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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/11/2025, n. 5620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5620 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4096/2018
TRIBUNALE DI CATANIA Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 4096/2018 promosso da
C.F. , in persona del rappresentante legale pro tempore; Parte_1 P.IVA_1
C.F. Parte_2 C.F._1
, C.F. ; Parte_3 C.F._2
, C.F. Parte_4 C.F._3
, C.F. ; Parte_5 C.F._4
, C.F. ; Parte_6 C.F._5
, C.F. ; Parte_7 C.F._6 rappresentati e difesi dall'AVV. CANNIZZO GIUSEPPEC C.F. ed C.F._7 elettivamente domiciliati presso l'indirizzo p.e.c. Email_1 attore contro
C.F. , in persona del rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 legale pro tempore, quale successore di , rappresentata e difesa Controparte_2 dall'AVV. MAIROV MAXIMILIAN, C.F. , e dall'AVV. GIOMI C.F._8
GIORGIA LORENZA, C.F. , ed elettivamente domiciliata presso gli C.F._9 indirizzi p.e.c. e Email_2
Email_3 convenuto
e C.F. , mediante la mandataria Controparte_3 P.IVA_3 [...]
C.F. , in persona del rappresentante legale pro tempore, Parte_8 P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'AVV. MERLINO FRANCO MARIA, C.F. ed C.F._10 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo p.e.c. Email_4 intervenuta avente ad oggetto: contratto di mutuo bancario – contratto di conto corrente bancario – azione di nullità – azione di ripetizione di indebito oggettivo – azione di condanna – risarcimento del danno – estinzione per mancata riassunzione – legittimazione.
All'udienza del 28.04.2025 parte convenuta e parte intervenuta, uniche comparse, hanno precisato le conclusioni, come da verbale che si intende trascritto, e il procedimento è stato assunto in decisione, con l'assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le domande di parte attrice
nonché , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
e , nella qualità di fideiussori della società, hanno Pt_5 Parte_6 Parte_7 convenuto in giudizio (cui è succeduta per incorporazione Controparte_4 [...]
, poi divenuto e, dunque, per ulteriore incorporazione, Controparte_2 CP_5 [...]
, deducendo di aver intrattenuto con l'istituto di credito i seguenti rapporti Controparte_1 contrattuali: i contratti di conto corrente bancario n. 9112117, n. 9112151, n. 9112210, n. 9112173; il contratto di mutuo n. 634, sottoscritto in data 29.09.2010 avente ad oggetto la somma di euro
120.000,00 da restituirsi mediante il pagamento di 60 rate mensili.
Con riferimento al contratto di mutuo parte attrice ha lamentato: l'applicazione di un tasso di interesse moratorio di carattere usurario;
la nullità ai sensi dell'art. 117 t.u.b. del contratto per indeterminatezza della clausola contrattuale relativa all'indicazione dell'i.s.c. in quanto difforme dal t.a.e.g. effettivamente applicato;
la nullità della clausola contrattuale che indica il t.a.e.g. in quanto pattuita in violazione degli obblighi di trasparenza imposti all'istituto di credito ai sensi dell'art. 117
t.u.b., con conseguente rimodulazione del piano di ammortamento al tasso legale sostitutivo;
l'illegittima applicazione di interessi anatocistici;
la nullità della clausola contrattuale c.d. floor in quanto sottoscritta in violazione degli obblighi di trasparenza e protezione previsti a tutela del cliente;
il carattere usurario del tasso di interesse applicato al contratto di mutuo, tenuto conto del costo di estinzione anticipata.
Con riferimento ai contratti di conto corrente bancario, parte attrice ha invece dedotto:
l'applicazione di tassi di interesse passivi ultralegali non espressamente pattuiti;
l'applicazione di commissioni di massimo scoperto e spese non pattuite e, comunque, non preventivamente comunicate al correntista in costanza di rapporto contrattuale;
l'applicazione di anatocismo illegittimo.
Parte attrice, sulla scorta di una perizia tecnica, ha quantificato le somme indebitamente corrisposte all'istituto di credito in forza delle illegittime clausole contrattuali contenute nei contratti di conto corrente bancario nella complessiva somma di euro 30.549,76.
Segnatamente, con riferimento al rapporto di conto corrente n. 9112117, parte attrice ha dedotto l'indebita corresponsione all'istituto di credito delle seguenti somme: euro 9.907,81 a titolo di competenze addebitate, euro 2.873,68 a titolo di spese, euro 1.600,68 a titolo di commissioni di massimo scoperto, euro 9.406,68 a titolo interessi usurari. Con riguardo al rapporto di conto corrente n. 9112151, le somme indebitamente corrisposte sarebbero state pari a: euro 8.634,00 a titolo di competenze addebitate, euro 1.950,00 a titolo di commissioni di massimo scoperto, euro
7.091,33 a titolo di interessi usurari. Con riferimento al rapporto di conto corrente n. 9112210, le somme indebitamente corrisposte sarebbero invece state: euro 2.270,88 a titolo di competenze addebitate, euro 94,60 a titolo di spese, euro 1.637,55 a titolo di interessi usurari. Infine, con riferimento al rapporto di conto corrente n. 9112173, le somme indebitamente corrisposte sono state così quantificate: euro 2.495,57 a titolo di competenze addebitate, euro 139,60 a titolo di spese, euro
1.677,13 a titolo di interessi usurari.
Parte attrice ha inoltre dedotto la violazione da parte dell'istituto bancario dei principi di buona fede e correttezza sia nella fase delle trattative precontrattuali, sia nella fase di esecuzione dei contratti.
La società ha dunque chiesto la condanna dell'istituto bancario alla restituzione delle somme indebitamente versate e al risarcimento del danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, derivante dal comportamento scorretto dell'istituto di credito, che ha limitato la libertà di iniziativa economica della società attrice.
Con riferimento ai contratti di garanzia, parte attrice ha formulato exceptio doli.
Parte attrice ha rappresentato di aver esperito infruttuosamente il tentativo di mediazione con l'istituto di credito;
in via istruttoria, ha chiesto l'ammissione di c.t.u. per determinare le somme indebitamente corrisposte all'istituto di credito e l'emissione dell'ordine di esibizione dei contratti bancari dedotti in giudizio e dei contratti di fideiussione.
Parte attrice ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni:
“Accertare l'effettiva violazione dell'art.117 TUB, nonché dell'art. 125 bis TUB in seno al suddetto contratto di mutuo, per come sopra spiegato.
Accertare che il tasso di estinzione anticipata supera il tasso soglia di usura. Accertare e dichiarare la illiceità del contratto di mutuo, nella parte in cui prevede che gli interessi di mora siano computati anche sugli interessi corrispettivi (nonché su ogni altra remunerazione prevista dalla rata) e non sul mero capitale, con applicazione di anatocismo sul mutuo;
Accertare che il T.A.E.G. rilevato sul mutuo de quo (comprensivo di tutte le spese e degli oneri posti a carico del mutuatario) è superiore al tasso soglia in vigore nel trimestre di stipula.
Dichiarare per gli effetti che tale contratto di mutuo sia usurario in ragione del fatto che al momento della pattuizione sono stati convenuti tassi di mora che sommati al valore delle singole polizze convenute e comunque rientranti nel seno dei rispettivi piano di ammortamento hanno determinato un travalicamento del tasso soglia di riferimento.
Dichiarare che anche il solo tasso di mora – con l'addendo della polizza – travalica ex se il tasso soglia vigente al tempo della convenzione;
Accertare che allo stato gli attori abbiano per spese ed oneri di garanzia consortile, contestualmente all'erogazione del mutuo, la somma di OLTRE € 21.085,49 che deve essere computato ai fini del calcolo del TAEG applicato sull'importo erogato.
Accertare, inoltre, che (sic)
Ritenere che parte attrice non è debitrice di alcunché, secondo le determinazioni dell'allegata perizia;
Soppesare, pertanto, che per effetto delle indicate somme, avendo restituito parte del capitale e compensato l'importo ancora dovuto del medesimo con quello degli interessi da rimborsarsi a suo favore, gli attori nulla più devono all' convenuto e che, di contro, sono suoi creditori per CP_6
l'importo di € 37.879,75 oltre risarcimento danno ovvero sia la somma pari a quanto indebitamente versato a favore di quest'ultimo;
Accertare l'effettivo superamento del T.E.MO. e del tasso annuo effettivo nominale di mora in seno al contratto di mutuo de quo, nonché accertare l'effettiva violazione dell'art.117 TUB in seno al suddetto contratto di mutuo, per come sopra spiegato.
In via gradata ed in considerazione di quanto esposto in narrativa (con precipuo riferimento alla incertezza interpretativa delle clausole pattuenti il tasso di mora), delibare comunque che, nei casi di ritardato pagamento, i succitati tassi di mora potranno essere applicati solo sul mero capitale e non già anche sugli interessi corrispettivi, oltre che su ogni altra remunerazione prevista in rata.
Con riguardo ai c/c, inoltre, riconoscere ed accertare l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra-legali, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
accertare che sul c/c de quo si sono rinvenuti interessi non dovuti e sono transitate competenze rinvenienti da altri conti;
verificare, in ogni caso, come l'Istituto abbia agito in dispregio della Legge n.108/96, perpetrando il reato di usura, trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica competente;
Accertare, per tutti i motivi di cui in narrativa, che la , con la Controparte_7 propria condotta contra legem, ha cagionato un danno all'attrice; condannare, pertanto, la (…) al pagamento in favore della Controparte_8 società attrice della somma di € 37.879,75 oltre risarcimento danno o di quella maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa.
Ritenere e dichiarare la piena fondatezza dell'exceptio doli e dell'exceptio nullitatis, siccome spiegata in atti dal fideiussore, meglio descritta al punto n.6 del presente atto;
in conseguenza, disporre i conseguenti provvedimenti in favore del citato fideiussore.
Ritenere e dichiarare che la banca convenuta ha violato il d.vo 128/2010 ed il D.M. 180/2010, così come interpretati dalla Giurisprudenza (Tribunale di Roma del 25/01/2016; Tribunale di Busto
Arsizio del 19.01.16; Tribunale di Civitavecchia del 15.01.16; Tribunale di Firenze 15.10.15;
Tribunale di Reggio Calabria 05.10.15; nonché Tribunale di Sciacca e Tribunale di Ascoli Piceno); in ordine alla procedura di mediazione obbligatoria avviata dall'attrice; in conseguenza, disporre tutti i provvedimenti previsti ed all'uopo necessari.
In linea istruttoria, si chiede sin d'ora disporsi CTU Tecnica, al fine di confermare, se del caso, le risultanze peritali, fonte di prova e scaturigine della pretesa attorea. Egli dovrà accertare, sulla scorta della documentazione esibita, il reato di usura, nonché la violazione del disposto di cui all'art.1283 c.c.
Dovrà altresì constatare, previa acquisizione di tutta la documentazione contabile e negoziale
(eventuali convenzioni, pattuizioni, missive esistenti presso gli Istituti di credito dove si è articolato il rapporto tra le parti):
1) L'esatto saldo dei conti;
2) L'effettiva somma di denaro che la banca ha prestato al correntista;
3) L'ammontare degli interessi anatocistici riferiti all'intero rapporto;
4) Il Tasso Effettivo Globale applicato, mondato di tutti i costi e le spese;
5) Le competenze rinvenienti da altre linee di credito;
6) La Commissione di Massimo Scoperto per tutta la durata del conto e gli interessi su di essa lucrati;
7) Verificare se la abbia commesso il reato di usura, travalicando il tasso soglia CP_2 trimestrale, così come stabilito nel relativo decreto ministeriale.
Sempre in linea istruttoria, inoltre, si chiede sin d'ora 'Ordine di esibizione' del contratto di apercredito;
del contratto di corrispondenza e di tutti gli estratti relativi ai rapporti di c/c indicati, se inevasa l'istanza ex art. 119 TUB e delle successive variazioni intercorse nel rapporto.
Condannare in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
In via istruttoria, chiede, anche ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e 119 del T.U.B., che l'Ill.mo Sig. voglia ordinare, anche ai sensi dell'art. 119 TUB, ad integrazione di quelli già in atti, Pt_9
l'acquisizione in originale di tutti i contratti bancari debitamente sottoscritti, delle fideiussioni ricevute, delle ricevute di versamento, piano di ammortamento aggiornato con distinzione quota capitale e quota interessi, delle quietanze di pagamento con distinzione quota capitale e quota interessi, copia della polizza assicurativa, delle schede della banca e di quanto altro inerente al rapporto indicato, nonché di un completo rendiconto (che indichi, tra l'altro, da una parte il capitale effettivamente erogato dalla banca e dall'altra le remunerazioni, le competenze ed i guadagni percetti dalla banca con riferimento all'intero periodo del rapporto); nonché di Ordinare alla Banca d'Italia di fornire una visura storica in ordine alla posizione contabile controversa;
Disporre perizia contabile (C.T.U.) al fine di confermare, se del caso, le risultanze peritali, fonte di prova della pretesa attorea. Il CTU dovrà accertare, sulla scorta della documentazione esibita, il reato di usura.
Dovrà, altresì, constatare, previa acquisizione di tutta la documentazione contabile e negoziale, eventuali convenzioni, pattuizioni, missive esistenti presso gli istituti di credito dove si è articolato il rapporto”.
2. Le deduzioni di parte convenuta.
(società che con atto del 12.04.2022 ha incorporato la società Controparte_1 [...]
la quale, in precedenza, con atto di fusione del 18.06.2018, ha Controparte_2 incorporato la società si è costituita in giudizio eccependo la nullità Controparte_4 dell'atto di citazione, in quanto caratterizzato da censure generiche, e l'infondatezza delle doglianze avversarie, in quanto sfornite di alcun supporto probatorio.
Con riferimento ai contratti di conto corrente, parte convenuta ha eccepito: la legittimità delle condizioni economiche applicate ai rapporti contrattuali in quanto originariamente pattuite nel contratto di conto corrente n. 9112117/34 e, successivamente, attraverso il legittimo esercizio dello ius variandi ai sensi degli artt. 118 e 119 t.u.b.; in subordine, l'irripetibilità delle somme corrisposte dal correntista in quanto pagate a titolo di adempimento di un'obbligazione naturale;
in ulteriore subordine, la prescrizione del diritto alla ripetizione dei versamenti eseguiti dal correntista;
la legittima capitalizzazione degli interessi passivi, in quanto espressamente stipulata dalle parti in contratto a condizioni di reciprocità ai sensi dell'art. 120 t.u.b.; la legittimità sia della commissione di massimo scoperto, in quanto espressamente pattuita nel contratto del 26.01.2009, sia delle successive commissioni sul fido accordato e commissioni di istruttoria, comunicata al correntista in data 25.05.2009; il carattere indeterminato delle doglianze relative agli ulteriori costi di tenuta del conto corrente bancario e, in subordine, l'espressa pattuizione delle suddette spese;
il carattere generico della doglianza relativa all'applicazione ai contratti di conto corrente bancari dedotti in giudizio di tassi di interesse usurari in quanto eccepita in forma generica e, nel merito,
l'infondatezza della stessa doglianza, in quanto i tassi di interesse applicati sono risultati sempre inferiori ai tassi soglia;
la decadenza del correntista dalla possibilità di contestare l'ammontare dei saldi degli estratti conto stante l'approvazione ai sensi dell'art. 1832 c.c.; la prescrizione di eventuali interessi maturati dal correntista in data anteriore al 23.02.2013.
Con riferimento al contratto di mutuo bancario, parte convenuta ha eccepito: la corretta indicazione del t.a.e.g. e, comunque, l'irrilevanza di un'eventuale difformità tra i.s.c. e t.a.e.g.;
l'infondatezza della doglianza della nullità del contratto per mancanza di forma scritta, atteso che il contratto è stato sottoscritto da entrambe le parti;
l'infondatezza dell'eccezione circa il carattere usurario del tasso di interesse applicato dalla banca, stante il rispetto durante tutto il rapporto contrattuale dei tassi soglia;
il carattere erroneo del calcolo operato dalla società attrice che, al fine di valutare il superamento del tasso soglia di usura, ha sommato gli interessi di mora, gli interessi corrispettivi, la penale per estinzione anticipata, le commissioni e i costi della polizza assicurativa;
la legittimità della clausola di capitalizzazione degli interessi pattuita nel contratto di mutuo ai sensi dell'art. 120 t.u.b.; la legittimità della clausola c.d. floor, in quanto indicata in modo chiaro nel contratto ed espressamente sottoscritta dal mutuatario;
l'erronea valutazione circa l'inclusione delle somme corrisposte a Confeserfidi ai fini del calcolo del t.a.e.g.
In via subordinata, l'istituto bancario convenuto ha eccepito la compensazione del credito eventualmente riconosciuto alla società attrice con il proprio credito derivante dal rapporto di mutuo, quantificato nella complessiva somma di euro 82.490,59.
Con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno, parte convenuta ha dedotto circa l'infondatezza della domanda.
L'istituto di credito convenuto ha altresì contestato l'ammissibilità delle richieste istruttorie formulate da parte attrice e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- in via preliminare:
1) accertare, ritenere e dichiarare il mancato esperimento del tentativo di mediazione ex art. 5, comma 1 bis d.lgs. n°28/2010 e, per l'effetto, disporre la sospensione del giudizio, rimettendo le parti innanzi al mediatore competente, in quanto non risulta provato da controparte il relativo esperimento;
- nel merito
2) voler accertare e ritenere la legittimità dell'operato della e, conseguentemente, voler CP_2 rigettare le domande avanzate da parte attrice, siccome infondate in fatto ed in diritto;
3) in via subordinata, dichiarare l'irripetibilità delle somme da quest'ultima pagate a titolo di interessi, in quanto corrisposte in adempimento di una obbligazione naturale e, comunque, non più dovute per l'avvenuta prescrizione quinquennale;
4) nella denegata e non temuta ipotesi in cui dovesse essere riconosciuto un credito in favore di parte attrice, ritenere e dichiarare che nella fattispecie opera la compensazione legale con il maggior credito vantato da per come sopra specificato”. CP_5
3. Svolgimento del processo
All'udienza del 25.09.2018 è stata assegnato alle parti termine per lo svolgimento del tentativo di mediazione obbligatorio ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010; il tentativo si è svolto in data
29.10.2018 e ha avuto esito negativo (come da verbale depositato in atti da parte attrice in data
22.02.2019).
Con ordinanza del 05.03.2020 il giudizio è stato dichiarato interrotto per l'intervenuta dichiarazione di fallimento della società Parte_1
In data 30.06.2020 il giudizio è stato riassunto dai fideiussori Parte_2 Parte_3
, .
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
Successivamente, con ordinanza del 25.06.2021 è stata ordinata all'istituto bancario, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., la produzione degli estratti conto del contratto di conto corrente concluso tra le parti in data 26.01.2009; l'istituto di credito ha depositato in giudizio i documenti in data
06.06.2022.
Con atto di intervento volontario ai sensi degli artt. 105 e 111 c.p.c., in data 01.06.2022 si è costituita in giudizio in qualità di successore a titolo particolare nel rapporto Controparte_3 giuridico oggetto del giudizio già di titolarità di Banca Piccolo Credito Valtellinese s.p.a., acquisito in seguito a contratto di cessione di credito in blocco ex art. 58 del d.lgs. 385/1993 sottoscritto in data 03.12.2021.
Con note depositate in data 24.06.2022 la società intervenuta ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dei garanti attesa la mancata produzione in atti dei contratti di garanzia. La medesima eccezione è stata sollevata dall'istituto di credito convenuto nella comparsa conclusionale.
3. Motivi della decisione: estinzione parziale
Tanto premesso, così riassunte le domande, le eccezioni delle parti e l'iter processuale, le domande attoree non possono trovare accoglimento.
In via preliminare va rilevato che, nel corso del giudizio, è intervenuta la dichiarazione di fallimento della società (sentenza del Tribunale di Catania n. 179/2019 del Parte_1
22.10.2019). Secondo quanto già ritenuto con l'ordinanza del 05.03.2020, tale evento, ai sensi dell'art. 43 R.D. n. 267/1942 (ratione temporis applicabile) determina l'automatica interruzione del giudizio, trattandosi di evento che incide sulla capacità processuale della società e impone l'eventuale prosecuzione del giudizio ad opera del curatore fallimentare.
In seguito all'interruzione, il giudizio è stato riassunto soltanto da Parte_2 [...]
, e , in qualità di garanti dalla società Parte_3 Parte_4 Parte_6 Parte_1
[...]
Il giudizio non è stato tempestivamente riassunto dalla curatela del fallimento nel Parte_1 termine di tre mesi previsto dall'art. 305 c.p.c. decorrente dalla conoscenza della dichiarazione giudiziale dell'interruzione (in questo senso, nella vigenza della disciplina precedente all'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa, Cass. civ., Sez. un., 07.05.2021 n. 12154, nonché
l'ordinanza emessa nel presente giudizio in data 05.03.2020 e la giurisprudenza ivi citata). Ne deriva che, nei confronti del fallimento deve essere dichiarata l'estinzione del Parte_1 giudizio ai sensi dell'art. 305 c.p.c., non essendovi stata riassunzione e trattandosi di cause scindibili.
Sul punto, ex multis, può richiamarsi Cass. civ., Sez. III, 23.04.2020, n. 8123, secondo cui, in caso di cumulo di cause scindibili, l'evento interruttivo relativo a una delle parti (nella specie, apertura del fallimento ex art. 43 co. III l.fall.) non spiega effetti nei confronti delle altre, le quali, pertanto, anche laddove il giudice non disponga la separazione delle cause, non sono tenute a riassumere il processo;
conseguentemente, qualora la riassunzione non sia stata tempestivamente effettuata nell'interesse della parte colpita dal suddetto evento, l'estinzione si verifica nei soli confronti di quest'ultima, continuando il processo nei confronti degli altri litisconsorti. Sulla base di tale principio, nessun rilievo assume la mancata riassunzione del procedimento da parte di Pt_7
, non essendosi prodotta nei suoi confronti alcuna interruzione.
[...]
4. Motivi della decisione: la prova del contratto di garanzia
Passando alla posizione dei garanti che hanno riassunto tempestivamente in giudizio in data
30.06.2020, occorre esaminare in via preliminare l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dalla società con le note scritte del 23.06.2022, dovendosi precisare, a tale proposito, Controparte_3 che la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (da ultima, Cass. civ., Sez. III, 01.04.2025, n. 8625).
L'eccezione deve ritenersi fondata.
Infatti, il principio dell'onere della prova di cui all'articolo 2697 c.c. impone che chi agisce in giudizio per far valere una propria pretesa, fornisca la prova dei fatti costitutivi della stessa, ivi compresa la titolarità del rapporto giuridico che lo legittimerebbe all'azione.
Nel caso di specie – anche accedendo alla tesi secondo cui per il contratto di fideiussione non è richiesta la forma scritta ad substantiam, neppure quando essa sia rilasciata in favore di una banca
(ex multis, Cass. civ. Sez. III, 22.03.2024, ord. n. 7891 e Sez. I, ord. 17.03.2023, n. 7804) – deve osservarsi che la prova del negozio non è stata fornita né per iscritto e neanche attraverso presunzioni o altra prova.
Deve infatti rilevarsi che parte attrice ha prodotto in giudizio solamente uno schema di contratto di fideiussione (“doc mutuo” pag. 7 e 8, allegato all'atto di citazione), non sottoscritto dai soggetti che hanno prospettato di aver prestato la garanzia.
In ogni caso, anche se si ritenesse che nel caso in esame si fosse in presenza, più che di un difetto di legittimazione, di una mancanza di titolarità del rapporto nel merito (nei termini delineati da
Cass. civ., Sez. III, 28.10.2015, n. 21925), le domande dei garanti non potrebbero comunque trovare accoglimento, in quanto l'omissione della documentazione non permette di verificare l'esistenza del rapporto di garanzia e, dunque, la sua natura, se di fideiussione ai sensi dell'art. 1936 c.c. ovvero di contratto autonomo di garanzia, e le relative pattuizioni.
La fondatezza dell'eccezione relativa al difetto di prova del titolo della garanzia e al conseguente difetto di legittimazione attiva dei fideiussori è idonea di per sé a definire il giudizio, in ragione del principio della ragione più liquida, ed assorbe ogni altra doglianza. Per mera completezza, si rileva che il carattere indeterminato della posizione giuridica assunta dai garanti emerge inoltre dal fatto che gli stessi, pur qualificandosi come fideiussori, hanno formulato in via generale solamente l'exceptio doli, ovverosia quel rimedio giuridico che, per costante giurisprudenza, si riconosce al garante obbligato in forza di un contratto autonomo di garanzia (tipologia contrattuale distinta dalla fideiussione) contro i comportamenti abusivi del creditore garantito. Al contrario, nel diverso contratto di fideiussione, attesa la natura accessoria dell'obbligazione, i fideiussori possono opporre ai sensi dell'art. 1945 c.c. tutte le eccezioni che spettano al debitore garantito rispetto al rapporto principale, salva quella derivante da incapacità. La mancata deduzione delle eccezioni tipiche della fideiussione, congiunta con l'invocazione dell'exceptio doli – prevista, al contrario, per la figura del contratto autonomo di garanzia – conferma l'assoluta incertezza circa la qualificazione della garanzia e l'assenza di prova del relativo titolo contrattuale.
Deve inoltre aggiungersi che la mancata partecipazione al giudizio, dopo l'interruzione, dell'originaria parte garantita (dichiarata fallita) non è priva di conseguenze con riferimento alla posizione dei fideiussori. Infatti, pur volendo superare il dirimente argomento della mancata prova del titolo e qualificando il rapporto di garanzia in termini di fideiussione, deve rilevarsi che il fideiussore non è titolare di una legittimazione sostitutiva in ordine al proponimento delle azioni che competono al debitore principale nei confronti del creditore, neppure quando esse si riferiscono alla posizione debitoria per la quale è stata prestata la garanzia (Cass. civ., Sez. I, 01.03.2010, n. 4830; nella giurisprudenza di merito, ex multis, Tribunale Torre Annunziata, Sez. III, 27.11.2024, n. 3036
e Tribunale Milano, Sez. VI, 14.03.2019, n. 2515, secondo cui il fideiussore, pur potendo opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, non ha legittimazione ad agire direttamente nei confronti del creditore per far valere diritti propri del debitore, essendo la sua responsabilità di natura accessoria e limitata alla garanzia del debito principale). Ne consegue che la mancata prosecuzione del giudizio da parte della curatela fallimentare della società Parte_1 determina per gli attori in riassunzione che, nella veste di meri garanti, hanno reiterato nel ricorso per riassunzione le medesime domande proposte nell'atto di citazione, il venir meno della legittimazione ad agire sia con riferimento alla domanda di accertamento negativo, sia con riferimento alla domanda di ripetizione di indebito oggettivo e di condanna al risarcimento dei danni, non potendosi ammettere la legittimazione sostitutiva con riferimento ad azioni che competono al debitore principale nei confronti del creditore.
Tali motivazioni assorbono l'esame delle doglianze di merito, comunque sfornite da un qualsiasi supporto probatorio, in violazione dei generali principi circa il riparto dell'onere probatorio espressi dall'art. 2697 c.c.
5. Statuizioni finali e spese di lite
In conclusione, il procedimento deve dichiararsi estinto con riferimento a mentre Parte_1 le domande degli attori persone fisiche devono essere dichiarate inammissibili.
Con riferimento all'intervento in giudizio di nella qualità di successore particolare Controparte_3 ai sensi dell'art. 111, co. I c.p.c., deve altresì rilevarsi che la parte originaria ha mostrato interesse rispetto al giudizio partecipando alle fasi processuali successive all'intervento in giudizio e, pertanto, non può pronunciarsi l'estromissione dal giudizio.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, vengono infine poste a carico di parte attrice. La liquidazione viene operata nel dispositivo in misura pari ai parametri medi ai sensi del D.M. 55/2014 per tutte le fasi, tenuto conto del valore del procedimento, delle questioni giuridiche esaminate e dell'attività processuale svolta, tenuto conto del bilanciamento tra la complessità del giudizio, il suo carattere documentale, la manifesta fondatezza delle difese della parte soccombente e la presenza nel procedimento di due controparti rispettivamente dante causa e successore a titolo particolare.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 4096/2018, così decide:
- dichiara estinto il giudizio nei confronti del fallimento di Parte_1
- dichiara inammissibili le domande proposte da Parte_2 Parte_3
, e;
[...] Parte_4 Parte_6 Parte_7
- condanna , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_6
e , in solido, a corrispondere a
[...] Parte_7 Parte_10 euro 7.616,00 a favore di ciascuna, oltre il 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. se
[...] dovute per legge.
Catania, 18/11/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone
TRIBUNALE DI CATANIA Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 4096/2018 promosso da
C.F. , in persona del rappresentante legale pro tempore; Parte_1 P.IVA_1
C.F. Parte_2 C.F._1
, C.F. ; Parte_3 C.F._2
, C.F. Parte_4 C.F._3
, C.F. ; Parte_5 C.F._4
, C.F. ; Parte_6 C.F._5
, C.F. ; Parte_7 C.F._6 rappresentati e difesi dall'AVV. CANNIZZO GIUSEPPEC C.F. ed C.F._7 elettivamente domiciliati presso l'indirizzo p.e.c. Email_1 attore contro
C.F. , in persona del rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 legale pro tempore, quale successore di , rappresentata e difesa Controparte_2 dall'AVV. MAIROV MAXIMILIAN, C.F. , e dall'AVV. GIOMI C.F._8
GIORGIA LORENZA, C.F. , ed elettivamente domiciliata presso gli C.F._9 indirizzi p.e.c. e Email_2
Email_3 convenuto
e C.F. , mediante la mandataria Controparte_3 P.IVA_3 [...]
C.F. , in persona del rappresentante legale pro tempore, Parte_8 P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'AVV. MERLINO FRANCO MARIA, C.F. ed C.F._10 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo p.e.c. Email_4 intervenuta avente ad oggetto: contratto di mutuo bancario – contratto di conto corrente bancario – azione di nullità – azione di ripetizione di indebito oggettivo – azione di condanna – risarcimento del danno – estinzione per mancata riassunzione – legittimazione.
All'udienza del 28.04.2025 parte convenuta e parte intervenuta, uniche comparse, hanno precisato le conclusioni, come da verbale che si intende trascritto, e il procedimento è stato assunto in decisione, con l'assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le domande di parte attrice
nonché , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
e , nella qualità di fideiussori della società, hanno Pt_5 Parte_6 Parte_7 convenuto in giudizio (cui è succeduta per incorporazione Controparte_4 [...]
, poi divenuto e, dunque, per ulteriore incorporazione, Controparte_2 CP_5 [...]
, deducendo di aver intrattenuto con l'istituto di credito i seguenti rapporti Controparte_1 contrattuali: i contratti di conto corrente bancario n. 9112117, n. 9112151, n. 9112210, n. 9112173; il contratto di mutuo n. 634, sottoscritto in data 29.09.2010 avente ad oggetto la somma di euro
120.000,00 da restituirsi mediante il pagamento di 60 rate mensili.
Con riferimento al contratto di mutuo parte attrice ha lamentato: l'applicazione di un tasso di interesse moratorio di carattere usurario;
la nullità ai sensi dell'art. 117 t.u.b. del contratto per indeterminatezza della clausola contrattuale relativa all'indicazione dell'i.s.c. in quanto difforme dal t.a.e.g. effettivamente applicato;
la nullità della clausola contrattuale che indica il t.a.e.g. in quanto pattuita in violazione degli obblighi di trasparenza imposti all'istituto di credito ai sensi dell'art. 117
t.u.b., con conseguente rimodulazione del piano di ammortamento al tasso legale sostitutivo;
l'illegittima applicazione di interessi anatocistici;
la nullità della clausola contrattuale c.d. floor in quanto sottoscritta in violazione degli obblighi di trasparenza e protezione previsti a tutela del cliente;
il carattere usurario del tasso di interesse applicato al contratto di mutuo, tenuto conto del costo di estinzione anticipata.
Con riferimento ai contratti di conto corrente bancario, parte attrice ha invece dedotto:
l'applicazione di tassi di interesse passivi ultralegali non espressamente pattuiti;
l'applicazione di commissioni di massimo scoperto e spese non pattuite e, comunque, non preventivamente comunicate al correntista in costanza di rapporto contrattuale;
l'applicazione di anatocismo illegittimo.
Parte attrice, sulla scorta di una perizia tecnica, ha quantificato le somme indebitamente corrisposte all'istituto di credito in forza delle illegittime clausole contrattuali contenute nei contratti di conto corrente bancario nella complessiva somma di euro 30.549,76.
Segnatamente, con riferimento al rapporto di conto corrente n. 9112117, parte attrice ha dedotto l'indebita corresponsione all'istituto di credito delle seguenti somme: euro 9.907,81 a titolo di competenze addebitate, euro 2.873,68 a titolo di spese, euro 1.600,68 a titolo di commissioni di massimo scoperto, euro 9.406,68 a titolo interessi usurari. Con riguardo al rapporto di conto corrente n. 9112151, le somme indebitamente corrisposte sarebbero state pari a: euro 8.634,00 a titolo di competenze addebitate, euro 1.950,00 a titolo di commissioni di massimo scoperto, euro
7.091,33 a titolo di interessi usurari. Con riferimento al rapporto di conto corrente n. 9112210, le somme indebitamente corrisposte sarebbero invece state: euro 2.270,88 a titolo di competenze addebitate, euro 94,60 a titolo di spese, euro 1.637,55 a titolo di interessi usurari. Infine, con riferimento al rapporto di conto corrente n. 9112173, le somme indebitamente corrisposte sono state così quantificate: euro 2.495,57 a titolo di competenze addebitate, euro 139,60 a titolo di spese, euro
1.677,13 a titolo di interessi usurari.
Parte attrice ha inoltre dedotto la violazione da parte dell'istituto bancario dei principi di buona fede e correttezza sia nella fase delle trattative precontrattuali, sia nella fase di esecuzione dei contratti.
La società ha dunque chiesto la condanna dell'istituto bancario alla restituzione delle somme indebitamente versate e al risarcimento del danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, derivante dal comportamento scorretto dell'istituto di credito, che ha limitato la libertà di iniziativa economica della società attrice.
Con riferimento ai contratti di garanzia, parte attrice ha formulato exceptio doli.
Parte attrice ha rappresentato di aver esperito infruttuosamente il tentativo di mediazione con l'istituto di credito;
in via istruttoria, ha chiesto l'ammissione di c.t.u. per determinare le somme indebitamente corrisposte all'istituto di credito e l'emissione dell'ordine di esibizione dei contratti bancari dedotti in giudizio e dei contratti di fideiussione.
Parte attrice ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni:
“Accertare l'effettiva violazione dell'art.117 TUB, nonché dell'art. 125 bis TUB in seno al suddetto contratto di mutuo, per come sopra spiegato.
Accertare che il tasso di estinzione anticipata supera il tasso soglia di usura. Accertare e dichiarare la illiceità del contratto di mutuo, nella parte in cui prevede che gli interessi di mora siano computati anche sugli interessi corrispettivi (nonché su ogni altra remunerazione prevista dalla rata) e non sul mero capitale, con applicazione di anatocismo sul mutuo;
Accertare che il T.A.E.G. rilevato sul mutuo de quo (comprensivo di tutte le spese e degli oneri posti a carico del mutuatario) è superiore al tasso soglia in vigore nel trimestre di stipula.
Dichiarare per gli effetti che tale contratto di mutuo sia usurario in ragione del fatto che al momento della pattuizione sono stati convenuti tassi di mora che sommati al valore delle singole polizze convenute e comunque rientranti nel seno dei rispettivi piano di ammortamento hanno determinato un travalicamento del tasso soglia di riferimento.
Dichiarare che anche il solo tasso di mora – con l'addendo della polizza – travalica ex se il tasso soglia vigente al tempo della convenzione;
Accertare che allo stato gli attori abbiano per spese ed oneri di garanzia consortile, contestualmente all'erogazione del mutuo, la somma di OLTRE € 21.085,49 che deve essere computato ai fini del calcolo del TAEG applicato sull'importo erogato.
Accertare, inoltre, che (sic)
Ritenere che parte attrice non è debitrice di alcunché, secondo le determinazioni dell'allegata perizia;
Soppesare, pertanto, che per effetto delle indicate somme, avendo restituito parte del capitale e compensato l'importo ancora dovuto del medesimo con quello degli interessi da rimborsarsi a suo favore, gli attori nulla più devono all' convenuto e che, di contro, sono suoi creditori per CP_6
l'importo di € 37.879,75 oltre risarcimento danno ovvero sia la somma pari a quanto indebitamente versato a favore di quest'ultimo;
Accertare l'effettivo superamento del T.E.MO. e del tasso annuo effettivo nominale di mora in seno al contratto di mutuo de quo, nonché accertare l'effettiva violazione dell'art.117 TUB in seno al suddetto contratto di mutuo, per come sopra spiegato.
In via gradata ed in considerazione di quanto esposto in narrativa (con precipuo riferimento alla incertezza interpretativa delle clausole pattuenti il tasso di mora), delibare comunque che, nei casi di ritardato pagamento, i succitati tassi di mora potranno essere applicati solo sul mero capitale e non già anche sugli interessi corrispettivi, oltre che su ogni altra remunerazione prevista in rata.
Con riguardo ai c/c, inoltre, riconoscere ed accertare l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra-legali, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
accertare che sul c/c de quo si sono rinvenuti interessi non dovuti e sono transitate competenze rinvenienti da altri conti;
verificare, in ogni caso, come l'Istituto abbia agito in dispregio della Legge n.108/96, perpetrando il reato di usura, trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica competente;
Accertare, per tutti i motivi di cui in narrativa, che la , con la Controparte_7 propria condotta contra legem, ha cagionato un danno all'attrice; condannare, pertanto, la (…) al pagamento in favore della Controparte_8 società attrice della somma di € 37.879,75 oltre risarcimento danno o di quella maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa.
Ritenere e dichiarare la piena fondatezza dell'exceptio doli e dell'exceptio nullitatis, siccome spiegata in atti dal fideiussore, meglio descritta al punto n.6 del presente atto;
in conseguenza, disporre i conseguenti provvedimenti in favore del citato fideiussore.
Ritenere e dichiarare che la banca convenuta ha violato il d.vo 128/2010 ed il D.M. 180/2010, così come interpretati dalla Giurisprudenza (Tribunale di Roma del 25/01/2016; Tribunale di Busto
Arsizio del 19.01.16; Tribunale di Civitavecchia del 15.01.16; Tribunale di Firenze 15.10.15;
Tribunale di Reggio Calabria 05.10.15; nonché Tribunale di Sciacca e Tribunale di Ascoli Piceno); in ordine alla procedura di mediazione obbligatoria avviata dall'attrice; in conseguenza, disporre tutti i provvedimenti previsti ed all'uopo necessari.
In linea istruttoria, si chiede sin d'ora disporsi CTU Tecnica, al fine di confermare, se del caso, le risultanze peritali, fonte di prova e scaturigine della pretesa attorea. Egli dovrà accertare, sulla scorta della documentazione esibita, il reato di usura, nonché la violazione del disposto di cui all'art.1283 c.c.
Dovrà altresì constatare, previa acquisizione di tutta la documentazione contabile e negoziale
(eventuali convenzioni, pattuizioni, missive esistenti presso gli Istituti di credito dove si è articolato il rapporto tra le parti):
1) L'esatto saldo dei conti;
2) L'effettiva somma di denaro che la banca ha prestato al correntista;
3) L'ammontare degli interessi anatocistici riferiti all'intero rapporto;
4) Il Tasso Effettivo Globale applicato, mondato di tutti i costi e le spese;
5) Le competenze rinvenienti da altre linee di credito;
6) La Commissione di Massimo Scoperto per tutta la durata del conto e gli interessi su di essa lucrati;
7) Verificare se la abbia commesso il reato di usura, travalicando il tasso soglia CP_2 trimestrale, così come stabilito nel relativo decreto ministeriale.
Sempre in linea istruttoria, inoltre, si chiede sin d'ora 'Ordine di esibizione' del contratto di apercredito;
del contratto di corrispondenza e di tutti gli estratti relativi ai rapporti di c/c indicati, se inevasa l'istanza ex art. 119 TUB e delle successive variazioni intercorse nel rapporto.
Condannare in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
In via istruttoria, chiede, anche ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e 119 del T.U.B., che l'Ill.mo Sig. voglia ordinare, anche ai sensi dell'art. 119 TUB, ad integrazione di quelli già in atti, Pt_9
l'acquisizione in originale di tutti i contratti bancari debitamente sottoscritti, delle fideiussioni ricevute, delle ricevute di versamento, piano di ammortamento aggiornato con distinzione quota capitale e quota interessi, delle quietanze di pagamento con distinzione quota capitale e quota interessi, copia della polizza assicurativa, delle schede della banca e di quanto altro inerente al rapporto indicato, nonché di un completo rendiconto (che indichi, tra l'altro, da una parte il capitale effettivamente erogato dalla banca e dall'altra le remunerazioni, le competenze ed i guadagni percetti dalla banca con riferimento all'intero periodo del rapporto); nonché di Ordinare alla Banca d'Italia di fornire una visura storica in ordine alla posizione contabile controversa;
Disporre perizia contabile (C.T.U.) al fine di confermare, se del caso, le risultanze peritali, fonte di prova della pretesa attorea. Il CTU dovrà accertare, sulla scorta della documentazione esibita, il reato di usura.
Dovrà, altresì, constatare, previa acquisizione di tutta la documentazione contabile e negoziale, eventuali convenzioni, pattuizioni, missive esistenti presso gli istituti di credito dove si è articolato il rapporto”.
2. Le deduzioni di parte convenuta.
(società che con atto del 12.04.2022 ha incorporato la società Controparte_1 [...]
la quale, in precedenza, con atto di fusione del 18.06.2018, ha Controparte_2 incorporato la società si è costituita in giudizio eccependo la nullità Controparte_4 dell'atto di citazione, in quanto caratterizzato da censure generiche, e l'infondatezza delle doglianze avversarie, in quanto sfornite di alcun supporto probatorio.
Con riferimento ai contratti di conto corrente, parte convenuta ha eccepito: la legittimità delle condizioni economiche applicate ai rapporti contrattuali in quanto originariamente pattuite nel contratto di conto corrente n. 9112117/34 e, successivamente, attraverso il legittimo esercizio dello ius variandi ai sensi degli artt. 118 e 119 t.u.b.; in subordine, l'irripetibilità delle somme corrisposte dal correntista in quanto pagate a titolo di adempimento di un'obbligazione naturale;
in ulteriore subordine, la prescrizione del diritto alla ripetizione dei versamenti eseguiti dal correntista;
la legittima capitalizzazione degli interessi passivi, in quanto espressamente stipulata dalle parti in contratto a condizioni di reciprocità ai sensi dell'art. 120 t.u.b.; la legittimità sia della commissione di massimo scoperto, in quanto espressamente pattuita nel contratto del 26.01.2009, sia delle successive commissioni sul fido accordato e commissioni di istruttoria, comunicata al correntista in data 25.05.2009; il carattere indeterminato delle doglianze relative agli ulteriori costi di tenuta del conto corrente bancario e, in subordine, l'espressa pattuizione delle suddette spese;
il carattere generico della doglianza relativa all'applicazione ai contratti di conto corrente bancari dedotti in giudizio di tassi di interesse usurari in quanto eccepita in forma generica e, nel merito,
l'infondatezza della stessa doglianza, in quanto i tassi di interesse applicati sono risultati sempre inferiori ai tassi soglia;
la decadenza del correntista dalla possibilità di contestare l'ammontare dei saldi degli estratti conto stante l'approvazione ai sensi dell'art. 1832 c.c.; la prescrizione di eventuali interessi maturati dal correntista in data anteriore al 23.02.2013.
Con riferimento al contratto di mutuo bancario, parte convenuta ha eccepito: la corretta indicazione del t.a.e.g. e, comunque, l'irrilevanza di un'eventuale difformità tra i.s.c. e t.a.e.g.;
l'infondatezza della doglianza della nullità del contratto per mancanza di forma scritta, atteso che il contratto è stato sottoscritto da entrambe le parti;
l'infondatezza dell'eccezione circa il carattere usurario del tasso di interesse applicato dalla banca, stante il rispetto durante tutto il rapporto contrattuale dei tassi soglia;
il carattere erroneo del calcolo operato dalla società attrice che, al fine di valutare il superamento del tasso soglia di usura, ha sommato gli interessi di mora, gli interessi corrispettivi, la penale per estinzione anticipata, le commissioni e i costi della polizza assicurativa;
la legittimità della clausola di capitalizzazione degli interessi pattuita nel contratto di mutuo ai sensi dell'art. 120 t.u.b.; la legittimità della clausola c.d. floor, in quanto indicata in modo chiaro nel contratto ed espressamente sottoscritta dal mutuatario;
l'erronea valutazione circa l'inclusione delle somme corrisposte a Confeserfidi ai fini del calcolo del t.a.e.g.
In via subordinata, l'istituto bancario convenuto ha eccepito la compensazione del credito eventualmente riconosciuto alla società attrice con il proprio credito derivante dal rapporto di mutuo, quantificato nella complessiva somma di euro 82.490,59.
Con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno, parte convenuta ha dedotto circa l'infondatezza della domanda.
L'istituto di credito convenuto ha altresì contestato l'ammissibilità delle richieste istruttorie formulate da parte attrice e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- in via preliminare:
1) accertare, ritenere e dichiarare il mancato esperimento del tentativo di mediazione ex art. 5, comma 1 bis d.lgs. n°28/2010 e, per l'effetto, disporre la sospensione del giudizio, rimettendo le parti innanzi al mediatore competente, in quanto non risulta provato da controparte il relativo esperimento;
- nel merito
2) voler accertare e ritenere la legittimità dell'operato della e, conseguentemente, voler CP_2 rigettare le domande avanzate da parte attrice, siccome infondate in fatto ed in diritto;
3) in via subordinata, dichiarare l'irripetibilità delle somme da quest'ultima pagate a titolo di interessi, in quanto corrisposte in adempimento di una obbligazione naturale e, comunque, non più dovute per l'avvenuta prescrizione quinquennale;
4) nella denegata e non temuta ipotesi in cui dovesse essere riconosciuto un credito in favore di parte attrice, ritenere e dichiarare che nella fattispecie opera la compensazione legale con il maggior credito vantato da per come sopra specificato”. CP_5
3. Svolgimento del processo
All'udienza del 25.09.2018 è stata assegnato alle parti termine per lo svolgimento del tentativo di mediazione obbligatorio ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010; il tentativo si è svolto in data
29.10.2018 e ha avuto esito negativo (come da verbale depositato in atti da parte attrice in data
22.02.2019).
Con ordinanza del 05.03.2020 il giudizio è stato dichiarato interrotto per l'intervenuta dichiarazione di fallimento della società Parte_1
In data 30.06.2020 il giudizio è stato riassunto dai fideiussori Parte_2 Parte_3
, .
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
Successivamente, con ordinanza del 25.06.2021 è stata ordinata all'istituto bancario, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., la produzione degli estratti conto del contratto di conto corrente concluso tra le parti in data 26.01.2009; l'istituto di credito ha depositato in giudizio i documenti in data
06.06.2022.
Con atto di intervento volontario ai sensi degli artt. 105 e 111 c.p.c., in data 01.06.2022 si è costituita in giudizio in qualità di successore a titolo particolare nel rapporto Controparte_3 giuridico oggetto del giudizio già di titolarità di Banca Piccolo Credito Valtellinese s.p.a., acquisito in seguito a contratto di cessione di credito in blocco ex art. 58 del d.lgs. 385/1993 sottoscritto in data 03.12.2021.
Con note depositate in data 24.06.2022 la società intervenuta ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dei garanti attesa la mancata produzione in atti dei contratti di garanzia. La medesima eccezione è stata sollevata dall'istituto di credito convenuto nella comparsa conclusionale.
3. Motivi della decisione: estinzione parziale
Tanto premesso, così riassunte le domande, le eccezioni delle parti e l'iter processuale, le domande attoree non possono trovare accoglimento.
In via preliminare va rilevato che, nel corso del giudizio, è intervenuta la dichiarazione di fallimento della società (sentenza del Tribunale di Catania n. 179/2019 del Parte_1
22.10.2019). Secondo quanto già ritenuto con l'ordinanza del 05.03.2020, tale evento, ai sensi dell'art. 43 R.D. n. 267/1942 (ratione temporis applicabile) determina l'automatica interruzione del giudizio, trattandosi di evento che incide sulla capacità processuale della società e impone l'eventuale prosecuzione del giudizio ad opera del curatore fallimentare.
In seguito all'interruzione, il giudizio è stato riassunto soltanto da Parte_2 [...]
, e , in qualità di garanti dalla società Parte_3 Parte_4 Parte_6 Parte_1
[...]
Il giudizio non è stato tempestivamente riassunto dalla curatela del fallimento nel Parte_1 termine di tre mesi previsto dall'art. 305 c.p.c. decorrente dalla conoscenza della dichiarazione giudiziale dell'interruzione (in questo senso, nella vigenza della disciplina precedente all'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa, Cass. civ., Sez. un., 07.05.2021 n. 12154, nonché
l'ordinanza emessa nel presente giudizio in data 05.03.2020 e la giurisprudenza ivi citata). Ne deriva che, nei confronti del fallimento deve essere dichiarata l'estinzione del Parte_1 giudizio ai sensi dell'art. 305 c.p.c., non essendovi stata riassunzione e trattandosi di cause scindibili.
Sul punto, ex multis, può richiamarsi Cass. civ., Sez. III, 23.04.2020, n. 8123, secondo cui, in caso di cumulo di cause scindibili, l'evento interruttivo relativo a una delle parti (nella specie, apertura del fallimento ex art. 43 co. III l.fall.) non spiega effetti nei confronti delle altre, le quali, pertanto, anche laddove il giudice non disponga la separazione delle cause, non sono tenute a riassumere il processo;
conseguentemente, qualora la riassunzione non sia stata tempestivamente effettuata nell'interesse della parte colpita dal suddetto evento, l'estinzione si verifica nei soli confronti di quest'ultima, continuando il processo nei confronti degli altri litisconsorti. Sulla base di tale principio, nessun rilievo assume la mancata riassunzione del procedimento da parte di Pt_7
, non essendosi prodotta nei suoi confronti alcuna interruzione.
[...]
4. Motivi della decisione: la prova del contratto di garanzia
Passando alla posizione dei garanti che hanno riassunto tempestivamente in giudizio in data
30.06.2020, occorre esaminare in via preliminare l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dalla società con le note scritte del 23.06.2022, dovendosi precisare, a tale proposito, Controparte_3 che la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (da ultima, Cass. civ., Sez. III, 01.04.2025, n. 8625).
L'eccezione deve ritenersi fondata.
Infatti, il principio dell'onere della prova di cui all'articolo 2697 c.c. impone che chi agisce in giudizio per far valere una propria pretesa, fornisca la prova dei fatti costitutivi della stessa, ivi compresa la titolarità del rapporto giuridico che lo legittimerebbe all'azione.
Nel caso di specie – anche accedendo alla tesi secondo cui per il contratto di fideiussione non è richiesta la forma scritta ad substantiam, neppure quando essa sia rilasciata in favore di una banca
(ex multis, Cass. civ. Sez. III, 22.03.2024, ord. n. 7891 e Sez. I, ord. 17.03.2023, n. 7804) – deve osservarsi che la prova del negozio non è stata fornita né per iscritto e neanche attraverso presunzioni o altra prova.
Deve infatti rilevarsi che parte attrice ha prodotto in giudizio solamente uno schema di contratto di fideiussione (“doc mutuo” pag. 7 e 8, allegato all'atto di citazione), non sottoscritto dai soggetti che hanno prospettato di aver prestato la garanzia.
In ogni caso, anche se si ritenesse che nel caso in esame si fosse in presenza, più che di un difetto di legittimazione, di una mancanza di titolarità del rapporto nel merito (nei termini delineati da
Cass. civ., Sez. III, 28.10.2015, n. 21925), le domande dei garanti non potrebbero comunque trovare accoglimento, in quanto l'omissione della documentazione non permette di verificare l'esistenza del rapporto di garanzia e, dunque, la sua natura, se di fideiussione ai sensi dell'art. 1936 c.c. ovvero di contratto autonomo di garanzia, e le relative pattuizioni.
La fondatezza dell'eccezione relativa al difetto di prova del titolo della garanzia e al conseguente difetto di legittimazione attiva dei fideiussori è idonea di per sé a definire il giudizio, in ragione del principio della ragione più liquida, ed assorbe ogni altra doglianza. Per mera completezza, si rileva che il carattere indeterminato della posizione giuridica assunta dai garanti emerge inoltre dal fatto che gli stessi, pur qualificandosi come fideiussori, hanno formulato in via generale solamente l'exceptio doli, ovverosia quel rimedio giuridico che, per costante giurisprudenza, si riconosce al garante obbligato in forza di un contratto autonomo di garanzia (tipologia contrattuale distinta dalla fideiussione) contro i comportamenti abusivi del creditore garantito. Al contrario, nel diverso contratto di fideiussione, attesa la natura accessoria dell'obbligazione, i fideiussori possono opporre ai sensi dell'art. 1945 c.c. tutte le eccezioni che spettano al debitore garantito rispetto al rapporto principale, salva quella derivante da incapacità. La mancata deduzione delle eccezioni tipiche della fideiussione, congiunta con l'invocazione dell'exceptio doli – prevista, al contrario, per la figura del contratto autonomo di garanzia – conferma l'assoluta incertezza circa la qualificazione della garanzia e l'assenza di prova del relativo titolo contrattuale.
Deve inoltre aggiungersi che la mancata partecipazione al giudizio, dopo l'interruzione, dell'originaria parte garantita (dichiarata fallita) non è priva di conseguenze con riferimento alla posizione dei fideiussori. Infatti, pur volendo superare il dirimente argomento della mancata prova del titolo e qualificando il rapporto di garanzia in termini di fideiussione, deve rilevarsi che il fideiussore non è titolare di una legittimazione sostitutiva in ordine al proponimento delle azioni che competono al debitore principale nei confronti del creditore, neppure quando esse si riferiscono alla posizione debitoria per la quale è stata prestata la garanzia (Cass. civ., Sez. I, 01.03.2010, n. 4830; nella giurisprudenza di merito, ex multis, Tribunale Torre Annunziata, Sez. III, 27.11.2024, n. 3036
e Tribunale Milano, Sez. VI, 14.03.2019, n. 2515, secondo cui il fideiussore, pur potendo opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, non ha legittimazione ad agire direttamente nei confronti del creditore per far valere diritti propri del debitore, essendo la sua responsabilità di natura accessoria e limitata alla garanzia del debito principale). Ne consegue che la mancata prosecuzione del giudizio da parte della curatela fallimentare della società Parte_1 determina per gli attori in riassunzione che, nella veste di meri garanti, hanno reiterato nel ricorso per riassunzione le medesime domande proposte nell'atto di citazione, il venir meno della legittimazione ad agire sia con riferimento alla domanda di accertamento negativo, sia con riferimento alla domanda di ripetizione di indebito oggettivo e di condanna al risarcimento dei danni, non potendosi ammettere la legittimazione sostitutiva con riferimento ad azioni che competono al debitore principale nei confronti del creditore.
Tali motivazioni assorbono l'esame delle doglianze di merito, comunque sfornite da un qualsiasi supporto probatorio, in violazione dei generali principi circa il riparto dell'onere probatorio espressi dall'art. 2697 c.c.
5. Statuizioni finali e spese di lite
In conclusione, il procedimento deve dichiararsi estinto con riferimento a mentre Parte_1 le domande degli attori persone fisiche devono essere dichiarate inammissibili.
Con riferimento all'intervento in giudizio di nella qualità di successore particolare Controparte_3 ai sensi dell'art. 111, co. I c.p.c., deve altresì rilevarsi che la parte originaria ha mostrato interesse rispetto al giudizio partecipando alle fasi processuali successive all'intervento in giudizio e, pertanto, non può pronunciarsi l'estromissione dal giudizio.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, vengono infine poste a carico di parte attrice. La liquidazione viene operata nel dispositivo in misura pari ai parametri medi ai sensi del D.M. 55/2014 per tutte le fasi, tenuto conto del valore del procedimento, delle questioni giuridiche esaminate e dell'attività processuale svolta, tenuto conto del bilanciamento tra la complessità del giudizio, il suo carattere documentale, la manifesta fondatezza delle difese della parte soccombente e la presenza nel procedimento di due controparti rispettivamente dante causa e successore a titolo particolare.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 4096/2018, così decide:
- dichiara estinto il giudizio nei confronti del fallimento di Parte_1
- dichiara inammissibili le domande proposte da Parte_2 Parte_3
, e;
[...] Parte_4 Parte_6 Parte_7
- condanna , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_6
e , in solido, a corrispondere a
[...] Parte_7 Parte_10 euro 7.616,00 a favore di ciascuna, oltre il 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. se
[...] dovute per legge.
Catania, 18/11/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone