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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 02/12/2025, n. 2190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2190 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Opposizione nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha a ordinanza ingiunzione pronunciato la seguente
SENTENZA
(con motivazione contestuale)
Registro Generale nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 3541/25 R.G. Affari
Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127 N. 3541/25
ter cpc all'udienza del giorno 02.12.2025, avente ad oggetto: CRONOLOGICO
“Opposizione a ordinanza ingiunzione”; e vertente N. _______________ tra
in persona del legale rappr. p.t., e Parte_1 [...]
, rappresentati e difesi dall'avv. G. Liguori del N. ______________ Parte_2 n. 160/2025 R.B. Foro di Salerno in virtù di procura allegata al ricorso, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Sicignano degli Alburni
(Sa), Via Europa, n. 51; Discusso nel termine del 02.12.2025
Ricorrente con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e
, in persona Controparte_1
del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. V. Bevilacqua in Deposito minuta
Persona_1
[...]
di Roma, elettivamente domiciliato presso la sede
[...]
dell'Avvocatura Distrettuale in Salerno, Corso G. Garibaldi, n. 38; Pubblicazione in data
Resistente __________________
Giudizio n. 3541/25 R.G. + 1 c/o pag. 1 Parte_1 CP_1
§§§
Nel termine fissato del giorno 02.12.2025 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 07.06.2025, la società
[...]
e adivano il Tribunale di Salerno, Parte_1 Parte_2
Sezione Lavoro, ed impugnavano l'ordinanza ingiunzione n. OI-
002010463, notificata dall' in data 05.05.2025, relativa a sanzioni CP_1
per omesso versamento delle ritenute previdenziali ex art. 2, comma 1 bis, del D.L. n. 463/1983, e ne chiedeva l'annullamento, con condanna del resistente al rimborso delle spese di lite.
Quindi, il Giudice del Lavoro fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la notifica nel termine fissato
(cfr. relata di notifica, agli atti), si costituiva in giudizio il resistente CP_1
il quale impugnava l'avversa domanda e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, all'odierna udienza le parti costituite hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. Per quanto attiene al merito della controversia, va dichiarata la cessazione della materia del contendere: invero, l' dopo avere CP_1
esaminato la pratica in questione ed effettuato le verifiche del caso, ha provveduto all'archiviazione degli atti, procedendo in sede di autotutela all'annullamento dell'ordinanza impugnata (cfr. la determinazione del
Giudizio n. 3541/25 R.G. + 1 c/o pag. 2 Parte_1 CP_1 Direttore della Sede in data 11.11.2025, allegata agli atti del fascicolo di parte resistente).
Orbene, il Tribunale adito, a fronte di tale intervento dell non deve CP_1
fare altro che prenderne atto, rilevando il venir meno della materia del contendere.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza virtuale segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna del resistente al rimborso delle stesse in favore della parte ricorrente, le CP_1
quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, con riduzione ex art. 4, comma I: invero, l' ha disposto l'archiviazione degli atti e CP_1
l'abbandono del credito azionato solo successivamente alla proposizione e alla notifica del ricorso giudiziario da parte dell'odierno ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla società
[...]
e da nei confronti Parte_1 Parte_2
dell' con ricorso depositato in data 07.06.2025 e ritualmente CP_1
notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) Condanna il resistente al pagamento in favore della parte CP_1
ricorrente delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 43,00 per spese vive ed euro 2.250,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute come per legge, e rimborso spese generali 15%, con attribuzione al difensore per dichiarato anticipo.
Così deciso in Salerno in data 02.12.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 3541/25 R.G. + 1 c/o pag. 3 Parte_1 CP_1