Sentenza 5 gennaio 2023
Rigetto
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 16/12/2025, n. 9960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9960 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09960/2025REG.PROV.COLL.
N. 03416/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3416 del 2023, proposto da EP OV, rappresentato e difeso dall’avvocato EP Limblici, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
contro
Gestore dei servizi energetici–GSE s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Romano, Filippo Arturo Satta e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio Filippo Satta in Roma, via Arenula, n. 29;
Ministero dell’economia e delle finanze–MEF, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e con domicilio nei suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione III, 5 gennaio 2023, n. 200/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Gestore dei servizi energetici–GSE s.p.a. e del Ministero dell’economia e delle finanze–MEF;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 novembre 2025 il consigliere ND EN LI e uditi per le parti gli avvocati Roberto Denicolai, per delega dell’avvocato EP Limblici, e Federico Mazzella, per delega dell’avvocata Anna Romano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante impugna la sentenza che ha respinto il ricorso contro il diniego di ammissione alle tariffe incentivanti per il suo impianto fotovoltaico.
2. I fatti di causa rilevanti, quali emergono dalle affermazioni delle parti non specificamente contestate e comunque dagli atti e documenti del giudizio, possono essere sinteticamente ricostruiti nei termini seguenti.
2.1. L’odierno appellante è responsabile dell’impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative denominato “Cicerone 9”, di potenza pari a 19,88 kW e ubicato a Favara (AG), via Cicerone, n. 9.
2.2. Il 6 luglio 2013, questi ha presentato al Gestore dei servizi energetici–GSE s.p.a. richiesta di ammissione alle tariffe incentivanti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011 (c.d. “Quarto conto energia”).
2.3. Con comunicazione inviata via p.e.c. il 31 luglio 2013, il GSE ha rappresentato all’istante che la documentazione trasmessa era incompleta rispetto a quanto richiesto in base all’allegato 1 al d.m. 5 maggio 2011, invitandolo all’integrazione entro trenta giorni dalla ricezione, mediante caricamento sul portale dedicato al Quarto conto energia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dello schema elettrico unifilare dell’impianto e delle fotografie di ogni singolo prospetto del manufatto edilizio su cui questo era installato.
2.4. Con nota del 28 novembre 2013, inviata per raccomandata e ricevuta il 6 dicembre 2013, la richiesta è stata rinnovata.
2.5. Con nota prot. GSE/ P20130240431 del 16 dicembre 2013 il GSE ha inviato via p.e.c. il “preavviso di rigetto”, evidenziando i motivi ostativi al riconoscimento delle tariffe oggetto dell’istanza, consistenti sia nella mancata trasmissione della documentazione già richiesta (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, schema elettrico unifilare d’impianto, fotografie di ogni singolo prospetto del manufatto edilizio su cui questo era installato), sia nel fatto che il modello di modulo fotovoltaico utilizzato per l’impianto non era riconducibile a quello oggetto del certificato di conformità inviato e che gli altri certificati di conformità trasmessi facevano riferimento ad altri moduli (dunque, in sostanza, non vi era « evidenza della marca e del modello dei moduli fotovoltaici utilizzati nell’impianto, né che gli stessi siano conformi alla normativa tecnica », come richiesto dall’allegato 1 al decreto).
2.6. Con provvedimento prot. n. GSE/P20140008899 del 23 gennaio 2014, il Gestore, dando atto di non aver ricevuto documenti od osservazioni dal privato, ha rigettato l’istanza di accesso agli incentivi.
2.7. Il 10 marzo 2014, l’odierno appellante ha chiesto di accedere agli atti del procedimento.
2.8. Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato il 29 maggio 2014 e trasposto in sede giurisdizionale il 14 novembre 2014, il privato ha impugnato il diniego, lamentando: Violazione e falsa applicazione delle norme sull’avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241; eccesso di potere per travisamento dei fatti avuto riguardo al riferimento della foto dei pannelli e violazione di legge avuto riguardo al superamento del termine di 120 giorni per l’emissione del provvedimento.
3. Con sentenza 5 gennaio 2023, n. 200, il T.a.r. per il Lazio ha respinto l’impugnativa, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto che fossero state rispettate le garanzie procedimentali e che, secondo il principio di autoresponsabilità, il privato fosse responsabile delle carenze della documentazione, pertanto il GSE non avrebbe potuto fare altro che negare l’ammissione alle tariffe incentivanti.
4. L’interessato ha proposto appello contro la decisione.
4.1. Nel giudizio di secondo grado si sono costituiti il Ministero dell’economia e delle finanze e il GSE, resistendo al gravame.
4.2. Il 24 settembre 2025 l’appellante ha depositato una perizia di parte volta a dimostrare le caratteristiche tecniche dei pannelli e la loro conformità alla normativa, oltre a documentazione sulla propria situazione familiare.
Inoltre, ha presentato memoria il 3 ottobre 2024, insistendo per l’accoglimento del gravame.
Il Gestore ha depositato a sua volta una memoria quello stesso giorno, chiedendo il rigetto dell’appello.
Entrambe le parti hanno presentato delle repliche il 14 ottobre 2025: il GSE, in particolare, ha anche eccepito l’inammissibilità della perizia di parte, poiché prodotta per la prima volta in appello.
4.3. All’udienza pubblica del 4 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. L’appello si fonda su un unico motivo, con cui si deduce: « Violazione e falsa applicazione delle norme nonché dei principi posti a garanzia della partecipazione del privato al procedimento amministrativo. Erroneità in punto di fatto. Illegittimità e irragionevolezza dell’azione amministrativa. Disparità di trattamento ».
In particolare, il T.a.r. avrebbe omesso di considerare che il privato non aveva avuto conoscenza della richiesta d’integrazione del 31 luglio 2013 e dello stesso preavviso di rigetto a causa di un malfunzionamento della propria casella di p.e.c.; inoltre, avendo ricevuto la raccomandata con la nota del 28 novembre 2013 solo il 6 dicembre successivo, avrebbe dovuto avere un termine di trenta giorni a decorrere da quella data per il deposito della documentazione; infine, il tentativo di caricare i documenti sul portale telematico nei primi giorni del 2014 sarebbe stato infruttuoso a causa di un malfunzionamento del sistema informatico del GSE. Per tutte queste ragioni, sarebbero state lese le garanzie procedimentali previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
Sul piano sostanziale, il modello di pannello sarebbe conforme, come dimostrato dalla documentazione depositata in giudizio.
6. Il motivo è infondato.
6.1. In via preliminare, occorre ribadire che il sistema d’incentivazione dell’energia è basato sul principio di autoresponsabilità, che impone all’interessato l’onere di fornire tutti gli elementi idonei a dar prova della sussistenza delle condizioni per l’ammissione ai benefici richiesti (tra le più recenti, Cons. Stato, sez. II, 1 settembre 2025, n. 7164).
In generale, questi elementi devono essere prodotti nel corso del procedimento, tenendo conto che « il sistema degli incentivi, articolatosi nei vari “conti energia” che si sono susseguiti, si fonda su una serie di scansioni temporali, il cui rispetto è previsto a pena d’inammissibilità per la presentazione della domanda di accesso » (Cons. Stato, sez. II, 25 novembre 2025, n. 9279).
6.2. Sotto altro profilo, il principio di autoresponsabilità comporta anche che, in linea di principio, il privato risponde del malfunzionamento degli strumenti di cui si avvale, tra cui la p.e.c. indicata come indirizzo cui inviare eventuali comunicazioni.
6.3. Infine, si deve rammentare anche che le garanzie procedimentali non possono essere intese in senso formalistico, ma devono essere interpretate nella prospettiva del buon andamento dell’azione amministrativa (Cons. Stato, sez. IV, 12 aprile 2024, n. 3359) e, più in generale, in base ai principi della collaborazione e della buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990.
6.4. Nel caso di specie, per escludere la fondatezza delle argomentazioni dell’appellante risultano dirimenti due circostanze.
Innanzitutto, il fatto che non vi è prova del malfunzionamento della p.e.c. dell’istante– evento che comunque, come anticipato, in linea di principio rientra nella sua sfera di controllo, quindi di responsabilità – e del blocco del portale del GSE, i quali, in tesi, gli avrebbero impedito prima di ricevere la richiesta d’integrazione, poi di evaderla.
In secondo luogo, il fatto che questi non ha prodotto la documentazione necessaria – e non ha tentato di farlo con modalità alternative al caricamento sul portale telematico, ove davvero questo non fosse stato funzionante – nemmeno nel termine di trenta giorni dal 6 dicembre 2013, data in cui riferisce di aver ricevuto la nota del 28 novembre 2013 con cui il GSE ha ribadito a mezzo raccomandata la richiesta d’integrazione, e che è comunque venuto a scadere ben prima del 23 gennaio 2014, quando è stato emesso il diniego.
In questo contesto, in cui il Gestore ha più volte e con diversi mezzi sollecitato il privato a integrare la documentazione, l’omessa presentazione di quanto necessario non può che ascriversi alla responsabilità di quest’ultimo e comportare il rigetto dell’istanza di accesso agli incentivi.
7. L’appello merita quindi di essere respinto, senza che sia necessario approfondire ulteriori profili, quali l’ammissibilità e l’effettiva idoneità della documentazione prodotta in giudizio a dimostrare la conformità dei moduli installati (idoneità comunque specificamente contestata dal Gestore).
8. Secondo la regola generale della soccombenza, dalla quale non vi è ragione di discostarsi nel caso di specie, l’appellante deve essere condannato al pagamento delle spese processuali del grado in favore del GSE, nella misura indicata in dispositivo, con distrazione a favore dei difensori, che ne hanno fatto richiesta dichiarandosi antistatari.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione II, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge; condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali del grado in favore del GSE, nella misura di euro 3.000 (tremila/00), con distrazione a favore dei difensori, come indicati in epigrafe, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
IG LI IN, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
ND EN LI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND EN LI | IG LI IN |
IL SEGRETARIO