gli stessi complici. 2.11 ricorrente, dunque, ha sviluppato argomenti del tutto svincolati dalla trama giustificativa dell'ordinanza impugnata di talché la mancata correlazione tra le ragioni argomentative della decisione e quelle poste a fondamento dell'impugnazione impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso con conseguenti statuizioni a norma dell'art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 19 Maggio 2023