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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 05/02/2026, n. 1869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1869 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1869/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GUGLIELMO GAETANO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9191/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240020523281000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240112984386000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- ISC. IPOTECARIA n. 07176202500001915000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- ISC. IPOTECARIA n. 07176202500001915000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1481/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti hanno concluso come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Ricorrente_1 ha proposto impugnazione ex art. 18 D.lgs 31-12-1992 n. 546 avverso la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria, limitatamente alle cartelle esattoriali n.ri
07120240020523281000 dell'importo di euro 609,29 e 07120240112984386000 dell'importo di € 224,39 per tasse automobilistiche anni 2017 e 2018.
Il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di opposizione:
-Illegittimità per mancata regolare notifica degli atti presupposti;
-Illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, senza l'avviso di intimazione, per violazione del principio del contraddittorio;
-Illegittimità per mancata prova dell'esecutività dei ruoli esattoriali.
-prescrizione del credito per decorso del termine triennale.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate SC che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o comunque il rigetto dello stesso, deducendo la regolare notifica delle cartelle.
Si è costituita in giudizio anche la Regione Campania che in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per violazione del termine perentorio per il deposito dello stesso avvenuto il 15/05/2025 ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D. Lgs. 31/12/1992 n. 546; la resistente ha poi eccepito l'inammissibilità di tutti i motivi di ricorso concernenti il merito della pretesa tributaria, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d. lgs. n. 546 del 1992, stante la notifica degli atti presupposti.
In data 31-10-2025 il difensore della parte ricorrente ha depositato memorie illustrative, rappresentando che la cartella esattoriale n.ro 07120240112984386000 è stata annullata con sentenza n.ro 18026/25 del
24.10.2025.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
La difesa di parte ricorrente non ha indicato nel frontespizio dell'atto introduttivo le parti chiamate in giudizio nei cui confronti è stato proposto il ricorso, ciò in violazione dell'art. 18, comma 2, lettera “c” del D. L.vo
546/92 che al comma 4 prevede per questa omissione l'inammissibilità del ricorso.
Ad ogni modo, si rileva un ulteriore profilo di inammissibilità per violazione del disposto di cui all'art. art. 22, comma 1, rilevabile anche d'ufficio secondo la previsione del comma 2. Difatti il ricorso è stato notificato il 15-5-2025 solamente all'ente impositore( Regione Campania) ed in pari data il ricorrente si è costituito in giudizio con il deposito del fascicolo, contenente la notifica del ricorso alla
Regione Campania;
successivamente alla costituzione in giudizio il ricorso è stato notificato all'ADER in data 30-5-2025.
Secondo la previsione della citata disposizione, all'atto della costituzione in giudizio il ricorrente, deve allegare la prova della notifica del ricorso alle controparti e depositare la nota di iscrizione a ruolo contenente, tra l'altro, l'indicazione delle parti;
ebbene, nella NIR il ricorrente ha indicato come parte resistente solamente la Regione Campania, così impedendo all'altra parte resistente la visibilità del fascicolo.
Si impone, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle parti resistenti che liquida per ciascuna parte in euro 300,00 per compenso, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge se dovuti
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GUGLIELMO GAETANO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9191/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240020523281000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240112984386000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- ISC. IPOTECARIA n. 07176202500001915000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- ISC. IPOTECARIA n. 07176202500001915000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1481/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti hanno concluso come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Ricorrente_1 ha proposto impugnazione ex art. 18 D.lgs 31-12-1992 n. 546 avverso la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria, limitatamente alle cartelle esattoriali n.ri
07120240020523281000 dell'importo di euro 609,29 e 07120240112984386000 dell'importo di € 224,39 per tasse automobilistiche anni 2017 e 2018.
Il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di opposizione:
-Illegittimità per mancata regolare notifica degli atti presupposti;
-Illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, senza l'avviso di intimazione, per violazione del principio del contraddittorio;
-Illegittimità per mancata prova dell'esecutività dei ruoli esattoriali.
-prescrizione del credito per decorso del termine triennale.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate SC che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o comunque il rigetto dello stesso, deducendo la regolare notifica delle cartelle.
Si è costituita in giudizio anche la Regione Campania che in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per violazione del termine perentorio per il deposito dello stesso avvenuto il 15/05/2025 ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D. Lgs. 31/12/1992 n. 546; la resistente ha poi eccepito l'inammissibilità di tutti i motivi di ricorso concernenti il merito della pretesa tributaria, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d. lgs. n. 546 del 1992, stante la notifica degli atti presupposti.
In data 31-10-2025 il difensore della parte ricorrente ha depositato memorie illustrative, rappresentando che la cartella esattoriale n.ro 07120240112984386000 è stata annullata con sentenza n.ro 18026/25 del
24.10.2025.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
La difesa di parte ricorrente non ha indicato nel frontespizio dell'atto introduttivo le parti chiamate in giudizio nei cui confronti è stato proposto il ricorso, ciò in violazione dell'art. 18, comma 2, lettera “c” del D. L.vo
546/92 che al comma 4 prevede per questa omissione l'inammissibilità del ricorso.
Ad ogni modo, si rileva un ulteriore profilo di inammissibilità per violazione del disposto di cui all'art. art. 22, comma 1, rilevabile anche d'ufficio secondo la previsione del comma 2. Difatti il ricorso è stato notificato il 15-5-2025 solamente all'ente impositore( Regione Campania) ed in pari data il ricorrente si è costituito in giudizio con il deposito del fascicolo, contenente la notifica del ricorso alla
Regione Campania;
successivamente alla costituzione in giudizio il ricorso è stato notificato all'ADER in data 30-5-2025.
Secondo la previsione della citata disposizione, all'atto della costituzione in giudizio il ricorrente, deve allegare la prova della notifica del ricorso alle controparti e depositare la nota di iscrizione a ruolo contenente, tra l'altro, l'indicazione delle parti;
ebbene, nella NIR il ricorrente ha indicato come parte resistente solamente la Regione Campania, così impedendo all'altra parte resistente la visibilità del fascicolo.
Si impone, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle parti resistenti che liquida per ciascuna parte in euro 300,00 per compenso, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge se dovuti