Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 05/02/2026, n. 1869
CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Illegittimità per mancata regolare notifica degli atti presupposti

    La Corte rileva che il ricorso è inammissibile per mancata indicazione di tutte le parti resistenti nell'atto introduttivo e per violazione dei termini di deposito e notifica del ricorso.

  • Inammissibile
    Illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, senza l'avviso di intimazione, per violazione del principio del contraddittorio

    La Corte rileva che il ricorso è inammissibile per mancata indicazione di tutte le parti resistenti nell'atto introduttivo e per violazione dei termini di deposito e notifica del ricorso.

  • Inammissibile
    Illegittimità per mancata prova dell'esecutività dei ruoli esattoriali

    La Corte rileva che il ricorso è inammissibile per mancata indicazione di tutte le parti resistenti nell'atto introduttivo e per violazione dei termini di deposito e notifica del ricorso.

  • Inammissibile
    Prescrizione del credito per decorso del termine triennale

    La Corte rileva che il ricorso è inammissibile per mancata indicazione di tutte le parti resistenti nell'atto introduttivo e per violazione dei termini di deposito e notifica del ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 05/02/2026, n. 1869
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1869
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

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