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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 20/02/2026, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 334/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente
DE LUCA TOBIA, Relatore
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1391/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010502730 2016 IRPEF-ALIQUOTE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010502730 2016 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010502730 2016 IRAP 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2341/2025 depositato il
29/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione il 29.06.2025, all'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Lecce il 29.06.2025 ed inviato a questa Corte di Giustizia di I° grado di Lecce in data 30.06.2025 il signor Ricorrente_1, (c. fisc. CF_Ricorrente_1 ) rappresentato e difeso dall'Avvocato Difensore_1, presso il cui studio, sito in Carmiano (Le) alla Indirizzo_1 , eleggeva domicilio, impugnava l'intimazione di pagamento n. 05920259006793069 notificata il 27.05.2025 (con cui veniva richiesta la complessiva somma di € 828.157,07 da parte di Agenzia delle Entrate- Riscossione di Lecce) limitatamente all'Avviso di Accertamento n. TVM010502730/2016 emesso su richiesta dell'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Lecce, presuntivamente notificato il 15/01/2018, con il quale è stata richiesta la somma di
€14.589,19 avente ad oggetto tributi erariali, nella specie IVA ed IRPEF anno di imposta 2012.
Il ricorrente impugnava il predetto atto per i seguenti motivi:
1) Illegittimità del titolo opposto per omessa e/o irrituale notifica;
2) Illegittimità del titolo opposto per intervenuta decadenza e/o prescrizione e del diritto a riscuotere il tributo;
3) Mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e degli aggi.
Il ricorrente, dopo aver argomentato opportunamente su ogni punto concludeva chiedendo di annullare l'atto impugnato e di condannare in solido tra loro il Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lecce e dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con distrazione a favore del legale costituito.
Si costituivano, rispettivamente il 24.07.2025 e il 29.09.2025 Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) e l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lecce entrambe eccepivano in via preliminare l'inammissibilità del ricorso ed evidenziavano la correttezza del proprio comportamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lecce ha dimostrato, con documentazione allegata in atti che l'atto impugnato (contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente) è stato preceduto dalla regolare notifica dell'Avviso di accertamento n. TVM010502730/2016, notificato il 15/01/2018 a cura dell'Ente impositore, Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lecce;
Tale atto è divenuto definitivo per mancanza di impugnazione e la relativa pretesa fiscale deve considerarsi cristallizzata.
L'ADER inoltre ha dimostrato di aver notificato al ricorrente, nel corso degli anni, numerosi avvisi intermedi che, oltre a cristallizzare ulteriormente il credito sotteso, ne hanno interrotto i termini di prescrizione, come riepilogato di seguito:
In data 24/01/2019 - Avviso di Intimazione n. 05920199000917506000; In data 20/04/2022 - Avviso di Intimazione n. 05920229003176539000;
In data 17/10/2022 - Pignoramenti presso terzi, pignoramenti ex. Art.72bis n. 05984202200002342001;
In data 21/05/2024 - Avviso di Intimazione n. 05920249006337891000;
In data 27/05/2025 05920259006793069000 Avvisi di Intimazione;
Ne consegue che la mancata tempestiva impugnazione del suddetto Avviso di accertamento e delle intimazioni “intermedie” ha comportato la definitività della pretesa con le stesse intimata, l'irrilevanza del decorso prescrizionale eventualmente già maturato e ha dato avvio al decorso di un nuovo termine di prescrizione.
Il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite per euro 400/00 in favore di ciascuna controparte.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente
DE LUCA TOBIA, Relatore
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1391/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010502730 2016 IRPEF-ALIQUOTE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010502730 2016 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010502730 2016 IRAP 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2341/2025 depositato il
29/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione il 29.06.2025, all'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Lecce il 29.06.2025 ed inviato a questa Corte di Giustizia di I° grado di Lecce in data 30.06.2025 il signor Ricorrente_1, (c. fisc. CF_Ricorrente_1 ) rappresentato e difeso dall'Avvocato Difensore_1, presso il cui studio, sito in Carmiano (Le) alla Indirizzo_1 , eleggeva domicilio, impugnava l'intimazione di pagamento n. 05920259006793069 notificata il 27.05.2025 (con cui veniva richiesta la complessiva somma di € 828.157,07 da parte di Agenzia delle Entrate- Riscossione di Lecce) limitatamente all'Avviso di Accertamento n. TVM010502730/2016 emesso su richiesta dell'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Lecce, presuntivamente notificato il 15/01/2018, con il quale è stata richiesta la somma di
€14.589,19 avente ad oggetto tributi erariali, nella specie IVA ed IRPEF anno di imposta 2012.
Il ricorrente impugnava il predetto atto per i seguenti motivi:
1) Illegittimità del titolo opposto per omessa e/o irrituale notifica;
2) Illegittimità del titolo opposto per intervenuta decadenza e/o prescrizione e del diritto a riscuotere il tributo;
3) Mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e degli aggi.
Il ricorrente, dopo aver argomentato opportunamente su ogni punto concludeva chiedendo di annullare l'atto impugnato e di condannare in solido tra loro il Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lecce e dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con distrazione a favore del legale costituito.
Si costituivano, rispettivamente il 24.07.2025 e il 29.09.2025 Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) e l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lecce entrambe eccepivano in via preliminare l'inammissibilità del ricorso ed evidenziavano la correttezza del proprio comportamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lecce ha dimostrato, con documentazione allegata in atti che l'atto impugnato (contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente) è stato preceduto dalla regolare notifica dell'Avviso di accertamento n. TVM010502730/2016, notificato il 15/01/2018 a cura dell'Ente impositore, Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lecce;
Tale atto è divenuto definitivo per mancanza di impugnazione e la relativa pretesa fiscale deve considerarsi cristallizzata.
L'ADER inoltre ha dimostrato di aver notificato al ricorrente, nel corso degli anni, numerosi avvisi intermedi che, oltre a cristallizzare ulteriormente il credito sotteso, ne hanno interrotto i termini di prescrizione, come riepilogato di seguito:
In data 24/01/2019 - Avviso di Intimazione n. 05920199000917506000; In data 20/04/2022 - Avviso di Intimazione n. 05920229003176539000;
In data 17/10/2022 - Pignoramenti presso terzi, pignoramenti ex. Art.72bis n. 05984202200002342001;
In data 21/05/2024 - Avviso di Intimazione n. 05920249006337891000;
In data 27/05/2025 05920259006793069000 Avvisi di Intimazione;
Ne consegue che la mancata tempestiva impugnazione del suddetto Avviso di accertamento e delle intimazioni “intermedie” ha comportato la definitività della pretesa con le stesse intimata, l'irrilevanza del decorso prescrizionale eventualmente già maturato e ha dato avvio al decorso di un nuovo termine di prescrizione.
Il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite per euro 400/00 in favore di ciascuna controparte.