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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 04/11/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVERETO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro, ha pronunciato la seguente sentenza causa promossa con ricorso depositato il
, (C.F. ), nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Laura Bertolaso del Foro di Verona giusta delega allegata al ricorso
RICORRENTE
contro con sede legale in Rovereto (TN), Via Manzoni 24, in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t.-P.IVA , rappresentata e difesa dagli P.IVA_1
avv.ti Claudio Damoli e Osvaldo Cantone, del Foro di Verona, giusta delega allegata alla memoria difensiva.
CONVENUTA
In punto: impugnazione di licenziamento
CONCLUSIONI
Ricorrente: “IN VIA PRELIMINARE DI MERITO:
si eccepisce formalmente la genericità dei motivi addotti nel licenziamento de quo,
IN VIA PRINCIPALE:
A) accertata l'insussistenza dei fatti storici e giuridici contestati, sia per la violazione del CCNL applicato, sia per il difetto di intenzionalità del ricorrente nella condotta tenuta, sia per la sproporzione della sanzione espulsiva, sia per la violazione del diritto di difesa, (intesi quali elementi sostanziali), accertata,
1 altresì, l'applicabilità dell'art. 3 comma 2 del D.lg.s 4 marzo 2015 n. 23
• dichiararsi l'illegittimità del licenziamento intimato al signor per insussistenza Pt_1
dei fatti contestati e conseguentemente, condannarsi la società Controparte_1
alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro e nelle mansioni di fatto espletate
[...]
prima del licenziamento impugnato e a risarcire il danno spettante al signor pari Pt_1
ad un'indennità commisurata all'ultima retribuzione utile per il TFR (pari ad € 1.759,91
mensili) maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione oltre a rivalutazione monetaria e ad interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti sino al saldo;
• condannarsi la parte convenuta, ut supra individuata, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali relativi per i medesimi periodi;
IN VIA SUBORDINATA SUB A):
B) accertato che non ricorrono gli estremi della giusta causa o del giustificato motivo posto a base del licenziamento impugnato, nonchè per violazione dei principi di buona fede e correttezza, per violazione del principio di proporzionalità, per violazione del diritto di difesa, pe violazione del CCNL, nonchè per mancata previsione del fatto contestato nel codice disciplinare per i motivi in fatto e in diritto di cui in ricorso, accertata l'illegittimità del licenziamento e accertata l'applicabilità dell'art. 3, comma 1 D.lg.s 4 marzo 2015 n. 23,
• dichiararsi l'illegittimità del licenziamento intimato al signor e Pt_1
conseguentemente, condannarsi la società a corrispondere Controparte_1
al ricorrente, a titolo di risarcimento danni, la somma pari all'indennità massima di 36
mensilità dell'ultima retribuzione utile per il TFR (indicata in ricorso ovvero € 1.759,91) e quindi pari complessivamente ad € 70.268,76 (€ 1.751,91 x 36 mesi), ovvero alla diversa
2 minore o maggiore somma che verrà ritenuta congrua) oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali dalla data di maturazione del credito al saldo, (ex art. 429 cpc.e 150 Disp.
att. cpc) con regolarizzazione previdenziale o quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA SUB B):
C) accertata la violazione del diritto di difesa per il mancato rispetto del termine di cinque giorni concessi per la resa delle giustificazioni del lavoratore e per l'effetto l'illegittimità del licenziamento irrogato al signor sotto il profilo Pt_1
procedimentale e (laddove esclusa l'applicabilità dell'art. 3 commi 1 ovvero 2 del
D.lg.s 4 marzo 2015 n. 23) in applicazione dell'art. 4 del D.lg.s 4 marzo 2015 n. 23
• dichiararsi l'illegittimità del licenziamento intimato dalla società convenuta al signor e conseguentemente, condannarsi al risarcimento Pt_1 Controparte_1
del danno in favore del ricorrente, commisurato all'indennità massima prevista ex lege e pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR pari alla somma complessiva di € 21.118,92 (€ 1.759,91x 12), o alla diversa minore o maggiore somma che verrà ritenuta congrua ovvero in estremo subordine all'indennità risarcitoria ritenuta di giustizia, in considerazione dell'anzianità di servizio e degli ulteriori parametri previsti dalla legge, che non potrà in ogni caso essere inferiore a 6 mensilità
IN VIA PRINCIPALE:
D) accertata la spettanza in favore del ricorrente dell'indennità sostitutiva del preavviso,
in ragione della nullità e/o illegittimità del licenziamento intimato, condannarsi la società
a corrispondere al ricorrente il relativo importo pari ad € Controparte_1
1.751,91.
E) accertata l'illegittimità delle indebite trattenute di € 1.166,79 ed € 1.181,11,
3 corrispondenti alle trattenute effettuate illegittimamente a titolo di assenza ingiustificata nelle buste paga rispettivamente del mese di luglio 2024 ed agosto 2024, nonché della trattenuta dell'importo di € 406,13 trattenuto parimenti illegittimamente a titolo di recupero retribuzione nella busta paga del mese di agosto 2024 e così complessivamente dell'importo di € 2.754,04, a corrispondere in favore del Controparte_1
signor l'importo di € € 2.754,04. Pt_1
F) Sulle somme così determinate andranno aggiunti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sino all'effettivo saldo (art. 429 cpc).
G) Sentenza esecutiva come per legge.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi con spese generali (15%) e CPA. “
Convenuta: ”NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE:
A) respingere tutte le domande del ricorrente nei confronti della convenuta, in quanto infondate in fatto e in diritto
IN VIA SUBORDINATA SUB A):
B) ridursi comunque le somme eventualmente spettanti al ricorrente sia per quanto concerne le differenze retributive vantate alla domanda di inquadramento superiore sia in relazione al licenziamento, se del caso, previa conversione del licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, con riconoscimento al sig. della sola indennità sostitutiva del Pt_1
preavviso
IN VIA SUBORDINATA SUB B):
C) il riconoscimento della sola indennità risarcitoria di cui al 1° comma dell'art. 3 del
D.Lgs. 23/2015 nella misura minima di 6 mensilità ovvero, infine, in ipotesi di applicabilità del comma 2° comma del predetto art. 3, previa detrazione
4 dell'aliunde perceptum (in relazione ad altri redditi e alla NASPI).
IN OGNI CASO: con vittoria di spese ed onorari.”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/03/2025 - premesso di aver lavorato alle Parte_1
dipendenze di dall'1/09/2023 inquadrato come operaio al livello 2B Controparte_1
del CCNL dei Servizi Ambientali e di essere stato licenziato con lettera d.d. 24/07/2024
per asserita assenza ingiustificata dal 1 al 8 luglio 2024 - conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale la citata società per sentire accertare l'illegittimità del licenziamento intimatogli ai sensi dell'articolo 3, comma 2 D.Lgs 23/2015 o, in subordine, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o, in ulteriore subordine, ai sensi dell'art. 4, comma 1, nonché per vedersi riconoscere le differenze retributive maturate a suo favore quale diretta conseguenza dell'accertata illegittimità del licenziamento impugnato.
A sostegno delle sue pretese evidenziava come non ricorresse alcuna assenza ingiustificata dal lavoro, essendo egli stato rassicurato dai superiori circa la possibilità di rimanere assente sino al 20 luglio 2024; evidenziava come la sua esigenza di restare nel
Paese d'origine per un lungo periodo al fine di perfezionare pratiche burocratiche connesse alla nascita del figlio ed al decesso del padre fosse perfettamente nota alla datrice di lavoro e portata alla conoscenza della stessa con largo anticipo, con la conseguenza che doveva reputarsi palesemente insussistente la contestazione circa la mancata comunicazione delle ragioni dell'assenza; sottolineava come il licenziamento fosse in ogni caso illegittimo per essere stato intimato senza il rispetto del termine dilatorio di 5 gg. previsto dall'art. 7 st.lav
Nel costituirsi in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, la convenuta negava l'esistenza di un qualsiasi accordo per la concessione di tre mesi di ferie continuative o comunque
5 circa una proroga delle ferie concesse a semplice richiesta;
osservava come la richiesta di ferie per tre mesi fosse sempre stata negata in quanto inaccoglibile per ragioni organizzative, posto che nel periodo estivo ricorre l'esigenza di consentire a tutti i dipendenti di poter usufruire delle ferie e già in passato analoghe richieste erano state rigettate;
evidenziava come nessuna violazione del termine dilatorio fosse stata commessa, atteso che la raccomandata contenente la contestazione disciplinare era pervenuta presso il domicilio del lavoratore in data 16/7/2025 ed il licenziamento comminato in data 24/7/2025; evidenziava, da ultimo, la piena legittimità delle trattenute.
Esaurito con esito negativo il prescritto tentativo di conciliazione, venivano sentiti alcuni testi sui capitoli di prova articolati dalle parti ed ammessi dal giudice.
All'udienza odierna, precisate dalle parti le conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva decisa come da dispositivo letto pubblicamente e veniva contestualmente depositata la presente sentenza.
***
Il ricorso è infondato e, come tale, non può che essere respinto.
In punto di fatto è pacifico che al ricorrente erano state concesse ferie dal 19/4 al 7/6/2024
e che, a fronte della richiesta formulata attraverso il sindacato di prorogare il periodo feriale sino al 20/7/2024, era stato concesso un periodo di aspettativa non retribuita fino al
30/6/2024.
Il ricorrente era, quindi, perfettamente consapevole del fatto che in data 1/7/2024 avrebbe dovuto rientrare al lavoro;
ciò egli non ha fatto, rimanendo nel suo Paese d'origine (Mali)
sino al 20/7/2024.
La tesi attorea secondo cui egli avrebbe avuto dai superiori rassicurazioni circa la possibilità di prolungare le ferie sino al 20 luglio è rimasta priva del benchè minimo
6 supporto probatorio in causa, avendo il teste al contrario, riferito quanto segue: Tes_1
“Faccio presente che già nell'autunno del 2023 il ricorrente m rappresentò l'esigenza di tornare nel
suo Paese per motivi familiari e ciò per un periodo piuttosto lungo di tempo, paria circa due mesi
se non ricordo male.
Io gli dissi di aspettare la fine del picco invernale di lavoro per vedere cosa si poteva fare,
segnalandogli in particolare che il periodo compreso tra febbraio e fine aprile/maggio circa la cosa
era fattibile, dal momento che vi era scarsa richiesta di ferie da parte degli operai.
Verso febbraio/marzo 2024 il ricorrente mi disse che aveva già comprato il biglietto per il periodo
prima indicato. Io gli dissi subito che il rientro a fine luglio 2024 non era compatibile con le
esigenze di servizio e che al massimo avrei potuto lasciarlo in ferie fino ai primi di giugno”.
La versione dello trova inequivoca conferma nei messaggi WhatsApp prodotti Tes_1
dalla convenuta sub doc. 2, dai quali emerge come sin dai primi di aprile 2024 il Pt_1
fosse ben consapevole del fatto che l'azienda non potesse concedergli ferie oltre il
7/6/2024.
Altrettanto indubbia appare la circostanza che il ricorrente fosse consapevole sin dal
18/6/2025 - si veda comunicazione prodotta dallo stesso ricorrente Controparte_1
sub doc. 9: “… pur ritenendo il suo attuale comportamento già disciplinarmente rilevante, la
società, ferma restando la non corresponsione della retribuzione per i giorni di assenza decorrenti
dal 8/6/2024, ha deciso di concedere la possibilità di rientrare al lavoro entro e non oltre il
1/7/2024, decorsa tale data si vedrà definitivamente costretta ad avviare un procedimento
disciplinare nei suoi confronti” - che la data di rientro al lavoro fosse improrogabilmente quella del 1/7/2025.
La tesi attorea secondo la quale la società datrice di lavoro avrebbe agito senza correttezza e buona fede appare del tutto apodittica ed infondata, chiaro essendo nel caso
7 concreto come, al contrario, sia stato il lavoratore a mettere la società dinanzi al fatto compiuto, dapprima, attraverso l'acquisto del biglietto aereo prima di avere ricevuto l'autorizzazione alle ferie e, successivamente, attraverso il rifiuto di rientrare in servizio nonostante l'inequivoca comunicazione che non sarebbe stato tollerato alcun ulteriore ritardo rispetto alla data ultima del 1/7/2024.
Nessun dubbio può, quindi, sorgere circa la natura ingiustificata dell'assenza posta in essere dal per un periodo superiore ai quattro giorni previsti dal codice Pt_1
disciplinare di e per i quali l'art. 68, punto 3, lett. G-k) prevede la Controparte_1
sanzione del licenziamento senza preavviso.
Né a diversa conclusione può pervenirsi in relazione alla presunta necessità per il ricorrente di prorogare la sua presenza in Mali, dal momento che la documentazione dallo stesso prodotta sub doc 8 bis e recante la data del 11/7/2024 nulla prova circa il fatto che egli si sia attivato per tempo ai fini di ottenerne il rilascio entro una data anteriore alla scadenza delle ferie o circa l'obbligatorietà della sua presenza fisica per il ritiro.
Parimenti va escluso che il licenziamento sia viziato per essere stato irrogato prima della scadenza del termine dilatorio di 5 giorni previsto dall'articolo 7 statuto lavoratori, visto e considerato che per giurisprudenza consolidata il licenziamento trasmesso per raccomandata si presume conosciuto, ai sensi dell'articolo 1335 codice civile, nel momento in cui è recapitato all'indirizzo del destinatario e non nel diverso momento in cui questi ne prenda effettiva conoscenza. Si confrontino sul punto Cass. Sez. L - ,
Ordinanza n. 23589 del 28/09/2018: “Un atto unilaterale recettizio, qual è il licenziamento, si
presume conosciuto - ai sensi dell'art. 1335 c.c. - nel momento in cui è recapitato all'indirizzo del
destinatario e non nel diverso momento in cui questi ne prenda effettiva conoscenza;
ne consegue
che, ove il licenziamento sia intimato con lettera raccomandata a mezzo del servizio postale, non
8 consegnata al lavoratore per l'assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, la stessa si presume
conosciuta alla data in cui, al suddetto indirizzo, è rilasciato l'avviso di giacenza del plico presso
l'ufficio postale, restando irrilevante il periodo legale del compimento della giacenza e quello
intercorso tra l'avviso di giacenza e l'eventuale ritiro da parte del destinatario” e, più di recente,
Sez. L - , Ordinanza n. 276 del 07/01/2025: “La contestazione degli addebiti disciplinari da parte
del datore di lavoro è un atto unilaterale recettizio che produce effetti quando giunge nella sfera di
conoscenza del destinatario e a tale atto non è applicabile la regola della scissione soggettiva degli
effetti della notificazione, la quale riguarda solo gli atti processuali, estendendosi agli effetti
sostanziali degli stessi solo ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale”.
Nel caso di specie la raccomandata contenente la contestazione disciplinare reca la data di immissione nella cassetta del destinatario del 16 luglio 2024, con la conseguenza che il licenziamento del 24 luglio 2024 appare rispettoso del richiamato termine dilatorio.
Da ultimo va rigettata la domanda attorea relativa al pagamento di presunte differenze retributive, essendosi già visto come l'assenza del lavoratore non fosse giustificata.
Le spese, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio nei confronti della convenuta che liquida in € 2.000, oltre iva, cnpa e 15% spese generali.
Così deciso in Rovereto il 4 novembre 2025
Il Giudice
dott. Michele Cuccaro
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVERETO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro, ha pronunciato la seguente sentenza causa promossa con ricorso depositato il
, (C.F. ), nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Laura Bertolaso del Foro di Verona giusta delega allegata al ricorso
RICORRENTE
contro con sede legale in Rovereto (TN), Via Manzoni 24, in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t.-P.IVA , rappresentata e difesa dagli P.IVA_1
avv.ti Claudio Damoli e Osvaldo Cantone, del Foro di Verona, giusta delega allegata alla memoria difensiva.
CONVENUTA
In punto: impugnazione di licenziamento
CONCLUSIONI
Ricorrente: “IN VIA PRELIMINARE DI MERITO:
si eccepisce formalmente la genericità dei motivi addotti nel licenziamento de quo,
IN VIA PRINCIPALE:
A) accertata l'insussistenza dei fatti storici e giuridici contestati, sia per la violazione del CCNL applicato, sia per il difetto di intenzionalità del ricorrente nella condotta tenuta, sia per la sproporzione della sanzione espulsiva, sia per la violazione del diritto di difesa, (intesi quali elementi sostanziali), accertata,
1 altresì, l'applicabilità dell'art. 3 comma 2 del D.lg.s 4 marzo 2015 n. 23
• dichiararsi l'illegittimità del licenziamento intimato al signor per insussistenza Pt_1
dei fatti contestati e conseguentemente, condannarsi la società Controparte_1
alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro e nelle mansioni di fatto espletate
[...]
prima del licenziamento impugnato e a risarcire il danno spettante al signor pari Pt_1
ad un'indennità commisurata all'ultima retribuzione utile per il TFR (pari ad € 1.759,91
mensili) maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione oltre a rivalutazione monetaria e ad interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti sino al saldo;
• condannarsi la parte convenuta, ut supra individuata, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali relativi per i medesimi periodi;
IN VIA SUBORDINATA SUB A):
B) accertato che non ricorrono gli estremi della giusta causa o del giustificato motivo posto a base del licenziamento impugnato, nonchè per violazione dei principi di buona fede e correttezza, per violazione del principio di proporzionalità, per violazione del diritto di difesa, pe violazione del CCNL, nonchè per mancata previsione del fatto contestato nel codice disciplinare per i motivi in fatto e in diritto di cui in ricorso, accertata l'illegittimità del licenziamento e accertata l'applicabilità dell'art. 3, comma 1 D.lg.s 4 marzo 2015 n. 23,
• dichiararsi l'illegittimità del licenziamento intimato al signor e Pt_1
conseguentemente, condannarsi la società a corrispondere Controparte_1
al ricorrente, a titolo di risarcimento danni, la somma pari all'indennità massima di 36
mensilità dell'ultima retribuzione utile per il TFR (indicata in ricorso ovvero € 1.759,91) e quindi pari complessivamente ad € 70.268,76 (€ 1.751,91 x 36 mesi), ovvero alla diversa
2 minore o maggiore somma che verrà ritenuta congrua) oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali dalla data di maturazione del credito al saldo, (ex art. 429 cpc.e 150 Disp.
att. cpc) con regolarizzazione previdenziale o quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA SUB B):
C) accertata la violazione del diritto di difesa per il mancato rispetto del termine di cinque giorni concessi per la resa delle giustificazioni del lavoratore e per l'effetto l'illegittimità del licenziamento irrogato al signor sotto il profilo Pt_1
procedimentale e (laddove esclusa l'applicabilità dell'art. 3 commi 1 ovvero 2 del
D.lg.s 4 marzo 2015 n. 23) in applicazione dell'art. 4 del D.lg.s 4 marzo 2015 n. 23
• dichiararsi l'illegittimità del licenziamento intimato dalla società convenuta al signor e conseguentemente, condannarsi al risarcimento Pt_1 Controparte_1
del danno in favore del ricorrente, commisurato all'indennità massima prevista ex lege e pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR pari alla somma complessiva di € 21.118,92 (€ 1.759,91x 12), o alla diversa minore o maggiore somma che verrà ritenuta congrua ovvero in estremo subordine all'indennità risarcitoria ritenuta di giustizia, in considerazione dell'anzianità di servizio e degli ulteriori parametri previsti dalla legge, che non potrà in ogni caso essere inferiore a 6 mensilità
IN VIA PRINCIPALE:
D) accertata la spettanza in favore del ricorrente dell'indennità sostitutiva del preavviso,
in ragione della nullità e/o illegittimità del licenziamento intimato, condannarsi la società
a corrispondere al ricorrente il relativo importo pari ad € Controparte_1
1.751,91.
E) accertata l'illegittimità delle indebite trattenute di € 1.166,79 ed € 1.181,11,
3 corrispondenti alle trattenute effettuate illegittimamente a titolo di assenza ingiustificata nelle buste paga rispettivamente del mese di luglio 2024 ed agosto 2024, nonché della trattenuta dell'importo di € 406,13 trattenuto parimenti illegittimamente a titolo di recupero retribuzione nella busta paga del mese di agosto 2024 e così complessivamente dell'importo di € 2.754,04, a corrispondere in favore del Controparte_1
signor l'importo di € € 2.754,04. Pt_1
F) Sulle somme così determinate andranno aggiunti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sino all'effettivo saldo (art. 429 cpc).
G) Sentenza esecutiva come per legge.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi con spese generali (15%) e CPA. “
Convenuta: ”NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE:
A) respingere tutte le domande del ricorrente nei confronti della convenuta, in quanto infondate in fatto e in diritto
IN VIA SUBORDINATA SUB A):
B) ridursi comunque le somme eventualmente spettanti al ricorrente sia per quanto concerne le differenze retributive vantate alla domanda di inquadramento superiore sia in relazione al licenziamento, se del caso, previa conversione del licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, con riconoscimento al sig. della sola indennità sostitutiva del Pt_1
preavviso
IN VIA SUBORDINATA SUB B):
C) il riconoscimento della sola indennità risarcitoria di cui al 1° comma dell'art. 3 del
D.Lgs. 23/2015 nella misura minima di 6 mensilità ovvero, infine, in ipotesi di applicabilità del comma 2° comma del predetto art. 3, previa detrazione
4 dell'aliunde perceptum (in relazione ad altri redditi e alla NASPI).
IN OGNI CASO: con vittoria di spese ed onorari.”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/03/2025 - premesso di aver lavorato alle Parte_1
dipendenze di dall'1/09/2023 inquadrato come operaio al livello 2B Controparte_1
del CCNL dei Servizi Ambientali e di essere stato licenziato con lettera d.d. 24/07/2024
per asserita assenza ingiustificata dal 1 al 8 luglio 2024 - conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale la citata società per sentire accertare l'illegittimità del licenziamento intimatogli ai sensi dell'articolo 3, comma 2 D.Lgs 23/2015 o, in subordine, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o, in ulteriore subordine, ai sensi dell'art. 4, comma 1, nonché per vedersi riconoscere le differenze retributive maturate a suo favore quale diretta conseguenza dell'accertata illegittimità del licenziamento impugnato.
A sostegno delle sue pretese evidenziava come non ricorresse alcuna assenza ingiustificata dal lavoro, essendo egli stato rassicurato dai superiori circa la possibilità di rimanere assente sino al 20 luglio 2024; evidenziava come la sua esigenza di restare nel
Paese d'origine per un lungo periodo al fine di perfezionare pratiche burocratiche connesse alla nascita del figlio ed al decesso del padre fosse perfettamente nota alla datrice di lavoro e portata alla conoscenza della stessa con largo anticipo, con la conseguenza che doveva reputarsi palesemente insussistente la contestazione circa la mancata comunicazione delle ragioni dell'assenza; sottolineava come il licenziamento fosse in ogni caso illegittimo per essere stato intimato senza il rispetto del termine dilatorio di 5 gg. previsto dall'art. 7 st.lav
Nel costituirsi in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, la convenuta negava l'esistenza di un qualsiasi accordo per la concessione di tre mesi di ferie continuative o comunque
5 circa una proroga delle ferie concesse a semplice richiesta;
osservava come la richiesta di ferie per tre mesi fosse sempre stata negata in quanto inaccoglibile per ragioni organizzative, posto che nel periodo estivo ricorre l'esigenza di consentire a tutti i dipendenti di poter usufruire delle ferie e già in passato analoghe richieste erano state rigettate;
evidenziava come nessuna violazione del termine dilatorio fosse stata commessa, atteso che la raccomandata contenente la contestazione disciplinare era pervenuta presso il domicilio del lavoratore in data 16/7/2025 ed il licenziamento comminato in data 24/7/2025; evidenziava, da ultimo, la piena legittimità delle trattenute.
Esaurito con esito negativo il prescritto tentativo di conciliazione, venivano sentiti alcuni testi sui capitoli di prova articolati dalle parti ed ammessi dal giudice.
All'udienza odierna, precisate dalle parti le conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva decisa come da dispositivo letto pubblicamente e veniva contestualmente depositata la presente sentenza.
***
Il ricorso è infondato e, come tale, non può che essere respinto.
In punto di fatto è pacifico che al ricorrente erano state concesse ferie dal 19/4 al 7/6/2024
e che, a fronte della richiesta formulata attraverso il sindacato di prorogare il periodo feriale sino al 20/7/2024, era stato concesso un periodo di aspettativa non retribuita fino al
30/6/2024.
Il ricorrente era, quindi, perfettamente consapevole del fatto che in data 1/7/2024 avrebbe dovuto rientrare al lavoro;
ciò egli non ha fatto, rimanendo nel suo Paese d'origine (Mali)
sino al 20/7/2024.
La tesi attorea secondo cui egli avrebbe avuto dai superiori rassicurazioni circa la possibilità di prolungare le ferie sino al 20 luglio è rimasta priva del benchè minimo
6 supporto probatorio in causa, avendo il teste al contrario, riferito quanto segue: Tes_1
“Faccio presente che già nell'autunno del 2023 il ricorrente m rappresentò l'esigenza di tornare nel
suo Paese per motivi familiari e ciò per un periodo piuttosto lungo di tempo, paria circa due mesi
se non ricordo male.
Io gli dissi di aspettare la fine del picco invernale di lavoro per vedere cosa si poteva fare,
segnalandogli in particolare che il periodo compreso tra febbraio e fine aprile/maggio circa la cosa
era fattibile, dal momento che vi era scarsa richiesta di ferie da parte degli operai.
Verso febbraio/marzo 2024 il ricorrente mi disse che aveva già comprato il biglietto per il periodo
prima indicato. Io gli dissi subito che il rientro a fine luglio 2024 non era compatibile con le
esigenze di servizio e che al massimo avrei potuto lasciarlo in ferie fino ai primi di giugno”.
La versione dello trova inequivoca conferma nei messaggi WhatsApp prodotti Tes_1
dalla convenuta sub doc. 2, dai quali emerge come sin dai primi di aprile 2024 il Pt_1
fosse ben consapevole del fatto che l'azienda non potesse concedergli ferie oltre il
7/6/2024.
Altrettanto indubbia appare la circostanza che il ricorrente fosse consapevole sin dal
18/6/2025 - si veda comunicazione prodotta dallo stesso ricorrente Controparte_1
sub doc. 9: “… pur ritenendo il suo attuale comportamento già disciplinarmente rilevante, la
società, ferma restando la non corresponsione della retribuzione per i giorni di assenza decorrenti
dal 8/6/2024, ha deciso di concedere la possibilità di rientrare al lavoro entro e non oltre il
1/7/2024, decorsa tale data si vedrà definitivamente costretta ad avviare un procedimento
disciplinare nei suoi confronti” - che la data di rientro al lavoro fosse improrogabilmente quella del 1/7/2025.
La tesi attorea secondo la quale la società datrice di lavoro avrebbe agito senza correttezza e buona fede appare del tutto apodittica ed infondata, chiaro essendo nel caso
7 concreto come, al contrario, sia stato il lavoratore a mettere la società dinanzi al fatto compiuto, dapprima, attraverso l'acquisto del biglietto aereo prima di avere ricevuto l'autorizzazione alle ferie e, successivamente, attraverso il rifiuto di rientrare in servizio nonostante l'inequivoca comunicazione che non sarebbe stato tollerato alcun ulteriore ritardo rispetto alla data ultima del 1/7/2024.
Nessun dubbio può, quindi, sorgere circa la natura ingiustificata dell'assenza posta in essere dal per un periodo superiore ai quattro giorni previsti dal codice Pt_1
disciplinare di e per i quali l'art. 68, punto 3, lett. G-k) prevede la Controparte_1
sanzione del licenziamento senza preavviso.
Né a diversa conclusione può pervenirsi in relazione alla presunta necessità per il ricorrente di prorogare la sua presenza in Mali, dal momento che la documentazione dallo stesso prodotta sub doc 8 bis e recante la data del 11/7/2024 nulla prova circa il fatto che egli si sia attivato per tempo ai fini di ottenerne il rilascio entro una data anteriore alla scadenza delle ferie o circa l'obbligatorietà della sua presenza fisica per il ritiro.
Parimenti va escluso che il licenziamento sia viziato per essere stato irrogato prima della scadenza del termine dilatorio di 5 giorni previsto dall'articolo 7 statuto lavoratori, visto e considerato che per giurisprudenza consolidata il licenziamento trasmesso per raccomandata si presume conosciuto, ai sensi dell'articolo 1335 codice civile, nel momento in cui è recapitato all'indirizzo del destinatario e non nel diverso momento in cui questi ne prenda effettiva conoscenza. Si confrontino sul punto Cass. Sez. L - ,
Ordinanza n. 23589 del 28/09/2018: “Un atto unilaterale recettizio, qual è il licenziamento, si
presume conosciuto - ai sensi dell'art. 1335 c.c. - nel momento in cui è recapitato all'indirizzo del
destinatario e non nel diverso momento in cui questi ne prenda effettiva conoscenza;
ne consegue
che, ove il licenziamento sia intimato con lettera raccomandata a mezzo del servizio postale, non
8 consegnata al lavoratore per l'assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, la stessa si presume
conosciuta alla data in cui, al suddetto indirizzo, è rilasciato l'avviso di giacenza del plico presso
l'ufficio postale, restando irrilevante il periodo legale del compimento della giacenza e quello
intercorso tra l'avviso di giacenza e l'eventuale ritiro da parte del destinatario” e, più di recente,
Sez. L - , Ordinanza n. 276 del 07/01/2025: “La contestazione degli addebiti disciplinari da parte
del datore di lavoro è un atto unilaterale recettizio che produce effetti quando giunge nella sfera di
conoscenza del destinatario e a tale atto non è applicabile la regola della scissione soggettiva degli
effetti della notificazione, la quale riguarda solo gli atti processuali, estendendosi agli effetti
sostanziali degli stessi solo ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale”.
Nel caso di specie la raccomandata contenente la contestazione disciplinare reca la data di immissione nella cassetta del destinatario del 16 luglio 2024, con la conseguenza che il licenziamento del 24 luglio 2024 appare rispettoso del richiamato termine dilatorio.
Da ultimo va rigettata la domanda attorea relativa al pagamento di presunte differenze retributive, essendosi già visto come l'assenza del lavoratore non fosse giustificata.
Le spese, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio nei confronti della convenuta che liquida in € 2.000, oltre iva, cnpa e 15% spese generali.
Così deciso in Rovereto il 4 novembre 2025
Il Giudice
dott. Michele Cuccaro
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