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Sentenza 4 ottobre 2024
Sentenza 4 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/10/2024, n. 4996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4996 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3386/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Tribunale delle Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa M.Luciana Dughetti Presidente ff Rel
Dott.ssa Chiara Comune Giudice
Dott. Stefano Demontis Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3386/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to A. Sciolla, dell'avv.to G.B. Bramard, Controparte_1
dell'Avv.to S.Viale, dell'Avv.to D.Iula e dell'Avv.to A. Ruggeri, elettivamente domiciliata in Torino,
C.so Vittorio Emanuele II n. 92, presso il difensore avv.to Sciolla.
Attore contro
, contumace. Controparte_2
Convenuto
CONCLUSIONI
Per l'attore, come da conclusioni precisate in comparsa conclusionale del 4.9.2024: “1) accertare e dichiarare che, nella seduta del 21/04/2023, il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa ricorrente ha escluso la convenuta da socia della Cooperativa, ex art. 9, comma 1, Controparte_2
lett. b) dello Statuto sociale, per la grave situazione di morosità, e che, conseguentemente, la convenuta è decaduta dall'assegnazione in godimento dell'alloggio sociale sito in Beinasco (TO), Via
Rossini n. 20/2, piano terra, comprensivo di cantina n. 7 e box auto n. 7, che dunque oggi detiene sine titulo;
2) dichiarare pertanto tenuta e condannare la convenuta a rilasciare Controparte_2
immediatamente il predetto alloggio sociale n. 7 sito in Beinasco (TO), Via Rossini n. 20/2, piano
pagina 1 di 6 terra, comprensivo di cantina n. 7 e box auto n. 7, libero da persone e sgombero da cose, e ad immettere la ricorrente nel possesso del medesimo;
3) dichiarare altresì tenuta e Parte_1 condannare la convenuta a corrispondere alla ricorrente l'importo di Controparte_2 Parte_1
€. 16.103,89 per i canoni di godimento non liquidati per i mesi di luglio, agosto e dicembre 2020, di gennaio, marzo, aprile, giugno, luglio, agosto, ottobre, novembre e dicembre 2021, nonché da gennaio
2022 ad aprile 2023 compresi;
4) dichiarare altresì tenuta e condannare la convenuta
[...]
a corrispondere alla Cooperativa ricorrente l'importo di €. 7.888,67 per l'occupazione sine CP_2
titulo relativa ai mesi da maggio 2023 ad agosto 2024 compresi, nella misura pari al canone sociale per la prefata assegnazione in godimento e corrispondente, allo stato, ad € 544,43 per il mese di maggio 2023, € 544,43 per il mese di giugno 2023, € 593,62 per il mese di luglio 2023 (cui vanno dedotti € 82,65), € 593,62 per il mese di agosto 2023 (cui vanno dedotti € 82,60), € 593,62 per il mese di settembre 2023 (cui vanno dedotti € 82,60), € 593,62 per il mese di ottobre 2023 (cui vanno dedotti
€ 82,60), € 593,62 per il mese di novembre 2023 (cui vanno dedotti € 82,60), € 593,62 per il mese di dicembre 2023 (cui vanno dedotti € 82,60), € 450,29 per il mese di gennaio 2024, € 450,29 per il mese di febbraio 2024, € 450,29 per il mese di marzo 2024, € 462,12 per il mese di aprile 2024, € 462,12 per il mese di maggio 2024, € 462,12 per il mese di giugno 2024 (cui vanno dedotti € 193,97 a titolo di conguaglio), € 595,24 per il mese di luglio 2024 ed € 595,24 per il mese di agosto 2024, così come mensilmente determinato dalla , ovvero, in alternativa, al risarcimento del danno per la Parte_1 ritardata restituzione dell'immobile, dovuto per la perdurante occupazione dello stesso successivamente all'intervenuta decadenza, da liquidarsi nella misura pari al canone sociale per
l'assegnazione in godimento, ovvero ancora in altra veriore somma accertanda dal Giudicante in corso di causa, anche in via di equità; 5) dichiarare altresì tenuta e condannare la convenuta
[...]
a corrispondere alla ricorrente le indennità di occupazione senza titolo CP_2 Parte_1
ulteriori che matureranno nelle more del giudizio sino alla emanazione della sentenza, nella misura calcolata secondo gli stessi criteri sub 4) e con riserva di quantificare con precisione l'importo; 6) il tutto, maggiorato con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle singole scadenze dei pagamenti sino al saldo effettivo come per legge. Con vittoria di spese ed onorari di causa”;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La Cooperativa denominata “promuoveva ricorso con le forme di cui agli artt. Parte_2
281 - decies e segg. c.p.c. convenendo in giudizio e promuovendo le domande e Controparte_2
conclusioni riportate in epigrafe.
pagina 2 di 6 Si apprendeva dalla narrativa che la convenuta era stata ammessa quale socia nella Cooperativa con delibera del CdA del 18.5.2017 e in data 10.3.2020 alla stessa era stato assegnato in godimento un alloggio sito in Beinasco, Beinasco (TO), Via Rossini n. 20/2.
A far data dal mese di luglio 2020 la convenuta cessava di corrispondere il canone mensile.
Con comunicazione del 20.1.2023, notificata per compiuta giacenza, si invitava la convenuta a regolarizzare la morosità per i mesi di luglio, agosto e dicembre 2020 compresi, per i mesi di gennaio, marzo, aprile, giugno, luglio, agosto, ottobre, novembre e dicembre 2021 compresi, e per i mesi da gennaio 2022 a gennaio 2023, per un importo di €. 14.352,66 nel termine perentorio di 30 giorni, pena l'esclusione da socio e la decadenza dall'assegnazione (doc. 6 att.).
La convenuta non corrispondeva nulla ed anzi si rendeva ulteriormente morosa di godimento successivi relativi ai mesi da febbraio 2023 ad aprile 2023 compresi.
Seguiva pertanto la delibera del CdA che, constatata l'omessa sanatoria della morosità da parte della socia, ne deliberava la sua esclusione, annotata sul libro soci e comunicata alla stessa.
Nel termine di gg. 60 per opporsi, la convenuta non interponeva alcun reclamo.
Parte attrice dava infine atto di avere anche promosso la fase di negoziazione assistita, peraltro senza esito in ragione dell'omessa risposta della convenuta.
All'udienza fissata al 6.5.2024 l non si costituiva e quindi, attesa la ritualità della notifica, CP_2
veniva dichiarata contumace. La causa è stata trattenuta a decisione dal collegio in data 20 settembre
2024 all'esito della discussione orale.
**
Parte attrice agisce affinché in via preliminare sia accertata la legittimità della delibera di esclusione della parte convenuta dalla sua qualità di socia, domanda che attiene al rapporto societario tra le parti e alla sua estinzione, rientrando quindi nella competenza della Sezione Specializzata in materia di
Impresa, a cui spetta poi provvedere anche sulle ulteriori domande connesse e correlate alla decadenza dell'assegnazione dell'alloggio sociale, riguardanti il rilascio, il pagamento dei canoni e le indennità per l'occupazione sine titulo.
Va quindi rilevato che è stata esclusa dalla Cooperativa con deliberazione del C.d.A. Controparte_2
del 21.4.2023, in ragione della grave situazione di morosità, con conseguente decadenza dall'assegnazione in godimento dell'alloggio sociale a lei assegnato.
La suddetta domanda, da qualificarsi come domanda di accertamento della legittimità dell'esclusione della convenuta, è fondata e meritevole di accoglimento.
La “ ”, è una cooperativa a proprietà indivisa e la normativa di riferimento è data Pt_2 CP_1
dalla Legge n. 179/1992, che disciplina le modalità di determinazione del canone ed i diritti dei soci pagina 3 di 6 che ottengono in godimento gli immobili. Scopo della Cooperativa è quello di ottenere, nell'ambito dell'oggetto sociale e tramite la gestione in forma associativa, a condizioni possibilmente migliori rispetto a quelle ottenibili sul mercato, il soddisfacimento dei propri bisogni abitativi mediante l'assegnazione in godimento di unità immobiliari ed il presupposto, al fine di ottenere in godimento l'alloggio, è quello di acquisizione dello status di socio.
Nel caso di specie, sulla scorta dei documenti in atti, risultano accertate le seguenti circostanze.
La Cooperativa con delibera del C.d.A. del 18.5.2017 aveva disposto l'ammissione della convenuta quale socia e successivamente in data 10.3.2020 alla stessa veniva attribuito il godimento dell'alloggio sociale sito in Beinasco (TO), Via Rossini n. 20/2 (doc. 3 att.).
In ordine agli obblighi incombenti sulla convenuta, la stessa era tenuta al rispetto delle previsioni di cui all'art. 9 dello Statuto;
in particolare, ai sensi dell'art. 9, lettera b) del predetto Statuto, l'esclusione dalla società viene deliberata dagli amministratori nel caso in cui il socio “ b. si renda moroso nel pagamento della quota sociale sottoscritta o del rinnovo della tessera di associazione annua o delle somme a qualsiasi titolo dovute per poter continuare nel godimento dell'alloggio; in questi casi, il socio moroso deve essere invitato a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può aver luogo soltanto trascorso un mese dal detto invito, sempre che il socio rimanga inadempiente;
”
Nel caso di specie, a far data dal luglio 2020, la convenuta cessava di corrispondere il canone mensile per il godimento dell'immobile sociale, comprensivo della quota delle spese.
Tale circostanza è stata allegata dalla parte attrice in atto di citazione, documentata dall'invito a regolarizzare la morosità unitamente al riepilogo delle pendenze, notificata alla secondo le CP_2 previsioni di cui al Regolamento, attinente alla disciplina per l'esclusione dei soci morosi.
Può quindi concludersi, in adesione al costante orientamento della giurisprudenza, pienamente condiviso da questo Tribunale ( “ Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” Cass. Sez. unite 30 ottobre 2001 n. 13533), che parte attrice ha adeguatamente provato l'esistenza del titolo e la fonte negoziale del credito fatto valere nel presente giudizio.
Nel termine assegnato per regolarizzare la propria posizione, la convenuta non provvedeva a sanare la morosità, rendendosi altresì morosa per i successivi canoni.
Con delibera del C.d.A. assunta in data 21/04/2023 la ai sensi di Statuto – preso atto che, Parte_1 malgrado fossero trascorsi oltre 30 gg. dalla notifica dell'invito a regolarizzare la propria morosità, la pagina 4 di 6 convenuta non aveva provveduto a sanare la situazione – deliberava la sua esclusione da socio e, conseguentemente, la decadenza dal diritto di assegnazione in godimento dell'immobile sociale, decisione che veniva altresì annotata sul libro Soci e notificata alla per compiuta giacenza il CP_2
30.7.23.
La delibera di esclusione, alla luce di quanto precede, deve quindi ritenersi del tutto legittima, poiché adottata in conformità alle previsioni statutarie e nel rispetto dei termini stabiliti, con conseguente decadenza dall'assegnazione in godimento dell'immobile sociale, essendo il presupposto per l'assegnazione lo status di socio della Cooperativa.
Le domande di condanna della convenuta al rilascio dell'immobile e al pagamento dei canoni insoluti debbono essere accolte, in ragione dell'accertata morosità e della perdita della qualità di socio, che legittimava il godimento dell'immobile.
Nel caso di specie la morosità, per canoni da l'importo di € 16.103,86 per i canoni di godimento non liquidati per i mesi di luglio, agosto e dicembre 2020, di gennaio, marzo, aprile, giugno, luglio, agosto, ottobre, novembre e dicembre 2021, nonché da gennaio 2022 ad aprile 2023 compresi.
Oltre alla condanna alla corresponsione dei canoni maturati sino all'esclusione, la convenuta è altresì tenuta al pagamento dell'indennità per l'occupazione sine titulo, di cui parte attrice ha chiesto la corresponsione di € 7.888,67 per l'occupazione sine titulo relativa ai mesi da maggio 2023 ad agosto
2024 compresi, nella misura pari al canone sociale per la prefata assegnazione in godimento (doc. 9 att.).
Osserva il Tribunale in proposito che l'indennità deve essere determinata in via analogica sulla scorta del criterio previsto dall'art. 1591 c.c. in materia di locazione (norma che statuisce come “il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna”), e comunque con modalità corrispondente a quanto la Cooperativa attrice avrebbe percepito dall'assegnazione ad altro socio, qualora il convenuto avesse rilasciato tempestivamente l'immobile.
Peraltro, ai sensi dell'art. 7 del regolamento della Cooperativa (sulla “disciplina da osservarsi per l'esclusione dalla Società del Socio che si renda moroso nei pagamenti dovuti”), “dal momento dell'annotazione nel libro dei Soci della deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi di cui al precedente art. 5 e sino alla riconsegna dell'alloggio concesso in godimento, il Socio escluso dovrà corrispondere alla Cooperativa, a titolo di indennità per l'occupazione sine titulo, un indennizzo mensile pari al canone di godimento, oltre a tutte le spese conseguenti l'utilizzo dell'immobile.” (cfr. doc. 10 della parte attrice).
pagina 5 di 6 Su tali somme, trattandosi di debito di valuta, sono dovuti gli interessi di mora al saggio legale dalla scadenza al saldo;
deve al contrario essere respinta la domanda avente ad oggetto la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non essendo stato allegato alcun elemento da cui desumere un maggior danno da ritardato pagamento.
Le spese seguono la soccombenza e la parte convenuta dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte attrice le spese processuali, così come liquidate in dispositivo. I compensi vengono liquidati secondo i valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 5.200,01 ad Euro
26.000,00”, per le prime due fasi del giudizio, per la complessiva somma di € 2.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, Sezione Specializzata in materia di Impresa, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando
Dichiara la legittimità dell'esclusione da socia della Cooperativa Controparte_2 Parte_2
”, ex art. 9, comma 1, lett. b) dello Statuto sociale e, conseguentemente, la sua decadenza
[...] dall'assegnazione in godimento dell'alloggio sociale sito in Beinasco (TO), Via Rossini n. 20/2.
Dichiara tenuta e condanna a rilasciare immediatamente in favore della Controparte_2 [...]
”, il predetto alloggio sociale, libero da persone e cose. Parte_3
Dichiara tenuta e condanna a corrispondere alla ”, Controparte_2 Parte_1 Parte_2
l'importo di € 16.103,86 a titolo di canoni di godimento, oltre agli interessi di mora al saggio legale dalle singole scadenze al saldo.
Dichiara tenuta e condanna a corrispondere alla parte attrice Controparte_2 Parte_3
, l'importo di € € 7.888,67 per indennità di occupazione sine titulo, per il periodo da
[...]
maggio 2023 ad agosto 2024 compresi, oltre agli interessi di mora al saggio legale dalle singole scadenze al saldo.
Dichiara tenuta e condanna a rimborsare alla le Controparte_2 Parte_3 spese processuali, liquidate in complessivi € 2.000,00 per onorari, € 521,39 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, oltre ad I.V.A., se dovuta ex lege, C.P.A.
Così deciso in Torino, in data 20.9.2024
Il Presidente ff Rel
dott. Maria Luciana Dughetti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Tribunale delle Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa M.Luciana Dughetti Presidente ff Rel
Dott.ssa Chiara Comune Giudice
Dott. Stefano Demontis Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3386/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to A. Sciolla, dell'avv.to G.B. Bramard, Controparte_1
dell'Avv.to S.Viale, dell'Avv.to D.Iula e dell'Avv.to A. Ruggeri, elettivamente domiciliata in Torino,
C.so Vittorio Emanuele II n. 92, presso il difensore avv.to Sciolla.
Attore contro
, contumace. Controparte_2
Convenuto
CONCLUSIONI
Per l'attore, come da conclusioni precisate in comparsa conclusionale del 4.9.2024: “1) accertare e dichiarare che, nella seduta del 21/04/2023, il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa ricorrente ha escluso la convenuta da socia della Cooperativa, ex art. 9, comma 1, Controparte_2
lett. b) dello Statuto sociale, per la grave situazione di morosità, e che, conseguentemente, la convenuta è decaduta dall'assegnazione in godimento dell'alloggio sociale sito in Beinasco (TO), Via
Rossini n. 20/2, piano terra, comprensivo di cantina n. 7 e box auto n. 7, che dunque oggi detiene sine titulo;
2) dichiarare pertanto tenuta e condannare la convenuta a rilasciare Controparte_2
immediatamente il predetto alloggio sociale n. 7 sito in Beinasco (TO), Via Rossini n. 20/2, piano
pagina 1 di 6 terra, comprensivo di cantina n. 7 e box auto n. 7, libero da persone e sgombero da cose, e ad immettere la ricorrente nel possesso del medesimo;
3) dichiarare altresì tenuta e Parte_1 condannare la convenuta a corrispondere alla ricorrente l'importo di Controparte_2 Parte_1
€. 16.103,89 per i canoni di godimento non liquidati per i mesi di luglio, agosto e dicembre 2020, di gennaio, marzo, aprile, giugno, luglio, agosto, ottobre, novembre e dicembre 2021, nonché da gennaio
2022 ad aprile 2023 compresi;
4) dichiarare altresì tenuta e condannare la convenuta
[...]
a corrispondere alla Cooperativa ricorrente l'importo di €. 7.888,67 per l'occupazione sine CP_2
titulo relativa ai mesi da maggio 2023 ad agosto 2024 compresi, nella misura pari al canone sociale per la prefata assegnazione in godimento e corrispondente, allo stato, ad € 544,43 per il mese di maggio 2023, € 544,43 per il mese di giugno 2023, € 593,62 per il mese di luglio 2023 (cui vanno dedotti € 82,65), € 593,62 per il mese di agosto 2023 (cui vanno dedotti € 82,60), € 593,62 per il mese di settembre 2023 (cui vanno dedotti € 82,60), € 593,62 per il mese di ottobre 2023 (cui vanno dedotti
€ 82,60), € 593,62 per il mese di novembre 2023 (cui vanno dedotti € 82,60), € 593,62 per il mese di dicembre 2023 (cui vanno dedotti € 82,60), € 450,29 per il mese di gennaio 2024, € 450,29 per il mese di febbraio 2024, € 450,29 per il mese di marzo 2024, € 462,12 per il mese di aprile 2024, € 462,12 per il mese di maggio 2024, € 462,12 per il mese di giugno 2024 (cui vanno dedotti € 193,97 a titolo di conguaglio), € 595,24 per il mese di luglio 2024 ed € 595,24 per il mese di agosto 2024, così come mensilmente determinato dalla , ovvero, in alternativa, al risarcimento del danno per la Parte_1 ritardata restituzione dell'immobile, dovuto per la perdurante occupazione dello stesso successivamente all'intervenuta decadenza, da liquidarsi nella misura pari al canone sociale per
l'assegnazione in godimento, ovvero ancora in altra veriore somma accertanda dal Giudicante in corso di causa, anche in via di equità; 5) dichiarare altresì tenuta e condannare la convenuta
[...]
a corrispondere alla ricorrente le indennità di occupazione senza titolo CP_2 Parte_1
ulteriori che matureranno nelle more del giudizio sino alla emanazione della sentenza, nella misura calcolata secondo gli stessi criteri sub 4) e con riserva di quantificare con precisione l'importo; 6) il tutto, maggiorato con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle singole scadenze dei pagamenti sino al saldo effettivo come per legge. Con vittoria di spese ed onorari di causa”;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La Cooperativa denominata “promuoveva ricorso con le forme di cui agli artt. Parte_2
281 - decies e segg. c.p.c. convenendo in giudizio e promuovendo le domande e Controparte_2
conclusioni riportate in epigrafe.
pagina 2 di 6 Si apprendeva dalla narrativa che la convenuta era stata ammessa quale socia nella Cooperativa con delibera del CdA del 18.5.2017 e in data 10.3.2020 alla stessa era stato assegnato in godimento un alloggio sito in Beinasco, Beinasco (TO), Via Rossini n. 20/2.
A far data dal mese di luglio 2020 la convenuta cessava di corrispondere il canone mensile.
Con comunicazione del 20.1.2023, notificata per compiuta giacenza, si invitava la convenuta a regolarizzare la morosità per i mesi di luglio, agosto e dicembre 2020 compresi, per i mesi di gennaio, marzo, aprile, giugno, luglio, agosto, ottobre, novembre e dicembre 2021 compresi, e per i mesi da gennaio 2022 a gennaio 2023, per un importo di €. 14.352,66 nel termine perentorio di 30 giorni, pena l'esclusione da socio e la decadenza dall'assegnazione (doc. 6 att.).
La convenuta non corrispondeva nulla ed anzi si rendeva ulteriormente morosa di godimento successivi relativi ai mesi da febbraio 2023 ad aprile 2023 compresi.
Seguiva pertanto la delibera del CdA che, constatata l'omessa sanatoria della morosità da parte della socia, ne deliberava la sua esclusione, annotata sul libro soci e comunicata alla stessa.
Nel termine di gg. 60 per opporsi, la convenuta non interponeva alcun reclamo.
Parte attrice dava infine atto di avere anche promosso la fase di negoziazione assistita, peraltro senza esito in ragione dell'omessa risposta della convenuta.
All'udienza fissata al 6.5.2024 l non si costituiva e quindi, attesa la ritualità della notifica, CP_2
veniva dichiarata contumace. La causa è stata trattenuta a decisione dal collegio in data 20 settembre
2024 all'esito della discussione orale.
**
Parte attrice agisce affinché in via preliminare sia accertata la legittimità della delibera di esclusione della parte convenuta dalla sua qualità di socia, domanda che attiene al rapporto societario tra le parti e alla sua estinzione, rientrando quindi nella competenza della Sezione Specializzata in materia di
Impresa, a cui spetta poi provvedere anche sulle ulteriori domande connesse e correlate alla decadenza dell'assegnazione dell'alloggio sociale, riguardanti il rilascio, il pagamento dei canoni e le indennità per l'occupazione sine titulo.
Va quindi rilevato che è stata esclusa dalla Cooperativa con deliberazione del C.d.A. Controparte_2
del 21.4.2023, in ragione della grave situazione di morosità, con conseguente decadenza dall'assegnazione in godimento dell'alloggio sociale a lei assegnato.
La suddetta domanda, da qualificarsi come domanda di accertamento della legittimità dell'esclusione della convenuta, è fondata e meritevole di accoglimento.
La “ ”, è una cooperativa a proprietà indivisa e la normativa di riferimento è data Pt_2 CP_1
dalla Legge n. 179/1992, che disciplina le modalità di determinazione del canone ed i diritti dei soci pagina 3 di 6 che ottengono in godimento gli immobili. Scopo della Cooperativa è quello di ottenere, nell'ambito dell'oggetto sociale e tramite la gestione in forma associativa, a condizioni possibilmente migliori rispetto a quelle ottenibili sul mercato, il soddisfacimento dei propri bisogni abitativi mediante l'assegnazione in godimento di unità immobiliari ed il presupposto, al fine di ottenere in godimento l'alloggio, è quello di acquisizione dello status di socio.
Nel caso di specie, sulla scorta dei documenti in atti, risultano accertate le seguenti circostanze.
La Cooperativa con delibera del C.d.A. del 18.5.2017 aveva disposto l'ammissione della convenuta quale socia e successivamente in data 10.3.2020 alla stessa veniva attribuito il godimento dell'alloggio sociale sito in Beinasco (TO), Via Rossini n. 20/2 (doc. 3 att.).
In ordine agli obblighi incombenti sulla convenuta, la stessa era tenuta al rispetto delle previsioni di cui all'art. 9 dello Statuto;
in particolare, ai sensi dell'art. 9, lettera b) del predetto Statuto, l'esclusione dalla società viene deliberata dagli amministratori nel caso in cui il socio “ b. si renda moroso nel pagamento della quota sociale sottoscritta o del rinnovo della tessera di associazione annua o delle somme a qualsiasi titolo dovute per poter continuare nel godimento dell'alloggio; in questi casi, il socio moroso deve essere invitato a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può aver luogo soltanto trascorso un mese dal detto invito, sempre che il socio rimanga inadempiente;
”
Nel caso di specie, a far data dal luglio 2020, la convenuta cessava di corrispondere il canone mensile per il godimento dell'immobile sociale, comprensivo della quota delle spese.
Tale circostanza è stata allegata dalla parte attrice in atto di citazione, documentata dall'invito a regolarizzare la morosità unitamente al riepilogo delle pendenze, notificata alla secondo le CP_2 previsioni di cui al Regolamento, attinente alla disciplina per l'esclusione dei soci morosi.
Può quindi concludersi, in adesione al costante orientamento della giurisprudenza, pienamente condiviso da questo Tribunale ( “ Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” Cass. Sez. unite 30 ottobre 2001 n. 13533), che parte attrice ha adeguatamente provato l'esistenza del titolo e la fonte negoziale del credito fatto valere nel presente giudizio.
Nel termine assegnato per regolarizzare la propria posizione, la convenuta non provvedeva a sanare la morosità, rendendosi altresì morosa per i successivi canoni.
Con delibera del C.d.A. assunta in data 21/04/2023 la ai sensi di Statuto – preso atto che, Parte_1 malgrado fossero trascorsi oltre 30 gg. dalla notifica dell'invito a regolarizzare la propria morosità, la pagina 4 di 6 convenuta non aveva provveduto a sanare la situazione – deliberava la sua esclusione da socio e, conseguentemente, la decadenza dal diritto di assegnazione in godimento dell'immobile sociale, decisione che veniva altresì annotata sul libro Soci e notificata alla per compiuta giacenza il CP_2
30.7.23.
La delibera di esclusione, alla luce di quanto precede, deve quindi ritenersi del tutto legittima, poiché adottata in conformità alle previsioni statutarie e nel rispetto dei termini stabiliti, con conseguente decadenza dall'assegnazione in godimento dell'immobile sociale, essendo il presupposto per l'assegnazione lo status di socio della Cooperativa.
Le domande di condanna della convenuta al rilascio dell'immobile e al pagamento dei canoni insoluti debbono essere accolte, in ragione dell'accertata morosità e della perdita della qualità di socio, che legittimava il godimento dell'immobile.
Nel caso di specie la morosità, per canoni da l'importo di € 16.103,86 per i canoni di godimento non liquidati per i mesi di luglio, agosto e dicembre 2020, di gennaio, marzo, aprile, giugno, luglio, agosto, ottobre, novembre e dicembre 2021, nonché da gennaio 2022 ad aprile 2023 compresi.
Oltre alla condanna alla corresponsione dei canoni maturati sino all'esclusione, la convenuta è altresì tenuta al pagamento dell'indennità per l'occupazione sine titulo, di cui parte attrice ha chiesto la corresponsione di € 7.888,67 per l'occupazione sine titulo relativa ai mesi da maggio 2023 ad agosto
2024 compresi, nella misura pari al canone sociale per la prefata assegnazione in godimento (doc. 9 att.).
Osserva il Tribunale in proposito che l'indennità deve essere determinata in via analogica sulla scorta del criterio previsto dall'art. 1591 c.c. in materia di locazione (norma che statuisce come “il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna”), e comunque con modalità corrispondente a quanto la Cooperativa attrice avrebbe percepito dall'assegnazione ad altro socio, qualora il convenuto avesse rilasciato tempestivamente l'immobile.
Peraltro, ai sensi dell'art. 7 del regolamento della Cooperativa (sulla “disciplina da osservarsi per l'esclusione dalla Società del Socio che si renda moroso nei pagamenti dovuti”), “dal momento dell'annotazione nel libro dei Soci della deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi di cui al precedente art. 5 e sino alla riconsegna dell'alloggio concesso in godimento, il Socio escluso dovrà corrispondere alla Cooperativa, a titolo di indennità per l'occupazione sine titulo, un indennizzo mensile pari al canone di godimento, oltre a tutte le spese conseguenti l'utilizzo dell'immobile.” (cfr. doc. 10 della parte attrice).
pagina 5 di 6 Su tali somme, trattandosi di debito di valuta, sono dovuti gli interessi di mora al saggio legale dalla scadenza al saldo;
deve al contrario essere respinta la domanda avente ad oggetto la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non essendo stato allegato alcun elemento da cui desumere un maggior danno da ritardato pagamento.
Le spese seguono la soccombenza e la parte convenuta dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte attrice le spese processuali, così come liquidate in dispositivo. I compensi vengono liquidati secondo i valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 5.200,01 ad Euro
26.000,00”, per le prime due fasi del giudizio, per la complessiva somma di € 2.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, Sezione Specializzata in materia di Impresa, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando
Dichiara la legittimità dell'esclusione da socia della Cooperativa Controparte_2 Parte_2
”, ex art. 9, comma 1, lett. b) dello Statuto sociale e, conseguentemente, la sua decadenza
[...] dall'assegnazione in godimento dell'alloggio sociale sito in Beinasco (TO), Via Rossini n. 20/2.
Dichiara tenuta e condanna a rilasciare immediatamente in favore della Controparte_2 [...]
”, il predetto alloggio sociale, libero da persone e cose. Parte_3
Dichiara tenuta e condanna a corrispondere alla ”, Controparte_2 Parte_1 Parte_2
l'importo di € 16.103,86 a titolo di canoni di godimento, oltre agli interessi di mora al saggio legale dalle singole scadenze al saldo.
Dichiara tenuta e condanna a corrispondere alla parte attrice Controparte_2 Parte_3
, l'importo di € € 7.888,67 per indennità di occupazione sine titulo, per il periodo da
[...]
maggio 2023 ad agosto 2024 compresi, oltre agli interessi di mora al saggio legale dalle singole scadenze al saldo.
Dichiara tenuta e condanna a rimborsare alla le Controparte_2 Parte_3 spese processuali, liquidate in complessivi € 2.000,00 per onorari, € 521,39 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, oltre ad I.V.A., se dovuta ex lege, C.P.A.
Così deciso in Torino, in data 20.9.2024
Il Presidente ff Rel
dott. Maria Luciana Dughetti
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