Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/2025, n. 38998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38998 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
38998-25
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dall identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto: disposto d'ufficio Qa richiesta di parte Qimposic della legge
Composta da:
ET De CI
- Presidente-
NA IS
-
sent. n. sez. 1204 U.P. 23/10/2025
IA VI GI
OL Di OL AV
- Relatrice-
R.G.N. 21426/2025
ET Di IO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR AT, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 12/02/2025 della Corte di appello di Catanzaro;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione svolta dalla Consigliera OL Di OL AV;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Crotone del 31 marzo 2022 con la quale
AT OR è stato condannato per il delitto di maltrattamenti ai danni della convivente, AR IE, commesso nel periodo compreso tra dicembre 2018 e gennaio 2019, alla pena di anni 2 di reclusione, con il riconoscimento della circostanza aggravante della recidiva reiterata.
2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso AT OR, con atto sottoscritto dal suo difensore, articolando tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge, in relazione all'art. 572 cod. pen., per assenza dell'abitualità della condotta e dello stato di subordinazione della vittima, atteso che la persona offesa aveva escluso di avere ricevuto minacce e violenze fisiche, avendo denunciato solo per far cessare le richieste di denaro del compagno collegate allo stato di tossicodipendenza.
2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo, in quanto lo stato di tossicodipendenza esclude il dolo del delitto contestato e la condizione di astinenza influisce sulla capacità di intendere e di volere, così venendo meno l'esistenza di un programma criminoso animato dalla volontà dell'autore di imporre alla vittima un regime di vita insopportabile.
2.3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva, per non averne la Corte d'appello fornito alcuna adeguata motivazione.
2.4. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla richiesta, avanzata nelle conclusioni scritte del giudizio di appello, di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità.
3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato limitatamente all'ultimo motivo.
2. Il primo e il secondo motivo di ricorso sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza e possono essere trattati congiuntamente.
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2.1. La sentenza impugnata, con apprezzamenti di fatto immuni da illogicità e facendo proprio l'apparato probatorio esaminato dal Tribunale di Crotone, ha fondato la motivazione sulle dettagliate dichiarazioni della persona offesa, AR IE, valutate come pienamente attendibili, di cui sono stati riportati alcuni stralci nella sentenza di primo grado (pag.3). Da queste era emerso come il compagno dal 2018, anche per la sua condizione di tossicodipendenza e di detenuto agli arresti domiciliari, avesse reso la situazione familiare "insostenibile" poiché, anche alla presenza dei figli minorenni, urlava di notte, rivolgeva nei confronti della donna espressioni offensive e sessiste pretendendo il denaro per acquistare stupefacenti, danneggiava le porte a pugni, condotte ammesse dallo stesso imputato. La Corte territoriale ha correttamente evidenziato che le continue richieste di denaro per l'acquisto di droga, espressive della violenza economica ai danni della convivente, accompagnate da danneggiamenti e gravi aggressioni verbali, avessero consolidato un assetto relazionale e familiare fondato sulla sopraffazione di OR, nei confronti della persona offesa e dei suoi figli minorenni, per garantirsi lo stupefacente.
2.2. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ciò che caratterizza un comportamento come maltrattante, in un quadro di insieme e non parcellizzato della relazione tra autore e vittima, è che gli atti vessatori, anche solo minacciati o apparentemente privi di portata lesiva, operanti a diversi livelli (fisico, sessuale, psicologico o economico), abbiano una natura discriminatoria in quanto volti a ledere la dignità e l'identità della persona offesa, attraverso umiliazione, controllo, obbligo di subordinazione, denigrazione, condizionamento manipolatorio fondato su ricatti affettivi o economici agevolati dalla relazione sentimentale e/o genitoriale;
tutte condotte che, saldandosi le une con le altre, stante la struttura abituale del reato, arrivano a consolidare un rapporto di potere asimmetrico.
2.3. Quanto alla contestata assenza dello stato di subordinazione della vittima, il ricorso mostra di non confrontarsi con la giurisprudenza di legittimità, cui si sono attenute le sentenze di merito, secondo la quale oggetto dell'accertamento del reato è la condotta dell'autore e la sua volontà di plegare la persona offesa, proprio attraverso l'esercizio di un potere, indiscusso ed indiscutibile, capace di creare paura perché fondato sulla violenza;
tanto da rendere il comportamento della vittima reattivo o passivo o il suo stato di prostrazione e soggezione del tutto irrilevanti ed utili, al più, a fini descrittivi o sintomatici (Sez. 6, n. 37978 del 03/07/2023, [...], Rv. 285273; Sez. 6, n. 809 del 17/10/2022, dep. 2023, [...], Rv. 284107; Sez. 6, n. 30340 del 08/07/2022, [...], non mass.; Sez. 6, n. 19847 del 22/04/2022, [...], non mass).
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2.4. In ordine all'elemento soggettivo la sentenza impugnata ha correttamente accertato che le condotte aggressive e violente imposte dall'imputato alla compagna, alla presenza dei figli, fossero dirette a pretendere il denaro necessario all'approvvigionamento della droga con la piena consapevolezza del ricorrente di esercitare violenza perché la donna non lo assecondava. Al di là del fatto che il ricorso confonde l'elemento soggettivo del reato e la capacità di intendere e di volere, di cui non è stata dimostrata né l'assenza né la diminuzione, è opportuno ricordare che la colpevolezza di una persona in stato di alterazione da droghe o alcol deve essere valutata, come avvenuto nella specie, secondo i normali criteri d'individuazione dell'elemento psicologico del reato (Sez. 5, n. 45997 del 14/07/2016, [...], Rv. 268482, richiamata anche da Corte cost. n. 150 del 2019; Sez. 6, n. 38513 del 22 maggio 2008, [...], Rv. 241399). Infatti, gli artt. 91, 92, 94 e 95 cod. pen. si limitano a disciplinare la compatibilità della commissione del fatto sotto l'azione di sostanze stupefacenti (e dell'ubriachezza) con l'imputabilità, senza alcuna deroga rispetto alla regola generale di cui all'art. 42 cod. pen. che esige l'esistenza del dolo o della colpa al momento della commissione del fatto e non in un lasso temporale anteriore (Sez. 4, n. 25758 del 07/07/2021, [...], non mass.), per non offrire alcun tipo di scusante a chi si ponga nella condizione, a lui imputabile, di perturbazione psichica determinata dalla sostanza assunta (Sez. 6, n. 31749 del 09/06/2015, [...], Rv. 264428). Ciò vale a maggior ragione nei delitti di violenza domestica nei confronti delle donne e del loro figli, come quello oggetto di esame, in cui il movente della violenza è del tutto irrilevante. Peraltro, la condizione di dipendenza da droghe (o l'ubriachezza), in quanto transitoria e consapevole, al più amplifica le modalità e gli esiti delle violenze, ma non ne costituisce mai la causa e men che meno genera asseriti impulsi incontrollabili (Sez. 6, n. 39578 del 04/10/2022, [...], non mass.). Infatti, è lo stesso legislatore che, escludendo che l'assunzione di sostanze stupefacenti (o l'ubriachezza) abituale incida su coscienza e volontà dell'autore stabilisce, in termini chiari, che non è l'abuso (quando non si traduca in una malattia cronica documentalmente accertata) a generare i comportamenti illeciti, e nella specie la violenza domestica, o a slatentizzare l'aggressività rendendola ingestibile, ma, al più, ne aggrava l'entità rendendo più pericoloso l'autore. In secondo luogo, l'affermazione secondo cui il ricorrente non fosse consapevole di imporre alla vittima condotte maltrattanti, oltre ad essere stato affermato in termini apodittici, riguarda un accertamento di merito, già oggetto di valutazione nelle due conformi sentenze di condanna, non rivalutabile in sede di legittimità.
3. Il terzo motivo di ricorso è generico.
La Corte di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, pur con argomenti sintetici ma sufficienti, ha riconosciuto la circostanza aggravante della recidiva reiterata, bilanciata con l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti, rilevando che l'imputato era gravato da precedenti penali espressivi di maggiore pericolosità sociale.
4. Il quarto motivo di ricorso è fondato.
4.1. La Corte distrettuale ha omesso di motivare sulla richiesta dell'imputato di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, contenuta nelle conclusioni scritte presentate alla Corte di appello. Nel caso di specie la sentenza impugnata, senza previo accertamento dei presupposti formali della richiesta (personale o con procura speciale), ha omesso di valutare l'adeguatezza della pena sostitutiva alla luce degli atti processuali senza formulare alcun giudizio motivato su tale profilo.
4.2. Come già argomentato da questa Corte in casi analoghi a quello di specie, concernenti il medesimo delitto di maltrattamenti contro familiari (Sez. 6, n. 32042 del 08/07/2024, [...], Rv. 286854, non massimata sul punto;
Sez. 6, n. 23620 del 14/05/2024, [...]), le norme che disciplinano il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, per come modificate dal d.lgs. n. 150 del 2022 (v. artt. 56-bis e 56- ter, 58, 59 e 63, della legge n. 689 del 1981 e il collegato art. 545-bis cod. proc. pen.), combinano la finalità di risocializzazione con la funzione special-preventiva e il programma presuppone che il giudice operi un accurato accertamento, innanzitutto, circa l'esistenza di preclusioni oggettive o soggettive, controllando la sussistenza delle condizioni individuali dell'imputato richiedente («tenendo conto dei criteri indicati dall'art. 133 cod. pen.»), ma provveda anche ad una puntuale ponderazione delle esigenze di risocializzazione con il contenimento del pericolo di reiterazione criminosa (anche attraverso opportune prescrizioni»: v. art. 58, comma 1, I. n. 689 del 1981) ed i connessi obblighi positivi di protezione della persona offesa che gravano sullo Stato sulla base di un inquadramento della personalità del condannato (condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali) e di una valorizzazione dei risultati dell'intervento istruttorio della polizia giudiziaria o dell'UEPE (art. 545-bis, comma 2, cod. proc. pen.).
5. Alla stregua di tali argomenti, il ricorso deve essere accolto limitatamente al terzo motivo, con conseguente annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla pena sostitutiva, con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione, per nuovo esame su tale punto.
5
Il ricorso nel resto è inammissibile con conseguente declaratoria di irrevocabilità dell'accertamento della responsabilità ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena sostitutiva e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e dichiara irrevocabile l'accertamento della responsabilità ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen.
Così deciso il 23 ottobre 2025
La Consigliera estensora OL Di OL AV Teele Milichtaufn
Il Presidente ET De CI
Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 03 DIC 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Doussa PI Cirimele
ཚགས་རིགས་
Il Presidente
ET De CI