Cass. pen., sez. I, sentenza 02/07/2008, n. 31365
CASS
Sentenza 2 luglio 2008

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Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168 n. 1 cod. pen., l'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l'ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura.

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    1. La questione Il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Roma revocava – su richiesta della locale Procura della Repubblica – la sospensione condizionale della pena concessa ad un condannato, con sentenza divenuta irrevocabile nel 2008, per avere commesso nel quinquennio rilevante un ulteriore reato ai sensi dell'art. 168, co. 1, n. l, cod. pen.. Ciò posto, avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione la difesa che, tra i motivi ivi addotti, deduceva erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 168, co. 1, n. 1, cod. pen. ed apparenza della relativa motivazione, in quanto, a suo avviso, era stata disposta la revoca della sospensione condizionale …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 02/07/2008, n. 31365
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31365
Data del deposito : 2 luglio 2008

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