Sentenza 21 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/02/2003, n. 2669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2669 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2003 |
Testo completo
LA CORTE SU0 2 66 9 /03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO TALIA A DICASSAZIONE Oggetto hacamenk SEZIONE TERZA CIVILE initàindenn am curativa Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 20297/99 Dott. Vittorio DUVA - Presidente Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere 6128 Dott. Bruno DURANTE Rel. Consigliere Cron. 775 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Rep. Ud. 25/09/02 Dott. Donato CALABRESE Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: DE AR TA, AL LI, AL ME, AL RI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA E. TAZZOLI 6, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO BRIGUGLIO, che li difende unitamente agli avvocati SALVATORE SELLITTI, ROMANO VACCARELLA, i primi tre con procura speciale del Dott. Notaio Maria Grazia Jannitti Napoli il 19-4-2001, Rep.n.63843; e l'ultima con procura speciale del Dott. notaio Dott. PLINO Varcaccio Garofalo in Napoli 26/6/2002, Rep.n.32445; ricorrenti - 2002 contro 1735 ALLIANZ SUBALPINA SPA, in persona dei procuratori speciali Guido Dacomo e Gustavo Mantelli, elettivamente domiciliata in ROMA PZA DEL FANTE 2, presso lo studio RIZZACASA, che la difende, dell'avvocato GIUSEPPE giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 926/98 della Corte d'Appello di TORINO, sezione III civile emessa il 26/6/1998, depositata il 24/08/98; RG.774/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/02 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato BRIGUGLIO ANTONIO;
udito l'Avvocato RIZZACASA GIUSEPPE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO De AR Concetta in proprio ed in rappresentanza B a dei figli minori EN IA, LI, EL ha convenuto innanzi al tribunale di Torino la spa U.S.A. unione subalpina di assicurazioni, con la quale AL NI, suo marito nonché padre dei minori, si era as- sicurato contro il rischio di infortuni, compresa la morte, per ottenerne la condanna al pagamento dell'indennizzo (lire 500.000.000) oltre accessori, de- 2 ducendo che l'assicurato era stato ucciso in una imbo- scata con numerosi colpi di arma da fuoco. La società assicuratrice, costituitasi in giudizio, eccepì la prescrizione a norma dell'art. 2952 c.c.; de- dusse inoltre che dalla specie esulava il fortuito e conseguentemente non operava la copertura assicurativa. Il tribunale accolse l'eccezione e rigettò la do- manda;
la De AR ed i EN proposero gravame, che la corte di appello di Torino respinse con sentenza resa il 26.6.1998, considerando per quanto ancora in- teressa- che l'interpretazione letterale e logica dell'art. 22 del contratto di assicurazione porta ad escludere un obbligo di astensione dell'assicurato о del beneficiario dall'esercizio del diritto di chiedere l'indennizzo durante il tempo occorrente per lo svolgi- Ben and mento delle indagini e degli accertamenti ritenuti in- dispensabili dalla società, sicchè risulti impedito l'inizio del decorso del termine prescrizionale ai sen- si dell'art. 2935 c.c.; che l'art. 24 dello stesso con- tratto si limita a prevedere il tempo entro il quale la società assicuratrice è tenuta a liquidare l'indennizzo e non incide sul diritto di pretenderlo;
che il carteg- gio intercorso tra le parti costituisce estrinsecamente del dovere di collaborazione gravante sugli eredi e non implica subordinazione né logica né cronologica 3 dell'esercizio del diritto alla conclusione delle inda- gini giudiziarie sull'omicidio. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso la De AR ed i EN sulla base di due motivi sostenuti con memoria;
la società assicuratrice ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo i ricorrenti denunciano viola- zione degli artt. 1374 e 2935 c.c., nonché vizio di mo- tivazione. Secondo la corte di merito -sostengono- l'art. 22 delle condizioni di polizza prevede soltanto un obbligo di collaborazione dell'assicurato senza in- cidere sul diritto all'indennizzo, mentre l'art. 24 delle stesse condizioni stabilisce il momento nel quale Одиний l'assicuratore è tenuto a pagare, ma non impedisce che il diritto all'indennizzo venga esercitato prima. Senonchè -proseguono l'obbligo di collaborazione non è fine a se stesso, ma è funzionale alla determina- zione dell'assicuratore di accordare ° meno l'indennizzo, di tal che in applicazione dell'art. 1374 C.C. -che obbliga la parte, oltre che a quanto pattui- to, a quanto discende dall'equità- il "dies a quo" per l'esercizio del diritto va spostato dalla data di veri- ficazione del sinistro a quella di determinazione dell'assicuratore. 4 Inoltre il termine per pagare è fissato dall'art. 24 e prima di tale termine il credito non è esigibile sicchè, analogamente a quanto avviene nelle ipotesi in cui la determinazione dell'indennizzo è sottoposta a giudizio arbitrale, la prescrizione non decorre. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano vio- lazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1322, 2935 C.C., nonché contraddittorietà della motivazione. Premesso che nell'esercizio dell'autonomia contrat- tuale le parti possono rinviare il termine per l'adempimento dell'obbligazione о subordinare Вдишний l'adempimento stesso ad un evento futuro ed incerto, i ricorrenti sostengono che, male interpretando la corri- spondenza intervenuta tra le parti ed il successivo comportamento, la corte di merito ha escluso che le parti stesse abbiano prorogato all'esito della produ- zione degli atti del procedimento penale la verifica dell'indennizzabilità del sinistro e con essa l'inizio del termine prescrizionale. I motivi, che vanno esaminati congiuntamente per l'intima connessione, non possono essere accolti. Questa Corte riconosce alla buona fede la funzione di fonte di eterointegrazione della disciplina contrat- tuale, quale regola obiettiva che concorre alla deter- minazione del comportamento dovuto. 5 In questa funzione la buona fede corrisponde al do- vere di solidarietà ormai costituzionalizzato (art. 2 Cost.) che impone a ciascuna parte di adoperarsi al di là di specifici obblighi contrattuali per preservare gli interessi dell'altra, trovando limite proprio Bonnud nell'interesse proposto nel senso che la parte non può essere tenuta ad atti che inducano apprezzabile sacri- ficio di tale interesse (Cass. 22.5.1997 n. 4598; Cass. 20.4.1994 n. 3775; Cass.
9.3.1991 n. 2503). Ora l'obbligo di informazione scaturente dall'art. 22 è sicuramente finalizzato all'acquisizione, da parte dell'assicuratore, degli elementi utili per la verifica dell'indennizzabilità del sinistro, ma in assenza di esplicita previsione contrattuale non condiziona il di- ritto all'indennizzo, procrastinandone l'esercizio. Né in questa materia è possibile fare ricorso al principio di buona fede in quanto l'obbligo attiene al- la discrezionale facoltà dell'assicuratore di liquidare l'indennizzo, svincolata da qualsiasi controllo, mentre l'esercizio del diritto costituisce autonomo potere dell'assicurato che non può subire limitazione in di- pendenza della scelta dell'assicuratore, di tal che il loro collegamento si risolverebbe in un ingiustificato sacrificio della posizione dell'assicurato. Pertanto, anche se l'assicurato ° il beneficiario 6 dell'indennizzo siano tenuti per contratto a fornire all'assicuratore tutte quelle notizie che gli possano occorrere ai fini della valutazione dell'indennizzabilità del sinistro, hanno egualmente la facoltà di pretendere il pagamento dell'indennizzo fin dal momento nel quale il sinistro stesso si è verifica- to senza essere tenuti ad aspettare la valutazione dell'assicuratore. Non v'è dubbio che fino a quando il credito non di- venta esigibile, non è possibile azionarlo e, comunque si qualifichi la prescrizione, il relativo termine non одиный incomincia a decorrere. Libere le parti di bloccare il decorso della pre- scrizione, concordando un arbitrato rituale o irrituale sull'indennizzo o sottoponendo l'esercizio del diritto a condizione;
un tale effetto, tuttavia, non produce la previsione contrattuale relativa all'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo, una volta ri- cevute le informazioni richieste oppure occorrenti;
previsione che non incide sull'esercizio del diritto all'indennizzo e vale semplicemente a collegare la mora del debitore al decorso del tempo, svincolandola dalla richiesta dell'assicurato o del beneficiario. Accertare se un determinato contegno o comportamen- to (nella specie silenzio) collegato a precedente atti- 7 vità negoziale abbia un certo significato è compito del giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabi- le in sede di legittimità contrapponendole una valuta- zione diversa (nella specie consenso alla proroga del termine per l'esercizio del diritto), sicchè è inammis- sibile la censura che concerne il punto. In conclusione, il ricorso va rigettato, concorro- tuttavia, giusti motivi per compensare le spese del no, giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione 11 25.9.2002. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Вчина диний Vittorio feus IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA ZO ST 21 FEB. 2003 IL CANCELLIERE C1 Oggi .. InZO ST 800