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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 05/01/2026, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 73/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GAGLIARDI VANIA, Presidente e Relatore
CUPPONE FABRIZIO, Giudice
TORCHIA GIORGIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8787/2024 depositato il 02/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240054041611 IVA-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240054041611 IVA-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13022/2025 depositato il
17/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente, “Ricorrente_1 srl”, impugnava cartella di pagamento n°097.2024.00540416.11, notificata a mezzo pec il 14.03.2024, con la quale veniva intimato il pagamento della complessiva somma di € 140.160,82 per Iva, anni d'imposta 2020 e 2022, interessi e sanzioni pecuniarie.
La ricorrente deduceva l'illegittimità della cartella per difetto assoluto di notifica, non essendo stato rispettato lo schema legale tipico previsto per le notifiche tramite pec, in quanto l'Agente della riscossione non aveva inviato un documento informatico ma una copia informatica di un documento cartaceo. Sempre in via preliminare deduceva l'illegittimità della cartella di pagamento impugnata per difetto assoluto di notifica, in quanto proveniente da un indirizzo pec non risultante da pubblici registri.
Deduceva, poi, che la cartella era illegittima, in quanto i ruoli non risultavano validamente sottoscritti, in palese violazione del disposto normativo contenuto nell'art.12 c.4 DPRn.602/73. Deduceva, infine,
l'illegittimità della cartella per difetto di motivazione e, nel merito l'inesistenza totale della pretesa tributaria, in quanto dalle dichiarazioni dei redditi non emergeva alcun debito d'imposta.
La ricorrente formulava anche istanza di sospensione atteso che l'importo della pretesa erariale era di rilevante entità e non aveva disponibilità finanziaria e che l'esecuzione avrebbe comportato un danno grave e irreparabile, che la pretesa era illegittima come emergeva dai motivi di ricorso.
La causa veniva fissata per l'udienza pubblica del 15/07/2024 per la trattazione della sospensiva.
La Corte rigettava l'istanza cautelare e rinviava la causa a nuovo ruolo per la trattazione del merito, rinviando al definitivo la decisione sulle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte osserva che l'omessa sottoscrizione dei ruoli da parte del funzionario competente non determina la nullità dell'atto impositivo, la cui esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile quanto dal fatto che tale elemento sia riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tant'è che l'art. 25 del Dpr n. 602/1973 riconosce che la cartella deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale (Cfr.Cass.
n. 25773/2014).
In tema di notifica di un atto tramite Pec, questa Corte, non accogliendo le motivazioni del ricorrente ritiene che l'irritualità della medesima non determina la nullità se la consegna dello stesso atto ha prodotto la sua conoscenza al soggetto destinatario e determinato il raggiungimento dello scopo legale. A tal proposito sovviene il disposto dell'art. 26, co 2, del Dpr n. 602/1973 che, rinviando al Dpr n. 68/2005, parla espressamente di notifica della cartella a mezzo Pec distinguendolo dalla mera copia informatica di documenti analogici.
Sul tema della notifica a mezzo Pec la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario. In base al disposto dell'art. 2719 codice civile, era onere del ricorrente disconoscere le copie analogiche della ricevuta Pec, in assenza del quale le copie cartacee valgono quali originali informatici;
infatti le copie, seppur prive dell'attestato di conformità e non essendo state formalmente disconosciute, hanno la stessa efficacia probatorio dell'originale da cui sono estratte
Inoltre si osserva che una notifica via PEC inviata da un indirizzo istituzionale non presente nei pubblici elenchi non è nulla, se abbia comunque permesso al destinatario di difendersi senza incertezze riguardo la provenienza e l'oggetto.
Nella specie è evidente ictu oculi la provenienza dall'Agenzia delle Entrate – Riscossioni.
La questione attiene alla validità della notificazione effettuata a mezzo PEC da un indirizzo che, secondo la ricorrente, non sarebbe "ufficiale".
L'esame degli atti e delle risultanze documentali consente di affermare che la notifica è pienamente valida.
L'indirizzo di provenienza risulta appartenente all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, e utilizzato regolarmente dall'ente per le notificazioni telematiche. Secondo la giurisprudenza ormai consolidata, sia di legittimità (Cass. SS. UU n.15979/2022 Cass. n. 6015/2023) che di merito, la notifica effettuata da un indirizzo
PEC riconducibile all'ente pubblico e pubblicato nei registri istituzionali è da ritenersi valida e idonea a produrre i suoi effetti, anche qualora non sia iscritto in ulteriori elenchi o registri di indirizzi certificati. È sufficiente che l'indirizzo sia riferibile in modo certo all'amministrazione mittente e che l'atto sia pervenuto al destinatario, assicurando la conoscibilità del suo contenuto e la garanzia del contraddittorio.
Non solo: anche a voler ipotizzare l'esistenza di un vizio formale, la tempestiva proposizione del ricorso da parte del contribuente dimostra che l'atto ha raggiunto il suo scopo, con conseguente sanatoria ai sensi degli articoli 156 e 160 del codice di procedura civile, applicabili al processo tributario. La Corte di cassazione ha più volte ribadito che l'inesistenza della notificazione è configurabile solo in presenza di una totale mancanza dell'attività di trasmissione o di assoluta incertezza sull'autorità mittente o sul destinatario, mentre ogni altra irregolarità rientra nell'ambito dei vizi sanabili, qualora l'atto abbia comunque raggiunto il fine della conoscenza (Cass. SS.UU. n. 7665/2016; Cass.23620/2018; Cass. n. 8674/2015). Nel caso in esame, non solo l'attività di trasmissione è stata regolarmente compiuta da un indirizzo istituzionale, ma il contribuente ha effettivamente ricevuto e conosciuto l'atto, impugnandolo nei termini: ciò basta a ritenere pienamente raggiunto lo scopo della notificazione.
Quanto al presunto difetto di motivazione, la cartella impugnata contiene la generica dicitura “omesso o carente versamento”, ma trattandosi di cartella conseguente all'iscrizione a ruolo da parte dell'ente a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell'art.54 bis del DPR633/1972, è sufficiente una motivazione sintetica e nella specie non sussiste il difetto di motivazione.
Il ricorso è, quindi, infondato e deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico della ricorrente in complessivi €8000,00 comprensive delle spese per la fase cautelare in favore dell'ADER.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in complessivi € 8000,00 comprensive delle spese della fase cautelare in favore dell'ADER.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GAGLIARDI VANIA, Presidente e Relatore
CUPPONE FABRIZIO, Giudice
TORCHIA GIORGIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8787/2024 depositato il 02/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240054041611 IVA-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240054041611 IVA-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13022/2025 depositato il
17/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente, “Ricorrente_1 srl”, impugnava cartella di pagamento n°097.2024.00540416.11, notificata a mezzo pec il 14.03.2024, con la quale veniva intimato il pagamento della complessiva somma di € 140.160,82 per Iva, anni d'imposta 2020 e 2022, interessi e sanzioni pecuniarie.
La ricorrente deduceva l'illegittimità della cartella per difetto assoluto di notifica, non essendo stato rispettato lo schema legale tipico previsto per le notifiche tramite pec, in quanto l'Agente della riscossione non aveva inviato un documento informatico ma una copia informatica di un documento cartaceo. Sempre in via preliminare deduceva l'illegittimità della cartella di pagamento impugnata per difetto assoluto di notifica, in quanto proveniente da un indirizzo pec non risultante da pubblici registri.
Deduceva, poi, che la cartella era illegittima, in quanto i ruoli non risultavano validamente sottoscritti, in palese violazione del disposto normativo contenuto nell'art.12 c.4 DPRn.602/73. Deduceva, infine,
l'illegittimità della cartella per difetto di motivazione e, nel merito l'inesistenza totale della pretesa tributaria, in quanto dalle dichiarazioni dei redditi non emergeva alcun debito d'imposta.
La ricorrente formulava anche istanza di sospensione atteso che l'importo della pretesa erariale era di rilevante entità e non aveva disponibilità finanziaria e che l'esecuzione avrebbe comportato un danno grave e irreparabile, che la pretesa era illegittima come emergeva dai motivi di ricorso.
La causa veniva fissata per l'udienza pubblica del 15/07/2024 per la trattazione della sospensiva.
La Corte rigettava l'istanza cautelare e rinviava la causa a nuovo ruolo per la trattazione del merito, rinviando al definitivo la decisione sulle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte osserva che l'omessa sottoscrizione dei ruoli da parte del funzionario competente non determina la nullità dell'atto impositivo, la cui esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile quanto dal fatto che tale elemento sia riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tant'è che l'art. 25 del Dpr n. 602/1973 riconosce che la cartella deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale (Cfr.Cass.
n. 25773/2014).
In tema di notifica di un atto tramite Pec, questa Corte, non accogliendo le motivazioni del ricorrente ritiene che l'irritualità della medesima non determina la nullità se la consegna dello stesso atto ha prodotto la sua conoscenza al soggetto destinatario e determinato il raggiungimento dello scopo legale. A tal proposito sovviene il disposto dell'art. 26, co 2, del Dpr n. 602/1973 che, rinviando al Dpr n. 68/2005, parla espressamente di notifica della cartella a mezzo Pec distinguendolo dalla mera copia informatica di documenti analogici.
Sul tema della notifica a mezzo Pec la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario. In base al disposto dell'art. 2719 codice civile, era onere del ricorrente disconoscere le copie analogiche della ricevuta Pec, in assenza del quale le copie cartacee valgono quali originali informatici;
infatti le copie, seppur prive dell'attestato di conformità e non essendo state formalmente disconosciute, hanno la stessa efficacia probatorio dell'originale da cui sono estratte
Inoltre si osserva che una notifica via PEC inviata da un indirizzo istituzionale non presente nei pubblici elenchi non è nulla, se abbia comunque permesso al destinatario di difendersi senza incertezze riguardo la provenienza e l'oggetto.
Nella specie è evidente ictu oculi la provenienza dall'Agenzia delle Entrate – Riscossioni.
La questione attiene alla validità della notificazione effettuata a mezzo PEC da un indirizzo che, secondo la ricorrente, non sarebbe "ufficiale".
L'esame degli atti e delle risultanze documentali consente di affermare che la notifica è pienamente valida.
L'indirizzo di provenienza risulta appartenente all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, e utilizzato regolarmente dall'ente per le notificazioni telematiche. Secondo la giurisprudenza ormai consolidata, sia di legittimità (Cass. SS. UU n.15979/2022 Cass. n. 6015/2023) che di merito, la notifica effettuata da un indirizzo
PEC riconducibile all'ente pubblico e pubblicato nei registri istituzionali è da ritenersi valida e idonea a produrre i suoi effetti, anche qualora non sia iscritto in ulteriori elenchi o registri di indirizzi certificati. È sufficiente che l'indirizzo sia riferibile in modo certo all'amministrazione mittente e che l'atto sia pervenuto al destinatario, assicurando la conoscibilità del suo contenuto e la garanzia del contraddittorio.
Non solo: anche a voler ipotizzare l'esistenza di un vizio formale, la tempestiva proposizione del ricorso da parte del contribuente dimostra che l'atto ha raggiunto il suo scopo, con conseguente sanatoria ai sensi degli articoli 156 e 160 del codice di procedura civile, applicabili al processo tributario. La Corte di cassazione ha più volte ribadito che l'inesistenza della notificazione è configurabile solo in presenza di una totale mancanza dell'attività di trasmissione o di assoluta incertezza sull'autorità mittente o sul destinatario, mentre ogni altra irregolarità rientra nell'ambito dei vizi sanabili, qualora l'atto abbia comunque raggiunto il fine della conoscenza (Cass. SS.UU. n. 7665/2016; Cass.23620/2018; Cass. n. 8674/2015). Nel caso in esame, non solo l'attività di trasmissione è stata regolarmente compiuta da un indirizzo istituzionale, ma il contribuente ha effettivamente ricevuto e conosciuto l'atto, impugnandolo nei termini: ciò basta a ritenere pienamente raggiunto lo scopo della notificazione.
Quanto al presunto difetto di motivazione, la cartella impugnata contiene la generica dicitura “omesso o carente versamento”, ma trattandosi di cartella conseguente all'iscrizione a ruolo da parte dell'ente a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell'art.54 bis del DPR633/1972, è sufficiente una motivazione sintetica e nella specie non sussiste il difetto di motivazione.
Il ricorso è, quindi, infondato e deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico della ricorrente in complessivi €8000,00 comprensive delle spese per la fase cautelare in favore dell'ADER.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in complessivi € 8000,00 comprensive delle spese della fase cautelare in favore dell'ADER.